Articolo 8 della Legge 8 agosto 1985, n. 443
Articolo 7Articolo 9
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8 settembre 1985
Art. 8. Istruzione artigiana

L'istruzione artigiana di cui all' articolo 117 della Costituzione e' svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.
Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attivita' di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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