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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/12/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE FALLIMENTARE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. RE Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 78 – 1/2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza, 59, presso lo studio dell'avv. Parte_1
RE ER, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 23.09.2025.
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro – tempore. Controparte_1
Resistente – non costituito
Oggetto: liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13.11.2025.
***
1. In rito
Con ricorso depositato il 23.09.2025 ha – in particolare - rappresentato: Parte_1 - di essere creditore per Euro 10.060,11 oltre rivalutazione monetaria, interessi in misura legale in ragione di decreto ingiuntivo n. 53/2025 del 29.04.2025 nell'ambito del procedimento n.r.g. 700/2025 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione lavoro munito il 18.06.2025 di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.;
- di aver presentato con esito negativo un procedimento esecutivo individuale nei confronti della società resistente;
- l'insolvenza della società resistente.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di dichiarare “l'apertura della liquidazione giudiziale della (c.f. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Civitavecchia (ROMA), via Antonio Siligato snc”.
La notifica nei confronti della società è stata eseguita in ragione della disposizione ex art. 40, VII co., c.c.i.i. (cfr. acquisizione del 30.09.2025).
Parte resistente – nonostante la regolarità della notifica – non si è costituita nell'ambito del presente procedimento.
All'udienza del 13.11.2025 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Sulla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società resistente e sulla pretesa creditoria della società ricorrente
La società resistente – iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese - ha quale oggetto sociale – in particolare – “l'organizzazione di servizi di assistenza a passeggeri in arriovo ed partenza in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed in aree di accettazione passeggeri”, di talché – a fronte del tipo di società, ossia una S.r.l. – e dell'oggetto sociale si ritiene che l'attività esercitata dalla società resistente è qualificabile – ex art. 2195 c.c. – quale attività commerciale.
Parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato verosimilmente la sua pretesa creditoria nei confronti della società resistente a fronte della produzione del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 53/2025 del 29.04.2025 nell'ambito del procedimento n.r.g. 700/2025 del Tribunale Ordinario di Civitavecchia – Sezione lavoro munito il 18.06.2025 di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
3. Sul superamento delle soglie previste dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i.
Le disposizioni ex art. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c. pongono in capo all'impresa resistente l'onere della prova di possedere i requisiti per essere qualificata quale impresa minore, ossia impresa non soggetta a liquidazione.
Questo Tribunale ritiene che la disciplina già prevista per il fallimento nella versione originaria del 1942 prevedeva un'esenzione dalle procedure concorsuali per ragioni dimensionali, tanto che la disposizione ex art. 1 l. fall. disponeva infatti l'esclusione, oltre che degli enti pubblici, anche dei piccoli imprenditori.
La ratio di questa disposizione era pacificamente individuata nel ritenere che in tal caso la
“medicina” (la procedura concorsuale) fosse peggiore del “male” (il dissesto del piccolo imprenditore), come riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale che rilevava che “l'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario. Il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente”. Sennonché, attraverso la coordinazione delle disposizioni ex artt. 2083 e 2221 c.c. con la disposizione ex art. 1, II co., l. fall. risultava una definizione in termini sostanzialmente quantitativi del piccolo imprenditore: questa definizione, pur volta allo scopo di facilitare il compito del giudice nell'accertamento del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, non era coincidente con quella prevista dall'art. 2083 c.c., anch'essa in materia di piccolo imprenditore, ma fondata su criteri prevalentemente qualitativi. Discrasia che ha generato un prolungato dibattito sulla completa ovvero solo parziale coincidenza dell'oggetto sotteso alle due definizioni, fallimentare e codicistica, con l'ulteriore interrogativo, nel caso di coincidenza solo parziale, circa l'interpretazione da dare all'art. 1 l. fall. alternativamente in termini di regola esclusiva ovvero di presunzione semplice, come tale superabile alla luce dei criteri qualitativi previsti dall'art. 2083 c.c.188.
Criticità interpretativa ampliata dalla figura dell'artigiano, espressamente compresa nella definizione codicistica di piccolo imprenditore ma destinataria anche di una legislazione di settore che individuava “a tutti gli effetti di legge” l'artigiano attraverso criteri dimensionali non compatibili con la stessa definizione ex art. 2083 c.c., posto che – peraltro – la disposizione originaria ex art. 1 l. fall. prevedeva espressamente che le società commerciali non potessero essere mai piccoli imprenditori, a prescindere dalla dimensione concreta dell'impresa esercitata.
La riforma organica delle procedure concorsuali è intervenuta sul punto in due tempi, una prima volta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e una seconda e definitiva volta con il decreto correttivo d.lgs. n. 169 del 2007.
Con il decreto correttivo del 2007 il legislatore ha nuovamente ridisegnato i primi due commi espungendone ogni riferimento al piccolo imprenditore: l'area di non fallibilità ai sensi della legge fallimentare è oggi delineata unicamente attraverso un sistema di soglie quantitative e aggiornabili dal regolatore secondario, rendendo chiara la volontà di disancorare la non assoggettabilità alle procedure ex art. 1 l. fall. in ragione delle dimensioni dell'impresa dai criteri previsti dall'art. 2083 c.c.193.
Tale intervento legislativo non ha però riguardato il codice civile e si è quindi immediatamente evidenziata l'incongruenza tra i parametri di cui al nuovo art. 1 l. fall. e l'art. 2221 c.c. che tuttora esonera il piccolo imprenditore dalle procedure concorsuali.
Nondimeno, questo Tribunale ritiene che ai fini della disciplina fallimentare spieghi efficacia unicamente la disposizione ex art. 1 l. fall., approdo questo risultante dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (che stabilisce, ai fini della dichiarazione di fallimento, la necessità del superamento di alcuni parametri dimensionali), esclude la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 c.c., che ormai ai fini della fallibilità non spiega alcuna rilevanza. In particolare, il regime concorsuale riformato ha tratteggiato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro;
ne consegue che, alla luce della riforma della L. fallimentare, non sussiste più alcun rapporto tra la condizione di piccolo imprenditore e la condizione di fallibilità, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può avere la eventuale natura artigiana dell'impresa (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 08.04.2022 n. 11495).
Questo Tribunale ritiene che la richiamata disciplina e giurisprudenzia è applicabie – quantomeno ex analogia juris – alla disciplina vigente posta la coerenza della disciplina ex art. 1 l. fall. con la disciplina ex artt. 2, I co. lett. “d”, e 121 c.c.i.i. Ne discende che per la qualificazione quale imprenditore non soggetto a liquidazione giudiziale deve essere farsi riferimento esclusivamente alle soglie individuate dalla disposizione ex art. 2, I co. lett. “d”, c.c.i.i. e che rileva anche un unico superamento di una soglia in uno dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
La mancata costituzione di parte resistente comporta che non risulta la prova a carico della società resistente che la stessa sia impresa minore, di talché la società resistente deve essere qualificata come impresa soggetta a liquidazione giudiziale.
Peraltro, risulta dal bilancio del 2022 – ultimi bilancio depositato dalla società resistente presso la camera di commercio – ricavi per Euro 333.903, di talché risulta il superamento delle soglie a fronte delle quali la società resistente deve essere qualificata come impresa soggetta a liquidazione giudiziale.
Questo Tribunale rileva la presenza di un credito per Euro 111.682,57 vantato dall
[...]
a titolo di debito erariale scaduto ed iscritto a ruolo, di talché risulta il Controparte_2 superamento soglia per Euro 30.000,0 per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
4. Sullo stato di insolvenza
Questo Tribunale ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che lo stato di insolvenza “deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020)”(Cass., Sez. I civile, ordinanza 17.10.2022 n. 30435).
Questo Collegio ritiene che parte ricorrente ha – ex art. 2697, I co., c.c. – provato lo stato di insolvenza della società resistente, in quanto:
- la società resistente non ha pagato il credito dei ricorrenti;
- l'esito negativo del procedimento esecutivo individuale presentato da parte ricorrente nei confronti della società resistente;
- la società resistente non deposita bilanci dal 2022;
- l'esistenza di un rilevante debito per circa Euro 111.682,57 a titolo di debito erariale scaduto e iscritto a ruolo.
Peraltro, risulta dal bilancio del 2022 – ultimo bilancio depositato dalla società resistente presso la camera di commercio – un risultato negativo d'esercizio per Euro 39.937.
Coerente a detti dati è la cessazione del deposito dei bilanci, la cessazione del pagamento dell'erario, la cessazione del deposito dei bilanci presso la camera di commercio e l'assenza di un patrimonio della società resistente come risulta dall'esito negativo del procedimento esecutivo individuale esercitato da parte ricorrente.
In ragione di detta evidenza si ritiene che la società resistente risulta che la società resistente è priva di un patrimonio e/o liquidità idonea a adempiere con regolarità le obbligazioni contratti e a soddisfare la causa dello stato di liquidazione con conseguente stato di insolvenza.
*** Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Visti gli artt. 40, 41 e 49 c.c.i.i
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. Controparte_1
) con sede in Civitavecchia (RM), via Antonio Siligato, snc;
P.IVA_1
nomina
Giudice delegato il dott. RE Barzellotti;
nomina
Curatore l'avv. Renato Ferrara;
ordina
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia stata tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti il deposito del ricorso introduttivo il procedimento unitario n.r.g. 78 – 1/2025, nonché il deposito dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale laddove non sia stato già eseguito a norma dell'articolo 39;
stabilisce
l'udienza dell'esame dello stato passivo l'udienza del 26.02.2026 h. 11.00 presso la sede del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della detta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31.05. 2010 n. 78 convertito dalla L. 30.07. 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze in ragione della disposizione ex art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115; ordina
alla cancelleria di comunicare la presente sentenza ex art. 45, I co., c.c.i.i. – entro il giorno successivo il suo deposito - al debitore, al creditore ricorrente, al curatore, ed al P.M. in Sede;
ordina
alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza ex art. 45, II co., c.c.i.i., entro il giorno successivo il suo deposito, all'Ufficio del Registro delle Imprese – ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta - ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 15.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. RE Barzellotti