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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2025 vertente
tra
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Frida Solito e dall'avv. Alfredo
Testa;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale , chiedendo la regolamentazione Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio nato il 24 agosto Persona_1
2021 in Sant'Omero.
Fissata l'udienza di comparizione, medio tempore le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede l'affidamento esclusivo del minore al padre, nonché un contributo per il mantenimento del Per_1 minore a carico della madre di € 250,00.
All'udienza del 6 novembre 2025 le parti e i difensori hanno chiesto al Tribunale la ratifica delle condizioni indicate nella comparsa del 23 ottobre 2025.
Il Tribunale, rimessi gli atti al Collegio, con ordinanza del 11 novembre 2025 ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, disponendo nuovamente la comparizione delle parti, al fine di acquisire informazioni più Tribunale di Teramo
dettagliate in ordine alla scelta di attribuire l'affidamento esclusivo del minore al padre in luogo dell'affido condiviso a entrambi i genitori.
All'udienza del 4 dicembre 2025, i difensori e le parti hanno dichiarato che: “la misura dell'affido esclusivo, rispetto alla quale entrambi i genitori hanno prestato consenso, è giustificata, nel caso di specie, dalla circostanza che la sig.ra è attualmente in stato interessante ed è prossima al parto, avendo costituito un Pt_1 nuovo nucleo familiare;
fanno presente, nello specifico, che probabilmente la sig.ra andrà a partorire in Pt_1
Romania, e in questo caso trascorrerà un periodo in Romania, sicché si rende necessario consentire al sig.
- cui il figlio è collocato in via prevalente sin da quando la sig.ra si è trasferita altrove con il Parte_2 Pt_1 nuovo compagno nel mese di settembre – di poter agevolmente gestire ogni questione afferente alla vita quotidiana del figlio , alla cui cura partecipano attivamente anche i nonni paterni. Le parti fanno Per_1 presente, in ogni caso, che il minore frequenta assiduamente la mamma, che viene messa al corrente di ogni vicenda che riguarda il figlio, e sottolineano che le decisioni di maggiore importanza vengono adottate di comune accordo. Da ultimo, aggiungono che tra i genitori del piccolo vi è un clima di reciproca Per_1 collaborazione e rispetto”; hanno quindi insistito per la ratifica degli accordi.
***
All'esito delle più specifiche allegazioni fornite dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2025, deve procedersi alla ratifica degli accordi: il minore , pur essendo affidato in via esclusiva al padre, frequenta Per_1 assiduamente la madre, che partecipa alle decisione di maggiore importanza che riguardano il figlio e lo stesso accordo transattivo prevede un calendario degli incontri tra madre e figlio sia infrasettimanali che nei fine settimana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
1919/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nella comparsa prodotta in data 23.10.2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Presidente
AN AS
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1919/2025 vertente
tra
( ) Parte_1 C.F._1
e
( ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Frida Solito e dall'avv. Alfredo
Testa;
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale , chiedendo la regolamentazione Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio nato il 24 agosto Persona_1
2021 in Sant'Omero.
Fissata l'udienza di comparizione, medio tempore le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che prevede l'affidamento esclusivo del minore al padre, nonché un contributo per il mantenimento del Per_1 minore a carico della madre di € 250,00.
All'udienza del 6 novembre 2025 le parti e i difensori hanno chiesto al Tribunale la ratifica delle condizioni indicate nella comparsa del 23 ottobre 2025.
Il Tribunale, rimessi gli atti al Collegio, con ordinanza del 11 novembre 2025 ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, disponendo nuovamente la comparizione delle parti, al fine di acquisire informazioni più Tribunale di Teramo
dettagliate in ordine alla scelta di attribuire l'affidamento esclusivo del minore al padre in luogo dell'affido condiviso a entrambi i genitori.
All'udienza del 4 dicembre 2025, i difensori e le parti hanno dichiarato che: “la misura dell'affido esclusivo, rispetto alla quale entrambi i genitori hanno prestato consenso, è giustificata, nel caso di specie, dalla circostanza che la sig.ra è attualmente in stato interessante ed è prossima al parto, avendo costituito un Pt_1 nuovo nucleo familiare;
fanno presente, nello specifico, che probabilmente la sig.ra andrà a partorire in Pt_1
Romania, e in questo caso trascorrerà un periodo in Romania, sicché si rende necessario consentire al sig.
- cui il figlio è collocato in via prevalente sin da quando la sig.ra si è trasferita altrove con il Parte_2 Pt_1 nuovo compagno nel mese di settembre – di poter agevolmente gestire ogni questione afferente alla vita quotidiana del figlio , alla cui cura partecipano attivamente anche i nonni paterni. Le parti fanno Per_1 presente, in ogni caso, che il minore frequenta assiduamente la mamma, che viene messa al corrente di ogni vicenda che riguarda il figlio, e sottolineano che le decisioni di maggiore importanza vengono adottate di comune accordo. Da ultimo, aggiungono che tra i genitori del piccolo vi è un clima di reciproca Per_1 collaborazione e rispetto”; hanno quindi insistito per la ratifica degli accordi.
***
All'esito delle più specifiche allegazioni fornite dalle parti all'udienza del 4 dicembre 2025, deve procedersi alla ratifica degli accordi: il minore , pur essendo affidato in via esclusiva al padre, frequenta Per_1 assiduamente la madre, che partecipa alle decisione di maggiore importanza che riguardano il figlio e lo stesso accordo transattivo prevede un calendario degli incontri tra madre e figlio sia infrasettimanali che nei fine settimana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
1919/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nella comparsa prodotta in data 23.10.2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Presidente
AN AS
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