Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2022, proposto da
EU LV e AN CQ, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Domenico Palamara e Gianfranco Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianfranco Spinelli in Lamezia Terme, via Garibaldi n. 44;
contro
Comune di Gizzeria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Territoriale Calabria e Regione Calabria, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 58 del 5.7.2022, emessa dal Comune di Gizzeria, Settore Urbanistica, nella parte in cui ha ordinato “ al sig. LV EU [i] l pagamento dell'indennizzo per innovazione abusiva su area demaniale di 6.400 mq dell''indennità di 5.397,50 (doppio del canone stagionale minimo) ” e “ al sig. CQ AN [i] l pagamento dell''indennizzo per occupazione abusiva di 6.360 mq di area demaniale dell''indennità di 8.096,95 (triplo del canone stagionale minimo) ”;
di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gizzeria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- il sig. EU LV è titolare di concessione demaniale marittima n. 109/2007 avente ad oggetto un’area totale di mq. 6400 nel Comune di Gizzeria;
- con il ricorso meglio specificato in epigrafe, il sig. EU LV e il sig. AN CQ hanno impugnato l’ordinanza n. 58 del 5 luglio 2022 del Comune di Gizzeria, limitatamente alla parte in cui viene ordinato “ al sig. LV EU [i] l pagamento dell'indennizzo per innovazione abusiva su area demaniale di 6.400 mq dell''indennità di 5.397,50 (doppio del canone stagionale minimo) ” e “ al sig. CQ AN [i] l pagamento dell''indennizzo per occupazione abusiva di 6.360 mq di area demaniale dell''indennità di 8.096,95 (triplo del canone stagionale minimo) ”;
Rilevato che:
- all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, il Presidente di questa Sezione ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a., un possibile profilo di difetto di giurisdizione dell'adito TAR, avvisando le parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
- quindi, a seguito di una breve discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “ le richieste di indennizzo per occupazione abusiva di un bene demaniale di un Comune appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile e non un rapporto di tipo amministrativo, anche quando il privato deteneva l'immobile in virtù di una concessione ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 agosto 2022, n. 6780; TAR Umbria, sez. I, 12 marzo 2020, n. 160; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 15 maggio 2017, n. 11988);
- nel caso di specie, la controversia non riguarda la contestazione della legittimità dell’esercizio di poteri discrezionali da parte dell’amministrazione, quanto, invece, l’esistenza o meno dei presupposti per la richiesta di indennizzo da parte del Comune di Gizzeria, ed è, pertanto, estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici, che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha ad oggetto “ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]”;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
- nondimeno, la definizione in rito della controversia e la peculiarità del caso di specie giustificano la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
AN Tallaro, Consigliere
IT CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CA | IV LE |
IL SEGRETARIO