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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divisione comunione ereditaria
Fra:
rappresentato dal procuratore speciale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Vicinanza del Parte_2
Foro di Mondovì, presso lo studio della quale sito in Niella Tanaro
(CN), località Poggio n. 4/d, è elettivamente domiciliato;
- Appellante -
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia C. Brignone Parte_2 del Foro di Savona, presso lo studio della quale sito in Savona,
P.zza Mameli n. 6/5 è elettivamente domiciliata;
- Appellante -
- contro –
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Controparte_1
Mascarino del Foro di Alessandria, presso lo studio della quale sito in Acqui Terme, Corso Bagni 81 è elettivamente domiciliata
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza impugnata,
Respingere l'avversaria domanda ex art. 2932 c.c. in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa, dichiarando nulla, inefficace o sciolta o risolta per inadempimento la scrittura di transazione
Respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili o infondate
Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra la sig.a ed i signori e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 sul bene immobile sito in Vado Ligure di cui alla pregressa esposizione Dato atto che gli immobili de quibus sono indivisibili
Dato atto che gli esponenti sono titolari della quota maggiore, pari al 75% dell'intero (ossia con quota del 50%, e Parte_2 [...]
con quota del 25%), e per l'effetto Parte_1
Visto l'art. 720 c.c.
Ordinare l'assegnazione congiunta degli immobili secondo le quote di comproprietà dei singoli partecipanti, sig.a e sig. Parte_2
, disponendo eventuale conguaglio in denaro a favore Parte_1 della sig.ra . Controparte_1
Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad Iva e Cpa.
In via istruttoria
I. Disporre C.T.U. diretta ad accertare il valore dell'immobile e la sua indivisibilità, l'importo del canone di locazione di mercato relativo all'immobile in oggetto e dell'eventuale conguaglio
Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellante : Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza impugnata,
Respingere l'avversaria domanda ex art. 2932 c.c. in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa, in via
2 di subordine dichiarando nulla, inefficace o sciolta o risolta per inadempimento la scrittura di transazione. Respingere tutte le domande di in quanto inammissibili o infondate. Controparte_1
Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra la sig.a ed i signori e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 sul bene immobile sito in Vado Ligure di cui alla pregressa esposizione.
Dato atto che gli immobili de quibus sono indivisibili
Dato atto che la sig.a e sono Parte_2 Parte_3 titolari della quota maggiore, pari al 75% dell'intero (ossia
[...]
con quota del 50%, e con quota del 25%), Parte_2 Parte_1
e per l'effetto richiedono l'assegnazione congiunta dei beni ereditari
Visto l'art. 720 c.c.
Ordinare l'assegnazione congiunta degli immobili secondo le quote di comproprietà dei singoli partecipanti, sig.a (50%) Parte_2
e sig. (25%), disponendo eventuale conguaglio in Parte_1 denaro a favore della sig.ra Controparte_1
Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad Iva e Cpa.
Accertare e dichiarare che il sig. non ha mai Parte_4 goduto dell'immobile de quo e per l'effetto
Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al Controparte_1 pagamento a favore della sig.a a titolo di indennità Parte_2 di occupazione dell'importo di € 50.400 o della veriore somma accertanda in corso di causa, e dei successivi canoni a scadere.
Compensare la somma dovuto dalla sig.ra con Controparte_1
l'eventuale somma dovuta dalla Sig. a titolo di Parte_2 conguaglio per l'assegnazione dell'immobile.
In via istruttoria
I. Disporre C.T.U. diretta ad accertare il valore dell'immobile e la sua indivisibilità, l'importo del canone di locazione di mercato relativo all'immobile in oggetto
3 II. Ammettersi i seguenti capi di prova per interrogatorio e testi con i testi infra indicati
1. Vero che sin dalla morte della madre il sig.
[...]
chiese al fratello di liberare l'immobile Parte_4 CP_2 perché intendeva vendere o affittare.
2. Vero che il fratello prometteva di lasciare l'immobile appena possibile.
3. Vero che dopo tale promessa il sig. si recava Pt_4 ripetutamente alla casa per sollecitare il fratello ad andarsene facendo presente che non poteva continuare a pagare le tasse dell'immobile senza metterlo a reddito.
4. Vero che al decesso del fratello il sig. fece la Pt_4 stessa cosa con i nipoti.
5. Vero che dopo innumerevoli solleciti e interminabili tergiversazioni si iniziò una trattativa per arrivare a una divisione contrattuale.
6. Vero che non riuscendo ad accordarsi il sig. e i due Pt_4 nipoti subentrati al fratello si rivolsero ciascuno ad un legale.
7. Vero che la mediazione intrapresa con l'assistenza dei legali portò alla mediazione e quindi alla scrittura privata del dicembre 2019 che si rammostra al teste (doc. 5 avversaria).
8. Vero che tale scrittura venne lasciata cadere dai nipoti in quanto non riuscirono ad offrire i fondi (70.000 €) per darvi adempimento.
Si indicano a testi
- Il sig. , residente a [...]Testimone_1
- La sig.ra , residente a [...], Testimone_2
- Il sig. , residente in [...]Testimone_3
- Avv. Samantha Voglino del foro di Acqui Terme
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
4 “Contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa, voglia l'Ill.mo adito Giudice:
- in via principale nel merito rigettare i proposti appelli in quanto entrambi infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei proposti appelli, emettere contro
[...]
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
( ), ed a favore di C.F._2 Controparte_1
( ), sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c. C.F._3 produca gli effetti del contratto definitivo di scioglimento di comunione ereditaria e divisione dei beni, o del meglio visto contratto di stralcio di quota divisionale come da Scrittura privata conciliativa agli atti, e conseguentemente assegni alla
Signora ( a tacitazione di Controparte_1 C.F._3 ogni sua pretesa sulla massa ereditaria relitta in morte della
Signora nonchè di rimborso di ogni spesa dalla Per_1 stessa sostenuta a titolo di manutenzione dell'immobile e dei terreni caduti in successione, la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di
Savona-Vado Ligure: F. 12, mappale 359, sub. 1; Catasto Terreni del Comune di Savona-Vado Ligure: F.12, mappale 358;
- in ulteriore subordine nel merito, accertare l'intervenuto scioglimento della comunione ereditaria e procedere all'elaborazione del progetto divisionale in conformità alla scrittura privata prodotta sub. doc.5 primo grado con conseguente assegnazione alla Signora dei Controparte_1 seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di
Savona-Vado Ligure: F. 12, mappale 359, sub. 1; Catasto Terreni del Comune di Savona-Vado Ligure: F.12, mappale 358;
- in ulteriore subordine nel merito, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria come per legge e delle singole quote, ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti con
5 attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- in ogni caso ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da qualsivoglia responsabilità;
- in ogni caso respingere l'attorea domanda avanzata dalla
Signora nei confronti della Signora Parte_2 [...]
e dichiarare non dovuta alcuna indennità di CP_1 occupazione per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori fiscali ed assistenziali di legge”.
IN FATTO E DIRITTO
1. (di seguito , in qualità di procuratore Parte_2 Pt_2 generale del padre, (di seguito e di Parte_4 Pt_4 procuratore speciale del cugino, (di seguito Parte_1
), citava in giudizio (di seguito Pt_1 Controparte_1 CP_1 esponendo che:
- nel 1995 decedeva lasciando il proprio patrimonio Per_1 ai figli e CP_2 Parte_4
- oggetto della successione erano alcuni beni immobili siti in
Vado Ligure (Catasto Fabbricati del Comune di Savona: F.12, m.
359, sub. 1 e 2; Catasto Terreni del Comune di Savona: F.12, mappali 236 e 358);
- nel 2001 decedeva lasciando eredi ab Persona_2 intestato i figli e CP_1 Parte_1
- non avendo in precedenza i fratelli e CP_2 Pt_4 provveduto alla divisione della comunione ereditaria, i figli del defunto – e - subentravano Persona_2 Pt_1 CP_1 allo stesso nella comunione ereditaria;
- oggetto della causa era in particolare un immobile, con antistanti terreni, divenuto oggetto di comproprietà tra
, per la quota di 1/2, e e ciascuno per Pt_4 CP_1 Pt_1 la quota di 1/4;
- da tale immobile erano stati ricavati due distinti alloggi, uno al primo e l'altro al secondo piano dell'edificio;
6 - tale immobile era sempre stato adibito a casa familiare dei e nel 1980, in seguito alla morte del padre, veniva Parte_2 abitato dalla sola madre Per_1
- a causa della malattia della i due fratelli si Per_1 accordavano affinché andasse a vivere in tale CP_2 immobile per accudire la madre;
- una volta deceduta la , continuava a vivere Per_1 CP_2 nell'immobile, ove si insediavano anche i suoi due figli CP_1
e , occupando entrambi gli alloggi e tutte le pertinenze;
Pt_1
- fino al 2021 l'alloggio al primo piano veniva utilizzato da e quello al secondo piano da ma dal 2021 ad oggi Pt_1 CP_1 entrambi gli alloggi erano in uso esclusivo a CP_1
- non aveva mai potuto utilizzare l'immobile, del quale Pt_4 aveva sempre pagato tasse e spese da oltre un decennio;
- in questi anni tentava di arrivare ad un accordo coi Pt_4 nipoti per rientrare in possesso della sua proprietà, ma i nipoti rifiutavano qualsiasi soluzione, compreso l'acquisto della quota di;
Pt_4
- promuoveva richiesta di mediazione volta a ottenere la Pt_4 divisione degli immobili, ma la mediazione dava esito negativo in quanto riteneva non equo il prezzo offerto dai Pt_4 nipoti per l'acquisto della sua quota;
- l'immobile non era divisibile in natura in 3 porzioni (di cui una corrispondente al 50% e le altre due al 25%) se non attraverso lavori molto onerosi (circa € 47.000,00), così come documentati dall'architetto interpellato sul punto;
In considerazione di ciò, l'attore chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili di cui sopra e, attesa l'indivisibilità di tali immobili, l'assegnazione congiunta degli stessi secondo le quote di comproprietà dei singoli partecipanti e con eventuale conguaglio in denaro in favore di Pt_4 Pt_1
. CP_1
L'attore chiedeva, inoltre, l'accertamento del fatto che Pt_4 non aveva potuto mai godere dell'immobile e la condanna della CP_1 al pagamento a titolo di indennità di occupazione dell'importo di €
7 50.500,00, eventualmente da destinare a compensazione con l'eventuale somma dovuta da a titolo di conguaglio per Pt_4
l'assegnazione dell'immobile.
2. Si costituiva in primo grado , evidenziando che: Controparte_1
- prima del 2017 – anno in cui veniva presentata domanda di mediazione - non aveva mai chiesto ai nipoti di Pt_4 procedere alla divisione dei beni in comproprietà, né di riconoscergli alcunché per l'uso esclusivo, così come mai aveva partecipato alle spese per la manutenzione degli stessi;
- la mediazione aveva avuto esito negativo solo in quanto, a seguito del sopraggiungere della procura generale rilasciata da alla figlia , la stessa non si presentava agli Pt_4 Pt_2 incontri e in particolare non partecipava all'incontro finale, dinanzi al notaio, finalizzato a trasfondere gli accordi raggiunti in un rogito notarile;
- in sede di mediazione, infatti, e i nipoti avevano Pt_4 raggiunto un accordo transattivo divisorio, debitamente sottoscritto anche dai legali che all'epoca assistevano le parti;
- tale accordo consisteva in un accordo preliminare di divisione transattiva con cui le parti si impegnavano a sciogliere consensualmente la comunione ereditaria, pattuendo che:
1) si impegnava a cedere al nipote la propria Pt_4 Pt_1 quota indivisa di comproprietà sui due appartamenti (mappale
359 sub 1 e sub 2) e sul terreno di cui al mappale 358;
2) si impegnava a versare a un conguaglio par Pt_1 Pt_4
a € 70.000,00, da pagarsi in due rate;
3) il terreno di cui al mappale 236 rimaneva in comunione indivisa tra e , che si impegnavano per la Pt_1 Pt_4 vendita, ripartendosi poi il ricavato al 50%;
4) cedeva alla sorella la sua quota di Pt_1 CP_1 proprietà, così come risultante dalla cessione da parte dello zio , dell'appartamento di cui al mappale 359 sub. 1 Pt_4
e del terreno di cui al mappale 358;
8 5) quale conguaglio, rinunciava al 50% di quanto da CP_1 lei speso (€ 60.000,00) a titolo di manutenzione dell'immobile e dei terreni caduti in successione, e altresì alla comproprietà relativa al terreno di cui al mappale 236;
- gli accordi raggiunti avrebbero dovuto essere trasfusi in atto pubblico entro il 30 aprile 2020; tale termine, che ormai era scaduto, non era essenziale né poteva dirsi perduta l'utilità del contratto, soprattutto a fronte dell'avversa domanda proprio di scioglimento della comunione e divisione dei beni ereditari;
La resistente, dunque, chiedeva in via principale la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che disponesse lo scioglimento della comunione e contestuale divisione dei beni come da scrittura privata conciliativa, o comunque lo stralcio della propria quota divisionale, con assegnazione in suo favore dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Savona al
Foglio 12, mappale 359 subalterno 1 e del terreno censito al Catasto
Terreni del medesimo Comune di Savona al Foglio 12, mappale 358.
In via subordinata, chiedeva di accertare l'intervenuto CP_1 scioglimento della comunione ereditaria e procedere all'elaborazione del progetto divisionale in conformità alla scrittura privata.
In ulteriore subordine, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria come per legge e delle singole quote, chiedeva di ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante.
In relazione all'indennità da occupazione, la resistente chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
, in quanto comproprietaria, aveva sempre avuto titolo per CP_1
l'utilizzo dei beni oggetto di causa.
, d'altronde, non aveva mai chiesto né a lei né a suo Pt_4 fratello la possibilità di utilizzare anche lui i beni o Pt_1 qualsivoglia indennità per l'occupazione esclusiva.
9 3. In seguito al decesso di si costituiva in giudizio, in Pt_4 qualità di erede, sua figlia , già presente in qualità Parte_2 di procuratore di e di , la quale depositava rinuncia Pt_4 Pt_1 all'eredità di da parte della vedova di quest'ultimo. Pt_4
4. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 774 del 24 ottobre 2024, innanzitutto dichiarava infondata l'eccezione, sollevata in corso di causa dall'attore, di carenza di legittimazione ad agire ex art. 2932 c.c. da parte della convenuta CP_1
era legittimata ad agire ex art. 2932 c.c. in considerazione CP_1 della comune volontà dei tre condividenti di pervenire al risultato divisionale indicato nel preliminare, nonché dell'esistenza di contratti distinti, ma collegati a realizzare uno scopo unitario
(l'assegnazione dei beni in eredità). Tale scopo unitario, secondo il giudice di primo grado, emergeva anche dalla rinuncia effettuata da a richiedere ai condividenti il rimborso pro quota delle CP_1 spese da essa sostenute per la manutenzione degli alloggi e dei terreni facenti parte dell'asse ereditario. Tale rinuncia doveva considerarsi posta in essere non solo a vantaggio di ma anche Pt_1
a vantaggio di . Pt_4
Ritenute fondate le deduzioni difensive della resistente, il giudice di primo grado pronunciava sentenza ex art. 2932 e dava così attuazione al preliminare stipulato fra le parti.
Secondo il Tribunale, infatti, il contratto di divisione transattiva non poteva dirsi risolto per non essere stato eseguito dalle parti successivamente alla sua sottoscrizione. Laddove la legge imponesse la forma scritta ad substantiam per una tipologia di contratto – come nel caso di specie imponeva l'art. 1350 n° 11 c.c. - la medesima forma doveva essere rivestita anche dall'accordo successivo con il quale le parti decidessero di risolvere il contratto medesimo.
La scrittura privata in esame non poteva essere considerata risolta neppure ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere inviata in data 27.05.2021 da alle controparti. Pt_4
In data 15.06.2021, infatti, comunicava che egli stesso non Pt_4 si sarebbe presentato dal Notaio per la stipula dell'atto.
10 In considerazione di ciò, dalla mancata presentazione dinanzi al notaio delle controparti non poteva derivare alcun effetto risolutivo della scrittura transattiva, essendosi queste limitate a prendere atto dell'inutilità della propria comparizione.
5. Contro la predetta sentenza proponeva appello , Parte_2 con distinti atti di impugnazione, sia come procuratrice speciale di , sia in proprio. Parte_1
6. Motivi di appello dell'impugnazione a nome di . Parte_1
Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza del Pt_1
Tribunale nella parte in cui non aveva dichiarato la risoluzione ex art. 1454 c.c. del preliminare di divisione.
Tutta l'operazione di divisione appariva congegnata in maniera tale per cui senza il pagamento dei € 70.000,00 da parte di non era Pt_1 possibile il trasferimento della quota di a e, poi, Pt_4 Pt_1 da a . Pt_1 CP_1
L'oggettivo inadempimento di aveva dato luogo alla risoluzione Pt_1 di diritto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, poteva comunque dar luogo alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Con la seconda e terza doglianza, lamentava la violazione Pt_1 dell'art. 2932 co. 2 c.c. in quanto il giudice di prime cure non aveva condizionato il passaggio della quota di comproprietà da allo stesso al pagamento del prezzo di € 70.000,00, Pt_4 Pt_1 né aveva condizionato la cessione della quota di a favore della Pt_1 sorella alla rinuncia della stessa al rimborso del 50% delle CP_1 spese.
Con il quarto motivo di appello, si doleva della violazione Pt_1 dell'art. 2932 co. 1 c.c., in base al quale si poteva ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso solo qualora ciò fosse possibile.
Nel caso di specie, ciò non era possibile in quanto la quota di avrebbe potuto essere trasferita da a solo Pt_4 Pt_1 CP_1 laddove ne avesse precedentemente acquisito la proprietà. Pt_1
Il trasferimento di cosa altrui o parzialmente altrui (la quota di
), infatti, non si produceva se il venditore non acquisiva Pt_4 prima dal terzo la proprietà che si era impegnato a vendere.
11 7. Motivi di appello dell'impugnazione proposta da . Parte_2
Con il primo motivo di appello, lamentava la violazione Pt_2 dell'art. 2932 co. 2 c.c.
La quota di comproprietà di (già del padre ) era stata Pt_2 Pt_4 trasferita a e successivamente a senza subordinare il Pt_1 CP_1 trasferimento della proprietà medesima al pagamento del prezzo, come invece previsto nel contratto preliminare e nell'art. 2932 co. 2
c.c.
Nel caso di specie, non solo non si era mai offerto di Pt_1
adempiere, ma – formalmente intimato ad adempiere con raccomandata in data 27 maggio 2021 - non si era presentato davanti al notaio, né aveva mai provveduto al versamento di quanto previsto in contratto.
Con il secondo motivo di appello, si doleva dell'erronea Pt_2 attribuzione di legittimazione ad agire in capo a in relazione CP_1 alla domanda ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto la cessione delle quote da a . Pt_4 Pt_1
In difetto di un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di e quelle di e, soprattutto, in difetto di una CP_1 Pt_4 clausola pattizia che autorizzasse , in quanto terzo, ad agire CP_1 contro in relazione alle reciproche obbligazioni tra Pt_4
e la domanda di esecuzione in forma specifica Pt_4 Pt_1 proposta da doveva essere dichiarata inammissibile per CP_1 difetto di legittimazione ad agire nei confronti di Pt_4
Con la terza doglianza, lamentava la violazione del principio Pt_2 di identità dell'oggetto del preliminare con l'oggetto dell'esecuzione in forma specifica. Nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, mancava la riproduzione: i) della clausola di rinuncia al 50% delle spese di manutenzione dell'immobile presente nel contratto preliminare;
ii) dell'impegno di a richiedere i Pt_1 finanziamenti previsti nel contratto preliminare.
La quarta doglianza dell'appello di aveva ad oggetto Parte_2
l'assegnazione da parte del giudice di I grado dell'alloggio di cui al mappale 358, sub. 2 a . Pt_1
12 Tale assegnazione non era prevista nel preliminare e, di conseguenza, la sentenza era affetta sul punto da un vizio di ultra-petizione.
L'alloggio in questione doveva cadere nella comunione ereditaria secondo le quote previste ex lege – 50% a 25% a 25% a Pt_2 Pt_1
. CP_1
Con la quinta doglianza, lamentava la nullità della sentenza Pt_2 nella parte in cui il Tribunale aveva disposto il trasferimento della quota a favore di : il trasferimento di cosa altrui o CP_1 parzialmente altrui (la quota di ) non si poteva produrre Pt_4 se il venditore (nel caso di specie non acquisiva dal terzo Pt_1 la proprietà che si era impegnato a vendere. In altri termini, CP_1 non poteva ottenere la quota di , costituita in parte dalla Pt_1 quota di , poiché non si era procurato la quota di Pt_4 Pt_1
non avendo adempiuto al contratto preliminare ormai Pt_4 risolto.
Con il sesto motivo di appello, lamentava l'errata valutazione Pt_2 da parte del Tribunale dei presupposti giuridici e di fatto che avevano condotto alla risoluzione del preliminare. Il contratto si era risolto per inadempimento in considerazione della mancata presentazione di davanti al notaio. Pt_1
In ogni caso, il preliminare poteva dirsi risolto anche per mutuo consenso. Il Tribunale aveva errato a ritenere necessario, per la risoluzione della scrittura, un atto formale: la scrittura in questione era una transazione relativa a quote di eredità e come tale non soggetta ad alcun requisito di forma ad substantiam, sicché
a nulla ostava la mancanza di forma scritta della risoluzione consensuale.
Infine, la scrittura poteva essere dichiarata risolta ex 1454 c.c.
a seguito della diffida ad adempiere inviata a suo tempo da Pt_4 alle controparti, a cui queste ultime non avevano dato seguito.
La settima doglianza di aveva ad oggetto l'omessa pronuncia, Pt_2 in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sulla domanda di indennità di occupazione, che pertanto veniva in questa sede riproposta.
8. Si costitutiva nel presente giudizio . Controparte_1
13 L'appellata innanzitutto evidenziava che la scrittura privata non era stata risolta né di diritto, né per mutuo consenso, né per inadempimento di . Pt_1
Non poteva dirsi risolto di diritto in quanto la diffida ad adempiere inviata da mancava dell'elemento essenziale della procura Pt_4 scritta.
La scrittura non era stata risolta per mutuo consenso perché la risoluzione di un contratto per cui la legge imponeva la forma scritta ad substantiam avrebbe dovuto rivestire la medesima forma scritta.
Infine, la scrittura non era stata risolta neppure per inadempimento:
aveva da subito ottemperato agli accordi conclusi;
la CP_1 conseguenza dell'inadempimento di non poteva di certo Pt_1 comportare la risoluzione di un preliminare di divisione, ma semmai legittimare (già ) ad agire nei confronti di per Pt_2 Pt_4 Pt_1 ottenere quanto spettantele.
In relazione al secondo e terzo motivi di appello, affermava CP_1 che il giudice di primo grado aveva non aveva proceduto ad alcun trasferimento di qualsivoglia quota e/o bene, ma unicamente ad attribuire a ciascun condividente quanto concordato e trasfuso nella sottoscritta scrittura privata.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, era errato considerare i € 70.000,00 e la rinuncia di al rimborso delle CP_1 spese quali controprestazioni di una vendita di quota: l'assetto inteso da tutte le parti con la sottoscrizione della scrittura era evidentemente divisorio.
In merito al quarto motivo di appello, eccepiva che il CP_1 patrimonio relitto era indivisibilmente in comproprietà di tutti i condividenti in base alle rispettive quote ideali e che attraverso la divisione vi era stata l'assegnazione delle singole res in base agli accordi raggiunti: era errato riferire il concetto di “altruità della res” a un bene in comunione ereditaria.
In relazione all'indennità di occupazione richiesta dall'appellante,
evidenziava di aver sempre avuto titolo per l'utilizzo dei CP_1 beni oggetto di causa, in quanto coerede, e che l'appellante non
14 aveva provato di averle chiesto la possibilità di utilizzare i beni o qualsivoglia indennità per l'occupazione esclusiva.
9. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20.11.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
10. In primo luogo occorre esaminare il primo motivo di appello di
, che verrà trattato unitamente al sesto motivo di appello di Pt_1
in ragione dell'identità dell'oggetto. Pt_2
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha considerato risolto il contratto stipulato dalle parti. In particolare, secondo la tesi degli appellanti, il preliminare di divisione poteva dirsi risolto:
i) per inadempimento delle parti e, segnatamente, di il quale Pt_1 rifiutava di versare il conguaglio dovuto pari a € 70.000,00;
ii) ai sensi dell'art. 1454 Cinzia, per effetto della diffida ad adempiere inviata da ai nipoti;
Pt_4
iii) in ogni caso per mutuo consenso, vista la mancata attuazione del preliminare da parte di tutte le parti in seguito alla sua sottoscrizione.
Le doglianze non sono fondate e devono pertanto essere respinte, meritando sul punto conferma la sentenza di primo grado, seppur con parziale diversa motivazione.
La scrittura privata stipulata dalle parti è un contratto preliminare di divisione transattiva, ove il profilo transattivo concerne la natura e la qualità dei beni in comunione, non l'importo delle rispettive quote.
Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “ricorre un'ipotesi di divisione transattiva quando il comune intento delle parti nella realizzazione di un accordo divisorio consista nel risolvere la controversia insorta mediante lo scioglimento della comunione e l'assegnazione proporzionale delle quote, superando in tal modo in via amichevole le questioni afferenti
15 le operazioni divisorie” (Cassazione civile, sez. II, 07/01/2025, n.
210).
In effetti, nel caso di specie, a fronte della pacifica ripartizione proporzionale delle quote derivante dal titolo, i condividenti hanno transattivamente risolto, sia pur in via preliminare, i profili relativi alla natura dei beni, al loro valore e alla loro consistenza.
Sull'applicabilità della disciplina della risoluzione per inadempimento al preliminare di divisione transattiva occorre evidenziare quanto segue.
Il contratto di divisione di un compendio ereditario costituisce un regolamento plurilaterale di interessi e si estrinseca in attribuzioni eseguite in favore di ciascuno dei condividenti. Tali attribuzioni patrimoniali, tuttavia, non trovano l'una causa nell'altra.
Del resto, nell'esercizio della loro autonomia patrimoniale, i condividenti potrebbero anche stipulare il contratto di divisione senza particolare rispetto del principio di proporzionalità delle quote.
Nell'ambito del contratto di divisione convenzionale, dunque, non vi
è necessità di rispettare la proporzionalità tra le quote, né tantomeno sinallagmaticità.
Per tali ragioni, la disciplina in materia di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 non si applica al contratto di divisione
e, dunque, l'inadempimento all'obbligo di versamento di un conguaglio non produce alcun effetto risolutivo del contratto.
Quanto detto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “qualora il conguaglio non sia pagato subito, il diritto del condividente non è garantito dalla facoltà di risoluzione per inadempimento” (Cassazione civile, sez. II, 17/08/2022, n.
24833).
Ciò premesso, rimane ferma la possibilità, per il coerede creditore di tale conguaglio (nel caso di specie già , di Pt_2 Pt_4 tutelarsi mediante gli ordinari mezzi di soddisfazione del credito.
16 Si osserva altresì che, nel caso di specie, dal tenore della scrittura privata non risulta neppure che l'adempimento del pagamento del conguaglio da parte di sia stato dedotto in Pt_1 alcuna condizione risolutiva.
Le parti hanno semplicemente concordato le modalità di versamento del conguaglio in due tranches, una di € 30.000,00 e una di €
40.000,00, ma nulla hanno disposto in merito alle conseguenze di un eventuale mancato immediato pagamento.
Il preliminare di divisione, dunque, non può dirsi risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Gli appellanti affermano che, in ogni caso, il contratto doveva dirsi risolto per effetto della diffida ad adempiere inviata da Pt_4 ai nipoti.
Anche questa tesi è infondata.
L'art. 1454 c.c. accorda alla parte adempiente la facoltà di intimare alle altre – inadempienti – di adempiere entro un congruo termine.
Nel caso di specie, è lo stesso , mittente della diffida ad Pt_4 adempiere, a essersi reso per primo inadempiente.
Il 15.06.2021, infatti, dopo l'invio della diffida e due giorni prima della data fissata dallo stesso per il rogito dinanzi al Notaio
(17.06.2021), comunicava ai nipoti che egli stesso non si Pt_4 sarebbe presentato dal notaio per la stipula dell'atto.
Il preliminare di divisione, dunque, non può dirsi risolto neppure ex art. 1454 c.c.
Secondo gli appellanti, infine, il Tribunale doveva in ogni caso pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per mutuo consenso.
Questa impostazione è parimenti infondata.
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado, la risoluzione di un preliminare di divisione avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
Secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza (affermato per la prima volta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza
28/08/1990, n. 8878 e costantemente seguito fino ad oggi - da ultimo
17 Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n. 18875), “la risoluzione di un contratto di trasferimento o di costituzione o di estinzione di diritti reali immobiliari richiede la forma scritta ab substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo, e quindi il contratto risolutorio rientri nell'espressa previsione dell'art. 1350 c.c., ma anche quando sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma, ai sensi dell'art. 1351 c.c., è da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni, e si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie le parti si sono limitate a rimanere inerti nel corso degli anni, senza mai addivenire a un nuovo accordo formale con il quale sciogliere consensualmente il preliminare precedentemente stipulato.
Non può essere attribuita, dunque, alla mera inerzia delle parti alcun effetto risolutivo.
Per tutte queste ragioni, il preliminare stipulato dalle parti è valido e ben può costituire oggetto di una domanda ex art. 2932 c.c.
11. Occorre passare all'esame, ora, del secondo motivo di appello di , relativo alla carenza di legittimazione ad agire Parte_2 ex art. 2932 c.c. in capo a Controparte_1
Tale motivo è infondato e deve essere respinto.
La decisione del Tribunale di respingere la tesi attorea relativa all'asserito difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1 in ordine alla richiesta di esecuzione specifica della scrittura transattiva è corretta.
In effetti, come evidenziato dal giudice di primo grado, l'accordo transattivo in esame è stato raggiunto nell'interesse di ciascuna e di tutte le parti che lo hanno sottoscritto, che infatti sono considerate dalla legge come litisconsorti necessarie nella procedura di mediazione nell'ambito della quale l'accordo è stato stipulato.
L'attribuzione a delle quote di spettanza dello zio Pt_1 Pt_4 sulla maggior parte degli immobili oggetto del compendio ereditario
18 (immobili I, II, e IV di cui al preliminare) è stata pattuita non solo nell'interesse di ma anche nell'interesse Controparte_3 della stessa . CP_1
Il comune intento delle parti, infatti, era di far pervenire all'odierna appellata non solo le quote degli immobili n. I e IV di spettanza del fratello , ma anche le quote degli immobili Pt_1 medesimi di spettanza dello zio Pt_4
Anche la rinuncia effettuata da a richiedere ai condividenti CP_1
il rimborso delle spese da essa sostenute per la manutenzione degli alloggi e dei terreni facenti parte dell'asse ereditario da dividere deve – come correttamente rilevato dal giudice di primo grado – essere intesa a vantaggio non solo del fratello , ma anche dello Pt_1 zio . Quest'ultimo, infatti, in mancanza di stipulazione Pt_4 dell'accordo transattivo, avrebbe dovuto concorrere a sostenere pro quota le spese di manutenzione degli immobili di cui era comproprietario.
Di conseguenza, è del tutto legittimata ad agire ai sensi CP_1 dell'art. 2932 c.c. per chiedere l'esecuzione coattiva del preliminare stipulato.
Da qui il rigetto del secondo motivo di appello di Parte_2
12. Il secondo motivo di appello di e il terzo Parte_1 motivo di appello di vengono esaminati Parte_2 congiuntamente in quanto entrambi hanno ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 co. 2 c.c.
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, il Tribunale aveva errato nel portare a esecuzione coattiva il contratto in assenza dell'offerta di pagamento del conguaglio da parte di e della Pt_1 rinuncia al 50% del rimborso delle spese da parte di CP_1
La tesi è infondata.
Con riferimento al preliminare di divisione transattiva non rilevano né l'adempimento, né l'offerta di adempimento di e di Pt_1 CP_1 in quanto le pattuizioni relative al pagamento del conguaglio e alla rinuncia al 50% delle spese non trovano causa nell'attribuzione patrimoniale della quota di comproprietà, ma intervengono solo a perequare il valore delle rispettive quote.
19 Pertanto, in ipotesi di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare di divisione, dal quale scaturiscano conguagli,
l'accoglimento della domanda non è condizionato dall'offerta del loro pagamento (Cassazione civile, sez. II, 17/08/2022, n. 24833).
Da qui il rigetto di entrambi i motivi di appello.
13. Anche il terzo motivo di appello di e il terzo Parte_1 motivo di appello di - trattati insieme perché aventi Parte_2 ad oggetto la medesima doglianza – sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per la mancata subordinazione, nel dispositivo, del trasferimento della quota a al pagamento del conguaglio da parte di e alla rinuncia CP_1 Pt_1 al 50% del rimborso delle spese da parte della stessa CP_1
La sentenza impugnata non è viziata sotto questo profilo.
Il giudice ha correttamente recepito il contenuto della scrittura privata stipulata inter partes, che si ribadisce essere un preliminare di divisione transattiva.
Nella divisione, sia ereditaria sia di cose comuni, i conguagli
(sottoforma di versamenti o rinuncia al credito) hanno l'esclusiva funzione di pareggiare il valore delle porzioni in natura. Di conseguenza, l'acquisto della proprietà a favore del condividente non è subordinato al pagamento del conguaglio e/o alla rinuncia al credito.
La sentenza che scioglie la comunione ereditaria dando esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. a un contratto preliminare di divisione ha effetti reali, non subordinati al pagamento del conguaglio nella stessa stabilito né a qualsivoglia rinuncia al rimborso delle spese sostenute, rinuncia che ha stesso valore di conguaglio.
La statuizione relativa al pagamento del conguaglio persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione e produce esclusivamente effetti obbligatori, perseguibili mediante i normali mezzi di soddisfazione del credito, ma non incide sull'attribuzione della proprietà dei beni oggetto di divisione.
20 Quanto sopra trova conforto in numerose pronunce della Suprema Corte, anche recenti (Cassazione civile, sez. II, 30/10/2025, n. 28730;
Cassazione civile, sez. I, 13.07.2025 n. 19239; Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, n. 1656; Cassazione civile, sez. II, 24/10/2006,
n. 22833).
Di conseguenza, laddove - come nel caso di specie – si addivenga alla divisione del compendio ereditario attraverso un provvedimento giudiziale, il giudice non può – e non deve - subordinare l'efficacia delle reciproche attribuzioni al pagamento del conguaglio
(Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, n. 1656; Cassazione civile, sez. II, 24/10/2006, n. 22833).
Da qui il rigetto del terzo motivo di appello di e Parte_1 del terzo motivo di appello di Parte_2
14. Il quarto motivo di appello di e il quinto Parte_1 motivo di appello di riguardanti identiche Parte_2 questioni, vengono esaminati congiuntamente.
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 2932 co. 1 CP_1 in quanto il Tribunale aveva pronunciato sentenza ex art. 2932 c.c. nonostante la mancata acquisizione della quota di proprietà di terzo.
In altri termini, la quota di non poteva essere trasferita, Pt_4 neppure giudizialmente, da a fino a che non ne Pt_1 CP_1 Pt_1 avesse acquisito la proprietà attraverso il versamento del conguaglio pari a € 70.000,00.
La tesi è infondata.
Non è corretto frazionare in operazioni autonome e distinte quelle che sono operazioni divisionali da eseguirsi nell'ambito di un'unica divisione.
Dall'accordo preliminare stipulato inter partes emerge chiaramente lo scopo unitario delle predette operazioni, tutte interconnesse tra loro e finalizzate ad addivenire alla divisione del compendio ereditario nei termini e secondo le modalità pattuite dalle parti.
Nella sentenza di primo grado, pertanto, non vi è alcun trasferimento illegittimo di beni altrui.
21 Come sopra chiarito, il contratto di divisione transattiva non è caratterizzato da profili di sinallagmaticità, ma consiste in una mera suddivisione dell'entità patrimoniale comune.
Si ribadisce che la previsione di conguagli tra le parti in sede di divisione del compendio ereditario persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote e produce effetti meramente obbligatori, perseguibili mediante i normali mezzi di soddisfazione del credito.
In considerazione del fatto che la previsione di conguagli non incide sull'attribuzione della proprietà dei beni oggetto di divisione, nel pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., il giudice non è tenuto a verificare l'avvenuto versamento/offerta del conguaglio.
La sentenza impugnata, dunque, non è viziata nella parte in cui ha disposto il trasferimento di proprietà della quota a a CP_1 prescindere dal versamento del conguaglio da parte di Pt_1
Il creditore di – già – Pt_1 Parte_2 Parte_4 potrà tutelare la propria pretesa creditoria attraverso i normali mezzi di soddisfazione del credito.
15. Il quarto motivo di appello di è parzialmente Parte_2 fondato e merita, dunque, parziale accoglimento.
La sentenza di primo grado risulta affetta da un vizio di ultra- petizione nella parte in cui, a differenza di quanto previsto all'interno dell'accordo preliminare - di cui chiedeva CP_1 esecuzione coattiva - ha attribuito in proprietà esclusiva a Pt_1 il bene immobile (appartamento) sito in Vado Ligure (SV) censito al
Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 359, Subalterno 2 (di seguito immobile n. II).
In nessuna parte dell'accordo, infatti, le parti hanno concordato di attribuire il citato immobile in proprietà esclusiva a Pt_1
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante,
l'alloggio in questione non deve cadere nella comunione ereditaria secondo le quote previste ex lege del 50% a 25% a e 25% Pt_2 Pt_1
a . CP_1
Come si evince dall'accordo preliminare, infatti, in relazione a tale immobile le parti avevano pattuito la cessione della quota di
22 comproprietà sul bene di (pari al 50%) a , di modo che Pt_4 Pt_1 quest'ultimo ne divenisse proprietario nella misura del 75%.
Sull'immobile in questione, dunque, secondo quanto previsto dal preliminare in esame, permane contitolarità tra i due fratelli Pt_1
e , rispettivamente nella misura del 75% e del 25%. CP_1
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui attribuisce a la proprietà esclusiva dell'immobile Parte_1
n. II.
La proprietà di tale immobile, in conformità a quanto pattuito dalle parti nella scrittura privata della quale è richiesta esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c., è divisa tra nella Parte_1 misura del 75% e , nella misura del 25%. Controparte_1
16. Il settimo motivo di appello di deve essere Parte_2 respinto.
Effettivamente, la sentenza di primo grado è viziata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennità di occupazione avanzata da Parte_2
La tesi dell'appellante a sostegno della propria domanda, tuttavia,
è infondata e la domanda non può trovare accoglimento.
L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non genera di per sé un danno risarcibile nei confronti degli altri comunisti, in quanto tale utilizzo è legittimo e trova titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune.
Di conseguenza, non è possibile riconoscere agli altri comproprietari un'indennità per il mero fatto dell'occupazione dell'intero bene a opera di uno solo di questi.
L'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri comproprietari abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non sia stato loro concesso.
In base a quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta
23 oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità
a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cassazione civile, sez. II, 03/12/2010, n. 24647; Cassazione civile, sez. II ,
09/02/2015, n. 2423; Cassazione civile, sez. II, 20/01/2022, n.
1738).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato ad affermare di aver richiesto negli anni all'appellata la possibilità di utilizzare l'immobile oggetto della causa, ma non ha fornito la prova di tali ripetute richieste – del tutto contestate da controparte - né di essersi in qualsiasi modo opposto all'uso esclusivo del bene da parte di . CP_1
Per dimostrare la fondatezza della propria domanda, l'appellante ha richiesto solamente l'ammissione di alcuni capitoli di prova per interrogatorio che, tuttavia, non possono essere ammessi in quanto caratterizzati da assoluta genericità.
In assenza della dimostrazione di un'opposizione o di una richiesta di uso, anche solo turnario, di tale immobile, considerata anche l'assenza di qualsivoglia dimostrazione del vantaggio patrimoniale tratto da dall'utilizzo esclusivo del bene, la domanda di CP_1 indennità da occupazione illegittima del bene deve essere respinta.
17. Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte rigetta integralmente l'appello di e accoglie parzialmente Parte_1
l'appello di – limitatamente al quarto motivo - con Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, così come da dispositivo, confermando per il resto la pronuncia di primo grado.
Dal rigetto delle doglianze relative alla risoluzione del preliminare di divisione transattiva e alla violazione dell'art. 2932 c.c. discende il rigetto della domanda di divisione e assegnazione del compendio ereditario avanzata dagli appellanti.
18. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
24 Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115, questa Corte dichiara che l'appello proposto da è stato interamente rigettato. Parte_1
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 774 del 24 Parte_1 Parte_2
ottobre 2024 del Tribunale di Savona rigetta l'appello proposto da
e accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1 [...]
. Parte_2
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
i. attribuisce in comproprietà a (nato a [...]
Savona il 07/10/1965, Codice Fiscale CodiceFiscale_4
e a (nata a [...] il [...], Controparte_1
Codice Fiscale , nella misura del 75% CodiceFiscale_5
a e 25% a il bene Parte_1 Controparte_1
immobile (appartamento) sito in Vado Ligure (SV) via
VA Ciocchi n° 7 piano 1, censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 12, Particella
359, Subalterno 2, Categoria A/3, Classe U, consistenza
4,5 vani, Superficie totale 104 mq;
ii. rigetta la domanda di indennità di occupazione avanzata da
. Parte_2
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.
25 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello proposto da
[...]
è stato interamente rigettato. Parte_1
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
Così deciso in Genova, lì 02.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: divisione comunione ereditaria
Fra:
rappresentato dal procuratore speciale Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Vicinanza del Parte_2
Foro di Mondovì, presso lo studio della quale sito in Niella Tanaro
(CN), località Poggio n. 4/d, è elettivamente domiciliato;
- Appellante -
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia C. Brignone Parte_2 del Foro di Savona, presso lo studio della quale sito in Savona,
P.zza Mameli n. 6/5 è elettivamente domiciliata;
- Appellante -
- contro –
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Controparte_1
Mascarino del Foro di Alessandria, presso lo studio della quale sito in Acqui Terme, Corso Bagni 81 è elettivamente domiciliata
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza impugnata,
Respingere l'avversaria domanda ex art. 2932 c.c. in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa, dichiarando nulla, inefficace o sciolta o risolta per inadempimento la scrittura di transazione
Respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili o infondate
Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra la sig.a ed i signori e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 sul bene immobile sito in Vado Ligure di cui alla pregressa esposizione Dato atto che gli immobili de quibus sono indivisibili
Dato atto che gli esponenti sono titolari della quota maggiore, pari al 75% dell'intero (ossia con quota del 50%, e Parte_2 [...]
con quota del 25%), e per l'effetto Parte_1
Visto l'art. 720 c.c.
Ordinare l'assegnazione congiunta degli immobili secondo le quote di comproprietà dei singoli partecipanti, sig.a e sig. Parte_2
, disponendo eventuale conguaglio in denaro a favore Parte_1 della sig.ra . Controparte_1
Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad Iva e Cpa.
In via istruttoria
I. Disporre C.T.U. diretta ad accertare il valore dell'immobile e la sua indivisibilità, l'importo del canone di locazione di mercato relativo all'immobile in oggetto e dell'eventuale conguaglio
Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellante : Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in totale riforma della sentenza impugnata,
Respingere l'avversaria domanda ex art. 2932 c.c. in quanto inammissibile e infondata per i motivi di cui in narrativa, in via
2 di subordine dichiarando nulla, inefficace o sciolta o risolta per inadempimento la scrittura di transazione. Respingere tutte le domande di in quanto inammissibili o infondate. Controparte_1
Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra la sig.a ed i signori e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 sul bene immobile sito in Vado Ligure di cui alla pregressa esposizione.
Dato atto che gli immobili de quibus sono indivisibili
Dato atto che la sig.a e sono Parte_2 Parte_3 titolari della quota maggiore, pari al 75% dell'intero (ossia
[...]
con quota del 50%, e con quota del 25%), Parte_2 Parte_1
e per l'effetto richiedono l'assegnazione congiunta dei beni ereditari
Visto l'art. 720 c.c.
Ordinare l'assegnazione congiunta degli immobili secondo le quote di comproprietà dei singoli partecipanti, sig.a (50%) Parte_2
e sig. (25%), disponendo eventuale conguaglio in Parte_1 denaro a favore della sig.ra Controparte_1
Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre ad Iva e Cpa.
Accertare e dichiarare che il sig. non ha mai Parte_4 goduto dell'immobile de quo e per l'effetto
Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al Controparte_1 pagamento a favore della sig.a a titolo di indennità Parte_2 di occupazione dell'importo di € 50.400 o della veriore somma accertanda in corso di causa, e dei successivi canoni a scadere.
Compensare la somma dovuto dalla sig.ra con Controparte_1
l'eventuale somma dovuta dalla Sig. a titolo di Parte_2 conguaglio per l'assegnazione dell'immobile.
In via istruttoria
I. Disporre C.T.U. diretta ad accertare il valore dell'immobile e la sua indivisibilità, l'importo del canone di locazione di mercato relativo all'immobile in oggetto
3 II. Ammettersi i seguenti capi di prova per interrogatorio e testi con i testi infra indicati
1. Vero che sin dalla morte della madre il sig.
[...]
chiese al fratello di liberare l'immobile Parte_4 CP_2 perché intendeva vendere o affittare.
2. Vero che il fratello prometteva di lasciare l'immobile appena possibile.
3. Vero che dopo tale promessa il sig. si recava Pt_4 ripetutamente alla casa per sollecitare il fratello ad andarsene facendo presente che non poteva continuare a pagare le tasse dell'immobile senza metterlo a reddito.
4. Vero che al decesso del fratello il sig. fece la Pt_4 stessa cosa con i nipoti.
5. Vero che dopo innumerevoli solleciti e interminabili tergiversazioni si iniziò una trattativa per arrivare a una divisione contrattuale.
6. Vero che non riuscendo ad accordarsi il sig. e i due Pt_4 nipoti subentrati al fratello si rivolsero ciascuno ad un legale.
7. Vero che la mediazione intrapresa con l'assistenza dei legali portò alla mediazione e quindi alla scrittura privata del dicembre 2019 che si rammostra al teste (doc. 5 avversaria).
8. Vero che tale scrittura venne lasciata cadere dai nipoti in quanto non riuscirono ad offrire i fondi (70.000 €) per darvi adempimento.
Si indicano a testi
- Il sig. , residente a [...]Testimone_1
- La sig.ra , residente a [...], Testimone_2
- Il sig. , residente in [...]Testimone_3
- Avv. Samantha Voglino del foro di Acqui Terme
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
4 “Contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa, voglia l'Ill.mo adito Giudice:
- in via principale nel merito rigettare i proposti appelli in quanto entrambi infondati in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei proposti appelli, emettere contro
[...]
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
( ), ed a favore di C.F._2 Controparte_1
( ), sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c. C.F._3 produca gli effetti del contratto definitivo di scioglimento di comunione ereditaria e divisione dei beni, o del meglio visto contratto di stralcio di quota divisionale come da Scrittura privata conciliativa agli atti, e conseguentemente assegni alla
Signora ( a tacitazione di Controparte_1 C.F._3 ogni sua pretesa sulla massa ereditaria relitta in morte della
Signora nonchè di rimborso di ogni spesa dalla Per_1 stessa sostenuta a titolo di manutenzione dell'immobile e dei terreni caduti in successione, la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di
Savona-Vado Ligure: F. 12, mappale 359, sub. 1; Catasto Terreni del Comune di Savona-Vado Ligure: F.12, mappale 358;
- in ulteriore subordine nel merito, accertare l'intervenuto scioglimento della comunione ereditaria e procedere all'elaborazione del progetto divisionale in conformità alla scrittura privata prodotta sub. doc.5 primo grado con conseguente assegnazione alla Signora dei Controparte_1 seguenti beni immobili: Catasto Fabbricati del Comune di
Savona-Vado Ligure: F. 12, mappale 359, sub. 1; Catasto Terreni del Comune di Savona-Vado Ligure: F.12, mappale 358;
- in ulteriore subordine nel merito, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria come per legge e delle singole quote, ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti con
5 attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- in ogni caso ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da qualsivoglia responsabilità;
- in ogni caso respingere l'attorea domanda avanzata dalla
Signora nei confronti della Signora Parte_2 [...]
e dichiarare non dovuta alcuna indennità di CP_1 occupazione per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori fiscali ed assistenziali di legge”.
IN FATTO E DIRITTO
1. (di seguito , in qualità di procuratore Parte_2 Pt_2 generale del padre, (di seguito e di Parte_4 Pt_4 procuratore speciale del cugino, (di seguito Parte_1
), citava in giudizio (di seguito Pt_1 Controparte_1 CP_1 esponendo che:
- nel 1995 decedeva lasciando il proprio patrimonio Per_1 ai figli e CP_2 Parte_4
- oggetto della successione erano alcuni beni immobili siti in
Vado Ligure (Catasto Fabbricati del Comune di Savona: F.12, m.
359, sub. 1 e 2; Catasto Terreni del Comune di Savona: F.12, mappali 236 e 358);
- nel 2001 decedeva lasciando eredi ab Persona_2 intestato i figli e CP_1 Parte_1
- non avendo in precedenza i fratelli e CP_2 Pt_4 provveduto alla divisione della comunione ereditaria, i figli del defunto – e - subentravano Persona_2 Pt_1 CP_1 allo stesso nella comunione ereditaria;
- oggetto della causa era in particolare un immobile, con antistanti terreni, divenuto oggetto di comproprietà tra
, per la quota di 1/2, e e ciascuno per Pt_4 CP_1 Pt_1 la quota di 1/4;
- da tale immobile erano stati ricavati due distinti alloggi, uno al primo e l'altro al secondo piano dell'edificio;
6 - tale immobile era sempre stato adibito a casa familiare dei e nel 1980, in seguito alla morte del padre, veniva Parte_2 abitato dalla sola madre Per_1
- a causa della malattia della i due fratelli si Per_1 accordavano affinché andasse a vivere in tale CP_2 immobile per accudire la madre;
- una volta deceduta la , continuava a vivere Per_1 CP_2 nell'immobile, ove si insediavano anche i suoi due figli CP_1
e , occupando entrambi gli alloggi e tutte le pertinenze;
Pt_1
- fino al 2021 l'alloggio al primo piano veniva utilizzato da e quello al secondo piano da ma dal 2021 ad oggi Pt_1 CP_1 entrambi gli alloggi erano in uso esclusivo a CP_1
- non aveva mai potuto utilizzare l'immobile, del quale Pt_4 aveva sempre pagato tasse e spese da oltre un decennio;
- in questi anni tentava di arrivare ad un accordo coi Pt_4 nipoti per rientrare in possesso della sua proprietà, ma i nipoti rifiutavano qualsiasi soluzione, compreso l'acquisto della quota di;
Pt_4
- promuoveva richiesta di mediazione volta a ottenere la Pt_4 divisione degli immobili, ma la mediazione dava esito negativo in quanto riteneva non equo il prezzo offerto dai Pt_4 nipoti per l'acquisto della sua quota;
- l'immobile non era divisibile in natura in 3 porzioni (di cui una corrispondente al 50% e le altre due al 25%) se non attraverso lavori molto onerosi (circa € 47.000,00), così come documentati dall'architetto interpellato sul punto;
In considerazione di ciò, l'attore chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili di cui sopra e, attesa l'indivisibilità di tali immobili, l'assegnazione congiunta degli stessi secondo le quote di comproprietà dei singoli partecipanti e con eventuale conguaglio in denaro in favore di Pt_4 Pt_1
. CP_1
L'attore chiedeva, inoltre, l'accertamento del fatto che Pt_4 non aveva potuto mai godere dell'immobile e la condanna della CP_1 al pagamento a titolo di indennità di occupazione dell'importo di €
7 50.500,00, eventualmente da destinare a compensazione con l'eventuale somma dovuta da a titolo di conguaglio per Pt_4
l'assegnazione dell'immobile.
2. Si costituiva in primo grado , evidenziando che: Controparte_1
- prima del 2017 – anno in cui veniva presentata domanda di mediazione - non aveva mai chiesto ai nipoti di Pt_4 procedere alla divisione dei beni in comproprietà, né di riconoscergli alcunché per l'uso esclusivo, così come mai aveva partecipato alle spese per la manutenzione degli stessi;
- la mediazione aveva avuto esito negativo solo in quanto, a seguito del sopraggiungere della procura generale rilasciata da alla figlia , la stessa non si presentava agli Pt_4 Pt_2 incontri e in particolare non partecipava all'incontro finale, dinanzi al notaio, finalizzato a trasfondere gli accordi raggiunti in un rogito notarile;
- in sede di mediazione, infatti, e i nipoti avevano Pt_4 raggiunto un accordo transattivo divisorio, debitamente sottoscritto anche dai legali che all'epoca assistevano le parti;
- tale accordo consisteva in un accordo preliminare di divisione transattiva con cui le parti si impegnavano a sciogliere consensualmente la comunione ereditaria, pattuendo che:
1) si impegnava a cedere al nipote la propria Pt_4 Pt_1 quota indivisa di comproprietà sui due appartamenti (mappale
359 sub 1 e sub 2) e sul terreno di cui al mappale 358;
2) si impegnava a versare a un conguaglio par Pt_1 Pt_4
a € 70.000,00, da pagarsi in due rate;
3) il terreno di cui al mappale 236 rimaneva in comunione indivisa tra e , che si impegnavano per la Pt_1 Pt_4 vendita, ripartendosi poi il ricavato al 50%;
4) cedeva alla sorella la sua quota di Pt_1 CP_1 proprietà, così come risultante dalla cessione da parte dello zio , dell'appartamento di cui al mappale 359 sub. 1 Pt_4
e del terreno di cui al mappale 358;
8 5) quale conguaglio, rinunciava al 50% di quanto da CP_1 lei speso (€ 60.000,00) a titolo di manutenzione dell'immobile e dei terreni caduti in successione, e altresì alla comproprietà relativa al terreno di cui al mappale 236;
- gli accordi raggiunti avrebbero dovuto essere trasfusi in atto pubblico entro il 30 aprile 2020; tale termine, che ormai era scaduto, non era essenziale né poteva dirsi perduta l'utilità del contratto, soprattutto a fronte dell'avversa domanda proprio di scioglimento della comunione e divisione dei beni ereditari;
La resistente, dunque, chiedeva in via principale la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che disponesse lo scioglimento della comunione e contestuale divisione dei beni come da scrittura privata conciliativa, o comunque lo stralcio della propria quota divisionale, con assegnazione in suo favore dell'unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Savona al
Foglio 12, mappale 359 subalterno 1 e del terreno censito al Catasto
Terreni del medesimo Comune di Savona al Foglio 12, mappale 358.
In via subordinata, chiedeva di accertare l'intervenuto CP_1 scioglimento della comunione ereditaria e procedere all'elaborazione del progetto divisionale in conformità alla scrittura privata.
In ulteriore subordine, previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria come per legge e delle singole quote, chiedeva di ordinare la divisione dei cespiti ereditari con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante.
In relazione all'indennità da occupazione, la resistente chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
, in quanto comproprietaria, aveva sempre avuto titolo per CP_1
l'utilizzo dei beni oggetto di causa.
, d'altronde, non aveva mai chiesto né a lei né a suo Pt_4 fratello la possibilità di utilizzare anche lui i beni o Pt_1 qualsivoglia indennità per l'occupazione esclusiva.
9 3. In seguito al decesso di si costituiva in giudizio, in Pt_4 qualità di erede, sua figlia , già presente in qualità Parte_2 di procuratore di e di , la quale depositava rinuncia Pt_4 Pt_1 all'eredità di da parte della vedova di quest'ultimo. Pt_4
4. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 774 del 24 ottobre 2024, innanzitutto dichiarava infondata l'eccezione, sollevata in corso di causa dall'attore, di carenza di legittimazione ad agire ex art. 2932 c.c. da parte della convenuta CP_1
era legittimata ad agire ex art. 2932 c.c. in considerazione CP_1 della comune volontà dei tre condividenti di pervenire al risultato divisionale indicato nel preliminare, nonché dell'esistenza di contratti distinti, ma collegati a realizzare uno scopo unitario
(l'assegnazione dei beni in eredità). Tale scopo unitario, secondo il giudice di primo grado, emergeva anche dalla rinuncia effettuata da a richiedere ai condividenti il rimborso pro quota delle CP_1 spese da essa sostenute per la manutenzione degli alloggi e dei terreni facenti parte dell'asse ereditario. Tale rinuncia doveva considerarsi posta in essere non solo a vantaggio di ma anche Pt_1
a vantaggio di . Pt_4
Ritenute fondate le deduzioni difensive della resistente, il giudice di primo grado pronunciava sentenza ex art. 2932 e dava così attuazione al preliminare stipulato fra le parti.
Secondo il Tribunale, infatti, il contratto di divisione transattiva non poteva dirsi risolto per non essere stato eseguito dalle parti successivamente alla sua sottoscrizione. Laddove la legge imponesse la forma scritta ad substantiam per una tipologia di contratto – come nel caso di specie imponeva l'art. 1350 n° 11 c.c. - la medesima forma doveva essere rivestita anche dall'accordo successivo con il quale le parti decidessero di risolvere il contratto medesimo.
La scrittura privata in esame non poteva essere considerata risolta neppure ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere inviata in data 27.05.2021 da alle controparti. Pt_4
In data 15.06.2021, infatti, comunicava che egli stesso non Pt_4 si sarebbe presentato dal Notaio per la stipula dell'atto.
10 In considerazione di ciò, dalla mancata presentazione dinanzi al notaio delle controparti non poteva derivare alcun effetto risolutivo della scrittura transattiva, essendosi queste limitate a prendere atto dell'inutilità della propria comparizione.
5. Contro la predetta sentenza proponeva appello , Parte_2 con distinti atti di impugnazione, sia come procuratrice speciale di , sia in proprio. Parte_1
6. Motivi di appello dell'impugnazione a nome di . Parte_1
Con il primo motivo di appello, censurava la sentenza del Pt_1
Tribunale nella parte in cui non aveva dichiarato la risoluzione ex art. 1454 c.c. del preliminare di divisione.
Tutta l'operazione di divisione appariva congegnata in maniera tale per cui senza il pagamento dei € 70.000,00 da parte di non era Pt_1 possibile il trasferimento della quota di a e, poi, Pt_4 Pt_1 da a . Pt_1 CP_1
L'oggettivo inadempimento di aveva dato luogo alla risoluzione Pt_1 di diritto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, poteva comunque dar luogo alla risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Con la seconda e terza doglianza, lamentava la violazione Pt_1 dell'art. 2932 co. 2 c.c. in quanto il giudice di prime cure non aveva condizionato il passaggio della quota di comproprietà da allo stesso al pagamento del prezzo di € 70.000,00, Pt_4 Pt_1 né aveva condizionato la cessione della quota di a favore della Pt_1 sorella alla rinuncia della stessa al rimborso del 50% delle CP_1 spese.
Con il quarto motivo di appello, si doleva della violazione Pt_1 dell'art. 2932 co. 1 c.c., in base al quale si poteva ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso solo qualora ciò fosse possibile.
Nel caso di specie, ciò non era possibile in quanto la quota di avrebbe potuto essere trasferita da a solo Pt_4 Pt_1 CP_1 laddove ne avesse precedentemente acquisito la proprietà. Pt_1
Il trasferimento di cosa altrui o parzialmente altrui (la quota di
), infatti, non si produceva se il venditore non acquisiva Pt_4 prima dal terzo la proprietà che si era impegnato a vendere.
11 7. Motivi di appello dell'impugnazione proposta da . Parte_2
Con il primo motivo di appello, lamentava la violazione Pt_2 dell'art. 2932 co. 2 c.c.
La quota di comproprietà di (già del padre ) era stata Pt_2 Pt_4 trasferita a e successivamente a senza subordinare il Pt_1 CP_1 trasferimento della proprietà medesima al pagamento del prezzo, come invece previsto nel contratto preliminare e nell'art. 2932 co. 2
c.c.
Nel caso di specie, non solo non si era mai offerto di Pt_1
adempiere, ma – formalmente intimato ad adempiere con raccomandata in data 27 maggio 2021 - non si era presentato davanti al notaio, né aveva mai provveduto al versamento di quanto previsto in contratto.
Con il secondo motivo di appello, si doleva dell'erronea Pt_2 attribuzione di legittimazione ad agire in capo a in relazione CP_1 alla domanda ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto la cessione delle quote da a . Pt_4 Pt_1
In difetto di un rapporto sinallagmatico tra le obbligazioni di e quelle di e, soprattutto, in difetto di una CP_1 Pt_4 clausola pattizia che autorizzasse , in quanto terzo, ad agire CP_1 contro in relazione alle reciproche obbligazioni tra Pt_4
e la domanda di esecuzione in forma specifica Pt_4 Pt_1 proposta da doveva essere dichiarata inammissibile per CP_1 difetto di legittimazione ad agire nei confronti di Pt_4
Con la terza doglianza, lamentava la violazione del principio Pt_2 di identità dell'oggetto del preliminare con l'oggetto dell'esecuzione in forma specifica. Nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, mancava la riproduzione: i) della clausola di rinuncia al 50% delle spese di manutenzione dell'immobile presente nel contratto preliminare;
ii) dell'impegno di a richiedere i Pt_1 finanziamenti previsti nel contratto preliminare.
La quarta doglianza dell'appello di aveva ad oggetto Parte_2
l'assegnazione da parte del giudice di I grado dell'alloggio di cui al mappale 358, sub. 2 a . Pt_1
12 Tale assegnazione non era prevista nel preliminare e, di conseguenza, la sentenza era affetta sul punto da un vizio di ultra-petizione.
L'alloggio in questione doveva cadere nella comunione ereditaria secondo le quote previste ex lege – 50% a 25% a 25% a Pt_2 Pt_1
. CP_1
Con la quinta doglianza, lamentava la nullità della sentenza Pt_2 nella parte in cui il Tribunale aveva disposto il trasferimento della quota a favore di : il trasferimento di cosa altrui o CP_1 parzialmente altrui (la quota di ) non si poteva produrre Pt_4 se il venditore (nel caso di specie non acquisiva dal terzo Pt_1 la proprietà che si era impegnato a vendere. In altri termini, CP_1 non poteva ottenere la quota di , costituita in parte dalla Pt_1 quota di , poiché non si era procurato la quota di Pt_4 Pt_1
non avendo adempiuto al contratto preliminare ormai Pt_4 risolto.
Con il sesto motivo di appello, lamentava l'errata valutazione Pt_2 da parte del Tribunale dei presupposti giuridici e di fatto che avevano condotto alla risoluzione del preliminare. Il contratto si era risolto per inadempimento in considerazione della mancata presentazione di davanti al notaio. Pt_1
In ogni caso, il preliminare poteva dirsi risolto anche per mutuo consenso. Il Tribunale aveva errato a ritenere necessario, per la risoluzione della scrittura, un atto formale: la scrittura in questione era una transazione relativa a quote di eredità e come tale non soggetta ad alcun requisito di forma ad substantiam, sicché
a nulla ostava la mancanza di forma scritta della risoluzione consensuale.
Infine, la scrittura poteva essere dichiarata risolta ex 1454 c.c.
a seguito della diffida ad adempiere inviata a suo tempo da Pt_4 alle controparti, a cui queste ultime non avevano dato seguito.
La settima doglianza di aveva ad oggetto l'omessa pronuncia, Pt_2 in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sulla domanda di indennità di occupazione, che pertanto veniva in questa sede riproposta.
8. Si costitutiva nel presente giudizio . Controparte_1
13 L'appellata innanzitutto evidenziava che la scrittura privata non era stata risolta né di diritto, né per mutuo consenso, né per inadempimento di . Pt_1
Non poteva dirsi risolto di diritto in quanto la diffida ad adempiere inviata da mancava dell'elemento essenziale della procura Pt_4 scritta.
La scrittura non era stata risolta per mutuo consenso perché la risoluzione di un contratto per cui la legge imponeva la forma scritta ad substantiam avrebbe dovuto rivestire la medesima forma scritta.
Infine, la scrittura non era stata risolta neppure per inadempimento:
aveva da subito ottemperato agli accordi conclusi;
la CP_1 conseguenza dell'inadempimento di non poteva di certo Pt_1 comportare la risoluzione di un preliminare di divisione, ma semmai legittimare (già ) ad agire nei confronti di per Pt_2 Pt_4 Pt_1 ottenere quanto spettantele.
In relazione al secondo e terzo motivi di appello, affermava CP_1 che il giudice di primo grado aveva non aveva proceduto ad alcun trasferimento di qualsivoglia quota e/o bene, ma unicamente ad attribuire a ciascun condividente quanto concordato e trasfuso nella sottoscritta scrittura privata.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, era errato considerare i € 70.000,00 e la rinuncia di al rimborso delle CP_1 spese quali controprestazioni di una vendita di quota: l'assetto inteso da tutte le parti con la sottoscrizione della scrittura era evidentemente divisorio.
In merito al quarto motivo di appello, eccepiva che il CP_1 patrimonio relitto era indivisibilmente in comproprietà di tutti i condividenti in base alle rispettive quote ideali e che attraverso la divisione vi era stata l'assegnazione delle singole res in base agli accordi raggiunti: era errato riferire il concetto di “altruità della res” a un bene in comunione ereditaria.
In relazione all'indennità di occupazione richiesta dall'appellante,
evidenziava di aver sempre avuto titolo per l'utilizzo dei CP_1 beni oggetto di causa, in quanto coerede, e che l'appellante non
14 aveva provato di averle chiesto la possibilità di utilizzare i beni o qualsivoglia indennità per l'occupazione esclusiva.
9. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20.11.2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
10. In primo luogo occorre esaminare il primo motivo di appello di
, che verrà trattato unitamente al sesto motivo di appello di Pt_1
in ragione dell'identità dell'oggetto. Pt_2
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha considerato risolto il contratto stipulato dalle parti. In particolare, secondo la tesi degli appellanti, il preliminare di divisione poteva dirsi risolto:
i) per inadempimento delle parti e, segnatamente, di il quale Pt_1 rifiutava di versare il conguaglio dovuto pari a € 70.000,00;
ii) ai sensi dell'art. 1454 Cinzia, per effetto della diffida ad adempiere inviata da ai nipoti;
Pt_4
iii) in ogni caso per mutuo consenso, vista la mancata attuazione del preliminare da parte di tutte le parti in seguito alla sua sottoscrizione.
Le doglianze non sono fondate e devono pertanto essere respinte, meritando sul punto conferma la sentenza di primo grado, seppur con parziale diversa motivazione.
La scrittura privata stipulata dalle parti è un contratto preliminare di divisione transattiva, ove il profilo transattivo concerne la natura e la qualità dei beni in comunione, non l'importo delle rispettive quote.
Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, “ricorre un'ipotesi di divisione transattiva quando il comune intento delle parti nella realizzazione di un accordo divisorio consista nel risolvere la controversia insorta mediante lo scioglimento della comunione e l'assegnazione proporzionale delle quote, superando in tal modo in via amichevole le questioni afferenti
15 le operazioni divisorie” (Cassazione civile, sez. II, 07/01/2025, n.
210).
In effetti, nel caso di specie, a fronte della pacifica ripartizione proporzionale delle quote derivante dal titolo, i condividenti hanno transattivamente risolto, sia pur in via preliminare, i profili relativi alla natura dei beni, al loro valore e alla loro consistenza.
Sull'applicabilità della disciplina della risoluzione per inadempimento al preliminare di divisione transattiva occorre evidenziare quanto segue.
Il contratto di divisione di un compendio ereditario costituisce un regolamento plurilaterale di interessi e si estrinseca in attribuzioni eseguite in favore di ciascuno dei condividenti. Tali attribuzioni patrimoniali, tuttavia, non trovano l'una causa nell'altra.
Del resto, nell'esercizio della loro autonomia patrimoniale, i condividenti potrebbero anche stipulare il contratto di divisione senza particolare rispetto del principio di proporzionalità delle quote.
Nell'ambito del contratto di divisione convenzionale, dunque, non vi
è necessità di rispettare la proporzionalità tra le quote, né tantomeno sinallagmaticità.
Per tali ragioni, la disciplina in materia di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 non si applica al contratto di divisione
e, dunque, l'inadempimento all'obbligo di versamento di un conguaglio non produce alcun effetto risolutivo del contratto.
Quanto detto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, in base alla quale “qualora il conguaglio non sia pagato subito, il diritto del condividente non è garantito dalla facoltà di risoluzione per inadempimento” (Cassazione civile, sez. II, 17/08/2022, n.
24833).
Ciò premesso, rimane ferma la possibilità, per il coerede creditore di tale conguaglio (nel caso di specie già , di Pt_2 Pt_4 tutelarsi mediante gli ordinari mezzi di soddisfazione del credito.
16 Si osserva altresì che, nel caso di specie, dal tenore della scrittura privata non risulta neppure che l'adempimento del pagamento del conguaglio da parte di sia stato dedotto in Pt_1 alcuna condizione risolutiva.
Le parti hanno semplicemente concordato le modalità di versamento del conguaglio in due tranches, una di € 30.000,00 e una di €
40.000,00, ma nulla hanno disposto in merito alle conseguenze di un eventuale mancato immediato pagamento.
Il preliminare di divisione, dunque, non può dirsi risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Gli appellanti affermano che, in ogni caso, il contratto doveva dirsi risolto per effetto della diffida ad adempiere inviata da Pt_4 ai nipoti.
Anche questa tesi è infondata.
L'art. 1454 c.c. accorda alla parte adempiente la facoltà di intimare alle altre – inadempienti – di adempiere entro un congruo termine.
Nel caso di specie, è lo stesso , mittente della diffida ad Pt_4 adempiere, a essersi reso per primo inadempiente.
Il 15.06.2021, infatti, dopo l'invio della diffida e due giorni prima della data fissata dallo stesso per il rogito dinanzi al Notaio
(17.06.2021), comunicava ai nipoti che egli stesso non si Pt_4 sarebbe presentato dal notaio per la stipula dell'atto.
Il preliminare di divisione, dunque, non può dirsi risolto neppure ex art. 1454 c.c.
Secondo gli appellanti, infine, il Tribunale doveva in ogni caso pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto per mutuo consenso.
Questa impostazione è parimenti infondata.
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado, la risoluzione di un preliminare di divisione avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali su beni immobili deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
Secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza (affermato per la prima volta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza
28/08/1990, n. 8878 e costantemente seguito fino ad oggi - da ultimo
17 Cassazione civile sez. II, 10/07/2024, n. 18875), “la risoluzione di un contratto di trasferimento o di costituzione o di estinzione di diritti reali immobiliari richiede la forma scritta ab substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo, e quindi il contratto risolutorio rientri nell'espressa previsione dell'art. 1350 c.c., ma anche quando sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma, ai sensi dell'art. 1351 c.c., è da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni, e si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso di specie le parti si sono limitate a rimanere inerti nel corso degli anni, senza mai addivenire a un nuovo accordo formale con il quale sciogliere consensualmente il preliminare precedentemente stipulato.
Non può essere attribuita, dunque, alla mera inerzia delle parti alcun effetto risolutivo.
Per tutte queste ragioni, il preliminare stipulato dalle parti è valido e ben può costituire oggetto di una domanda ex art. 2932 c.c.
11. Occorre passare all'esame, ora, del secondo motivo di appello di , relativo alla carenza di legittimazione ad agire Parte_2 ex art. 2932 c.c. in capo a Controparte_1
Tale motivo è infondato e deve essere respinto.
La decisione del Tribunale di respingere la tesi attorea relativa all'asserito difetto di legittimazione ad agire di Controparte_1 in ordine alla richiesta di esecuzione specifica della scrittura transattiva è corretta.
In effetti, come evidenziato dal giudice di primo grado, l'accordo transattivo in esame è stato raggiunto nell'interesse di ciascuna e di tutte le parti che lo hanno sottoscritto, che infatti sono considerate dalla legge come litisconsorti necessarie nella procedura di mediazione nell'ambito della quale l'accordo è stato stipulato.
L'attribuzione a delle quote di spettanza dello zio Pt_1 Pt_4 sulla maggior parte degli immobili oggetto del compendio ereditario
18 (immobili I, II, e IV di cui al preliminare) è stata pattuita non solo nell'interesse di ma anche nell'interesse Controparte_3 della stessa . CP_1
Il comune intento delle parti, infatti, era di far pervenire all'odierna appellata non solo le quote degli immobili n. I e IV di spettanza del fratello , ma anche le quote degli immobili Pt_1 medesimi di spettanza dello zio Pt_4
Anche la rinuncia effettuata da a richiedere ai condividenti CP_1
il rimborso delle spese da essa sostenute per la manutenzione degli alloggi e dei terreni facenti parte dell'asse ereditario da dividere deve – come correttamente rilevato dal giudice di primo grado – essere intesa a vantaggio non solo del fratello , ma anche dello Pt_1 zio . Quest'ultimo, infatti, in mancanza di stipulazione Pt_4 dell'accordo transattivo, avrebbe dovuto concorrere a sostenere pro quota le spese di manutenzione degli immobili di cui era comproprietario.
Di conseguenza, è del tutto legittimata ad agire ai sensi CP_1 dell'art. 2932 c.c. per chiedere l'esecuzione coattiva del preliminare stipulato.
Da qui il rigetto del secondo motivo di appello di Parte_2
12. Il secondo motivo di appello di e il terzo Parte_1 motivo di appello di vengono esaminati Parte_2 congiuntamente in quanto entrambi hanno ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 co. 2 c.c.
Secondo la tesi sostenuta dagli appellanti, il Tribunale aveva errato nel portare a esecuzione coattiva il contratto in assenza dell'offerta di pagamento del conguaglio da parte di e della Pt_1 rinuncia al 50% del rimborso delle spese da parte di CP_1
La tesi è infondata.
Con riferimento al preliminare di divisione transattiva non rilevano né l'adempimento, né l'offerta di adempimento di e di Pt_1 CP_1 in quanto le pattuizioni relative al pagamento del conguaglio e alla rinuncia al 50% delle spese non trovano causa nell'attribuzione patrimoniale della quota di comproprietà, ma intervengono solo a perequare il valore delle rispettive quote.
19 Pertanto, in ipotesi di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare di divisione, dal quale scaturiscano conguagli,
l'accoglimento della domanda non è condizionato dall'offerta del loro pagamento (Cassazione civile, sez. II, 17/08/2022, n. 24833).
Da qui il rigetto di entrambi i motivi di appello.
13. Anche il terzo motivo di appello di e il terzo Parte_1 motivo di appello di - trattati insieme perché aventi Parte_2 ad oggetto la medesima doglianza – sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per la mancata subordinazione, nel dispositivo, del trasferimento della quota a al pagamento del conguaglio da parte di e alla rinuncia CP_1 Pt_1 al 50% del rimborso delle spese da parte della stessa CP_1
La sentenza impugnata non è viziata sotto questo profilo.
Il giudice ha correttamente recepito il contenuto della scrittura privata stipulata inter partes, che si ribadisce essere un preliminare di divisione transattiva.
Nella divisione, sia ereditaria sia di cose comuni, i conguagli
(sottoforma di versamenti o rinuncia al credito) hanno l'esclusiva funzione di pareggiare il valore delle porzioni in natura. Di conseguenza, l'acquisto della proprietà a favore del condividente non è subordinato al pagamento del conguaglio e/o alla rinuncia al credito.
La sentenza che scioglie la comunione ereditaria dando esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. a un contratto preliminare di divisione ha effetti reali, non subordinati al pagamento del conguaglio nella stessa stabilito né a qualsivoglia rinuncia al rimborso delle spese sostenute, rinuncia che ha stesso valore di conguaglio.
La statuizione relativa al pagamento del conguaglio persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione e produce esclusivamente effetti obbligatori, perseguibili mediante i normali mezzi di soddisfazione del credito, ma non incide sull'attribuzione della proprietà dei beni oggetto di divisione.
20 Quanto sopra trova conforto in numerose pronunce della Suprema Corte, anche recenti (Cassazione civile, sez. II, 30/10/2025, n. 28730;
Cassazione civile, sez. I, 13.07.2025 n. 19239; Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, n. 1656; Cassazione civile, sez. II, 24/10/2006,
n. 22833).
Di conseguenza, laddove - come nel caso di specie – si addivenga alla divisione del compendio ereditario attraverso un provvedimento giudiziale, il giudice non può – e non deve - subordinare l'efficacia delle reciproche attribuzioni al pagamento del conguaglio
(Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, n. 1656; Cassazione civile, sez. II, 24/10/2006, n. 22833).
Da qui il rigetto del terzo motivo di appello di e Parte_1 del terzo motivo di appello di Parte_2
14. Il quarto motivo di appello di e il quinto Parte_1 motivo di appello di riguardanti identiche Parte_2 questioni, vengono esaminati congiuntamente.
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 2932 co. 1 CP_1 in quanto il Tribunale aveva pronunciato sentenza ex art. 2932 c.c. nonostante la mancata acquisizione della quota di proprietà di terzo.
In altri termini, la quota di non poteva essere trasferita, Pt_4 neppure giudizialmente, da a fino a che non ne Pt_1 CP_1 Pt_1 avesse acquisito la proprietà attraverso il versamento del conguaglio pari a € 70.000,00.
La tesi è infondata.
Non è corretto frazionare in operazioni autonome e distinte quelle che sono operazioni divisionali da eseguirsi nell'ambito di un'unica divisione.
Dall'accordo preliminare stipulato inter partes emerge chiaramente lo scopo unitario delle predette operazioni, tutte interconnesse tra loro e finalizzate ad addivenire alla divisione del compendio ereditario nei termini e secondo le modalità pattuite dalle parti.
Nella sentenza di primo grado, pertanto, non vi è alcun trasferimento illegittimo di beni altrui.
21 Come sopra chiarito, il contratto di divisione transattiva non è caratterizzato da profili di sinallagmaticità, ma consiste in una mera suddivisione dell'entità patrimoniale comune.
Si ribadisce che la previsione di conguagli tra le parti in sede di divisione del compendio ereditario persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote e produce effetti meramente obbligatori, perseguibili mediante i normali mezzi di soddisfazione del credito.
In considerazione del fatto che la previsione di conguagli non incide sull'attribuzione della proprietà dei beni oggetto di divisione, nel pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., il giudice non è tenuto a verificare l'avvenuto versamento/offerta del conguaglio.
La sentenza impugnata, dunque, non è viziata nella parte in cui ha disposto il trasferimento di proprietà della quota a a CP_1 prescindere dal versamento del conguaglio da parte di Pt_1
Il creditore di – già – Pt_1 Parte_2 Parte_4 potrà tutelare la propria pretesa creditoria attraverso i normali mezzi di soddisfazione del credito.
15. Il quarto motivo di appello di è parzialmente Parte_2 fondato e merita, dunque, parziale accoglimento.
La sentenza di primo grado risulta affetta da un vizio di ultra- petizione nella parte in cui, a differenza di quanto previsto all'interno dell'accordo preliminare - di cui chiedeva CP_1 esecuzione coattiva - ha attribuito in proprietà esclusiva a Pt_1 il bene immobile (appartamento) sito in Vado Ligure (SV) censito al
Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 359, Subalterno 2 (di seguito immobile n. II).
In nessuna parte dell'accordo, infatti, le parti hanno concordato di attribuire il citato immobile in proprietà esclusiva a Pt_1
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante,
l'alloggio in questione non deve cadere nella comunione ereditaria secondo le quote previste ex lege del 50% a 25% a e 25% Pt_2 Pt_1
a . CP_1
Come si evince dall'accordo preliminare, infatti, in relazione a tale immobile le parti avevano pattuito la cessione della quota di
22 comproprietà sul bene di (pari al 50%) a , di modo che Pt_4 Pt_1 quest'ultimo ne divenisse proprietario nella misura del 75%.
Sull'immobile in questione, dunque, secondo quanto previsto dal preliminare in esame, permane contitolarità tra i due fratelli Pt_1
e , rispettivamente nella misura del 75% e del 25%. CP_1
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui attribuisce a la proprietà esclusiva dell'immobile Parte_1
n. II.
La proprietà di tale immobile, in conformità a quanto pattuito dalle parti nella scrittura privata della quale è richiesta esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c., è divisa tra nella Parte_1 misura del 75% e , nella misura del 25%. Controparte_1
16. Il settimo motivo di appello di deve essere Parte_2 respinto.
Effettivamente, la sentenza di primo grado è viziata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indennità di occupazione avanzata da Parte_2
La tesi dell'appellante a sostegno della propria domanda, tuttavia,
è infondata e la domanda non può trovare accoglimento.
L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non genera di per sé un danno risarcibile nei confronti degli altri comunisti, in quanto tale utilizzo è legittimo e trova titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune.
Di conseguenza, non è possibile riconoscere agli altri comproprietari un'indennità per il mero fatto dell'occupazione dell'intero bene a opera di uno solo di questi.
L'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri comproprietari abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non sia stato loro concesso.
In base a quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta
23 oppure mediante avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità
a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo (Cassazione civile, sez. II, 03/12/2010, n. 24647; Cassazione civile, sez. II ,
09/02/2015, n. 2423; Cassazione civile, sez. II, 20/01/2022, n.
1738).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitato ad affermare di aver richiesto negli anni all'appellata la possibilità di utilizzare l'immobile oggetto della causa, ma non ha fornito la prova di tali ripetute richieste – del tutto contestate da controparte - né di essersi in qualsiasi modo opposto all'uso esclusivo del bene da parte di . CP_1
Per dimostrare la fondatezza della propria domanda, l'appellante ha richiesto solamente l'ammissione di alcuni capitoli di prova per interrogatorio che, tuttavia, non possono essere ammessi in quanto caratterizzati da assoluta genericità.
In assenza della dimostrazione di un'opposizione o di una richiesta di uso, anche solo turnario, di tale immobile, considerata anche l'assenza di qualsivoglia dimostrazione del vantaggio patrimoniale tratto da dall'utilizzo esclusivo del bene, la domanda di CP_1 indennità da occupazione illegittima del bene deve essere respinta.
17. Per tutte le ragioni sopra esposte, questa Corte rigetta integralmente l'appello di e accoglie parzialmente Parte_1
l'appello di – limitatamente al quarto motivo - con Parte_2 parziale riforma della sentenza impugnata, così come da dispositivo, confermando per il resto la pronuncia di primo grado.
Dal rigetto delle doglianze relative alla risoluzione del preliminare di divisione transattiva e alla violazione dell'art. 2932 c.c. discende il rigetto della domanda di divisione e assegnazione del compendio ereditario avanzata dagli appellanti.
18. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
24 Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r.
30 maggio 2012 n. 115, questa Corte dichiara che l'appello proposto da è stato interamente rigettato. Parte_1
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 774 del 24 Parte_1 Parte_2
ottobre 2024 del Tribunale di Savona rigetta l'appello proposto da
e accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1 [...]
. Parte_2
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
i. attribuisce in comproprietà a (nato a [...]
Savona il 07/10/1965, Codice Fiscale CodiceFiscale_4
e a (nata a [...] il [...], Controparte_1
Codice Fiscale , nella misura del 75% CodiceFiscale_5
a e 25% a il bene Parte_1 Controparte_1
immobile (appartamento) sito in Vado Ligure (SV) via
VA Ciocchi n° 7 piano 1, censito al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 12, Particella
359, Subalterno 2, Categoria A/3, Classe U, consistenza
4,5 vani, Superficie totale 104 mq;
ii. rigetta la domanda di indennità di occupazione avanzata da
. Parte_2
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.
25 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello proposto da
[...]
è stato interamente rigettato. Parte_1
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
Così deciso in Genova, lì 02.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
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