TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 31.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Kainaur Punjab (India), rappresentata e difesa dall' Avv. Romina
Cattivelli e dall'Avv. Enrico Chiodi, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
AM SI (India) , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella
Fiorani, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AR Sahib Rose
RK AL (INDIA) e trascritto nel Comune di Gragnano Trebbiense (PC)
in data 10.2.2017 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 31.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati, come è già da tempo, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio della coppia, , verrà affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato
2 mattina alla domenica sera, con graduale introduzione dei pernottamenti a decorrere dal 01 giugno 2026. Fino a detta data il bambino dovrà essere sempre riportato a dormire dalla madre, per poi tornare con il padre il mattino successivo, a meno di diverso accordo tra i genitori. Dal momento in cui andranno a regime i pernottamenti il minore trascorrerà con il sig.
anche un pomeriggio nella settimana in cui CP_1 Persona_1
trascorrerà con lui il week end e per due in quella successiva, in ogni caso dall'uscita da scuola e con rientro a casa dalla madre entro le 21,30, salvo diverso accordo tra i genitori. A decorrere da agosto 2026 il piccolo
[...]
, durante i periodi di sospensione della frequenza scolastica, potrà Per_1
trascorrere con il padre la metà dei giorni di vacanza nelle festività
pasquali e in quelle natalizie, alternando di anno in anno i detti periodi di permanenza presso ciascun genitore (ovvero prima e seconda metà di giorni di sospensione delle lezioni), salvo diverso accordo tra i genito ri.
Durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé il bambino per CP_1
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la sig.ra entro Pt_1
il giorno 15 maggio di ogni anno.
Resta inteso che il bambino non potrà essere portato all'estero senza il consenso di entrambi i genitori e, comunque, non prima del compimento del decimo anno di età.
I genitori concordano fin da ora che nel momento in cui volessero trascorrere un periodo di vacanze con in India, presso i Persona_1
rispettivi parenti, una volta acquisito il consenso all'espatrio, potranno tenere con se il bambino per trenta giorni. 4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale come sopra descritto e secondo il piano che si
3 produce quale parte integrante dell'accordo di separazione e, quindi,
divorzile: i coniugi danno atto d' aver vissuto durante la loro convivenza in Italia, presso l'abitazione dei genitori del sig. , sita in Gragnano CP_1
Trebbiense (PC), via Nespi n.
7. I l sig. , acquisito il consenso dei CP_1
propri genitori, proprietari dell'unità immobiliare in questione, si impegna a garantirne alla moglie l'uso esclusivo sino al 31 dicembre 2027 e a far sì che le rate del mutuo gravanti sul medesimo immobile continuin o ad essere regolarmente pagate. Il sig. Singh si impegna altresì a versare alla sig.ra mensilmente una somma pari ad €. 200,00, a titolo di Pt_1
contributo per le spese ordinarie inerenti la gestione del medesimo immobile fintantoché quest'ultima lo occuperà con il figlio e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2027. Rimangono a carico della sig.ra il Pt_1
pagamento di tutte le utenze ( che potranno essere intestate a quest'ultima entro il prossimo 30 settembre, con l'impegno della proprietà a rivolturarle a proprio nome al momento del rilascio dell'immobile ), nonché degli oneri condominiali non di pertinenza della proprietà. In entrambi i casi il sig.
Sigh trasmetterà periodicamente alla sig.ra a mezzo posta Pt_1
elettronica/messaggistica whatsapp. la docu mentazione relativa alle utenze e spese condominiali , in ogni caso in tempo utile per il loro pagamento. Nel contempo la sig.ra si impegna ad utilizzare Pt_1
l'immobile di via Nespi esclusivamente come abitazione per se e per il figlio Le parti concordano che sino al momento della restituzione dell'immobile gli oneri Tari verranno suddivisi in ragione del 60% a carico del sig. e del 40% della sig.ra CP_1 Pt_1
4 5) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del piccolo CP_1 [...]
versando alla moglie una somma mensile pari ad €. 400,00. Detta Per_1
somma dovrà essere accreditata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.r a e sarà rivalutata annualmente, Pt_1
secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di giugno 2026. Il sig.
, qualora dovesse percepirlo, si impegna a devolvere alla moglie il CP_1
100% dell'Assegno Unico Universale, così come l'AUU rimarrà in toto a beneficio della sig.ra nel momento in cui la stessa dovesse reperire Pt_1
una occupazione lavorativa.
Le spese straordinarie necessarie per il minore rimarranno integralmente a carico del padre fintantoché anche la sig.ra non avrà trovato una Pt_1
occupazione lavorativa;
dopodiché saranno suddivise tra i genitori rispettivamente al 70% (Sigh) e 30% ( e dovranno essere tra gli stessi Pt_1
previamente concordate, , ad esclusione di quelle sanitarie indefettibili ed urgenti, con le modalità indicate dalle Linee Guida del Consiglio
Nazionale Forense del 19.11.2017, che qui allegano e si richiamano integralmente, anche con riferimento alla definizione del concetto di spese straordinarie. Resta inteso che l'assenso o il dissenso alla condivisione delle spese straordinarie dovrà sempre avvenire per iscritto, anche via e mail o messaggio telefonico. I genitori rendi conteranno reciprocamente le spese anticipate con cadenza trimestrale, provvedendo in quella sede ai necessari conguagli e rimborsi;
I coniugi danno atto del fatto che la definizione dei loro rapporti patrimoniali, anche in termini di compartecipazione al mantenimento del figlio, ha già tenuto conto del possibile venir meno della disponibilità, in
5 favore della sig.ra dell'alloggio di Gragnano Trebbiense, nonché del Pt_1
contributo alle spese di gestione del medesimo immobile, trattandosi in questo ultimo caso di condizione essenziale al fine di addivenire ad una definizione non contenziosa della cr isi coniugale;
6) i ricorrenti dichiarano da ultimo di aver già regolato prima d'ora ogni ulteriore rapporto di carattere economico -patrimoniale e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere oltre a quanto indicato nelle odierne condizioni di separazione;
7) la sig.ra attualmente non economicamente autosufficiente in Italia Pt_1
in quanto in attesa del rinnovo del proprio titolo di soggiorno, si impegna
–anche in ragione della sua età e capacità lavorativa - a reperire al più
presto un'occupazione così come il sig. a fornire la collaborazione CP_1
necessaria per il rinnovo del titolo di soggiorno della moglie.
8) Spese legali compensate tra le parti.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figli o non sono in contrasto con gli interessi dell o stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre
7 con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Gragnano Trebbiense (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 10, anno 2025, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 31.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Kainaur Punjab (India), rappresentata e difesa dall' Avv. Romina
Cattivelli e dall'Avv. Enrico Chiodi, presso i quali ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
AM SI (India) , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonella
Fiorani, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AR Sahib Rose
RK AL (INDIA) e trascritto nel Comune di Gragnano Trebbiense (PC)
in data 10.2.2017 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 31.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi vivranno separati, come è già da tempo, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio della coppia, , verrà affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato
2 mattina alla domenica sera, con graduale introduzione dei pernottamenti a decorrere dal 01 giugno 2026. Fino a detta data il bambino dovrà essere sempre riportato a dormire dalla madre, per poi tornare con il padre il mattino successivo, a meno di diverso accordo tra i genitori. Dal momento in cui andranno a regime i pernottamenti il minore trascorrerà con il sig.
anche un pomeriggio nella settimana in cui CP_1 Persona_1
trascorrerà con lui il week end e per due in quella successiva, in ogni caso dall'uscita da scuola e con rientro a casa dalla madre entro le 21,30, salvo diverso accordo tra i genitori. A decorrere da agosto 2026 il piccolo
[...]
, durante i periodi di sospensione della frequenza scolastica, potrà Per_1
trascorrere con il padre la metà dei giorni di vacanza nelle festività
pasquali e in quelle natalizie, alternando di anno in anno i detti periodi di permanenza presso ciascun genitore (ovvero prima e seconda metà di giorni di sospensione delle lezioni), salvo diverso accordo tra i genito ri.
Durante le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé il bambino per CP_1
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la sig.ra entro Pt_1
il giorno 15 maggio di ogni anno.
Resta inteso che il bambino non potrà essere portato all'estero senza il consenso di entrambi i genitori e, comunque, non prima del compimento del decimo anno di età.
I genitori concordano fin da ora che nel momento in cui volessero trascorrere un periodo di vacanze con in India, presso i Persona_1
rispettivi parenti, una volta acquisito il consenso all'espatrio, potranno tenere con se il bambino per trenta giorni. 4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale come sopra descritto e secondo il piano che si
3 produce quale parte integrante dell'accordo di separazione e, quindi,
divorzile: i coniugi danno atto d' aver vissuto durante la loro convivenza in Italia, presso l'abitazione dei genitori del sig. , sita in Gragnano CP_1
Trebbiense (PC), via Nespi n.
7. I l sig. , acquisito il consenso dei CP_1
propri genitori, proprietari dell'unità immobiliare in questione, si impegna a garantirne alla moglie l'uso esclusivo sino al 31 dicembre 2027 e a far sì che le rate del mutuo gravanti sul medesimo immobile continuin o ad essere regolarmente pagate. Il sig. Singh si impegna altresì a versare alla sig.ra mensilmente una somma pari ad €. 200,00, a titolo di Pt_1
contributo per le spese ordinarie inerenti la gestione del medesimo immobile fintantoché quest'ultima lo occuperà con il figlio e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2027. Rimangono a carico della sig.ra il Pt_1
pagamento di tutte le utenze ( che potranno essere intestate a quest'ultima entro il prossimo 30 settembre, con l'impegno della proprietà a rivolturarle a proprio nome al momento del rilascio dell'immobile ), nonché degli oneri condominiali non di pertinenza della proprietà. In entrambi i casi il sig.
Sigh trasmetterà periodicamente alla sig.ra a mezzo posta Pt_1
elettronica/messaggistica whatsapp. la docu mentazione relativa alle utenze e spese condominiali , in ogni caso in tempo utile per il loro pagamento. Nel contempo la sig.ra si impegna ad utilizzare Pt_1
l'immobile di via Nespi esclusivamente come abitazione per se e per il figlio Le parti concordano che sino al momento della restituzione dell'immobile gli oneri Tari verranno suddivisi in ragione del 60% a carico del sig. e del 40% della sig.ra CP_1 Pt_1
4 5) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario del piccolo CP_1 [...]
versando alla moglie una somma mensile pari ad €. 400,00. Detta Per_1
somma dovrà essere accreditata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.r a e sarà rivalutata annualmente, Pt_1
secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di giugno 2026. Il sig.
, qualora dovesse percepirlo, si impegna a devolvere alla moglie il CP_1
100% dell'Assegno Unico Universale, così come l'AUU rimarrà in toto a beneficio della sig.ra nel momento in cui la stessa dovesse reperire Pt_1
una occupazione lavorativa.
Le spese straordinarie necessarie per il minore rimarranno integralmente a carico del padre fintantoché anche la sig.ra non avrà trovato una Pt_1
occupazione lavorativa;
dopodiché saranno suddivise tra i genitori rispettivamente al 70% (Sigh) e 30% ( e dovranno essere tra gli stessi Pt_1
previamente concordate, , ad esclusione di quelle sanitarie indefettibili ed urgenti, con le modalità indicate dalle Linee Guida del Consiglio
Nazionale Forense del 19.11.2017, che qui allegano e si richiamano integralmente, anche con riferimento alla definizione del concetto di spese straordinarie. Resta inteso che l'assenso o il dissenso alla condivisione delle spese straordinarie dovrà sempre avvenire per iscritto, anche via e mail o messaggio telefonico. I genitori rendi conteranno reciprocamente le spese anticipate con cadenza trimestrale, provvedendo in quella sede ai necessari conguagli e rimborsi;
I coniugi danno atto del fatto che la definizione dei loro rapporti patrimoniali, anche in termini di compartecipazione al mantenimento del figlio, ha già tenuto conto del possibile venir meno della disponibilità, in
5 favore della sig.ra dell'alloggio di Gragnano Trebbiense, nonché del Pt_1
contributo alle spese di gestione del medesimo immobile, trattandosi in questo ultimo caso di condizione essenziale al fine di addivenire ad una definizione non contenziosa della cr isi coniugale;
6) i ricorrenti dichiarano da ultimo di aver già regolato prima d'ora ogni ulteriore rapporto di carattere economico -patrimoniale e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere oltre a quanto indicato nelle odierne condizioni di separazione;
7) la sig.ra attualmente non economicamente autosufficiente in Italia Pt_1
in quanto in attesa del rinnovo del proprio titolo di soggiorno, si impegna
–anche in ragione della sua età e capacità lavorativa - a reperire al più
presto un'occupazione così come il sig. a fornire la collaborazione CP_1
necessaria per il rinnovo del titolo di soggiorno della moglie.
8) Spese legali compensate tra le parti.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figli o non sono in contrasto con gli interessi dell o stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre
7 con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Gragnano Trebbiense (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 10, anno 2025, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
8