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Articolo 5 della Legge 22 novembre 1990, n. 342
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Legge 22 novembre 1990, n. 342
Articolo 5 della Legge 22 novembre 1990, n. 342
Versione
25 novembre 1990
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 25 novembre 1990
Vedi fonte istituzionale
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