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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1641/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
RO ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6728/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240285796904 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1098/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe deducendo che
“tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi: la società ha presentato quanto richiesto dall'Agenzia, per l'appunto il quadro RU mancate, relativo alla dichiarazione Unico/2022 redditi 2021, attestante il credito di imposta, che risulta legittimo in quanto il bene al quale è collegato è documentato da opportuna documentazione che si allega al presente atto”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate osservando di avere accolto le ragioni della contribuente – limitatamente alla parte della pretesa fiscale contenuta nella cartella oggetto di impugnazione – operando il pertinente sgravio.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prendendo atto di quanto supra, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'estinzione del giudizio è integrale perché è integrale la cessazione della materia del contendere;
tale cessazione non è parziale come assume l'Agenzia delle Entrate (ancorchè, nelle controdeduzioni, si dia atto che l'impugnazione è circoscritta al recupero del credito di imposta) perché il perimetro della materia del contendere non è dato dall'intero atto portato all'attenzione della Corte ma è limitato alla parte dell'atto effettivamente impugnata.
Le spese vanno integralmente compensate posto che la ripresa a tassazione è derivata da un errore dichiarativo, successivamente rimediato, della contribuente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio.
Roma, li 29 gennaio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
RO ROBERTO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6728/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240285796904 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1098/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la cartella di pagamento in epigrafe deducendo che
“tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi: la società ha presentato quanto richiesto dall'Agenzia, per l'appunto il quadro RU mancate, relativo alla dichiarazione Unico/2022 redditi 2021, attestante il credito di imposta, che risulta legittimo in quanto il bene al quale è collegato è documentato da opportuna documentazione che si allega al presente atto”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate osservando di avere accolto le ragioni della contribuente – limitatamente alla parte della pretesa fiscale contenuta nella cartella oggetto di impugnazione – operando il pertinente sgravio.
La causa veniva trattata all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, prendendo atto di quanto supra, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'estinzione del giudizio è integrale perché è integrale la cessazione della materia del contendere;
tale cessazione non è parziale come assume l'Agenzia delle Entrate (ancorchè, nelle controdeduzioni, si dia atto che l'impugnazione è circoscritta al recupero del credito di imposta) perché il perimetro della materia del contendere non è dato dall'intero atto portato all'attenzione della Corte ma è limitato alla parte dell'atto effettivamente impugnata.
Le spese vanno integralmente compensate posto che la ripresa a tassazione è derivata da un errore dichiarativo, successivamente rimediato, della contribuente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio.
Roma, li 29 gennaio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)