TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9918 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2022, avente per oggetto “Altri contratti atipici-opposizione a decreto ingiuntivo”, discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.pc. all'udienza del 14.1.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pedone, Parte_1
mandato in atti
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Zeppola Fabio, mandato in atti
OPPOSTO
1 Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni specificandole nel verbale d'udienza facente parte integrante della presente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145:
“La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 eD 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, si opponeva al Parte_1
Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Lecce n.2228/2022, pronunciato nel ricorso iscritto al n.8134/2022 R.G., depositato in data 08.11.2022 ed avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'importo di €.24.000,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze legali del procedimento, complessivamente liquidate in €.145,50 per spese ed €.600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge, notificato per mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 10.11.2022, emesso su istanza di , titolare dell'omonima Ditta individuale sotto la denominazione Controparte_1 di SITAM Lecce Accademia di Moda.
La ZO riferiva di aver sottoscritto in data 11.03.2021 con la ditta individuale
, titolare dell'omonima Ditta “SITAM Lecce Accademia di Moda”, Controparte_1
2 contratto n.20/2014 per l'adesione e la partecipazione a n.6 corsi di formazione (Fashion
Design – Cool Hunting&Trends; Modellistica e Confezione I e II;
Modellistica e
Confezione III;
Prototipia Industriale 2D e 3D; Controparte_2
Visual Merchandising) da svolgere in anni 3, suddivisi in n.6 livelli, per un totale di ore pari a 1960.
Per detti corsi le parti avevano concordato la complessiva somma di €.25.200,00
(venticinquemiladuecento/00) da suddividere in n.36 rate a partire dal mese di settembre
2021.
Tuttavia accadeva che subito dopo la sottoscrizione del contratto ed antecedentemente all'inizio dei corsi, ovvero nei mesi di aprile e maggio 2021, l'opponente accusava dei problemi di salute che la costringevano a sottoporsi a delle sedute di psicoterapia individuale con la psicologa Nonostante ciò, superato il periodo estivo, la Persona_1
IG.ra iniziava a frequentare i suddetti corsi nel settembre 2021 e corrispondeva la Pt_1 somma di €.1.200,00 a titolo di acconto. Successivamente, nel mese di novembre 2021, la
IG.ra interrompeva la frequentazione dei corsi per problemi inerenti al suo stato di Pt_1 salute, che tornavano a ripresentarsi portandola nel periodo febbraio – giugno 2022, a sottoporsi ad alcune sedute di psicoterapia, come da attestazione a firma della dott.ssa
. Persona_2
In data 28.09.22, la IG.ra intimava alla IG.ra , a mezzo del suo CP_1 Pt_1 procuratore, di riprendere a frequentare i corsi, pena l'applicazione dell'art. II c. del contratto. Il 12.10.22 la IG.ra , per il tramite del proprio difensore replicava alla Pt_1 suddetta missiva, facendo presente i suoi impedimenti e chiedeva all'opposta di non azionare il relativo presunto credito. In data 13.10.2022 seguiva replica del difensore della ricorrente con annessa proposta di consentire la frequentazione online dei corsi a cui la corsista non aderiva.
Il Tribunale di Lecce, a seguito di ricorso per il recupero delle somme proposto dalla IG.ra
, emetteva il decreto avverso il quale si proponeva opposizione sollevando le CP_1 seguenti accezioni:
- la vessatorietà di alcune delle clausole integranti il contratto sottoscritto tra le parti, le quali determinerebbero un profondo squilibrio tra i contraenti. Nello specifico, risultano squilibrate le clausole relative all'esercizio del diritto di recesso in favore del corsista di cui all'art. II f., ove si legge che “il corsista ha facoltà di recedere dal contratto attraverso comunicazione con raccomandata A/R da inoltrarsi entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto e prima dell'attivazione del corso ..; il tal caso verrà trattenuta la somma anticipata a titolo di quota di iscrizione. In ipotesi in cui il recesso avvenga entro i 7 giorni dalla sottoscrizione, ma dopo l'attivazione del corso, la corsista sarà obbligata a versare il 50% di quanto dovuto per l'intero corso
(…). Qualora, invece, il recesso dovesse intervenire a corso già attivato, al di fuori dei termini sopra indicati, la penalità sarà pari al 100% di quanto dovuto per l'intero corso”.
- Altrettanto squilibrate risulterebbero le clausole contenute nell'art. II b., nel quale si legge che “il corsista sarà tenuto a frequentare tutti i corsi e sarà comunque tenuto al pagamento complessivo indipendentemente dalla frequenza al corso da parte del/i
3 corsista/i ovvero dall'esito dell'esame, tutte circostanze riconducibili alla condotta ed alle capacità del singolo”, nonchè la clausola contenuta nell'art. II c., inerente alla violazione delle modalità di pagamento, in quanto è previsto che in tali circostanze seguirà una “risoluzione ipso iure del presente contratto nonché il pagamento dell'intero corso (per tale intendendosi la sommatoria dei corsi), indipendentemente dal livello di partecipazione”.
Le eccezioni sono infondate.
Preme innanzitutto sottolineare come il contratto intervenuto tra le parti sia un contratto facilmente leggibile e chiaro nella esposizione delle poche clausole in esso contenute, specificando che le clausole “sfavorevoli” per la corsista risultano chiaramente indicate e sottoscritte dalla stessa.
Sebbene questo giudicante condivida l'orientamento della S.C. secondo cui “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024), tuttavia nel caso di specie si ritiene che, proprio la chiarezza espositiva e la presenza di poche clausole abbiano certamente messo la corsista nelle condizioni di comprendere le condizione contrattuali che stava accettando.
Del resto anche la richiesta di ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, limitando il dovuto al solo periodo in cui l'opponente ha effettivamente frequentato i corsi, ovvero sino al mese di novembre 2021, non può essere accolta.
Come chiarito dalla opposta nella propria comparsa di costituzione l'aspetto legato alla limitata possibilità di recedere dal contratto (e comunque prima dell'avvio del corso) era un aspetto contrattuale imprescindibile legato alla necessità di avere certezza sul numero dei partecipanti al percorso di studio.
È intuitivo che ove un corsista venga meno a corso già avviato, sarà praticamente impossibile sostituirlo, non potendo far ripartire il corso da zero per un ipotetico nuovo corsista entrato in sostituzione di quello “ritiratosi”.
Soprattutto quando si ha a che fare con corsi in cui le lezioni pratiche rappresentano l'aspetto principale del programma formativo, per l'organizzatore di un corso diventa quindi fondamentale, già nella fase organizzativa che precede l'avvio, riuscire a quantificare le entrate, in modo da essere certi di poter coprire tutti i costi di gestione.
Ciò posto occorre poi aggiungere che la produzione documentale fornita dalla opponente non prova la impossibilità della di partecipare al corso di formazione, né lo ha Pt_1 attestato la dott.ssa la quale, ascoltata all'udienza del 5.3.2024, ha Persona_3 solo dichiarato che la si rivolse a lei, operatrice di mindfulness perché aveva Pt_1 difficoltà a relazionarsi con l'esterno. In atti non vi è tuttavia alcuna prescrizione farmacologica, o diagnosi da cui emerga un vero e proprio disturbo invalidante.
4 A ciò si aggiunga che comunque anche il malessere evidenziato nell'atto di opposizione
(riferito ad un periodo che non è andato oltre il giugno 2022) non spiega le ragioni per cui la non ha frequentato i corsi che avrebbero potuto frequentare a partire dal settembre Pt_1
2022.
Senza oltretutto poter tralasciare il fatto che ove la si fosse attivata immediatamente Pt_1 per mettere la società fornitrice del corso a conoscenza delle proprie difficoltà (e non a distanza di un anno), probabilmente avrebbe permesso di trovare una soluzione che potesse venire incontro alle diverse esigenze.
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8134/2022;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'attrice opponente delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali, euro 150,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c.
Lecce,14.01.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
5