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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1142/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
n.q. di procuratore di sé stesso, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. PAOLO Parte_1 NOTOMISTA, elettivamente domiciliato presso lo studio, come da mandato in atti
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'Avv. COPPOLA Controparte_1 VALERIA , elett. dom.ta presso il suo studio in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata Controparte_2 insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. PORCIELLO VINCENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025, parte opponente impugnava la intimazione di pagamento n. 07120259000679280/000 notificata il 21/01/2025, in relazione alla cartella esattoriale n. 07120230128736381000, asseritamente notificata il 30.01.2024 e relativa a contributi forensi per gli anni 2020/2021, come indicato in ricorso, per la complessiva somma di € 6.144,28. Assumeva che la cartella non era stata mai notificata ed eccepiva la nullità dell'atto consequenziale, contestando altresì la legittimità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza della pretesa. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la sussistenza del credito, spese vinte. CP_1
Il ricorso veniva notificato all' , che chiedeva il rigetto del ricorso per avvenuta notifica Controparte_3 della cartella esattoriale, con vittoria di spese.
All'udienza odierna a seguito del deposito di note, la causa è stata decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che nel caso di specie la cartella esattoriale oggetto dell'intimazione di pagamento ha ad oggetto crediti della dal 2020 al 2021, relativi a contributi previdenziali, e interessi su contributi e sanzioni. CP_1
Il ricorso è infondato e va rigettato. L' ha depositato prova dell'avvenuta notifica via pec all'opponente della cartella Controparte_3 esattoriale n. 07120230128736381000. Pertanto ogni impugnazione del merito è tardiva e preclusa.
Si aggiunge che la , oltre ad aver dimostrato la sussistenza della pretesa (riguardando essa la contribuzione CP_1 integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2020, oltre sanzioni ed interessi, la contribuzione minima soggettiva ed il contributo di maternità dovuti per gli anni 2020 e 2021, oltre sanzioni ed interessi, nonché le sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il ritardato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2020 e 2021, per l'importo complessivo di € 6.051,31), ha inoltre documentato che l'opponente aveva inoltrato istanza di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del regolamento unico della previdenza forense senza però poi provvedere al pagamento della contribuzione dovuta nei termini indicati dalla con nota del 30/11/22, per cui la ha iscritto la relativa contribuzione nel CP_1 CP_1 ruolo 2023 senza il beneficio della riduzione delle sanzioni.
Per quanto attiene le sanzioni ex art. 9 legge 141/92 relative agli anni 2020 e 2021, la ha contestato le dette omissioni CP_1 dichiarative mediante la pec ricevuta dal ricorrente in data 01/05/2023 (per l'anno 2021) e 30/11/2022 (per l'anno 2020).
Pertanto l'iscrizione a ruolo 2023 è legittima.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale.
P.Q.M
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore delle altre parti processuali, che liquida in complessivi euro 800,00 a favore delle parti costituite, con attribuzione all'Avv. Porciello Vincenzo dell'
[...]
per la parte di competenza, oltre accessori come per legge se dovuti. Controparte_3
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1142/2025 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
n.q. di procuratore di sé stesso, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. PAOLO Parte_1 NOTOMISTA, elettivamente domiciliato presso lo studio, come da mandato in atti
Opponente
E
in persona del legale rapp.te p.t., difesa dall'Avv. COPPOLA Controparte_1 VALERIA , elett. dom.ta presso il suo studio in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura depositata Controparte_2 insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. PORCIELLO VINCENZO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2025, parte opponente impugnava la intimazione di pagamento n. 07120259000679280/000 notificata il 21/01/2025, in relazione alla cartella esattoriale n. 07120230128736381000, asseritamente notificata il 30.01.2024 e relativa a contributi forensi per gli anni 2020/2021, come indicato in ricorso, per la complessiva somma di € 6.144,28. Assumeva che la cartella non era stata mai notificata ed eccepiva la nullità dell'atto consequenziale, contestando altresì la legittimità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza della pretesa. Chiedeva
l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la sussistenza del credito, spese vinte. CP_1
Il ricorso veniva notificato all' , che chiedeva il rigetto del ricorso per avvenuta notifica Controparte_3 della cartella esattoriale, con vittoria di spese.
All'udienza odierna a seguito del deposito di note, la causa è stata decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziato che nel caso di specie la cartella esattoriale oggetto dell'intimazione di pagamento ha ad oggetto crediti della dal 2020 al 2021, relativi a contributi previdenziali, e interessi su contributi e sanzioni. CP_1
Il ricorso è infondato e va rigettato. L' ha depositato prova dell'avvenuta notifica via pec all'opponente della cartella Controparte_3 esattoriale n. 07120230128736381000. Pertanto ogni impugnazione del merito è tardiva e preclusa.
Si aggiunge che la , oltre ad aver dimostrato la sussistenza della pretesa (riguardando essa la contribuzione CP_1 integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2020, oltre sanzioni ed interessi, la contribuzione minima soggettiva ed il contributo di maternità dovuti per gli anni 2020 e 2021, oltre sanzioni ed interessi, nonché le sanzioni ex art. 9 legge 141/92 per il ritardato invio delle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2020 e 2021, per l'importo complessivo di € 6.051,31), ha inoltre documentato che l'opponente aveva inoltrato istanza di regolarizzazione spontanea ex art. 76 del regolamento unico della previdenza forense senza però poi provvedere al pagamento della contribuzione dovuta nei termini indicati dalla con nota del 30/11/22, per cui la ha iscritto la relativa contribuzione nel CP_1 CP_1 ruolo 2023 senza il beneficio della riduzione delle sanzioni.
Per quanto attiene le sanzioni ex art. 9 legge 141/92 relative agli anni 2020 e 2021, la ha contestato le dette omissioni CP_1 dichiarative mediante la pec ricevuta dal ricorrente in data 01/05/2023 (per l'anno 2021) e 30/11/2022 (per l'anno 2020).
Pertanto l'iscrizione a ruolo 2023 è legittima.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale.
P.Q.M
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore delle altre parti processuali, che liquida in complessivi euro 800,00 a favore delle parti costituite, con attribuzione all'Avv. Porciello Vincenzo dell'
[...]
per la parte di competenza, oltre accessori come per legge se dovuti. Controparte_3
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti