Versione
4 maggio 1973
4 maggio 1973
Art. 248.
Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione.
Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.
Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione.
Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.
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Giurisprudenza • 63
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