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Sentenza 21 agosto 2024
Sentenza 21 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/08/2024, n. 32799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32799 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: ED SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 32799 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2024 il Tribunale di ZA ha accolto l'istanza di riesame proposta da TE TO avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 17.1.2024, disponendo la revoca della custodia cautelare in carcere applicata al medesimo in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 della contestazione). L'ipotesi accusatoria formulata nell'originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish, con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l'occultamento nella zona nord di ZA con attività di vendita e di approvvigionamento ad opera degli stessi organizzatori/promotori, IZ EN, IZ EN e CC RC, operante stabilmente nel tempo ed in particolar modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente. Al TE era contestato il ruolo di partecipe al sodalizio con il ruolo di acquirente stabile di armi e di narcotico di cui avrebbe assaggiato i provini prima dell'acquisto ai fini del successivo spaccio. Il giudice del riesame, invece, ha ritenuto che la piattaforma indiziaria a carico del prevenuto risultasse perfettamente coincidente con quella relativa ai reati fine ascritti al medesimo (e non costituenti titolo cautelare) e che detto compendio non fosse idoneo a concretare i gravi indizi di partecipazione al reato associativo. 2. Avverso detta ordinanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZA ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la motivazione del Tribunale del riesame é lacunosa, non tenendo in considerazione gli elementi probatori da cui si ricava con certezza la stabilità del rapporto tra il TE e gli altri associati, in particolare i vertici dell'associazione IZ EN e CC RC, pur emersi dalla intercettazioni citate dal Tribunale, che tuttavia non li ha percepiti ed analizzati. Inoltre la motivazione é contraddittoria rispetto agli atti di indagine che evidenziano una continuità nelle forniture di sostanza stupefacente che il TE si procura per il successivo smercio. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen.. 2 Si assume che l'applicazione data dal Tribunale del riesame all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 con riferimento alla posizione del TE si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità in quanto, per quanto emerge dalle conversazioni richiamate, lo stesso, lungi dal manifestare una mera disponibilità verso il singolo associato, si é rifornito con continuità dall'associazione facente capo ai IZ di sostanza stupefacente. Non ha in tal senso rilievo la circostanza che il TE abbia avuto rapporti solo con IZ e CC e non con altri associati atteso che l'associazione é caratterizzata da un forte controllo dei medesimi che hanno un ruolo apicale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ). Del pari va sottolineato, in ordine all'oggetto del procedimento, che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Rv. 275719). 3 2. Ebbene, nella specie, l'ordinanza impugnata ha in primis svolto un ampio excursus sia sulla sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo 1) di cui ha tratteggiato la struttura e le finalità, sia della giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ha ritenuto che la piattaforma probatoria relativa al TE sia sovrapponibile a quella sottesa ai reati fine ascritti al ricorrente e che consistono nell'acquisto di una partita di droga e nell'offerta di vendita di armi da parte del IZ e del CC nonché nella detenzione di una pistola. Ha argomentato a riguardo il Tribunale che nell'ambito di un ampio compendio intercettivo, i contatti tra il TE ed il IZ ed il CC, vertici dell'associazione de qua, si evincerebbero solo dalla conversazione in data 15 ottobre 2022, da cui si desume solo che il TE stesse trattando una partita di hashish per conto di altri e che in quella sede per la prima volta gli era stato reso noto il prezzo, e da un ulteriore e breve contatto intercettato il 27 ottobre 2022 da cui non risulta neanche chiaro se vi sia stata una effettiva cessione di droga. Oltre al fatto che detti contatti non sono di per sé idonei a delineare uno stabile e continuativo rapporto tra il TE ed il sodalizio, l'ordinanza impugnata valorizza un ulteriore elemento a negare l'intraneità del medesimo, ovvero l'affermazione contenuta nella conversazione del 15.10.2022 "speriamo che tiene pure questo qua" pronunciata dal IZ a proposito del TE che va a suffragare plasticamente l'attuale insussistenza proprio di detto tipo di rapporto. Alla stregua di tale percorso motivatorio, che non si rivela né illogico né in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, il Tribunale ha ritenuto quindi l'insussistenza "allo stato degli atti e salvo ulteriori sviluppi investigativi" di una stabile adesione del TE al sodalizio contestato al capo 1). 3. In conclusione il ricorso va rigettato.
P.Q. M
. rigetta il ricorso. Così deciso il 21.5.2024
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 32799 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2024 il Tribunale di ZA ha accolto l'istanza di riesame proposta da TE TO avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 17.1.2024, disponendo la revoca della custodia cautelare in carcere applicata al medesimo in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 della contestazione). L'ipotesi accusatoria formulata nell'originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish, con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l'occultamento nella zona nord di ZA con attività di vendita e di approvvigionamento ad opera degli stessi organizzatori/promotori, IZ EN, IZ EN e CC RC, operante stabilmente nel tempo ed in particolar modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente. Al TE era contestato il ruolo di partecipe al sodalizio con il ruolo di acquirente stabile di armi e di narcotico di cui avrebbe assaggiato i provini prima dell'acquisto ai fini del successivo spaccio. Il giudice del riesame, invece, ha ritenuto che la piattaforma indiziaria a carico del prevenuto risultasse perfettamente coincidente con quella relativa ai reati fine ascritti al medesimo (e non costituenti titolo cautelare) e che detto compendio non fosse idoneo a concretare i gravi indizi di partecipazione al reato associativo. 2. Avverso detta ordinanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ZA ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la motivazione del Tribunale del riesame é lacunosa, non tenendo in considerazione gli elementi probatori da cui si ricava con certezza la stabilità del rapporto tra il TE e gli altri associati, in particolare i vertici dell'associazione IZ EN e CC RC, pur emersi dalla intercettazioni citate dal Tribunale, che tuttavia non li ha percepiti ed analizzati. Inoltre la motivazione é contraddittoria rispetto agli atti di indagine che evidenziano una continuità nelle forniture di sostanza stupefacente che il TE si procura per il successivo smercio. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen.. 2 Si assume che l'applicazione data dal Tribunale del riesame all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 con riferimento alla posizione del TE si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità in quanto, per quanto emerge dalle conversazioni richiamate, lo stesso, lungi dal manifestare una mera disponibilità verso il singolo associato, si é rifornito con continuità dall'associazione facente capo ai IZ di sostanza stupefacente. Non ha in tal senso rilievo la circostanza che il TE abbia avuto rapporti solo con IZ e CC e non con altri associati atteso che l'associazione é caratterizzata da un forte controllo dei medesimi che hanno un ruolo apicale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ). Del pari va sottolineato, in ordine all'oggetto del procedimento, che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Rv. 275719). 3 2. Ebbene, nella specie, l'ordinanza impugnata ha in primis svolto un ampio excursus sia sulla sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo 1) di cui ha tratteggiato la struttura e le finalità, sia della giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ha ritenuto che la piattaforma probatoria relativa al TE sia sovrapponibile a quella sottesa ai reati fine ascritti al ricorrente e che consistono nell'acquisto di una partita di droga e nell'offerta di vendita di armi da parte del IZ e del CC nonché nella detenzione di una pistola. Ha argomentato a riguardo il Tribunale che nell'ambito di un ampio compendio intercettivo, i contatti tra il TE ed il IZ ed il CC, vertici dell'associazione de qua, si evincerebbero solo dalla conversazione in data 15 ottobre 2022, da cui si desume solo che il TE stesse trattando una partita di hashish per conto di altri e che in quella sede per la prima volta gli era stato reso noto il prezzo, e da un ulteriore e breve contatto intercettato il 27 ottobre 2022 da cui non risulta neanche chiaro se vi sia stata una effettiva cessione di droga. Oltre al fatto che detti contatti non sono di per sé idonei a delineare uno stabile e continuativo rapporto tra il TE ed il sodalizio, l'ordinanza impugnata valorizza un ulteriore elemento a negare l'intraneità del medesimo, ovvero l'affermazione contenuta nella conversazione del 15.10.2022 "speriamo che tiene pure questo qua" pronunciata dal IZ a proposito del TE che va a suffragare plasticamente l'attuale insussistenza proprio di detto tipo di rapporto. Alla stregua di tale percorso motivatorio, che non si rivela né illogico né in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, il Tribunale ha ritenuto quindi l'insussistenza "allo stato degli atti e salvo ulteriori sviluppi investigativi" di una stabile adesione del TE al sodalizio contestato al capo 1). 3. In conclusione il ricorso va rigettato.
P.Q. M
. rigetta il ricorso. Così deciso il 21.5.2024