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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Ciccarelli (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Emilia n. 14 -ATTORE-
e c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Agnelli (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, alla via C.F._3
Cardinale Mazzarino n. 76 -CONVENUTA-
, Controparte_2 CP_3
- CONVENUTI CONTUMACI-
nonché
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ciccarelli (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via Emilia n. 14 - INTERVENUTA-
1 Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
17.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 18.6.2025; per la convenuta
[...] come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183 sesto Controparte_1 comma n. 1 c.p.c., nonché come da note di trattazione scritta depositate in data 10.6.2025; per l'intervenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.1.2019 a ed Controparte_1 in data 15.1.2019 a e , premesso di essere CP_3 Controparte_2 Parte_1 stato coinvolto in un incidente stradale in data 25.3.2017 alle ore 19,00 circa, ha convenuto in giudizio la nonché e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 rispettivamente compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, proprietario e conducente del veicolo antagonista, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, danno quantificato in complessivi
€ 152.148,20 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
in subordine ed in caso di accertamento della propria concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, l'attore ha chiesto di condannare i convenuti in misura proporzionale al grado di responsabilità degli stessi.
A sostegno di tali domande l'attore ha in sintesi dedotto: i) che in data 25.3.2017 alle ore 19.00 circa, mentre percorreva la superstrada del Liri SS 690 in direzione Avezzano-Sora alla guida dell'auto Peugeot 207 targata DY010LC di proprietà della figlia, veniva tamponato violentemente dall'auto Fiat Punto targata EC708WE di proprietà di condotta nell'occasione CP_3 da ed assicurata per la responsabilità civile con la Controparte_2 Controparte_1
ii) che a seguito del sinistro veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso
[...] dell'Ospedale di Avezzano ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con ricovero, il giorno seguente, presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di L'Aquila, da cui veniva dimesso in data 3.4.2017 pur rendendosi necessari gli ulteriori interventi terapeutici indicati in citazione;
iii) che sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della
Compagnia di Avezzano i quali hanno provveduto ad effettuare i rilievi relativi al sinistro;
iv) che sottoposto a visita medico-legale da parte della compagnia ha Controparte_1 ricevuto la somma di € 36.850,00 offerta in via transattiva dalla compagnia assicuratrice (somma accettata unicamente a titolo di acconto sul maggior dovuto).
2 2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 proposta e contestando, in particolare, la quantificazione dei danni ex adverso avanzata, ritenendo già interamente ristorato il danno mediante il pagamento della suindicata somma di € 36.850,00.
3. I convenuti e non si sono costituiti e, perciò, stante la Controparte_2 CP_3 regolarità della notifica dell'atto di citazione, alla prima udienza del 24.4.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data 23.4.2019 è intervenuta volontariamente chiedendo, in qualità di Controparte_4 moglie convivente, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore dei danni psichici patiti in via autonoma in conseguenza del sinistro di cui si discute, danni quantificati in € 13.162,00 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre ai danni morali e relazionali previa liquidazione in via equitativa degli stessi.
5. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
6. La domanda formulata da parte attrice risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. Occorre in primo luogo rilevare che il fatto storico del sinistro, il coinvolgimento dei veicoli indicati dall'attore e la stessa dinamica del sinistro non sono stati specificamente contestati dalla convenuta costituita e risultano comunque dimostrati sulla scorta della documentazione prodotta.
In particolare, dal rapporto di incidente stradale redatto dalle forze dell'ordine, prodotto dall'attore e confermato in sede di escussione testimoniale dall'Appuntato , emerge che gli Testimone_1 agenti sono intervenuti circa quaranta minuti dopo l'incidente, verso le ore 19.40 e, esaminati i rilievi planimetrici e le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, hanno verificato che “il veicolo
“A” Fiat Punto targa EC 708 WE, non si ravvedeva del veicolo “B” Peugeot 207 targata DY 010
LC, tamponandolo violentemente facendogli terminare la corsa dopo circa 40/50 mt”.
Emerge altresì dal rapporto che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è rettilineo e presentava un fondo asciutto, il tutto in condizioni di sufficiente visibilità e con un meteo sereno.
Dalla documentazione prodotta unitamente al rapporto emerge anche che:
- il convenuto sentito la sera del sinistro, ha riferito che mentre si trovava alla Controparte_2 guida del proprio veicolo Fiat Punto notava l'autovettura davanti a sé, la quale aveva inserito l'indicatore di direzione a destra “luce arancione”, spostarsi dapprima sulla parte destra della
3 carreggiata e poi, con una manovra repentina, spostarsi di nuovo sulla corsia di marcia, sicché egli non riusciva ad arrestare la marcia e ad impedire l'impatto violento;
- (terzo trasportato dal veicolo antagonista Fiat Punto ed unico presente al Testimone_2 momento del sinistro), sentito la sera del sinistro, ha riferito di non poter dire nulla in merito alla dinamica dell'incidente in quanto era impegnato a guardare il proprio telefonino.
Ebbene a fronte di tali risultanze ed in assenza di elementi di segno contrario può dunque ritenersi certamente provato che il veicolo condotto dall'attore sia stato tamponato dal veicolo condotto da risultando invece privo di riscontro quanto da quest'ultimo riferito in ordine Controparte_2 all'avere l'attore effettuato una manovra brusca ed imprevista.
Da tanto consegue che, in difetto di prova liberatoria, l'incidente deve essere ascritto alla esclusiva responsabilità di quale conducente del veicolo antagonista (cfr., Cass., ord. Controparte_2
3283/06, Cass., ord. n. 18708/21, Cass., sent. n. 3238/06, secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso evitando collisioni con il veicolo che precede, sicché in caso di tamponamento opera una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza che deroga alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. salvo che sia fornita la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte non imputabili).
8. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento sulla persona dell'attore, deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attore, ha in primo luogo verificato che l'attore ha riportato, a seguito del sinistro subito in data 25.3.2017, un trauma cranico commotivo con focolai emorragici multipli intraparenchimali con ematoma sub- durale destro.
In conseguenza di ciò il consulente ha riscontrato quali postumi permanenti una attendibile algia e limitazione funzionale a carico della colonna cervicale, oltre ad un corteo sintomatologico compatibile con un disturbo post-traumatico da stress, come conseguenza delle lesioni cerebrali con alterazioni EEG strumentalmente accertate.
Tali esiti, secondo l'ausiliario, sono pienamente compatibili con la dinamica del sinistro per come riferita secondo i criteri cronologico, quantitativo, qualitativo, modale e topografico.
4 E' stata dunque dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno conseguenza all'attore di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente
(danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata e della visita dell'attore, oltre che non oggetto di specifiche e puntuali osservazioni), il consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 20 %, nonché in giorni 30 l'invalidità temporanea totale, in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 75%, in giorno 40 l'invalidità temporanea parziale al
50% e in giorni 40 l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Per quanto quindi concerne la concreta liquidazione del danno riconosciuto come esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività
e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n.
7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento come anche dell'entità delle lesioni riscontrate, si ritiene di far riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20,
Cass., sent. n. 33005/21).
Con specifico riguardo alla quantificazione del danno, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), occorre sottolineare il danno morale non
è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
5 Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24, Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie detto danno può ritenersi presuntivamente provato sulla base dell'entità dei postumi, venendo nella specie in rilievo una lesione macropermanente ed essendo stata riscontrata dal C.T.U., ad anni di distanza dell'evento, la persistenza di una sintomatologia dolorosa (si veda pagina 11 dell'elaborato).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la liquidazione del danno morale discendente da lesione della salute, pur autonoma, non può ritenersi svincolata dalla vicenda che ebbe a determinare contestualmente il c.d. danno biologico, sicché la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare presuntivamente ai fini della dimostrazione della ricorrenza del danno morale soprattutto in considerazione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuta (cfr.,
Cass., ord. n. 20661/24, Cass., ord. n. 6444/23).
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età del danneggiato (65 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 81.231,74 a titolo di danno non patrimoniale permanente e temporaneo, importo già liquidato all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle (sulla cui scorta si ricava un danno di € 79.952,50), trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può invece essere riconosciuto per il richiesto danno psichico in via aggiuntiva rispetto a quanto già riconosciuto ed in termini di personalizzazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento, peraltro confermato anche in ipotesi di danno psichico (cfr., Cass., ord. n.
5984/25), è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico
– relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data
6 percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
E' quindi onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Ebbene nella specie l'attore ha dedotto di soffrire di un disturbo da stress post-traumatico e di necessitare di un sostegno multidisciplinare per fare fronte alle dinamiche innestate dal sinistro che avrebbe determinato una dolorosa frattura con la realtà che lo porterebbe ad agire in modo rigido e poco armonico.
Ha poi prodotto una relazione medica di parte da cui si ricava come tale disturbo si esprima, tra l'altro, in una deflessione del tono dell'umore, in uno stato d'allarme continuo, oltre che in insonnia e fobia riguardo alla guida.
Ebbene tali circostanze sono state in parte confermate dalle testi escusse (ossia da CP_5
e cognate dell'attore, le quali hanno riferito
[...] Controparte_6 Testimone_3 delle difficoltà nella guida, nel dormire e nella permanenza in luoghi chiusi, nonché dei colpi di sonno), ma, anche a voler prescindere dal riferimento contenuto nella consulenza di parte della dott.ssa circa il rifiuto dell'attore di sottoporsi a visita psichiatrica, dette circostanze si Per_1 traducono a ben vedere proprio nelle conseguenze del disturbo da stress post-traumatico che è già stato riscontrato dal C.T.U. e che è già stato valutato nel riconoscimento della sopra indicata percentuale di danno biologico.
Di contro non è emersa idonea prova, anche documentale, del persistente ed effettivo svolgimento da parte dell'attore di una significativa attività politica anche in epoca prossima al sinistro, attività che sarebbe poi stata interrotta proprio a causa del sinistro stesso.
Può infine riconoscersi il danno patrimoniale richiesto limitatamente alle sole spese documentate e ritenute congrue dall'ausiliario, con esclusione, dunque, delle spese mediche odontoiatriche come da preventivo per € 4.500,00, di cui non consta la certa riconducibilità al sinistro di cui si discute.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale deve essere riconosciuta in favore dell'attore la complessiva minore somma di € 2.758,20, da rivalutare all'attualità rispetto alla data del sinistro in complessivi € 3.315,36 per i motivi già sopra esposti.
7 Dall'importo del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato in €
84.547,10 deve essere sottratta la somma di € 36.850,00 versata dall'assicurazione e trattenuta dall'attore a titolo di acconto determinandosi, in tal modo, un credito risarcitorio residuo in favore dell'attore pari ad € 47.697,10.
Tale importo deve essere maggiorato degli interessi compensativi, calcolati al saggio legale su detto importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (25.3.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
9. In ultimo, con riguardo alla posizione di (terza intervenuta) occorre Controparte_4 sottolineare che la stessa con le note di precisazione delle conclusioni ha aderito al rilievo di tardività della costituzione formulato con l'ordinanza del 2.12.2019, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con Al riguardo giova evidenziare che con tale ordinanza è stato evidenziato che Controparte_4 era intervenuta solo il giorno prima della prima udienza di comparizione e che pertanto non era possibile formulare una prognosi favorevole sull'ammissibilità della domanda formulata, sollecitandosi peraltro le parti al contraddittorio sul punto.
Successivamente a tale ordinanza non sono state sollevate contestazioni o spiegate ulteriori specifiche difese sul punto, essendo per altro verso risultata la domanda, anche ove ammissibile, comunque non dimostrata sulla scorta degli elementi acquisiti.
Può quindi ritenersi che l'adesione della parte al rilievo contenuto nella sopra menzionata ordinanza debba essere valutata in termini di sopravvenuta carenza dell'interesse a coltivare la domanda formulata dall'intervenuta, domanda che deve dunque essere dichiarata inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dei convenuti
[...]
e nei confronti dell'attore; tali spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo il criterio del decisum avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€
26.001,00/52.000,00) tenuto conto della contenuta complessità della controversia.
Possono essere invece compensate le spese di lite tra l'intervenuta e la convenuta costituita, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria in ordine alla posizione dell'intervenuta e, viepiù,
8 stante la sostanziale assenza di contrapposte prospettazioni successivamente alla sopra menzionata ordinanza del 2.12.2019.
Sempre in considerazione della soccombenza il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto deve essere posto definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1
e . Controparte_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti di cui in parte motiva la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_2 CP_3 la e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di della complessiva somma di € 47.697,10, oltre interessi al Parte_1 saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- DICHIARA inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Controparte_4
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- CONDANNA la e in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi di € 3.809,00 ed in € 786,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- COMPENSA le spese di lite tra ed Controparte_4 Controparte_1
- PONE definitivamente a carico della , e Controparte_1 Controparte_2 il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto. CP_3
Così deciso in data 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Ciccarelli (c.f.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Emilia n. 14 -ATTORE-
e c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Agnelli (c.f.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, alla via C.F._3
Cardinale Mazzarino n. 76 -CONVENUTA-
, Controparte_2 CP_3
- CONVENUTI CONTUMACI-
nonché
(c.f. ) Controparte_4 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ciccarelli (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via Emilia n. 14 - INTERVENUTA-
1 Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
17.4.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 18.6.2025; per la convenuta
[...] come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183 sesto Controparte_1 comma n. 1 c.p.c., nonché come da note di trattazione scritta depositate in data 10.6.2025; per l'intervenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17.4.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.1.2019 a ed Controparte_1 in data 15.1.2019 a e , premesso di essere CP_3 Controparte_2 Parte_1 stato coinvolto in un incidente stradale in data 25.3.2017 alle ore 19,00 circa, ha convenuto in giudizio la nonché e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 rispettivamente compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, proprietario e conducente del veicolo antagonista, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, danno quantificato in complessivi
€ 152.148,20 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
in subordine ed in caso di accertamento della propria concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, l'attore ha chiesto di condannare i convenuti in misura proporzionale al grado di responsabilità degli stessi.
A sostegno di tali domande l'attore ha in sintesi dedotto: i) che in data 25.3.2017 alle ore 19.00 circa, mentre percorreva la superstrada del Liri SS 690 in direzione Avezzano-Sora alla guida dell'auto Peugeot 207 targata DY010LC di proprietà della figlia, veniva tamponato violentemente dall'auto Fiat Punto targata EC708WE di proprietà di condotta nell'occasione CP_3 da ed assicurata per la responsabilità civile con la Controparte_2 Controparte_1
ii) che a seguito del sinistro veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso
[...] dell'Ospedale di Avezzano ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con ricovero, il giorno seguente, presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile di L'Aquila, da cui veniva dimesso in data 3.4.2017 pur rendendosi necessari gli ulteriori interventi terapeutici indicati in citazione;
iii) che sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della
Compagnia di Avezzano i quali hanno provveduto ad effettuare i rilievi relativi al sinistro;
iv) che sottoposto a visita medico-legale da parte della compagnia ha Controparte_1 ricevuto la somma di € 36.850,00 offerta in via transattiva dalla compagnia assicuratrice (somma accettata unicamente a titolo di acconto sul maggior dovuto).
2 2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 proposta e contestando, in particolare, la quantificazione dei danni ex adverso avanzata, ritenendo già interamente ristorato il danno mediante il pagamento della suindicata somma di € 36.850,00.
3. I convenuti e non si sono costituiti e, perciò, stante la Controparte_2 CP_3 regolarità della notifica dell'atto di citazione, alla prima udienza del 24.4.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
4. In data 23.4.2019 è intervenuta volontariamente chiedendo, in qualità di Controparte_4 moglie convivente, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore dei danni psichici patiti in via autonoma in conseguenza del sinistro di cui si discute, danni quantificati in € 13.162,00 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, oltre ai danni morali e relazionali previa liquidazione in via equitativa degli stessi.
5. Acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi ammessi ed espletata C.T.U. medico-legale, la causa, con ordinanza resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
6. La domanda formulata da parte attrice risulta fondata e quindi merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
7. Occorre in primo luogo rilevare che il fatto storico del sinistro, il coinvolgimento dei veicoli indicati dall'attore e la stessa dinamica del sinistro non sono stati specificamente contestati dalla convenuta costituita e risultano comunque dimostrati sulla scorta della documentazione prodotta.
In particolare, dal rapporto di incidente stradale redatto dalle forze dell'ordine, prodotto dall'attore e confermato in sede di escussione testimoniale dall'Appuntato , emerge che gli Testimone_1 agenti sono intervenuti circa quaranta minuti dopo l'incidente, verso le ore 19.40 e, esaminati i rilievi planimetrici e le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, hanno verificato che “il veicolo
“A” Fiat Punto targa EC 708 WE, non si ravvedeva del veicolo “B” Peugeot 207 targata DY 010
LC, tamponandolo violentemente facendogli terminare la corsa dopo circa 40/50 mt”.
Emerge altresì dal rapporto che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è rettilineo e presentava un fondo asciutto, il tutto in condizioni di sufficiente visibilità e con un meteo sereno.
Dalla documentazione prodotta unitamente al rapporto emerge anche che:
- il convenuto sentito la sera del sinistro, ha riferito che mentre si trovava alla Controparte_2 guida del proprio veicolo Fiat Punto notava l'autovettura davanti a sé, la quale aveva inserito l'indicatore di direzione a destra “luce arancione”, spostarsi dapprima sulla parte destra della
3 carreggiata e poi, con una manovra repentina, spostarsi di nuovo sulla corsia di marcia, sicché egli non riusciva ad arrestare la marcia e ad impedire l'impatto violento;
- (terzo trasportato dal veicolo antagonista Fiat Punto ed unico presente al Testimone_2 momento del sinistro), sentito la sera del sinistro, ha riferito di non poter dire nulla in merito alla dinamica dell'incidente in quanto era impegnato a guardare il proprio telefonino.
Ebbene a fronte di tali risultanze ed in assenza di elementi di segno contrario può dunque ritenersi certamente provato che il veicolo condotto dall'attore sia stato tamponato dal veicolo condotto da risultando invece privo di riscontro quanto da quest'ultimo riferito in ordine Controparte_2 all'avere l'attore effettuato una manovra brusca ed imprevista.
Da tanto consegue che, in difetto di prova liberatoria, l'incidente deve essere ascritto alla esclusiva responsabilità di quale conducente del veicolo antagonista (cfr., Cass., ord. Controparte_2
3283/06, Cass., ord. n. 18708/21, Cass., sent. n. 3238/06, secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso evitando collisioni con il veicolo che precede, sicché in caso di tamponamento opera una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza che deroga alla presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c. salvo che sia fornita la prova liberatoria che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte non imputabili).
8. Venendo ora ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento sulla persona dell'attore, deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attore, ha in primo luogo verificato che l'attore ha riportato, a seguito del sinistro subito in data 25.3.2017, un trauma cranico commotivo con focolai emorragici multipli intraparenchimali con ematoma sub- durale destro.
In conseguenza di ciò il consulente ha riscontrato quali postumi permanenti una attendibile algia e limitazione funzionale a carico della colonna cervicale, oltre ad un corteo sintomatologico compatibile con un disturbo post-traumatico da stress, come conseguenza delle lesioni cerebrali con alterazioni EEG strumentalmente accertate.
Tali esiti, secondo l'ausiliario, sono pienamente compatibili con la dinamica del sinistro per come riferita secondo i criteri cronologico, quantitativo, qualitativo, modale e topografico.
4 E' stata dunque dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno conseguenza all'attore di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente
(danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata e della visita dell'attore, oltre che non oggetto di specifiche e puntuali osservazioni), il consulente ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 20 %, nonché in giorni 30 l'invalidità temporanea totale, in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 75%, in giorno 40 l'invalidità temporanea parziale al
50% e in giorni 40 l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Per quanto quindi concerne la concreta liquidazione del danno riconosciuto come esistente giova precisare che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività
e quindi sugli aspetti dinamico-relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n.
7513/2018).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca di verificazione e della tipologia di evento come anche dell'entità delle lesioni riscontrate, si ritiene di far riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (cfr., Cass., sent. n. 8532/20,
Cass., sent. n. 33005/21).
Con specifico riguardo alla quantificazione del danno, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n.
26972/08 11.11.2008, n. 26972, Cass., sent. n. 7513/18), occorre sottolineare il danno morale non
è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
5 Tale danno non patrimoniale ha tuttavia autonoma rilevanza rispetto al danno dinamico – relazionale, sicché deve essere allegato ed accertato, anche presuntivamente, nel corso del giudizio, non potendo venire ad integrare un danno in re ipsa (cfr., Cass., ord. n. 7892/24, Cass., ord. n. 29206/19).
Ebbene nella specie detto danno può ritenersi presuntivamente provato sulla base dell'entità dei postumi, venendo nella specie in rilievo una lesione macropermanente ed essendo stata riscontrata dal C.T.U., ad anni di distanza dell'evento, la persistenza di una sintomatologia dolorosa (si veda pagina 11 dell'elaborato).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la liquidazione del danno morale discendente da lesione della salute, pur autonoma, non può ritenersi svincolata dalla vicenda che ebbe a determinare contestualmente il c.d. danno biologico, sicché la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare presuntivamente ai fini della dimostrazione della ricorrenza del danno morale soprattutto in considerazione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuta (cfr.,
Cass., ord. n. 20661/24, Cass., ord. n. 6444/23).
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età del danneggiato (65 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 81.231,74 a titolo di danno non patrimoniale permanente e temporaneo, importo già liquidato all'attualità, rispetto alla data delle suindicate tabelle (sulla cui scorta si ricava un danno di € 79.952,50), trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Alcun ulteriore importo può invece essere riconosciuto per il richiesto danno psichico in via aggiuntiva rispetto a quanto già riconosciuto ed in termini di personalizzazione del danno.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che tale posta è riconoscibile solo in presenza di circostanze, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della pretesa azionata, tali da rendere il pregiudizio concretamente subito più grave ed eccezionale rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
(cfr., Cass., ord. n. 31681/24, Cass., sent. n. 23778/14, Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento, peraltro confermato anche in ipotesi di danno psichico (cfr., Cass., ord. n.
5984/25), è del resto del tutto coerente con il fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico
– relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data
6 percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione esprimendo anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
E' quindi onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Ebbene nella specie l'attore ha dedotto di soffrire di un disturbo da stress post-traumatico e di necessitare di un sostegno multidisciplinare per fare fronte alle dinamiche innestate dal sinistro che avrebbe determinato una dolorosa frattura con la realtà che lo porterebbe ad agire in modo rigido e poco armonico.
Ha poi prodotto una relazione medica di parte da cui si ricava come tale disturbo si esprima, tra l'altro, in una deflessione del tono dell'umore, in uno stato d'allarme continuo, oltre che in insonnia e fobia riguardo alla guida.
Ebbene tali circostanze sono state in parte confermate dalle testi escusse (ossia da CP_5
e cognate dell'attore, le quali hanno riferito
[...] Controparte_6 Testimone_3 delle difficoltà nella guida, nel dormire e nella permanenza in luoghi chiusi, nonché dei colpi di sonno), ma, anche a voler prescindere dal riferimento contenuto nella consulenza di parte della dott.ssa circa il rifiuto dell'attore di sottoporsi a visita psichiatrica, dette circostanze si Per_1 traducono a ben vedere proprio nelle conseguenze del disturbo da stress post-traumatico che è già stato riscontrato dal C.T.U. e che è già stato valutato nel riconoscimento della sopra indicata percentuale di danno biologico.
Di contro non è emersa idonea prova, anche documentale, del persistente ed effettivo svolgimento da parte dell'attore di una significativa attività politica anche in epoca prossima al sinistro, attività che sarebbe poi stata interrotta proprio a causa del sinistro stesso.
Può infine riconoscersi il danno patrimoniale richiesto limitatamente alle sole spese documentate e ritenute congrue dall'ausiliario, con esclusione, dunque, delle spese mediche odontoiatriche come da preventivo per € 4.500,00, di cui non consta la certa riconducibilità al sinistro di cui si discute.
Pertanto, a titolo di danno patrimoniale deve essere riconosciuta in favore dell'attore la complessiva minore somma di € 2.758,20, da rivalutare all'attualità rispetto alla data del sinistro in complessivi € 3.315,36 per i motivi già sopra esposti.
7 Dall'importo del risarcimento così come complessivamente determinato e già rivalutato in €
84.547,10 deve essere sottratta la somma di € 36.850,00 versata dall'assicurazione e trattenuta dall'attore a titolo di acconto determinandosi, in tal modo, un credito risarcitorio residuo in favore dell'attore pari ad € 47.697,10.
Tale importo deve essere maggiorato degli interessi compensativi, calcolati al saggio legale su detto importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso (25.3.2017) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent., 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
9. In ultimo, con riguardo alla posizione di (terza intervenuta) occorre Controparte_4 sottolineare che la stessa con le note di precisazione delle conclusioni ha aderito al rilievo di tardività della costituzione formulato con l'ordinanza del 2.12.2019, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con Al riguardo giova evidenziare che con tale ordinanza è stato evidenziato che Controparte_4 era intervenuta solo il giorno prima della prima udienza di comparizione e che pertanto non era possibile formulare una prognosi favorevole sull'ammissibilità della domanda formulata, sollecitandosi peraltro le parti al contraddittorio sul punto.
Successivamente a tale ordinanza non sono state sollevate contestazioni o spiegate ulteriori specifiche difese sul punto, essendo per altro verso risultata la domanda, anche ove ammissibile, comunque non dimostrata sulla scorta degli elementi acquisiti.
Può quindi ritenersi che l'adesione della parte al rilievo contenuto nella sopra menzionata ordinanza debba essere valutata in termini di sopravvenuta carenza dell'interesse a coltivare la domanda formulata dall'intervenuta, domanda che deve dunque essere dichiarata inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dei convenuti
[...]
e nei confronti dell'attore; tali spese Controparte_1 Controparte_2 CP_3 sono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo il criterio del decisum avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€
26.001,00/52.000,00) tenuto conto della contenuta complessità della controversia.
Possono essere invece compensate le spese di lite tra l'intervenuta e la convenuta costituita, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria in ordine alla posizione dell'intervenuta e, viepiù,
8 stante la sostanziale assenza di contrapposte prospettazioni successivamente alla sopra menzionata ordinanza del 2.12.2019.
Sempre in considerazione della soccombenza il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto deve essere posto definitivamente a carico dei convenuti Controparte_1
e . Controparte_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- ACCOGLIE nei limiti di cui in parte motiva la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e e, per l'effetto, condanna Controparte_1 Controparte_2 CP_3 la e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pagamento in favore di della complessiva somma di € 47.697,10, oltre interessi al Parte_1 saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento (come indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- DICHIARA inammissibile la domanda formulata da nei confronti di Controparte_4
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
- CONDANNA la e in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi di € 3.809,00 ed in € 786,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- COMPENSA le spese di lite tra ed Controparte_4 Controparte_1
- PONE definitivamente a carico della , e Controparte_1 Controparte_2 il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto. CP_3
Così deciso in data 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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