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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IT RA, Presidente
EC IC, LA
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 379/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 19/07/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. AI 241 GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari resa in data 20 aprile 2023, e con la quale era stato rigettato il suo ricorso relativo ad atto di irrogazione di sanzione per omessa tenuta delle scritture contabili.
La sentenza evidenziava che la configurabilità del gestore delle scommesse quale esercente attività commerciale, imponeva la tenuta della contabilità senza che potesse dirsi esente per il fatto di svolgere una mera intermediazione nella raccolta delle giocate per il bookmaker estero. Riteneva pertanto sussistere la violazione contestata e legittima la sanzione.
Di tanto si doleva il Ricorrente_1 riprendendo i temi di primo grado a riguardo delle obbligazioni del Bookmaker e della soggettività d'imposta di costui, con conseguente riflesso sulla tenuta delle scritture contabili eclusivamente in capo al predetto
Si costituiva l'Agenzia che resisteva all'avverso appello evidenziando come fosse stato erroneamente indicato il bookmaker estero nella società il Società_1 ltd, che invece era del tutto estranea alla vicenda, e questa andava riferita alla raccolta delle scommesse per conto della Centurionbet ltd;
rilevava poi che era in discussione non il pagamento dell'imposta, ma l'omessa conservazione delle scritture contabili e ne assumeva l'obbligatorietà ai fini della tracciabilità della raccolta. Aggiungeva che il sig. Ricorrente_1 aveva svolto l'attività di intermediazione al di fuori del circuito degli operatori autorizzati e le fatture, prive di marca da bollo, non davano certezza della data di emissione. Insisteva pertanto per la conferma della decisione di primo grado.
Su tali conclusioni la causa era assunta a sentenza all'udienza odierna e la Corte decideva mediante pubblicazione del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Al di là dell'erronea intestazione dei rapporti, svolti dal Ricorrente_1 come intermediario, a società estranea alla vicenda, essendosi riferito l'appello alla raccolta delle scommesse per conto del Società_1 Ltd, in luogo della Centurionbet ltd., il gravame si è ancora concentrato sull'adempimento dell'imposta e sulla soggettività impositiva in capo al bookmaker estero. Non è stata invece considerata espressamente la natura della violazione e la sanzione relativa.
Al contrario, deve rilevarsi l'effettività dell'obbligo di conservazione delle scritture come disciplinato dall'art. 5 del D.p.r. n. 66 del 2002 in relazione agli artt. 2219 c.c. e 22 D.p.r. n. 600/73.
L'omissione è stata puntualmente evidenziata in sede di controllo e non è stata contestata dall'appellante che ha invece insistito sulla non ascrivibilità alla sua condizione di mero intermediario.
Il collegio, in modo conforme agli argomenti della decisione di primo grado, osserva invece che l'esercizio dell'attività da parte del Ricorrente_1 è configurabile come attività d'impresa ponendosi egli come soggetto autonomo e distinto dal bookmaker estero, e perciò tenuto alla istituzione e conservazione dei documenti contabili attinenti alle scommesse, indipendentemente dalla soggettività all'imposta doganale.
La sanzione comminata, che trova la sua precisa previsione con riferimento esplicito all'attività di raccolta propria del Ricorrente_1, è conseguente alla omissione ed è legittimamente fondata sui presupposti di legge.
La soccombenza determina la condanna dell'appellante alla refusione delle spese, le quali vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa e della relativa semplicità della discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TT IT RA, Presidente
EC IC, LA
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 379/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1342/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 1 e pubblicata il 19/07/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. AI 241 GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari resa in data 20 aprile 2023, e con la quale era stato rigettato il suo ricorso relativo ad atto di irrogazione di sanzione per omessa tenuta delle scritture contabili.
La sentenza evidenziava che la configurabilità del gestore delle scommesse quale esercente attività commerciale, imponeva la tenuta della contabilità senza che potesse dirsi esente per il fatto di svolgere una mera intermediazione nella raccolta delle giocate per il bookmaker estero. Riteneva pertanto sussistere la violazione contestata e legittima la sanzione.
Di tanto si doleva il Ricorrente_1 riprendendo i temi di primo grado a riguardo delle obbligazioni del Bookmaker e della soggettività d'imposta di costui, con conseguente riflesso sulla tenuta delle scritture contabili eclusivamente in capo al predetto
Si costituiva l'Agenzia che resisteva all'avverso appello evidenziando come fosse stato erroneamente indicato il bookmaker estero nella società il Società_1 ltd, che invece era del tutto estranea alla vicenda, e questa andava riferita alla raccolta delle scommesse per conto della Centurionbet ltd;
rilevava poi che era in discussione non il pagamento dell'imposta, ma l'omessa conservazione delle scritture contabili e ne assumeva l'obbligatorietà ai fini della tracciabilità della raccolta. Aggiungeva che il sig. Ricorrente_1 aveva svolto l'attività di intermediazione al di fuori del circuito degli operatori autorizzati e le fatture, prive di marca da bollo, non davano certezza della data di emissione. Insisteva pertanto per la conferma della decisione di primo grado.
Su tali conclusioni la causa era assunta a sentenza all'udienza odierna e la Corte decideva mediante pubblicazione del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Al di là dell'erronea intestazione dei rapporti, svolti dal Ricorrente_1 come intermediario, a società estranea alla vicenda, essendosi riferito l'appello alla raccolta delle scommesse per conto del Società_1 Ltd, in luogo della Centurionbet ltd., il gravame si è ancora concentrato sull'adempimento dell'imposta e sulla soggettività impositiva in capo al bookmaker estero. Non è stata invece considerata espressamente la natura della violazione e la sanzione relativa.
Al contrario, deve rilevarsi l'effettività dell'obbligo di conservazione delle scritture come disciplinato dall'art. 5 del D.p.r. n. 66 del 2002 in relazione agli artt. 2219 c.c. e 22 D.p.r. n. 600/73.
L'omissione è stata puntualmente evidenziata in sede di controllo e non è stata contestata dall'appellante che ha invece insistito sulla non ascrivibilità alla sua condizione di mero intermediario.
Il collegio, in modo conforme agli argomenti della decisione di primo grado, osserva invece che l'esercizio dell'attività da parte del Ricorrente_1 è configurabile come attività d'impresa ponendosi egli come soggetto autonomo e distinto dal bookmaker estero, e perciò tenuto alla istituzione e conservazione dei documenti contabili attinenti alle scommesse, indipendentemente dalla soggettività all'imposta doganale.
La sanzione comminata, che trova la sua precisa previsione con riferimento esplicito all'attività di raccolta propria del Ricorrente_1, è conseguente alla omissione ed è legittimamente fondata sui presupposti di legge.
La soccombenza determina la condanna dell'appellante alla refusione delle spese, le quali vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa e della relativa semplicità della discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali, che liquida in euro 300,00, oltre accessori come per legge.