Articolo 32 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
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1 gennaio 1992
Art. 32. (Decisione del collegio) 1. L' articolo 275 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 275. - (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa le relazione orale della causa.
Dopo la relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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