Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 8290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8290 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5225 del 2022, proposto da
LO De LU, in qualità di legale rappresentante della società Usa Gas S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Carbone, Mariachiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 121 del 4.8.2022, ritualmente notificata in data 24.8.2022, a mezzo della quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha intimato la demolizione ed il ripristino dell’opera eseguita in San Giuseppe Vesuviano, alla via Vasca al Pianillo;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. GI Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e letta la richiesta di passaggio in decisione del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ contestata la legittimità della ordinanza di demolizione in epigrafe emessa dal Comune di S. Giuseppe Vesuviano avente ad oggetto l’opera abusiva di seguito indicata, realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: “piattaforma in cemento avente una superficie di circa 200 mq ed uno spessore di circa 30 cm, con relativa posa in opera delle tubazioni necessarie per l’impianto di autolavaggio; ai lati della suddetta piattaforma, sono state posizionate varie cisterne per la raccolta delle acque ed i relativi sistemi di canalizzazione” ubicata in zona E (agricola) e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Parte ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società “Usa Gas s.r.l.” lamenta violazione di legge ed eccesso di potere e, in sintesi, svolge le seguenti argomentazioni censorie:
- l’opera in questione avrebbe natura pertinenziale ed accessoria rispetto a un distributore di carburante già autorizzato con il permesso di costruire n. 2/2012 prot. n. 13471/01 del 30.10.2012, cosicché la sua realizzazione non richiede un autonomo permesso di costruire, ma una segnalazione certificata di inizio attività, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 (“la realizzazione di interventi in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro”) e non la sanzione demolitoria;
- il provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo difettando la possibilità giuridica per il privato di ottemperarvi, trattandosi di immobile sottoposto a sequestro penale, con l’ulteriore conseguenza che, fino a quando perdura il sequestro, non può ingiungersi alcuna sanzione amministrativa a causa della oggettiva impossibilità giuridica per il ricorrente di ottemperare.
Si è costituito il Comune di San Giuseppe Vesuviano che replica nel merito alle censure e chiede la reiezione del gravame.
Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 2043 del 23.11.2022 con la seguente motivazione:
“… la circostanza che all’attualità le opere realizzate siano ancora oggetto di sequestro preventivo penale non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione adottato ma può rilevare nella fase successiva di esecuzione del provvedimento stesso, in merito alla adozione dei successivi provvedimenti sanzionatori consequenziali, ed in particolare concerne le conseguenze in ordine ai tempi e ai modi per determinare o meno l’inottemperanza all’ordine di demolizione, stante l’impossibilità temporanea di ottemperare all’ordine di demolizione disposto;
- in ordine alla natura dell’intervento realizzato senza titolo si palesa legittima la demolizione ingiunta, trattandosi di opere necessitanti il permesso di costruire, peraltro realizzate in zona paesaggisticamente vincolata; né può condividersi l’assunto di parte ricorrente in forza del quale si tratterebbe di opere aventi natura pertinenziale in quanto la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (ex multis T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 6 settembre 2021, n. 5712)”.
All’udienza del 5.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza dalla quale non si ha motivo di discostarsi, in urbanistica ed edilizia la nozione di pertinenza è meno ampia di quella definita dall'art. 817 c.c. e ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico urbanistico (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6 settembre 2021, n. 5712; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 4564/2010), sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono con tutta evidenza sull'assetto edilizio preesistente, determinando un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4121, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 gennaio 2012, n. 245 e 10 marzo 2011, n. 429).
Al riguardo si è evidenziato che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (Cons. St., sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; 24 luglio 2014, n. 3952; 2 febbraio 2013, n. 817; 2 febbraio 2012, n. 615, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 maggio 2017, n. 2870).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che non possa assumere natura pertinenziale l’opera in contestazione, contraddistinta da una consistente area (piattaforma con 200 mq di superficie corredata da tubazioni per l’impianto di autolavaggio con apposizione di cisterne per la raccolta di acque e sistemi di canalizzazione) e da un rilevante carico urbanistico, peraltro realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in zona agricola.
Rispetto a tali considerazioni, si palesa inconferente il richiamo al precedente giurisprudenziale indicato in atti che afferma la natura pertinenziale (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 8487) poiché in quel giudizio, a differenza di quello in trattazione, venivano in rilievo disposizioni normative della Regione Marche che riguardavano specificamente il settore dell’autolavaggio e che, secondo quanto si legge nella decisione, “accreditano che l’autolavaggio debba considerarsi un servizio accessorio della stazione di servizio e quindi negano l’autonoma rilevanza economica che è poi la ragione che ha indotto il primo giudice a respingere il ricorso” (cfr. decisione citata).
Si aggiunga che, con specifico riferimento alla tipologia di opera di cui si controverte, la contestazione del Comune è coerente con la giurisprudenza amministrativa secondo cui l'autolavaggio e le strutture ad esso connesse non si configurano come costruzione temporanea o precaria, ma quale nuova costruzione: si tratta, infatti, di manufatti stabilmente infissi al suolo, dotati di allacciamenti fognari, elettrici e idrici e, sotto il profilo funzionale, di strutture stabilmente destinate all'attività imprenditoriale e quindi prive del carattere della precarietà, in quanto non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2012, n. 4214; sez. V, 20 giugno 2011 n. 3683; sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 986; T.A.R. Veneto, 30 aprile 2024, n. 657; T.A.R. Sicilia, Catania, 23 febbraio 2018, n. 417; T.A.R. Marche, 16 ottobre 2017, n. 778).
Ne consegue che, attesa la natura abusiva delle opere in quanto non previste nel titolo edilizio rilasciato al ricorrente per l’installazione dell’impianto di distribuzione di GPL, l’ordinanza di demolizione si palesa legittimamente adottata alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2025, n. 3695), secondo cui l’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2023, n. 9756; sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659), non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
In relazione all’ulteriore motivo di gravame, va poi richiamata la giurisprudenza secondo cui la sottoposizione a sequestro di un manufatto abusivo da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione.
In questi casi costituisce onere del responsabile dell'abuso motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire, ponendo in essere una condotta attiva che rientra nella ordinaria diligenza e non assume carattere di eccezionalità né di inesigibilità (T.A.R. Sicilia, Catania, 7 novembre 2024, n. 3672; Cons. Stato, sez. I, 3 ottobre 2024, n. 1258; sez. II, 2 agosto 2024, n. 6950; sez. VI, 12 aprile 2024, n. 3365; sez. VII, 9 febbraio 2024, n. 1310).
In conclusione, il ricorso va rigettato, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio ad una complessiva valutazione dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI Di VI, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI Di VI |
IL SEGRETARIO