Sentenza breve 10 febbraio 2025
Decreto collegiale 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 10/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bubbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
previa idonea tutela cautelare, del provvedimento emesso dalla Questura di Catanzaro in data 12.11.2024 e notificato in data 22.11.2024, avente prot. n. -OMISSIS- Cat. II/Antic/2024 che ha disposto il ritiro del passaporto, della carta di identità e di qualsiasi altro documento equipollente valido per l’espatrio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il Questore di Catanzaro ha disposto il ritiro del passaporto, della carta di identità e di qualsiasi altro documento equipollente valido per l’espatrio, a carico del ricorrente, in conseguenza della sottoposizione di questi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da parte del Tribunale ordinario di Catanzaro, sezione penale;
- avvero tale provvedimento insorge il ricorrente, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art.3, lett. e) legge 27 dicembre 1956, n.1423, nonché del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia);
- il ricorrente, in particolare, sostiene che, a seguito dell’abrogazione della legge 1423/56 citata ad opera dell’art.120 del codice antimafia, l’art.9 di tale ultimo testo legislativo avrebbe limitato il potere del Questore di ritiro del passaporto “ ai soli casi di necessità e urgenza ”;
Considerato che, di contro, l’esame del quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie smentisce la tesi difensiva, in quanto:
- l’art.12 della legge 21 novembre 1967, n.1185, recante norme sui passaporti, dispone, al primo comma, che “ Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego ”;
- l’art.3, lett.e), della medesima legge, nel disciplinare il casi di diniego, dispone che non possano ottenere il passaporto “ coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ”;
- tale ultima legge, richiamata al citato art.3, lett.e), è stata abrogata dall’art.120 del codice antimafia;
- ai sensi dell’art.116, co.1, di tale codice, i richiami alle disposizioni contenute nella abrogata legge, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n. 159/2011, segnatamente agli artt.3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 75, 76;
- in particolare, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – applicata al ricorrente – è disciplinata dall’art.6 del codice antimafia;
- la disposizione richiamata dal ricorrente, id est , l’art.9 del codice, al co.2-bis, disciplina il potere del Questore, diverso da quello esercitato nella vicenda qui in esame, di disporre “ il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente ”, ove, formulata la proposta di applicazione della citata misura di prevenzione e nell’attesa che questa venga disposta, vi siano ragioni di “ necessità ed urgenza ”;
Ritenuto , pertanto, che:
- l’art.9 disciplina una fattispecie affatto diversa da quella qui in esame, regolando un potere, di natura cautelare, che precede l’applicazione della misura di prevenzione;
- di contro, una volta disposta la misura di prevenzione, e quindi nella fase successiva a quella disciplinata dalla norma da ultima citata, ed a prescindere dall’esercizio o meno, da parte del Questore, del potere cautelare da essa previsto, la medesima autorità, in forza del combinato disposto di cui agli artt.12 e 3, lett.e), della legge sui passaporti, citata, ha il potere di provvedere al ritiro del passaporto;
Ritenuto che, per le esposte ragioni, il ricorso sia infondato;
Ritenuto che le spese debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza ed essere liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, in solido, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Arturo Levato, Presidente FF
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Arturo Levato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.