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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12221/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA UN, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12221/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Fabrizio Carmelo Rizzo;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Antonino Pastanella e Antonio UN;
-resistente-
Oggetto: retribuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2023 , premesso di avere lavorato Parte_1 per dall'1.10.2018 al 16.3.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e CP_1 parziale (18 ore settimanali), con la qualifica di impiegato amministrativo e inquadramento al
IV livello del CCNL per i dipendenti degli Studi professionali, lamentando di non aver ricevuto il pagamento delle somme a titolo retributivo spettanti per i mesi di dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal 01.10.2018 al 16.03.2023, ha lavorato alle dipendenze del dott. CP_1
C.F.: , […] in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato e a C.F._2
1 tempo parziale, come lavoratore subordinato con qualifica di impiegato amministrativo e inquadramento al livello 4° del CCNL degli Studi Professionali;
2) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a ricevere il pagamento della somma di € 2.394,45, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, a titolo di retribuzioni di
Dicembre 2022, Gennaio, Febbraio e Marzo 2023; 3) Condannare, pertanto, il dott.
[...]
C.F.: , nato a [...] il [...], domiciliato in AN via CP_1 C.F._2
Cadore 23, pec: al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Email_1
2.394,45 o della diversa somma che risulterà dovuta, per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorario”.
Con memoria difensiva depositata in data 28.3.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio deducendo di avere corrisposto al ricorrente la retribuzione relativa al CP_1 mese di dicembre 2022 ed eccependo che nessuna retribuzione sarebbe invece spettata per le mensilità successive in quanto a partire dal 16.1.2023 non avrebbe più svolto alcuna Pt_1 prestazione lavorativa, assentandosi dal lavoro senza giustificazione. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso.
All'udienza dell'11.4.2024 è stata tentata la conciliazione tra le parti, senza buon esito.
Con memoria difensiva del 2.1.2025 si è costituito in giudizio, quale ulteriore difensore di , l'avv. Antonio UN riportandosi interamente a tutte le difese spiegate in CP_1 precedenza.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
L'udienza di discussione del 13.11.2025 è stata trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle note di trattazione scritta nei termini di legge, la causa è definita nei termini che seguono.
2. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di al pagamento delle Parte_1 retribuzioni spettati per il rapporto di lavoro alle dipendenze di in relazione alle CP_1 mensilità da dicembre 2022 al 16 marzo 2023, per l'importo complessivo lordo di € 2.394,45.
Va precisato che nessuna contestazione è sorta tra le parti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro così come dedotto in ricorso, che peraltro trova riscontro nella documentazione in atti (cfr. Unilav, CU 2023, Busta paga marzo 2023 – doc. 3, 4, 6 di parte ricorrente), sicché non vi è controversia in ordine alla sussistenza astratta del titolo che legittima la pretesa creditoria.
2 Alla luce dell'eccezione di inadempimento spiegata da parte resistente, risulta piuttosto in discussione tra le parti la corretta esecuzione del sinallagma contrattuale, il che impone di Con valutare se abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa in favore di tra Pt_1 il gennaio e il marzo 2023 e se, dunque, abbia maturato il diritto al pagamento delle relative retribuzioni.
2.1. Sul punto, va in primo luogo rilevato che, costituendosi in giudizio, parte resistente ha dedotto di avere già corrisposto al ricorrente la retribuzione dovuta per la mensilità di dicembre 2022, depositando copia del relativo bonifico eseguito in data 18.1.2023 per un importo totale di € 898,09 con causale “stipendio dicembre 2022”, circostanza in relazione alla quale nessuna contestazione è stata successivamente mossa da Pt_1
Deve pertanto ritenersi dimostrata l'estinzione del debito con riguardo alla mensilità di dicembre 2022, dal che discende l'infondatezza sul punto della domanda del ricorrente.
2.2. Deve poi darsi atto che nelle more del giudizio parte resistente ha rappresentato di aver provveduto al pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2023 e maturata
“fino alla data dell'arbitrario abbandono del lavoro”, producendo la ricevuta del bonifico di €
288,08 effettuata in favore di in data 10.4.2024 con causale “pagamento stipendio Pt_1 gennaio 2023” (cfr. note del 12.9.2024), non contestata da parte ricorrente neanche in punto di quantificazione del relativo importo.
Stante l'avvenuto pagamento in corso di causa e l'assenza di contestazioni da parte del ricorrente, va ritenuta parzialmente cessata la materia del contendere, poiché venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione agli importi maturati a titolo di retribuzione fino al 16 gennaio 2023.
2.3. Residua da valutare a questo punto la fondatezza del diritto di al pagamento Pt_1 della retribuzione maturata per il periodo successivo al 16 gennaio 2023 e fino al 16 marzo
2023, la cui spettanza è stata contestata da parte resistente la quale ha eccepito che “il sig.
[...]
, a partire dal 16 gennaio 2023 non si è mai presentato al lavoro e ciò senza Parte_1 comunicare preventivamente l'assenza, né addurre alcuna giustificazione, tanto che la busta paga relativa a gennaio 2023 riporta l'assenza a decorrere dal 16 e quelle relative ai mesi di febbraio e marzo riportano una retribuzione pari a zero proprio in ragione dell'assenza lavorativa del ricorrente” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva). Occorre dunque accertare se nel suddetto periodo abbia effettivamente lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
oppure se si sia assentato dal lavoro. CP_1
3 A riguardo, in punto di diritto, deve farsi applicazione del principio generale secondo cui nel rapporto di lavoro, caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni, il diritto alla retribuzione sorge solo se la prestazione di lavoro viene eseguita.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel contratto di lavoro
- ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde
l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 cod. civ., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 cod. civ” (cfr. Cass. n. 17353/2012).
In ossequio ai generali criteri di riparto dell'onera della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, per come discendenti anche dall'art. 1218 c.c., “il debitore convenuto per
l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass.
3587/2021). Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
4 beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 25584/2018).
Facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal datore di lavoro, è onere del lavoratore ricorrente che abbia chiesto l'adempimento dell'obbligo retributivo dimostrare di aver effettivamente prestato la propria attività lavorativa nel periodo oggetto di contestazione, sì da provare la sussistenza del diritto al pagamento della relativa retribuzione. Non è dunque sufficiente la mera prova del titolo
(rapporto di lavoro) legittimante la pretesa creditoria, dovendosi invece dimostrare la corretta esecuzione della propria prestazione lavorativa.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di specie, non deponendo in tal senso le risultanze dell'istruttoria orale compiuta.
In particolare, appare inattendibile la testimonianza del primo teste escusso per parte ricorrente, il quale, pur avendo confermato le circostanze di cui al capitolo di Tes_1 prova ammesso (Vero o no che il sig. , nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, Parte_1 giovedì e venerdì della settimana nei mesi di gennaio (a partire dal 16 di tale mese), febbraio
e marzo del 2023, si recava presso l'Ufficio di consulente del lavoro del dott. sito CP_1 ad AN (CT) in via Cadore n. 23?) dichiarando che fino a prima di aveva Persona_1 lavorato, ha tuttavia negato di avere alcuna parentela con il ricorrente, di essere di lui conoscente
“in quanto prendevamo il caffè la mattina” e di averlo conosciuto “Direi nel 2020, 2021”. Tali dichiarazioni sono contrastanti con quanto dichiarato dall'ulteriore teste escusso per parte ricorrente, , il quale ha premesso di essere “cugino di da parte di mamma, Testimone_2 Pt_1 di secondo grado”, precisando poi che “Il teste che ha escusso prima è mio fratello e lavora con me” (cfr. verbale del 30.1.2025). La contraddizione oggettiva tra le due deposizioni rende inattendibile quanto dichiarato da le cui affermazioni appaiono dunque prive di Tes_1 significativa rilevanza probatoria.
Elementi probatori decisivi a sostegno della tesi di parte ricorrente non possono trarsi neanche dalla testimonianza del già citato teste , il quale ha dichiarato “mi sono Testimone_2
Co recato nello studio di perché andavo a trovare Ci andavo spesso perché noi Pt_1 solitamente andavamo a prendere il caffè insieme e facevamo colazione, in orari diversi in base Co alla sua disponibilità di ufficio. […] non ricordo quando ha iniziato a lavorare per Pt_1
Non ricordo esattamente neanche il periodo di cessazione, con precisione non glielo so dire.
ADR mi sa dire l'anno? Se non mi sbaglio circa due anni fa, un anno e mezzo, più o meno questo. […] ADR “Vero o no che il sig. , nei giorni di lunedì, martedì, Parte_1
5 mercoledì, giovedì e venerdì della settimana nei mesi di gennaio (a partire dal 16 di tale mese), febbraio e marzo del 2023, si recava presso l'Ufficio di consulente del lavoro del dott.
[...]
sito ad AN (CT) in via Cadore n. 23?”: Sì certo. Posso dirlo perché andavamo CP_1 sempre a fare colazione insieme o ci vedevamo per il caffè la mattina. Molte volte veniva anche mio fratello. Certe volte io ci andavo per conto mio e mio fratello ci raggiungeva per conto suo”. La deposizione appare in parte generica e in parte contraddittoria. Ed infatti, se per un verso il teste non ha dimostrato di avere diretta conoscenza dell'effettiva attività svolta dal Con ricorrente per non avendovi assistito e non essendo a tal fine sufficiente il fatto che andasse a prendere il caffè insieme a o a fare colazione con lui, per altro verso il teste ha dichiarato Pt_1 di non ricordare esattamente il momento di cessazione dell'attività lavorativa, collocandola circa nei due anni, un anno e mezzo precedenti all'escussione testimoniale, il che è compatibile con l'interruzione delle prestazioni anche nel gennaio 2023, per come prospettata dalla parte resistente. Le dichiarazioni del teste escusso non sono dunque sufficientemente precise per ritenere provato che nello specifico periodo dal 16 gennaio al 16 marzo 2023 il ricorrente abbia Con continuato ad eseguire la prestazione lavorativa in favore di
A ciò si aggiunga che, di contro, i testi di parte resistente hanno negato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di successivamente al gennaio 2023. Pt_1
In particolare, il teste , premesso di svolgere la propria attività nello Testimone_3
Co
“stesso edificio dove c'è il sig. , ha riferito “il sig. frequentava l'ufficio. Io lo vedevo Pt_1
Co Co che lavorava con il dott. Non ricordo quando ha iniziato a lavorare con il dott. Pt_1
l'ho visto che ha lavorato un paio di anni o un anno, non ricordo con esattezza però lo vedevo che veniva a lavorare. Ricordo che ha smesso di lavorare a circa metà mese del mese di gennaio
2023”, negando poi di averlo visto nei mesi oggetto del capitolo di prova. L'altro teste di parte resistente ex rappresentante legale di una cooperativa della cui consulenza Testimone_4 si occupa , per quanto qui d'interesse ha dichiarato, riferendosi alla presenza di CP_1 tra gennaio e marzo 2023 “io non l'ho visto in quel periodo. Ricordo esattamente il Pt_1
Co Co periodo perché c'è stato un brutto evento, il fratello del dott. si è ammalato e il dott. era sempre là perché il fratello abita dove abitano i genitori, che è vicino all'ufficio, direi 500 metri”. Tali dichiarazioni risultano oggettivamente concordanti tra loro e non si ravvisano elementi di inattendibilità né oggettiva né soggettiva dipendenti dai rapporti dei testi con la parte resistente.
Alla luce delle superiori risultanze istruttorie, non può considerarsi assolto da parte del lavoratore l'onere probatorio in punto di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel
6 periodo in discorso, e ciò anche alla luce del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
In mancanza di prova dell'esecuzione della prestazione e, dunque, del corretto adempimento degli obblighi a suo carico discendenti dal rapporto di lavoro, deve escludersi la fondatezza della domanda di diretta al pagamento della retribuzione per il periodo Pt_1 successivo al 16.1.2023 e il ricorso va sul punto rigettato.
3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione dal momento che, pur essendo cessata la materia del contendere nel corso del giudizio, la pretesa creditoria risultava fondata solo in proporzione minima rispetto alla domanda e nel limite della retribuzione dovuta per metà del mese di gennaio 2023.
4. Nel corso del processo sono emersi profili di evidente inattendibilità delle dichiarazioni del teste Tes_1
Questi ha infatti dichiarato di non essere legato da rapporti di parentela o affinità con di essere di lui conoscente per andare a prendere insieme il caffè di mattina e di averlo Pt_1 conosciuto tra il 2020 e il 2021, riferendo inoltre “ADR: ho conosciuto nell'ambito (il Pt_1
Co testa fa una pausa)… come glielo posso spiegare… essendo un consulente molte volte andavo lì per chiedere informazioni di qualche cosa”. Tali affermazioni sono contrastanti con quanto affermato dall'ulteriore teste, il quale ha riferito invece di essere Testimone_2 fratello di (“Il teste che ha escusso prima è mio fratello e lavora con me”) e di Tes_1 essere cugino del ricorrente (“Sono cugino di da parte di mamma, di secondo grado, i Pt_1 nostri genitori sono cugini”).
Alla luce di quanto sopra, appare opportuno disporre la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica, per le valutazioni di sua competenza (segnatamente: ricorso introduttivo del giudizio;
verbale di udienza del 30.1.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA UN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12221/2023 R.G. così statuisce:
7 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla retribuzione maturata per il periodo dall'1 al 16 gennaio 2023; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
dispone la trasmissione del presente provvedimento e degli atti indicati in motivazione al
Procuratore della Repubblica di Catania.
Catania, 13/12/2025
La giudice del lavoro
IA UN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA UN, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12221/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Fabrizio Carmelo Rizzo;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Antonino Pastanella e Antonio UN;
-resistente-
Oggetto: retribuzione;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.11.2023 , premesso di avere lavorato Parte_1 per dall'1.10.2018 al 16.3.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e CP_1 parziale (18 ore settimanali), con la qualifica di impiegato amministrativo e inquadramento al
IV livello del CCNL per i dipendenti degli Studi professionali, lamentando di non aver ricevuto il pagamento delle somme a titolo retributivo spettanti per i mesi di dicembre 2022 e da gennaio a marzo 2023, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal 01.10.2018 al 16.03.2023, ha lavorato alle dipendenze del dott. CP_1
C.F.: , […] in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato e a C.F._2
1 tempo parziale, come lavoratore subordinato con qualifica di impiegato amministrativo e inquadramento al livello 4° del CCNL degli Studi Professionali;
2) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto a ricevere il pagamento della somma di € 2.394,45, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, a titolo di retribuzioni di
Dicembre 2022, Gennaio, Febbraio e Marzo 2023; 3) Condannare, pertanto, il dott.
[...]
C.F.: , nato a [...] il [...], domiciliato in AN via CP_1 C.F._2
Cadore 23, pec: al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Email_1
2.394,45 o della diversa somma che risulterà dovuta, per le causali di cui in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorario”.
Con memoria difensiva depositata in data 28.3.2024 si è costituito tempestivamente in giudizio deducendo di avere corrisposto al ricorrente la retribuzione relativa al CP_1 mese di dicembre 2022 ed eccependo che nessuna retribuzione sarebbe invece spettata per le mensilità successive in quanto a partire dal 16.1.2023 non avrebbe più svolto alcuna Pt_1 prestazione lavorativa, assentandosi dal lavoro senza giustificazione. Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso.
All'udienza dell'11.4.2024 è stata tentata la conciliazione tra le parti, senza buon esito.
Con memoria difensiva del 2.1.2025 si è costituito in giudizio, quale ulteriore difensore di , l'avv. Antonio UN riportandosi interamente a tutte le difese spiegate in CP_1 precedenza.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
L'udienza di discussione del 13.11.2025 è stata trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione delle parti;
all'esito, verificato il deposito delle note di trattazione scritta nei termini di legge, la causa è definita nei termini che seguono.
2. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di al pagamento delle Parte_1 retribuzioni spettati per il rapporto di lavoro alle dipendenze di in relazione alle CP_1 mensilità da dicembre 2022 al 16 marzo 2023, per l'importo complessivo lordo di € 2.394,45.
Va precisato che nessuna contestazione è sorta tra le parti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro così come dedotto in ricorso, che peraltro trova riscontro nella documentazione in atti (cfr. Unilav, CU 2023, Busta paga marzo 2023 – doc. 3, 4, 6 di parte ricorrente), sicché non vi è controversia in ordine alla sussistenza astratta del titolo che legittima la pretesa creditoria.
2 Alla luce dell'eccezione di inadempimento spiegata da parte resistente, risulta piuttosto in discussione tra le parti la corretta esecuzione del sinallagma contrattuale, il che impone di Con valutare se abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa in favore di tra Pt_1 il gennaio e il marzo 2023 e se, dunque, abbia maturato il diritto al pagamento delle relative retribuzioni.
2.1. Sul punto, va in primo luogo rilevato che, costituendosi in giudizio, parte resistente ha dedotto di avere già corrisposto al ricorrente la retribuzione dovuta per la mensilità di dicembre 2022, depositando copia del relativo bonifico eseguito in data 18.1.2023 per un importo totale di € 898,09 con causale “stipendio dicembre 2022”, circostanza in relazione alla quale nessuna contestazione è stata successivamente mossa da Pt_1
Deve pertanto ritenersi dimostrata l'estinzione del debito con riguardo alla mensilità di dicembre 2022, dal che discende l'infondatezza sul punto della domanda del ricorrente.
2.2. Deve poi darsi atto che nelle more del giudizio parte resistente ha rappresentato di aver provveduto al pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2023 e maturata
“fino alla data dell'arbitrario abbandono del lavoro”, producendo la ricevuta del bonifico di €
288,08 effettuata in favore di in data 10.4.2024 con causale “pagamento stipendio Pt_1 gennaio 2023” (cfr. note del 12.9.2024), non contestata da parte ricorrente neanche in punto di quantificazione del relativo importo.
Stante l'avvenuto pagamento in corso di causa e l'assenza di contestazioni da parte del ricorrente, va ritenuta parzialmente cessata la materia del contendere, poiché venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione agli importi maturati a titolo di retribuzione fino al 16 gennaio 2023.
2.3. Residua da valutare a questo punto la fondatezza del diritto di al pagamento Pt_1 della retribuzione maturata per il periodo successivo al 16 gennaio 2023 e fino al 16 marzo
2023, la cui spettanza è stata contestata da parte resistente la quale ha eccepito che “il sig.
[...]
, a partire dal 16 gennaio 2023 non si è mai presentato al lavoro e ciò senza Parte_1 comunicare preventivamente l'assenza, né addurre alcuna giustificazione, tanto che la busta paga relativa a gennaio 2023 riporta l'assenza a decorrere dal 16 e quelle relative ai mesi di febbraio e marzo riportano una retribuzione pari a zero proprio in ragione dell'assenza lavorativa del ricorrente” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva). Occorre dunque accertare se nel suddetto periodo abbia effettivamente lavorato alle dipendenze di Parte_1 [...]
oppure se si sia assentato dal lavoro. CP_1
3 A riguardo, in punto di diritto, deve farsi applicazione del principio generale secondo cui nel rapporto di lavoro, caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni, il diritto alla retribuzione sorge solo se la prestazione di lavoro viene eseguita.
A riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel contratto di lavoro
- ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una corrisponde
l'obbligo di remunerazione dell'altra - ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 cod. civ., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 cod. civ. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 cod. civ” (cfr. Cass. n. 17353/2012).
In ossequio ai generali criteri di riparto dell'onera della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, per come discendenti anche dall'art. 1218 c.c., “il debitore convenuto per
l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass.
3587/2021). Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
4 beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (cfr. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 25584/2018).
Facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal datore di lavoro, è onere del lavoratore ricorrente che abbia chiesto l'adempimento dell'obbligo retributivo dimostrare di aver effettivamente prestato la propria attività lavorativa nel periodo oggetto di contestazione, sì da provare la sussistenza del diritto al pagamento della relativa retribuzione. Non è dunque sufficiente la mera prova del titolo
(rapporto di lavoro) legittimante la pretesa creditoria, dovendosi invece dimostrare la corretta esecuzione della propria prestazione lavorativa.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di specie, non deponendo in tal senso le risultanze dell'istruttoria orale compiuta.
In particolare, appare inattendibile la testimonianza del primo teste escusso per parte ricorrente, il quale, pur avendo confermato le circostanze di cui al capitolo di Tes_1 prova ammesso (Vero o no che il sig. , nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, Parte_1 giovedì e venerdì della settimana nei mesi di gennaio (a partire dal 16 di tale mese), febbraio
e marzo del 2023, si recava presso l'Ufficio di consulente del lavoro del dott. sito CP_1 ad AN (CT) in via Cadore n. 23?) dichiarando che fino a prima di aveva Persona_1 lavorato, ha tuttavia negato di avere alcuna parentela con il ricorrente, di essere di lui conoscente
“in quanto prendevamo il caffè la mattina” e di averlo conosciuto “Direi nel 2020, 2021”. Tali dichiarazioni sono contrastanti con quanto dichiarato dall'ulteriore teste escusso per parte ricorrente, , il quale ha premesso di essere “cugino di da parte di mamma, Testimone_2 Pt_1 di secondo grado”, precisando poi che “Il teste che ha escusso prima è mio fratello e lavora con me” (cfr. verbale del 30.1.2025). La contraddizione oggettiva tra le due deposizioni rende inattendibile quanto dichiarato da le cui affermazioni appaiono dunque prive di Tes_1 significativa rilevanza probatoria.
Elementi probatori decisivi a sostegno della tesi di parte ricorrente non possono trarsi neanche dalla testimonianza del già citato teste , il quale ha dichiarato “mi sono Testimone_2
Co recato nello studio di perché andavo a trovare Ci andavo spesso perché noi Pt_1 solitamente andavamo a prendere il caffè insieme e facevamo colazione, in orari diversi in base Co alla sua disponibilità di ufficio. […] non ricordo quando ha iniziato a lavorare per Pt_1
Non ricordo esattamente neanche il periodo di cessazione, con precisione non glielo so dire.
ADR mi sa dire l'anno? Se non mi sbaglio circa due anni fa, un anno e mezzo, più o meno questo. […] ADR “Vero o no che il sig. , nei giorni di lunedì, martedì, Parte_1
5 mercoledì, giovedì e venerdì della settimana nei mesi di gennaio (a partire dal 16 di tale mese), febbraio e marzo del 2023, si recava presso l'Ufficio di consulente del lavoro del dott.
[...]
sito ad AN (CT) in via Cadore n. 23?”: Sì certo. Posso dirlo perché andavamo CP_1 sempre a fare colazione insieme o ci vedevamo per il caffè la mattina. Molte volte veniva anche mio fratello. Certe volte io ci andavo per conto mio e mio fratello ci raggiungeva per conto suo”. La deposizione appare in parte generica e in parte contraddittoria. Ed infatti, se per un verso il teste non ha dimostrato di avere diretta conoscenza dell'effettiva attività svolta dal Con ricorrente per non avendovi assistito e non essendo a tal fine sufficiente il fatto che andasse a prendere il caffè insieme a o a fare colazione con lui, per altro verso il teste ha dichiarato Pt_1 di non ricordare esattamente il momento di cessazione dell'attività lavorativa, collocandola circa nei due anni, un anno e mezzo precedenti all'escussione testimoniale, il che è compatibile con l'interruzione delle prestazioni anche nel gennaio 2023, per come prospettata dalla parte resistente. Le dichiarazioni del teste escusso non sono dunque sufficientemente precise per ritenere provato che nello specifico periodo dal 16 gennaio al 16 marzo 2023 il ricorrente abbia Con continuato ad eseguire la prestazione lavorativa in favore di
A ciò si aggiunga che, di contro, i testi di parte resistente hanno negato lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte di successivamente al gennaio 2023. Pt_1
In particolare, il teste , premesso di svolgere la propria attività nello Testimone_3
Co
“stesso edificio dove c'è il sig. , ha riferito “il sig. frequentava l'ufficio. Io lo vedevo Pt_1
Co Co che lavorava con il dott. Non ricordo quando ha iniziato a lavorare con il dott. Pt_1
l'ho visto che ha lavorato un paio di anni o un anno, non ricordo con esattezza però lo vedevo che veniva a lavorare. Ricordo che ha smesso di lavorare a circa metà mese del mese di gennaio
2023”, negando poi di averlo visto nei mesi oggetto del capitolo di prova. L'altro teste di parte resistente ex rappresentante legale di una cooperativa della cui consulenza Testimone_4 si occupa , per quanto qui d'interesse ha dichiarato, riferendosi alla presenza di CP_1 tra gennaio e marzo 2023 “io non l'ho visto in quel periodo. Ricordo esattamente il Pt_1
Co Co periodo perché c'è stato un brutto evento, il fratello del dott. si è ammalato e il dott. era sempre là perché il fratello abita dove abitano i genitori, che è vicino all'ufficio, direi 500 metri”. Tali dichiarazioni risultano oggettivamente concordanti tra loro e non si ravvisano elementi di inattendibilità né oggettiva né soggettiva dipendenti dai rapporti dei testi con la parte resistente.
Alla luce delle superiori risultanze istruttorie, non può considerarsi assolto da parte del lavoratore l'onere probatorio in punto di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel
6 periodo in discorso, e ciò anche alla luce del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. n. 21028/2006 in motivazione).
In mancanza di prova dell'esecuzione della prestazione e, dunque, del corretto adempimento degli obblighi a suo carico discendenti dal rapporto di lavoro, deve escludersi la fondatezza della domanda di diretta al pagamento della retribuzione per il periodo Pt_1 successivo al 16.1.2023 e il ricorso va sul punto rigettato.
3. Quanto alla regolazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione dal momento che, pur essendo cessata la materia del contendere nel corso del giudizio, la pretesa creditoria risultava fondata solo in proporzione minima rispetto alla domanda e nel limite della retribuzione dovuta per metà del mese di gennaio 2023.
4. Nel corso del processo sono emersi profili di evidente inattendibilità delle dichiarazioni del teste Tes_1
Questi ha infatti dichiarato di non essere legato da rapporti di parentela o affinità con di essere di lui conoscente per andare a prendere insieme il caffè di mattina e di averlo Pt_1 conosciuto tra il 2020 e il 2021, riferendo inoltre “ADR: ho conosciuto nell'ambito (il Pt_1
Co testa fa una pausa)… come glielo posso spiegare… essendo un consulente molte volte andavo lì per chiedere informazioni di qualche cosa”. Tali affermazioni sono contrastanti con quanto affermato dall'ulteriore teste, il quale ha riferito invece di essere Testimone_2 fratello di (“Il teste che ha escusso prima è mio fratello e lavora con me”) e di Tes_1 essere cugino del ricorrente (“Sono cugino di da parte di mamma, di secondo grado, i Pt_1 nostri genitori sono cugini”).
Alla luce di quanto sopra, appare opportuno disporre la trasmissione degli atti al
Procuratore della Repubblica, per le valutazioni di sua competenza (segnatamente: ricorso introduttivo del giudizio;
verbale di udienza del 30.1.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA UN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12221/2023 R.G. così statuisce:
7 dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla retribuzione maturata per il periodo dall'1 al 16 gennaio 2023; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti;
dispone la trasmissione del presente provvedimento e degli atti indicati in motivazione al
Procuratore della Repubblica di Catania.
Catania, 13/12/2025
La giudice del lavoro
IA UN
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