Articolo 248 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 247Articolo 249
Versione
4 maggio 1973
Art. 248.
Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione.
Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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