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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
POLI LUCIA, OR
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.VA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03CP01247 RE-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03CP01247 VA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03CP01247 IR 2017
- sul ricorso n. 567/2024 depositato il 01/08/2024 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi N. 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01CP00357/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01CP00357/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01CP00357/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 372/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento meglio descritto in premessa, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2017, accertava maggiori
RE , IR e VA , oltre sanzioni, sulla base della contestazione di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti .
La società ricorrente, ha contestato la ricostruzione dell'Ufficio, sostenendo l'effettività delle prestazioni ricevute e l'erronea qualificazione dei propri fornitori come "cartiere".
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto la violazione dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione
e ha prodotto documentazione volta a dimostrare la realtà delle operazioni.
Successivamente, con ricorso notificato in data 2 luglio 2024, la Ricorrente_2, socia di Ricorrente_1 S.r.l. con una quota del 95%, impugnava l'avviso di accertamento n. T6Z01CP00357/2024, con cui le veniva imputato un maggior reddito di capitale , quale conseguenza della presunta distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società. La Ricorrente_2 eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la violazione dell'onere della prova in capo all'Ufficio circa l'effettiva percezione degli utili, e la decadenza del potere di accertamento.
Si costituiva in entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Entrate, la quale, con distinte controdeduzioni, replicava puntualmente alle eccezioni avversarie, insistendo sulla legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'Agenzia contestava la produzione documentale versata in atti dal ricorrente. Ne contestava altresì la rilevanza ai fini probatori, con ulteriore memoria .
A sua volta la ricorrente presentava memoria difensiva e memoria di replica.
I giudizi venivano riuniti e discussi all'udienza del 12.12.2025, indi la causa, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere rigettati.
La disamina deve muovere dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l., la cui decisione assume carattere pregiudiziale rispetto a quella del ricorso proposto dalla socia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società, l'Amministrazione Finanziaria ha assolto al proprio onere probatorio. Va rilevato, anzitutto che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova della fittizietà può essere fornita dall'Ufficio anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie, l'Agenzia ha , accertato che le società asseritamente fornitrici (Società_1 S.R.L.S., Società_2 S.R.L.S., Società_3 S.R.L.S., Società_4 ) erano caratterizzate da elementi sintomatici tipici delle c.d. "cartiere": carenza di una minima struttura operativa, assenza di personale dipendente, sedi legali anomale e un profilo economico-finanziario incompatibile con l'entità delle prestazioni asseritamente rese.
Tali elementi, complessivamente considerati, costituiscono una base probatoria sufficiente a supportare la presunzione di inesistenza delle operazioni fatturate.
A fronte di tale quadro presuntivo, l'onere di fornire la prova contraria circa l'effettività delle operazioni si trasferisce sul contribuente. Prova che, a giudizio di questo Collegio, non è stata fornita.
La documentazione prodotta dalla società ricorrente, sebbene voluminosa, si rivela infatti inidonea a superare le specifiche contestazioni dell'Ufficio e a dimostrare la realtà delle prestazioni asseritamente prodotte dai soggetti fatturanti.
In particolare, questo Collegio osserva quanto segue in ordine alla produzione documentale della ricorrente.
La produzione di contratti e la prova dei relativi pagamenti (bonifici) non è, di per sé, significativa.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, la creazione di una formale e apparente regolarità documentale e finanziaria è un elemento tipico e necessario dei meccanismi fraudolenti, volto proprio a mascherare la fittizietà delle operazioni sottostanti.
La produzione di materiale audiovisivo (puntate del Programma_1 , teaser del film, film completo con titoli di coda) e cartaceo (brochure) dimostra unicamente che un determinato prodotto finale è stato realizzato, ma non fornisce alcuna prova circa l'identità del soggetto che ha eseguito la specifica prestazione.
Tali documenti non sono in grado di dimostrare che il servizio (es. post-produzione, realizzazione teaser) sia stato effettivamente prodotto dal fornitore contestato dall'Ufficio, anche a fronte di costi esposti da Ricorrente_1, relativi alla produzione in proprio di molti servizi oggetto delle contestate fatture.
Le perizie di stima, che hanno natura di atti di parte, e non assumono valore propriamente probatorio, in ispecie, si limitano a valutare la potenziale congruità dei costi, ma nulla dicono circa la provenienza del servizio.
Del pari la documentazione fotografica attinente la consumazione di pasti o la presenza di veicoli sul set, non consentono di ricondurre la fornitura alle società emittenti le fatture. Ed infine anche gli "Ordini del
Giorno" , pur attestando una necessità (es. numero di pasti), non provano chi abbia soddisfatto tale necessità.
In sintesi, la società ricorrente non è riuscita a fornire la "prova positiva" richiesta dalla giurisprudenza per superare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante come quello delineato dall'Ufficio.
Non è stata dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti fatturanti, né, tantomeno la loro concreta capacità operativa. Il ricorso di Ricorrente_1 S.r.l. va quindi rigettato.
Il rigetto del ricorso della società determina la fondatezza dell'accertamento del maggior reddito societario, che costituisce il presupposto dell'avviso di accertamento notificato alla socia Ricorrente_2.
Anche il ricorso di quest'ultima è infondato.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità per difetto di motivazione, dal momento che l'atto è motivato
"per relationem" rispetto all'accertamento societario, e tale modalità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, specie quando il socio, come nel caso di specie (detentore del 95% delle quote e coniuge dell'amministratore), ha per legge (art. 2476 c.c.) e di fatto pieno accesso alla documentazione sociale. Per tutte le suesposte ragioni, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti alle spese, liquidate in € 3.000 per ciascuna parte ricorrente, oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
POLI LUCIA, OR
STAGNO MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 125/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.VA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03CP01247 RE-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03CP01247 VA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z03CP01247 IR 2017
- sul ricorso n. 567/2024 depositato il 01/08/2024 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Enrico Fermi N. 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01CP00357/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01CP00357/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z01CP00357/2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 372/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento meglio descritto in premessa, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2017, accertava maggiori
RE , IR e VA , oltre sanzioni, sulla base della contestazione di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti .
La società ricorrente, ha contestato la ricostruzione dell'Ufficio, sostenendo l'effettività delle prestazioni ricevute e l'erronea qualificazione dei propri fornitori come "cartiere".
A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto la violazione dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione
e ha prodotto documentazione volta a dimostrare la realtà delle operazioni.
Successivamente, con ricorso notificato in data 2 luglio 2024, la Ricorrente_2, socia di Ricorrente_1 S.r.l. con una quota del 95%, impugnava l'avviso di accertamento n. T6Z01CP00357/2024, con cui le veniva imputato un maggior reddito di capitale , quale conseguenza della presunta distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società. La Ricorrente_2 eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la violazione dell'onere della prova in capo all'Ufficio circa l'effettiva percezione degli utili, e la decadenza del potere di accertamento.
Si costituiva in entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Entrate, la quale, con distinte controdeduzioni, replicava puntualmente alle eccezioni avversarie, insistendo sulla legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'Agenzia contestava la produzione documentale versata in atti dal ricorrente. Ne contestava altresì la rilevanza ai fini probatori, con ulteriore memoria .
A sua volta la ricorrente presentava memoria difensiva e memoria di replica.
I giudizi venivano riuniti e discussi all'udienza del 12.12.2025, indi la causa, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere rigettati.
La disamina deve muovere dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l., la cui decisione assume carattere pregiudiziale rispetto a quella del ricorso proposto dalla socia.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società, l'Amministrazione Finanziaria ha assolto al proprio onere probatorio. Va rilevato, anzitutto che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova della fittizietà può essere fornita dall'Ufficio anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nel caso di specie, l'Agenzia ha , accertato che le società asseritamente fornitrici (Società_1 S.R.L.S., Società_2 S.R.L.S., Società_3 S.R.L.S., Società_4 ) erano caratterizzate da elementi sintomatici tipici delle c.d. "cartiere": carenza di una minima struttura operativa, assenza di personale dipendente, sedi legali anomale e un profilo economico-finanziario incompatibile con l'entità delle prestazioni asseritamente rese.
Tali elementi, complessivamente considerati, costituiscono una base probatoria sufficiente a supportare la presunzione di inesistenza delle operazioni fatturate.
A fronte di tale quadro presuntivo, l'onere di fornire la prova contraria circa l'effettività delle operazioni si trasferisce sul contribuente. Prova che, a giudizio di questo Collegio, non è stata fornita.
La documentazione prodotta dalla società ricorrente, sebbene voluminosa, si rivela infatti inidonea a superare le specifiche contestazioni dell'Ufficio e a dimostrare la realtà delle prestazioni asseritamente prodotte dai soggetti fatturanti.
In particolare, questo Collegio osserva quanto segue in ordine alla produzione documentale della ricorrente.
La produzione di contratti e la prova dei relativi pagamenti (bonifici) non è, di per sé, significativa.
Come correttamente evidenziato dall'Ufficio, la creazione di una formale e apparente regolarità documentale e finanziaria è un elemento tipico e necessario dei meccanismi fraudolenti, volto proprio a mascherare la fittizietà delle operazioni sottostanti.
La produzione di materiale audiovisivo (puntate del Programma_1 , teaser del film, film completo con titoli di coda) e cartaceo (brochure) dimostra unicamente che un determinato prodotto finale è stato realizzato, ma non fornisce alcuna prova circa l'identità del soggetto che ha eseguito la specifica prestazione.
Tali documenti non sono in grado di dimostrare che il servizio (es. post-produzione, realizzazione teaser) sia stato effettivamente prodotto dal fornitore contestato dall'Ufficio, anche a fronte di costi esposti da Ricorrente_1, relativi alla produzione in proprio di molti servizi oggetto delle contestate fatture.
Le perizie di stima, che hanno natura di atti di parte, e non assumono valore propriamente probatorio, in ispecie, si limitano a valutare la potenziale congruità dei costi, ma nulla dicono circa la provenienza del servizio.
Del pari la documentazione fotografica attinente la consumazione di pasti o la presenza di veicoli sul set, non consentono di ricondurre la fornitura alle società emittenti le fatture. Ed infine anche gli "Ordini del
Giorno" , pur attestando una necessità (es. numero di pasti), non provano chi abbia soddisfatto tale necessità.
In sintesi, la società ricorrente non è riuscita a fornire la "prova positiva" richiesta dalla giurisprudenza per superare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante come quello delineato dall'Ufficio.
Non è stata dimostrata l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti fatturanti, né, tantomeno la loro concreta capacità operativa. Il ricorso di Ricorrente_1 S.r.l. va quindi rigettato.
Il rigetto del ricorso della società determina la fondatezza dell'accertamento del maggior reddito societario, che costituisce il presupposto dell'avviso di accertamento notificato alla socia Ricorrente_2.
Anche il ricorso di quest'ultima è infondato.
In primo luogo, è infondata l'eccezione di nullità per difetto di motivazione, dal momento che l'atto è motivato
"per relationem" rispetto all'accertamento societario, e tale modalità è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, specie quando il socio, come nel caso di specie (detentore del 95% delle quote e coniuge dell'amministratore), ha per legge (art. 2476 c.c.) e di fatto pieno accesso alla documentazione sociale. Per tutte le suesposte ragioni, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti alle spese, liquidate in € 3.000 per ciascuna parte ricorrente, oltre accessori.