Articolo 48 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 47Articolo 49
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1 settembre 1984
Art. 48. (Efficacia della contribuzione)

Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico delle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per i quali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984