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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2544 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di amministratrice di sostegno della sigra nata ad [...] Parte_2
il 5.2.1960 CF rappta e difesa dall'Avv Anna Cilia CodiceFiscale_2
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Va evidenziato come non può applicarsi, nel caso di specie, la normativa di cui all'art
52 L 88/89, non trattandosi di somme erogate a titolo di pensione.
Né può invocarsi, come fa parte ricorrente, il principio del cd indebito assistenziale.
Come affermato dalla Cassazione (cfr. sent. 26096/2010), “In tema di invalidità civile,
la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, l. 8 agosto
1996 n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”.
Inoltre la medesima Corte di Cassazione, intervenuta di recente sul punto (Cass
3551/2024), ha evidenziato come, in caso di indebito oggettivo, non vi sia alcun affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né
dal solvens né da altri (come – invece – accade nell'indebito soggettivo) la prestazione ricevuta, sicché la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. Civ., sez. VI, 12 marzo 2019 n. 7066).
Dall'altro lato, è stato anche affermato come, in caso di erroneo pagamento di prestazioni da parte dell' trova applicazione la disciplina secondo cui il diritto alla CP_1
ripetizione delle somme di quanto indebitamente versato prescinde dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione (Cass. Civ., sez. lav., 17 novembre 2003 n. 17404).
Per questa via, il collegio ha ritenuto non applicabile, in caso di violazione di cui all'art. 8 L. 638/1983, la disciplina “sanante” che consente, nei casi di cui ai menzionati artt. 80
R.D. 1422/1924 e 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991, di evitare che l'accipiens debba restituire l'importo percepito.
Pagina 2 Ciò perché la deroga appena descritta, quando applicabile, è espressamente prevista dalla legge e, nel caso in esame, non v'è traccia di disposizioni similari in caso di indebito versamento di ratei della pensione di invalidità o indennità di accompagnamento.
Per questa via, la Cassazione ha ritenuto applicabile – alla vicenda in oggetto – la disciplina di cui all'art. 10 R.D.L. n. 639 del 1939, che «ammette il recupero degli importi versati in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente»
Nel caso in oggetto va evidenziato che il dedotto indebito è sorto non già per avere l'istituto resistente valutato in maniera errata dati reddituali (riguardanti il ricorrente)
dei quali risultava già in possesso, ma per una semplice erronea protrazione dei pagamenti, pur dopo aver verificato il venir meno dell'indispensabile requisito sanitario.
In materia di indebiti assistenziali occorre allora distinguere tra indebito dovuto al mancato possesso dei requisiti economici e indebito derivante dal venir meno dei requisiti sanitari, giacchè in tale seconda ipotesi la ripetibilità deve ritenersi consentita fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita medica di verifica. Va dunque applicato il principio (in relazione al quale cfr Cass. n. 13917 e n. 13915 del 2021)
secondo il quale le prestazioni di assistenza sono ripetibili, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, soltanto a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e salvo che non ricorrano ipotesi idonee ad escludere qualsiasi affidamento del beneficiario.
Va evidenziato come, nel caso di specie debba presumersi che la ricorrente fosse consapevole che la visita di revisione aveva comportato il disconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non potendo invocarsi alcuna buona fede: ed invero la circostanza che il suddetto verbale sia stato consegnato a persona non convivente non esclude la presunzione di conoscenza in capo al destinatario.
Pagina 3 A tal proposito va evidenziato come con ordinanza n. 246/2024 (v anche n 4160/2022),
la Corte di Cassazione ha ribadito che, per la validità della notifica a familiare, non è
indispensabile il requisito della convivenza. È sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità per far scattare una presunzione iuris tantum (cioè valida fino a prova contraria) che la persona che ha ricevuto l'atto lo consegnerà al destinatario effettivo. Questo legame, secondo la Corte, giustifica la fiducia che l'atto pervenga a destinazione.
Di conseguenza, spetta al destinatario che contesta la validità della notifica fornire la prova contraria. Tuttavia, questa prova non può limitarsi a dimostrare la semplice non convivenza con il familiare consegnatario. Il destinatario deve provare il carattere del tutto occasionale della presenza di quel familiare nella sua abitazione e, soprattutto, che tale circostanza gli ha di fatto impedito di venire a conoscenza del processo.
Cosa che nel caso in oggetto non è avvenuta.
Né le sentenze richiamate da parte ricorrente possono adattarsi al caso in oggetto, atteso che riguardano circostanze differenti riguardanti il superamento dei limiti reddituali e non, come nella causa che ci occupa, il venir meno dei requisiti sanitari.
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese vista la dichiarazione reddituale
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
DO EL:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 29.10.2025
Il Giudice Gop
TT DO EL
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
DO EL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2544 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di amministratrice di sostegno della sigra nata ad [...] Parte_2
il 5.2.1960 CF rappta e difesa dall'Avv Anna Cilia CodiceFiscale_2
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Pagina 1 Va evidenziato come non può applicarsi, nel caso di specie, la normativa di cui all'art
52 L 88/89, non trattandosi di somme erogate a titolo di pensione.
Né può invocarsi, come fa parte ricorrente, il principio del cd indebito assistenziale.
Come affermato dalla Cassazione (cfr. sent. 26096/2010), “In tema di invalidità civile,
la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, l. 8 agosto
1996 n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”.
Inoltre la medesima Corte di Cassazione, intervenuta di recente sul punto (Cass
3551/2024), ha evidenziato come, in caso di indebito oggettivo, non vi sia alcun affidamento da tutelare, in quanto l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire, né
dal solvens né da altri (come – invece – accade nell'indebito soggettivo) la prestazione ricevuta, sicché la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. Civ., sez. VI, 12 marzo 2019 n. 7066).
Dall'altro lato, è stato anche affermato come, in caso di erroneo pagamento di prestazioni da parte dell' trova applicazione la disciplina secondo cui il diritto alla CP_1
ripetizione delle somme di quanto indebitamente versato prescinde dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione (Cass. Civ., sez. lav., 17 novembre 2003 n. 17404).
Per questa via, il collegio ha ritenuto non applicabile, in caso di violazione di cui all'art. 8 L. 638/1983, la disciplina “sanante” che consente, nei casi di cui ai menzionati artt. 80
R.D. 1422/1924 e 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991, di evitare che l'accipiens debba restituire l'importo percepito.
Pagina 2 Ciò perché la deroga appena descritta, quando applicabile, è espressamente prevista dalla legge e, nel caso in esame, non v'è traccia di disposizioni similari in caso di indebito versamento di ratei della pensione di invalidità o indennità di accompagnamento.
Per questa via, la Cassazione ha ritenuto applicabile – alla vicenda in oggetto – la disciplina di cui all'art. 10 R.D.L. n. 639 del 1939, che «ammette il recupero degli importi versati in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente»
Nel caso in oggetto va evidenziato che il dedotto indebito è sorto non già per avere l'istituto resistente valutato in maniera errata dati reddituali (riguardanti il ricorrente)
dei quali risultava già in possesso, ma per una semplice erronea protrazione dei pagamenti, pur dopo aver verificato il venir meno dell'indispensabile requisito sanitario.
In materia di indebiti assistenziali occorre allora distinguere tra indebito dovuto al mancato possesso dei requisiti economici e indebito derivante dal venir meno dei requisiti sanitari, giacchè in tale seconda ipotesi la ripetibilità deve ritenersi consentita fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita medica di verifica. Va dunque applicato il principio (in relazione al quale cfr Cass. n. 13917 e n. 13915 del 2021)
secondo il quale le prestazioni di assistenza sono ripetibili, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, soltanto a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e salvo che non ricorrano ipotesi idonee ad escludere qualsiasi affidamento del beneficiario.
Va evidenziato come, nel caso di specie debba presumersi che la ricorrente fosse consapevole che la visita di revisione aveva comportato il disconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non potendo invocarsi alcuna buona fede: ed invero la circostanza che il suddetto verbale sia stato consegnato a persona non convivente non esclude la presunzione di conoscenza in capo al destinatario.
Pagina 3 A tal proposito va evidenziato come con ordinanza n. 246/2024 (v anche n 4160/2022),
la Corte di Cassazione ha ribadito che, per la validità della notifica a familiare, non è
indispensabile il requisito della convivenza. È sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità per far scattare una presunzione iuris tantum (cioè valida fino a prova contraria) che la persona che ha ricevuto l'atto lo consegnerà al destinatario effettivo. Questo legame, secondo la Corte, giustifica la fiducia che l'atto pervenga a destinazione.
Di conseguenza, spetta al destinatario che contesta la validità della notifica fornire la prova contraria. Tuttavia, questa prova non può limitarsi a dimostrare la semplice non convivenza con il familiare consegnatario. Il destinatario deve provare il carattere del tutto occasionale della presenza di quel familiare nella sua abitazione e, soprattutto, che tale circostanza gli ha di fatto impedito di venire a conoscenza del processo.
Cosa che nel caso in oggetto non è avvenuta.
Né le sentenze richiamate da parte ricorrente possono adattarsi al caso in oggetto, atteso che riguardano circostanze differenti riguardanti il superamento dei limiti reddituali e non, come nella causa che ci occupa, il venir meno dei requisiti sanitari.
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese vista la dichiarazione reddituale
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
DO EL:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 29.10.2025
Il Giudice Gop
TT DO EL
Pagina 4