Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01458/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
WI TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall‘avvocato Marina Perona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NE TA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante, Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
- dell’ordinanza prot n. 249 del 21.5.2025, con cui il Comune di Bassano del Grappa ha ingiunto, alla sola NE S.p.a., la rimozione dell’impianto di telefonia a servizio della rete cellulare WI TR ubicato in via Monte Verena s.n.c., con avvertimento che qualora la rimessione in pristino dello stato dei luoghi non venga eseguita entro il suddetto termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento, si procederà d’Ufficio alla rimozione dell’impianto tecnologico e al ripristino dei luoghi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, ivi inclusa la nota del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 34005 del 29 maggio 2023;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
- della nota nota del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 34005 del 29 maggio 2023 (depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione in data 29 agosto 2025), relativa all’istanza di autorizzazione ex art. 44 D.lgs 259/2003 presentata in data 5 luglio 2022 per la delocalizzazione dell’impianto già presente sull‘immobile ubicato in Via Monte Verena s.n.c., con cui è stata imposta la prescrizione di rimuovere l’impianto entro due anni dalla presentazione dell’istanza, ossia entro il 5 luglio 2024;
nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione del 5 luglio 2022, con conseguente illegittimità/inefficacia dei provvedimenti tardivamente assunti rispetto alla formazione del titolo;
nonché, in via gradata, per l’annullamento del provvedimento prot. 47641 del 5 agosto 2025, con cui il Comune di Bassano del Grappa ha rigettato l’ulteriore istanza presentata da NE S.p.A. e WI TR s.p.a. al fine di mantenere l’impianto in loco ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bassano del Grappa e di NE TA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. SS IC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. NE TA S.p.A. (di seguito NE) è un operatore di infrastrutture di telecomunicazioni titolare di un impianto sul lastrico solare di un fabbricato sito in Bassano del Grappa, via Monte Verena n. 17, sul quale sono ospitati impianti di WI TR S.p.A. (di seguito WI)
2. Stante la necessità di procedere alla demolizione e ricostruzione del predetto fabbricato, in data 5 luglio 2022 NE, quale unica ditta richiedente avente la disponibilità del sito e committente dei lavori, presentò al SUAP del Comune di Bassano del Grappa un‘istanza avente ad oggetto la « installazione di un impianto tecnologico provvisorio con permanenza maggiori di 120 gg inferiore ai 2 anni, per delocalizzazione a servizio della rete di telefonia cellulare WI TR ».
3. Sull’istanza si formò il silenzio assenso ex art. 44, comma 10, d.lvo n. 259/2003 e l’impianto venne realizzato.
4. Il Comune con provvedimento del 22 maggio 2023 prot. 34005 fissò le « condizioni da rispettare », stabilendo espressamente che « la stazione radio base provvisoria dovrà essere rimossa entro 2 anni dalla presentazione dell‘istanza ossia entro il 5 luglio 2024 » e che « per la rimozione della SRB provvisoria dovrà essere presentata al portale impresa in un giorno apposita comunicazione dismissione o smantellamento dell‘impianto di comunicazione ».
Tale provvedimento non venne impugnato nei termini di legge né da NE, né da WI.
5. Trascorso il biennio senza che l’impianto fosse rimosso, l’ufficio tecnico comunale effettuò un sopralluogo in data 2 aprile 2025, all’esito del quale accertò che « alla data del sopralluogo l‘antenna risulta ancora presente in loco ».
6. Ne seguì la comunicazione di avvio del procedimento di rimozione dell‘impianto, ma nessuna osservazione pervenne all‘Amministrazione.
7. Dopo un ulteriore sopralluogo, eseguito il 21 maggio 2025, che confermò la persistente presenza dell’impianto, venne adottata l’ordinanza n. 249 del 21 maggio 2025 di rimessione in pristino dei luoghi mediante rimozione dell‘impianto tecnologico.
8. Nelle more, NE aveva presentato in data 30 maggio 2025 una nuova istanza di autorizzazione, rigettata dal Comune con provvedimento del 5 agosto 2025 rilevando che « l‘Autorizzazione per l‘installazione di un nuovo impianto non può essere rilasciata nel sito dove già insiste un precedente impianto, già privo di Autorizzazione ed oggetto di Ordinanza di demolizione R.U. 249 del 21/05/2025 ».
9. Con ricorso notificato il 6 agosto 2025, WI ha impugnato la predetta ordinanza n. 249 del 21 maggio 2025, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi.
Con il primo motivo, WI deduce che il Comune non avrebbe potuto adottare l’ordinanza di ripristino senza previamente procedere all’annullamento, in autotutela, del titolo autorizzativo formatosi per silenzio assenso nel 2022.
Con il secondo motivo, WI sostiene che il titolo autorizzativo formatosi per silentium non può avere un termine di validità, ragion per cui la nota del 22 maggio 2023 sarebbe inefficace in quanto l’amministrazione non può imporre condizioni all’efficacia di un titolo già perfezionatosi.
Con il terzo motivo, WI lamenta la violazione dell‘art. 7, l. n. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nei propri confronti.
10. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9 settembre 2025, WI ha altresì impugnato la nota comunale prot. n.34005 del 22 maggio 2023, nonché il provvedimento di diniego del 5 agosto 2025, ed ha chiesto l’accertamento della formazione del titolo autorizzativo, per silenzio assenso, sull’istanza di autorizzazione del 5 luglio 2022, senza limitazioni temporali.
11. Il Comune di Bassano del Grappa si è costituito in giudizio, articolando plurime eccezioni in rito e difese nel merito.
12. NE è intervenuta in giudizio sostenendo le ragioni della ricorrente.
13. Alla camera di consiglio giorno 1° ottobre 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, le parti hanno congiuntamente dato atto di avere individuato un nuovo sito di installazione dell’impianto, oggetto di una separata istanza presentata in data 29 settembre 2025.
14. In prossimità dell’udienza pubblica, WI ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a., con cui ha reso noto di aver convenuto con l‘Amministrazione comunale di chiedere l’archiviazione della predetta istanza in data 29 settembre 2025 e di presentarne una nuova, com’è avvenuto nei primi giorni di febbraio 2026. Pur dando atto di tale evoluzione, WI ha dichiarato che « fino a quando l‘Amministrazione non avrà rilasciato il provvedimento autorizzativo per la realizzazione e l‘esercizio del nuovo impianto in sostituzione di quello esistente », la ricorrente conserva « fermo, integro e impregiudicato il proprio interesse, attuale e concreto, all‘annullamento, previa sospensione, degli atti gravati, prima tra tutti l‘ordinanza di demolizione prot. Registro Unico n. 249 del 21.5.2025 ».
15. Con memoria di replica depositata in data 18 marzo 2026, il Comune di Bassano del Grappa ha rappresentato che, in data 4 marzo 2026, è stata rilasciata a favore di NE e di WI l’autorizzazione prot. n. 15007/2026 per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Monte Verena e, per l’effetto, ha chiesto che il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti vengano dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
16. All’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il Collegio la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Come evidenziato nella parte in fatto il Comune di Bassano del Grappa ha rappresentato che, in data 4 marzo 2026, è stata rilasciata l’autorizzazione prot. n. 15007/2026 per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Monte Verena. Tale autorizzazione prevede espressamente, quale condizione, l’obbligo di NE e WI di provvedere, entro trenta giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto, alla definitiva dismissione e rimessione in pristino dell’impianto provvisorio oggetto dell’ordinanza n. 249 del 21 maggio 2025.
Tale fatto sopravvenuto è determinante ai fini della definizione del giudizio. Difatti la ricorrente WI nella memoria ex art. 73 c.p.a., aveva subordinato il permanere del proprio interesse al ricorso alla circostanza che « l’Amministrazione non avrà rilasciato il provvedimento autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio del nuovo impianto in sostituzione di quello esistente ». Tale condizione si è avverata in quanto il provvedimento autorizzativo è stato rilasciato in data 4 marzo 2026, nei termini e con le modalità indicate nella memoria comunale del 18 marzo 2026.
In definitiva il rilascio dell’autorizzazione prot. n. 15007/2026 priva di qualsiasi utilità concreta l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. Le spese del giudizio sono compensate tra tutte le parti, in ragione della complessità della vicenda processuale e della sua definizione in rito per ragioni sopravvenute e indipendenti dall’esame delle censure proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato con motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l‘intervento dei magistrati:
Carlo RI, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SS IC, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| SS IC | Carlo RI |
IL SEGRETARIO