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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN BE IN, Presidente
NA SA, EL
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 412/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 959/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0269439.16-11.2023.U SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 959/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, che ha respinto il ricorso contro il diniego di rimborso dell'eccedenza d'imposta di successione, ritenuto tardivo ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 131/1986.
L'appellante sostiene che il termine di decadenza triennale decorre non dalla pubblicazione del testamento olografo dell'8.4.2019 ma dall'accettazione del legato da parte di AIRC, avvenuta il 28 luglio 2020, oppure dalla nuova liquidazione dell'Ufficio del 6.7.2023. Deduce che il legato è sottoposto a condizione sospensiva e che la mancata comunicazione del testamento le aveva impedito di conoscere tempestivamente l'atto, integrando un impedimento giuridico alla decorrenza del termine. Infine, ritiene che l'Agenzia, chiedendo l'IBAN e compensando gli importi nella seconda successione, abbia riconosciuto il debito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che il diritto al rimborso sorge con la pubblicazione del testamento, momento in cui la liquidazione iniziale diventa eccedente;
che la mancata conoscenza da parte dell'erede non incide sulla decorrenza del termine, trattandosi di ignoranza di fatto;
che l'accettazione del legato ha comunque effetto retroattivo e non modifica il dies a quo;
che la compensazione e la richiesta di coordinate bancarie non costituiscono riconoscimento del debito e non elidono la decadenza prevista dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto di giudizio riguarda l'esatta individuazione del momento in cui è sorto il diritto al rimborso dell'imposta di successione versata in eccedenza dalla contribuente, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 131/1986.
La sentenza impugnata individua tale momento nella pubblicazione del testamento olografo dell'8.4.2019.
L'appellante sostiene invece, fra l'altro, che il diritto alla restituzione è sorto solo al verificarsi della condizione apposta al legato a favore di AIRC, cioè con l'accettazione del legato da parte del legatario, avvenuta con atto notarile del 28.7.2020.
Il motivo è fondato e assorbente delle residue censure.
Dalla lettura del testamento olografo risulta che la testatrice aveva subordinato espressamente l'efficacia dei legati a favore di AIRC alla loro accettazione da parte dell'ente, prevedendo, in caso contrario, la devoluzione ai legatari sostituti oppure, in ultima istanza, all'erede Ricorrente_1, onerata comunque dell'esecuzione dei sublegati entro tre anni dalla morte. Tale struttura è indicativa del fatto che l'efficacia dei legati, quantomeno sul piano fiscale, è sospesa fino al verificarsi dell'accettazione da parte dell'ente.
Infatti, benché debba riconoscersi che civilisticamente, ai sensi dell'art. 649 c.c., la fattispecie acquisitiva del legato non necessiti di accettazione da parte del legatario, operando sin dalla morte del testatore, da un punto di vista fiscale la condizione apposta dal testatore determina che il perfezionamento dell'attribuzione testamentaria non possa considerarsi realizzata al momento dell'apertura della successione, ma solo con l'espressa accettazione (o, se si vuole, con la manifestazione della mancata rinuncia) di AIRC. In altri termini, solo con l'avveramento della condizione indicata dal testatore si realizza il fatto fiscalmente rilevante, con gli effetti retroattivi previsti dall'art. 646 c.c.
La retroattività, tuttavia, opera sul piano civilistico, ma non sul piano fiscale, in quanto non consente di anticipare anteriormente all'avveramento della condizione né la stabilizzazione della devoluzione ereditaria né l'effettiva determinazione della base imponibile ai fini fiscali. Fino al momento dell'accettazione espressa non è possibile considerare definitivamente mutata la ripartizione del patrimonio ereditario e, conseguentemente, determinata l'eccedenza di imposta.
Nel caso di specie, solo con l'atto pubblico del 28.7.2020 AIRC assume, fiscalmente, la qualità di legatario, generando un mutamento oggettivo della base imponibile della successione, poiché il patrimonio attribuito all'ente è soggetto all'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 346/1990. Solo Da tale momento,
e non dalla mera pubblicazione del testamento, emerge la concreta eccedenza d'imposta versata in occasione della prima denuncia di successione.
Questa conclusione trova ulteriore riscontro nel fatto che la stessa Amministrazione finanziaria individua e quantifica l'eccedenza solo con l'avviso di liquidazione del 6.7.2023, con il quale determina in euro 15.479,08 la somma da rimborsare al contribuente.
L'istanza di rimborso del 16.6.2023 risulta pertanto tempestiva sia rispetto al momento in cui la condizione si verifica (espressa accettazione di AIRC in data 28.7.2020), sia rispetto alla stessa liquidazione amministrativa successiva, in quanto avanzata non oltre il termine triennale previsto dall'art. 42 del d.lgs.
346/1990, in caso di mutamento della devoluzione ereditaria.
Deve pertanto escludersi la decadenza ritenuta dal primo giudice.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello merita accoglimento e il diniego impugnato deve essere annullato, con conseguente statuizione di condanna alla esecuzione del rimborso da parte dell'Ufficio nella misura, già liquidata, di euro 15.479,08.
La obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate ai fini della decisione giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello annulla l'atto impugnato e condanna l'ufficio a rimborsare all'appellante la somma di euro 15479,08. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN BE IN, Presidente
NA SA, EL
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 412/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 959/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0269439.16-11.2023.U SUCCESSIONI E DONAZIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 959/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, che ha respinto il ricorso contro il diniego di rimborso dell'eccedenza d'imposta di successione, ritenuto tardivo ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 131/1986.
L'appellante sostiene che il termine di decadenza triennale decorre non dalla pubblicazione del testamento olografo dell'8.4.2019 ma dall'accettazione del legato da parte di AIRC, avvenuta il 28 luglio 2020, oppure dalla nuova liquidazione dell'Ufficio del 6.7.2023. Deduce che il legato è sottoposto a condizione sospensiva e che la mancata comunicazione del testamento le aveva impedito di conoscere tempestivamente l'atto, integrando un impedimento giuridico alla decorrenza del termine. Infine, ritiene che l'Agenzia, chiedendo l'IBAN e compensando gli importi nella seconda successione, abbia riconosciuto il debito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo che il diritto al rimborso sorge con la pubblicazione del testamento, momento in cui la liquidazione iniziale diventa eccedente;
che la mancata conoscenza da parte dell'erede non incide sulla decorrenza del termine, trattandosi di ignoranza di fatto;
che l'accettazione del legato ha comunque effetto retroattivo e non modifica il dies a quo;
che la compensazione e la richiesta di coordinate bancarie non costituiscono riconoscimento del debito e non elidono la decadenza prevista dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto di giudizio riguarda l'esatta individuazione del momento in cui è sorto il diritto al rimborso dell'imposta di successione versata in eccedenza dalla contribuente, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 131/1986.
La sentenza impugnata individua tale momento nella pubblicazione del testamento olografo dell'8.4.2019.
L'appellante sostiene invece, fra l'altro, che il diritto alla restituzione è sorto solo al verificarsi della condizione apposta al legato a favore di AIRC, cioè con l'accettazione del legato da parte del legatario, avvenuta con atto notarile del 28.7.2020.
Il motivo è fondato e assorbente delle residue censure.
Dalla lettura del testamento olografo risulta che la testatrice aveva subordinato espressamente l'efficacia dei legati a favore di AIRC alla loro accettazione da parte dell'ente, prevedendo, in caso contrario, la devoluzione ai legatari sostituti oppure, in ultima istanza, all'erede Ricorrente_1, onerata comunque dell'esecuzione dei sublegati entro tre anni dalla morte. Tale struttura è indicativa del fatto che l'efficacia dei legati, quantomeno sul piano fiscale, è sospesa fino al verificarsi dell'accettazione da parte dell'ente.
Infatti, benché debba riconoscersi che civilisticamente, ai sensi dell'art. 649 c.c., la fattispecie acquisitiva del legato non necessiti di accettazione da parte del legatario, operando sin dalla morte del testatore, da un punto di vista fiscale la condizione apposta dal testatore determina che il perfezionamento dell'attribuzione testamentaria non possa considerarsi realizzata al momento dell'apertura della successione, ma solo con l'espressa accettazione (o, se si vuole, con la manifestazione della mancata rinuncia) di AIRC. In altri termini, solo con l'avveramento della condizione indicata dal testatore si realizza il fatto fiscalmente rilevante, con gli effetti retroattivi previsti dall'art. 646 c.c.
La retroattività, tuttavia, opera sul piano civilistico, ma non sul piano fiscale, in quanto non consente di anticipare anteriormente all'avveramento della condizione né la stabilizzazione della devoluzione ereditaria né l'effettiva determinazione della base imponibile ai fini fiscali. Fino al momento dell'accettazione espressa non è possibile considerare definitivamente mutata la ripartizione del patrimonio ereditario e, conseguentemente, determinata l'eccedenza di imposta.
Nel caso di specie, solo con l'atto pubblico del 28.7.2020 AIRC assume, fiscalmente, la qualità di legatario, generando un mutamento oggettivo della base imponibile della successione, poiché il patrimonio attribuito all'ente è soggetto all'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 346/1990. Solo Da tale momento,
e non dalla mera pubblicazione del testamento, emerge la concreta eccedenza d'imposta versata in occasione della prima denuncia di successione.
Questa conclusione trova ulteriore riscontro nel fatto che la stessa Amministrazione finanziaria individua e quantifica l'eccedenza solo con l'avviso di liquidazione del 6.7.2023, con il quale determina in euro 15.479,08 la somma da rimborsare al contribuente.
L'istanza di rimborso del 16.6.2023 risulta pertanto tempestiva sia rispetto al momento in cui la condizione si verifica (espressa accettazione di AIRC in data 28.7.2020), sia rispetto alla stessa liquidazione amministrativa successiva, in quanto avanzata non oltre il termine triennale previsto dall'art. 42 del d.lgs.
346/1990, in caso di mutamento della devoluzione ereditaria.
Deve pertanto escludersi la decadenza ritenuta dal primo giudice.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello merita accoglimento e il diniego impugnato deve essere annullato, con conseguente statuizione di condanna alla esecuzione del rimborso da parte dell'Ufficio nella misura, già liquidata, di euro 15.479,08.
La obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate ai fini della decisione giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello annulla l'atto impugnato e condanna l'ufficio a rimborsare all'appellante la somma di euro 15479,08. Spese compensate.