Ordinanza 10 maggio 2023
Decreto presidenziale 12 giugno 2024
Decreto cautelare 4 luglio 2024
Ordinanza cautelare 29 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2025REG.PROV.COLL.
N. 04459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4459 del 2024, proposto dalla dottoressa SS De RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Fulvio Bonavitacola e Paola Genito, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura, FO Pa, l’Avvocatura Generale dello Stato e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei dottori SE EN ZZ, RM MA, EF RE, LU SA e ON ID Zaccuri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 19723 del 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura, di FO Pa, dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la dottoressa SS De RI ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio n. 19723 del 2023, con cui sono stati dichiarati inammissibili, in ragione dell’omessa notifica ad almeno un controinteressato “effettivo”, il ricorso e i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito “FO”, recante la graduatoria finale di merito del « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato », nonché per l’annullamento degli ulteriori provvedimenti meglio indicati in atti.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che la ricorrente in primo grado e odierna appellante ha presentato domanda di partecipazione all’anzidetto concorso, indetto dalla Commissione Interministeriale Ripam con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021.
L’art. 7 della lex specialis a proposito della valutazione dei titoli ha stabilito i seguenti criteri: “ Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
▪ 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
▪ 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
▪ 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
▪ 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
▪ 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione ”.
L’appellante risulta in possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza della durata di cinque anni e ha dichiarato tale titolo nella domanda. La medesima ha, poi, superato la prova scritta della selezione concorsuale, conseguendo il punteggio complessivo di 24,625 (comprensivo dei titoli), collocandosi, nella prima graduatoria di merito per il “Profilo AMM”, pubblicata in data 24 febbraio 2023, alla posizione n. 9175, poi rettificata in data 19 aprile 2023, nel cui ambito si è, invece, collocato alla posizione n. 9308.
Tuttavia, l’appellante ha constatato che le era stato attribuito soltanto un punto per il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, ossia il medesimo punteggio assegnato ai candidati in possesso della sola laurea triennale, sicché, reputando ingiusta l’anzidetta valutazione, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Occorre ancora precisare che, con l’anzidetto ricorso introduttivo, la dottoressa De RI ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41 c.p.a., stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza e il T.a.r. Lazio, con ordinanza n. 5590 del 26 luglio 2023, ha accolto la predetta istanza, assegnando per l’incombente il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.
4. Con l’impugnata sentenza n. 19723 del 2023, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso, in ragione dell’omessa notifica ad almeno un controinteressato “effettivo”, in quanto l’eventuale attribuzione del punto aggiuntivo richiesto dalla ricorrente le avrebbe consentito di raggiungere un punteggio complessivo pari a 25,625, mentre i candidati ai quali è stato notificato il ricorso, dottori SE EN Canizzaro ed RM MA, avendo il punteggio complessivo, rispettivamente, di 28,375 e 26,375, non subirebbero, ad avviso del T.a.r., alcun pregiudizio in caso di eventuale accoglimento del gravame.
Inoltre, secondo il giudice di primo grado, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, pur essendo stata autorizzata e tempestivamente eseguita, non sarebbe idonea a sanare l’omessa notifica ad almeno un controinteressato al momento della proposizione del ricorso.
Da ultimo, il T.a.r. ha ritenuto che non possa essere accolta la richiesta di rimessione in termini in quanto l’istanza di accesso volta a conoscere i nomi dei controinteressati non sarebbe stata tempestiva poiché presentata dalla ricorrente il 15 aprile 2023, a fronte del ricorso introduttivo notificato in data 20 aprile 2023 e del termine per impugnare la prima graduatoria in scadenza il 26 aprile 2023.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la dr.ssa SS De RI, formulando due distinti motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo di gravame, ha censurato il capo della pronuncia con cui il T.a.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, deducendo la violazione del criterio dell’ordinaria diligenza in tema di notificazione del ricorso introduttivo ad almeno un “controinteressato effettivo”. L’appellante ha sostenuto, in particolare, come l’applicazione del termine di trenta giorni per considerare diligente e tempestiva l’istanza di accesso agli atti volta a conoscere i nomi dei partecipanti alla selezione pubblica, suscettibili di essere considerati quali effettivi controinteressati, costituisca “ una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale amministrativo, nonché una violazione del canone di “ordinaria diligenza” ”. Sul punto, l’appellante ha precisato che la nozione di “ordinaria diligenza” dovrebbe essere intesa nel senso che possa ritenersi esigibile che il ricorrente si attivi per superare gli ostacoli legati alla notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, ma non si potrebbe pretendere, invece, che questi preveda altresì “ la futura adozione di orientamenti maggiormente rigidi in materia ”. Inoltre, sarebbe, secondo l’appellante, “ difficile anche sul piano strettamente logico assimilare l’ordinaria diligenza ad un criterio in precedenza non esistente e, quindi, non noto al momento della proposizione del gravame ”, quale quello cui ha fatto riferimento il T.a.r. allorché ha ritenuto che l’accesso dovesse essere eseguito entro trenta giorni.
L’appellante ha, poi, rilevato come non si possa sostenere che non sia stata diligente e, a tal fine, ha rilevato di aver chiesto, già con la proposizione del ricorso introduttivo, l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. e ha, altresì, impugnato il silenzio serbato sulla seconda istanza di accesso, a seguito della quale FO Pa ha inviato, a mezzo Pec, i nomi richiesti.
In senso contrario all’orientamento del T.a.r., l’appellante ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3735 del 16 luglio 2014, con la quale è stato ribadito che “ l’art. 41 Cpa, nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della Pubblica Amministrazione emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost. Tali dati, peraltro, non risultano acquisibili dal ricorrente aliunde, posto che l’art. 1 l. 24 dicembre 1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), se pur qualifica gli “atti anagrafici” come atti pubblici, per un verso non sottrae i medesimi alle regole generali disciplinanti l’accesso agli atti amministrativi ed i suoi limiti; per altro verso, richiede comunque, sul piano concreto, la conoscenza della residenza o del luogo di nascita dell’interessato, onde poter procedere alla ricerca ed alla richiesta dei dati medesimi. Una conclusione diversa da quella innanzi esposta proporrebbe profili di possibile illegittimità costituzionale dell’art. 41 Cpa ”.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza rilevando come il T.a.r., nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia omesso di valutare il grado di difficoltà dell’individuazione dei nomi dei controinteressati effettivi, anche alla luce del comportamento tenuto dalle amministrazioni resistenti, sicché ricorrerebbe nel caso di specie un grave impedimento di fatto, idoneo a consentire la rimessione in termini.
6. Nel merito, l’appellante ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., l’unico motivo del ricorso di primo grado, concernente l’errata valutazione dei titoli con particolare riferimento al punteggio riconosciuto per il possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, illegittimamente valutato con il medesimo punteggio attribuito per il possesso della sola laurea triennale.
7. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto del gravame.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 28 novembre 2024 – ritiene che l’appello sia fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
9. Alla luce delle peculiarità del caso di specie, deve rilevarsi come l’interpretazione accolta dal T.a.r. con riferimento all’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato effettivo sia eccessivamente restrittiva e finisca, in sostanza, per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, determinando una non consentita compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale.
Risulta, infatti, che nel caso di specie, l’identificazione dei controinteressati sia stata resa oggettivamente difficile dalla pubblicazione di una graduatoria priva dei nomi dei candidati, con conseguente necessità di esercitare il diritto di accesso per la loro identificazione.
Per tale ragione, la ricorrente ha formulato già con il ricorso introduttivo la richiesta di notifica per pubblici proclami che è stata accolta dal T.a.r. e ha altresì presentato l’istanza di accesso agli atti.
In tale contesto, la tesi prospettata dal T.a.r. secondo cui l’anzidetta istanza di accesso avrebbe dovuto essere presentata entro trenta giorni finisce per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge riducendo arbitrariamente il termine per introdurre il ricorso e comprimendo, pertanto, in modo eccessivo la tutela giurisdizionale della parte ricorrente.
In altri termini, in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, la graduatoria non indicava i nomi dei candidati e che la ricorrente ha presentato due istanze di accesso agli atti impugnando altresì, in corso di causa, il silenzio serbato dall’amministrazione sulla seconda richiesta di accesso e che, infine, la ricorrente medesima è stata espressamente autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ritiene il Collegio che, in accoglimento dell’appello, il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso debba essere riformato.
Peraltro, in considerazione della circostanza che nell’ambito del giudizio di primo grado è stato correttamente adempiuto l’incombente concernente la notifica per pubblici proclami, deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato, con la conseguenza che, pur riconoscendo la rimessione in termini per errore scusabile, non vi è alcuna necessità di disporre il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
10. Dalla fondatezza dell’appello e dalla conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, deriva la necessità di passare all’esame del motivo del ricorso di primo grado che è stato assorbito dal T.a.r. in ragione della definizione in rito e che è stato ritualmente riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a..
11. Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato.
Infatti, questa Sezione, con la sentenza 19 marzo 2024, n. 2649, ha chiarito – dopo un’ampia ricostruzione della normativa relativa alle nozioni di “laurea”, “diploma di laurea”, “laurea specialistica” e “laurea magistrale” – come debba ritenersi che il diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dalla ricorrente, abbia maggior valenza rispetto alla sola laurea triennale.
Al riguardo, deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, della lex specialis , che menziona la “laurea”, il “diploma di laurea”, la “laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando.
In particolare, dopo aver puntualmente individuato l’anzidetta normativa, la Sezione ha tratto le conseguenze che di seguito si riportano: “ Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laura magistrale a ciclo unico).
Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.
Dall’esame della riportata normativa emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale.
Tale principio trova riscontro anche nella giurisprudenza di primo grado, la quale ha avuto modo di affermare che: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 2227).
L’irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, in ragione del possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo). In base all’interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o magistrale, un unico punto in ragione dell’”assorbimento” della laurea triennale, che necessariamente lo precede ”.
12. In conformità con l’orientamento appena menzionato, al quale il Collegio intende dare continuità, deve essere accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con conseguente annullamento, limitatamente alla posizione della dr.ssa De RI, dei provvedimenti impugnati meglio indicati in atti e, in particolare, delle graduatorie finali di merito pubblicate in data 19 aprile 2023.
Dall’accoglimento del predetto motivo, deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la commissione dovrà rivalutare la posizione dell’appellante sotto il profilo del punteggio spettante in ragione del possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico.
13. In ragione della parziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla posizione dell’appellante SS De RI e dispone che la commissione giudicatrice rivaluti il punteggio da attribuire all’appellante in ragione del possesso del diploma di laurea magistrale a ciclo unico.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO