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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 140/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 140 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to M. Frediani, elettivamente domiciliata come in atti
-appellante- contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti dagli Avv.ti Luca Ciarallo e Giada Controparte_1
1 Luciani, elettivamente domiciliato come in atti
-appellato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino in data 23/7/2021 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2021 emesso dallo stesso Tribunale in data 2/5/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.429,35 oltre interessi e spese di procedura, relativamente alla pretesa indennità di trasferta per il periodo di lavoro svolto dall' -ricorrente in monitorio- dal 4/3/2020 al 31/12/2020, poiché per esigenze tecnico- CP_1
organizzative, era stato temporaneamente assegnato dalla presso il punto vendita Parte_1
"Tigre" di Vasto.
A fondamento della spiegata opposizione la deduceva la non esigibilità della somma Parte_1
pretesa ed ingiunta a titolo di indennità di trasferta, peraltro dolendosi dell'erroneità dei conteggi.
Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale, rilevata l'infondatezza della spiegata opposizione, chiedeva la conferma del DI opposto in relazione al quale instava per la concessione della provvisoria esecuzione ex art.648 c.p.c.
Con sentenza in data 21/3/2023 il giudice adito rigettava l'opposizione confermando il D.I.
2. Atto di appello e difesa dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza proponeva appello il lamentandone l'erroneità e spiegando le Pt_2
seguenti conclusioni:
“1) revocare il decreto ingiuntivo n. 54/2021 perché rilasciato in violazione dell'art. 633 cpc e comunque erroneo ed infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte;
2) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Argomentava diffusamente in ordine ai proposti motivi di gravame, come da atto di appello che in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
L si costituiva in giudizio contestando le avverse prospettazioni, chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, anch'egli diffusamente motivando in ordine ai proposti motivi di gravame, come da atto di costituzione in appello che, parimenti, in parte qua si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
2 All'esito dello scambio e del deposito telematico delle note di trattazione scritta, decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
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3. Motivi della decisione.
L'appello è infondato e non merita, perciò accoglimento.
Richiamate le condivisibili argomentazioni espresse dal primo giudice nella sentenza impugnata, la
Corte osserva quanto segue.
Va premesso innanzitutto che com'è noto, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado che si configura come una fase eventuale del giudizio - promosso nelle forme speciali - già pendente.
In tale giudizio - ordinario - si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti pur restandone invariata la posizione sostanziale, nel senso che l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa, con la conseguenza che l'onere della prova non patisce alcuna inversione, incombendo al creditore opposto e rimanendo a carico dell'opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ciò posto, rileva la Corte che il presente giudizio ha ad oggetto l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro consistente nell'omesso pagamento della trasferta mensile maturata dal dipendente
In particolare, la trasferta è disciplinata dall'art. 179 CCNL del settore -cfr. Controparte_1
l'all. 2 del fascicolo di parte opponente relativo al giudizio di primo grado-il quale reca:
“Art. 179 Missioni
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse d ell'azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del prese nte articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle s di vitto e alloggio
3 con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
Dichiarazione a verbale
La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 179 del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione e di convenzioni speciali previste ammesse dall'articolo
57 del codice the CNL allora CCNL 28 giugno 1958 e dall'articolo 57 del CCNL del 30 luglio 1970”.
Orbene, tenuto conto della dianzi specificata natura del giudizio di opposizione, è l'opponente, odierna appellante che, essendo convenuta sostanziale nel presente giudizio, deve fornire la prova di avere adempiuto all'obbligo contrattuale del pagamento della trasferta ai sensi dell'art. 2697 del c.c. o, in alternativa, nel caso in cui voglia dedurre che il diritto si è modificato o estinto, fornire la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda, la qual cosa nel caso di specie non è avvenuta.
Ne discende l'inconferenza ed irrilevanza dell'assunto dell'opponente-odierna appellante che tende a ribaltare sul lavoratore l'onere di provare di avere presentato il conto delle spese sostenute per la trasferta.
La facoltà di scegliere il rimborso a piè lista, piuttosto che il pagamento della diaria di cui al comma
2, n. 4 dell'art. 179, avrebbe dovuto essere esercitata, qualora ammessa - ma così non è nel caso di specie stante la mancanza di convenzioni speciali-, tempestivamente fin dal momento dell'insorgere del diritto al pagamento della prima mensilità di lavoro svolto in trasferta;
di certo non in sede di opposizione, al solo fine di negare il diritto del lavoratore.
Peraltro, l'opponente non ha prodotto in atti eventuali richieste rivolte al lavoratore opposto di documenti giustificativi delle spese sostenute, né, come pur correttamente rilevato dal primo giudice, fornito prova della stipula di contratti provinciali e integrativi provinciali in merito e neppure di aver comunicato allo stesso lavoratore di voler optare per il criterio del rimborso a piè di lista.
Va precisato al riguardo che la locuzione “convenzioni speciali”, richiamata espressamente nella dichiarazione a verbale dell'art. 179 del CCNL, che assicurino un trattamento uniforme per tutto il personale, come statuito dal comma 4 art. 179 del CCNL, non può che essere intesa come riferita ad accordi o regolamenti integrativi (provinciali o aziendali e/o del personale) della cui esistenza, come testè precisato, non è stata fornita alcuna prova.
Va inoltre evidenziato che l'eccezione di cui al punto F, pagina 2, del ricorso in appello, secondo cui il caso di specie rientrerebbe nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 179 “per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”, trattasi di
4 un'eccezione nuova, avanzata per la prima volta in appello e, come tale, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc .
Con riferimento al quantum debeatur si evidenzia, in particolare in tema di conteggi, che la giurisprudenza del Supremo Collegio ha più volte precisato che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” e che in assenza di tale censura, i conteggi “si consolidano nell'importo formulato.” (cfr Cass. civ. Sez. lavoro, 18/05/2015,
n. 10116).In senso del tutto analogo si è espressa ad es. Cass. civ., Sez. Lavoro, N°451 del 18/2/2011 la quale ha evidenziato, in particolare, che nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ.
Nel caso di specie, come esattamente rilevato dal primo giudice, le contestazioni de quibus sono del tutto generiche e non suffragate da documenti attestanti errori di calcolo o l'errata applicazione dei criteri di cui al CCNL di riferimento, essendosi l'opponente limitato alla seguente contestazione
(pagina 2, punto B del ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo) : “l'importo calcolato dal signor
è comunque errato tenuto conto che vi sono state giornate in cui ha lavorato anche solo CP_1
3 (p.es. 3, 10 e 24 giugno , doc. 01); o 4 ore (p. es. 5,6,12,13,19,20,26, e 27 maggio, 1,7,8,14, 15 luglio etc,)”, e pertanto giammai poteva essere contabilizzata, come invece è stato fatto, un'indennità piena come se le giornate fossero state full time tutte stesso dicasi per tutte le altre giornate con orario inferiore alle 7 ore ”.
Balza, pertanto, evidente che la contestazione è sommaria, allegata in maniera esplorativa, poiché riporta alcune giornate con orario di lavoro inferiore alle 7 ore, a mero titolo di esempi o “(p.es.)” , lasciando così intendere che ve ne possano essere altre ma, senza che siano state individuate, e senza neppure quantificare il preteso ridimensionamento delle diarie giornaliere.
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. E', inoltre, dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
5
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 21/3/2023 e con ricorso qui depositato l'11/9/2023 da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €2.000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA E CAP come per legge;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 8/11/2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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