Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01800/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15657 del 2025, proposto da VA Bencivenga, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Guarino e Giulia Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 12;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) dell' avviso comunicato in data 28.10.2025, con cui è stato reso noto l'esito della prova scritta del concorso pubblico tenutosi in data 21.10.2025, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti (Codice 02), indetto dal Ministero della Giustizia, nella parte in cui la ricorrente, sig.ra VA GA, è stata dichiarata “non idonea” per mancato raggiungimento del punteggio minimo, messo a disposizione accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma inPA;
b) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti di cui in narrativa;
c) ove occorra, dei verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento a quelli relativi alla predisposizione dei quesiti della prova scritta, alla definizione delle risposte esatte e alla correzione degli elaborati, nella parte di interesse della ricorrente;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il bando di concorso, ove interpretato in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
e) di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, comunque connesso a quello impugnato;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- del diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio conseguito nella prova scritta, previo riconoscimento della correttezza delle risposte fornite ai quesiti contestati o, in subordine, previa neutralizzazione degli stessi, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo;
- e per l'effetto, del diritto della ricorrente all'ammissione alla fase successiva del concorso e/o alla collocazione in posizione utile nella graduatoria finale di merito, di cui ci si riserva sin da ora l'impugnazione, con la proposizione di un ricorso per motivi aggiunti, poiché ad oggi non ancora pubblicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente ha partecipato al concorso in oggetto, risultando inidonea, avendo conseguito un punteggio nella prova scritta pari a 20,00 (con soglia di idoneità fissata dalla lex specialis a 21);
- in questa sede, la candidata contesta la legittimità della valutazione ricevuta riguardo ai quiz n. 2 e n. 5, sostenendo di aver fornito la risposta corretta, diversa da quella indicata come esatta dalla commissione;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam e del Ministero della Giustizia, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- sussiste la legittimazione passiva sia della Commissione Ripam, in quanto soggetto che ha adottato gli atti della procedura concorsuale, che del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio;
- nel merito, preliminarmente, occorre dare atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento scrutinio del quiz n. 2, avendo l’amministrazione rettificato in autotutela, in aumento, il punteggio in parte qua , come documentato dalla difesa erariale;
- per quanto concerne il quiz n. 6 (“ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Titanic: X = Italia: Y ; a) X = NE ON, Y = AM b) X = nave, Y = dirigibile c) X = film, Y = commedia ), va premesso che una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.);
- per tale ragione, la risposta sub a), fornita dalla candidata, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale;
- diversamente, ammettendo che il termine Italia non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico Titanic nel 1912, da un lato, e il dirigibile Italia nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto;
- in virtù del riconoscimento in autotutela del maggior punteggio, la ricorrente raggiunge la soglia di idoneità e, pertanto, soddisfa la prova di resistenza, sicché il ricorso deve essere parzialmente accolto, con spese compensate in virtù della soccombenza reciproca e del comportamento dell’amministrazione, adeguatasi tempestivamente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
RI EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | TA RI |
IL SEGRETARIO