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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4635/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to MONICA Parte_1 C.F._1 FRAGASSI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Martiri di Pietransieri n. 8, RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: domanda cumulata di separazione e divorzio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.11.2025 sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M., espresso in data 12.12.2025. Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso ex art. 473-bis, 12 e 47 c.p.c., depositato in data 10.10.2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente ha esposto: di avere contratto matrimonio concordatario con in Apricena in CP_1 data 21.02.1998, trascritto agli atti del predetto Comune (atto n.06, parte II, serie A, anno 1998); che dall'unione coniugale sono nati tre figli (nt. il 26.06.1998), (nt. il 09.01.2000) e Per_1 Pt_2 Per_2
[...
(nt. il 16.03.2005), oggi tutti maggiorenni economicamente autosufficienti;
che ha stabilito la propria residenza abituale in Abruzzo unitamente ad una nuova compagna con cui ha una relazione stabile da circa tre anni;
che in passato ha lavorato come operaio generico con un reddito annuo pari a circa 15.000,00 euro mentre ad oggi è disoccupato, in quanto si trova in regime carcerario, presso la casa circondariale di Pescara;
che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti. Pertanto, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi senza l'adozione di alcuna statuizione economica in favore dei coniugi salvo l'assegnazione della casa coniugale sita in Apricena (FG) al Viale P. Togliatti n. 22 int 16 alla resistente;
il ricorrente ha altresì chiesto, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. pagina 1 di 3 Con decreto del 15.10.2024 il Presidente della Prima Sezione Civile ha designato il Giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1 All'esito dell'udienza del 12.02.2025, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.11.2025 per la decisione. All'udienza del 12.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale, con il parere favorevole del P.M., reso in data 12.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale non si è costituita in giudizio, CP_1 seppur ritualmente citata. La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e sia divenuta Parte_1 CP_1 insopportabile risulta inequivocabilmente dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme e sia dal fatto che la resistente nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio. Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione della resistente evidenziano come la convivenza sia divenuta intollerabile e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Del resto, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, ha preferito rimanere contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e mandando Parte_1 CP_1 al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Alcuna statuizione economica deve essere adottata in favore dei coniugi in quanto indipendenti economicamente;
né tanto meno alcuna statuizione può essere adottata circa l'assegnazione della casa coniugale in mancanza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dalla all'art. 3, n.2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo dal Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi: , nato a San Marco in [...] Parte_1 il 12.08.1978 e , nata a [...] il [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in Apricena in data 21.02.1998;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Apricena di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 6, p. II, serie A - anno 1998);
3) spese di lite al definitivo.
4) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 15.12.2025.
pagina 2 di 3 IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
IL PRESIDENTE
dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 4635/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to MONICA Parte_1 C.F._1 FRAGASSI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Martiri di Pietransieri n. 8, RICORRENTE contro
(C.F. ), non costituita CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: domanda cumulata di separazione e divorzio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.11.2025 sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M., espresso in data 12.12.2025. Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso ex art. 473-bis, 12 e 47 c.p.c., depositato in data 10.10.2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente ha esposto: di avere contratto matrimonio concordatario con in Apricena in CP_1 data 21.02.1998, trascritto agli atti del predetto Comune (atto n.06, parte II, serie A, anno 1998); che dall'unione coniugale sono nati tre figli (nt. il 26.06.1998), (nt. il 09.01.2000) e Per_1 Pt_2 Per_2
[...
(nt. il 16.03.2005), oggi tutti maggiorenni economicamente autosufficienti;
che ha stabilito la propria residenza abituale in Abruzzo unitamente ad una nuova compagna con cui ha una relazione stabile da circa tre anni;
che in passato ha lavorato come operaio generico con un reddito annuo pari a circa 15.000,00 euro mentre ad oggi è disoccupato, in quanto si trova in regime carcerario, presso la casa circondariale di Pescara;
che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti. Pertanto, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi senza l'adozione di alcuna statuizione economica in favore dei coniugi salvo l'assegnazione della casa coniugale sita in Apricena (FG) al Viale P. Togliatti n. 22 int 16 alla resistente;
il ricorrente ha altresì chiesto, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni. pagina 1 di 3 Con decreto del 15.10.2024 il Presidente della Prima Sezione Civile ha designato il Giudice relatore e fissato l'udienza di comparizione, assegnando i termini per la costituzione in giudizio della controparte.
, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1 All'esito dell'udienza del 12.02.2025, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.11.2025 per la decisione. All'udienza del 12.11.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale, con il parere favorevole del P.M., reso in data 12.12.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale non si è costituita in giudizio, CP_1 seppur ritualmente citata. La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra e sia divenuta Parte_1 CP_1 insopportabile risulta inequivocabilmente dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme e sia dal fatto che la resistente nonostante sia venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento, non si è nemmeno costituita in giudizio. Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione della resistente evidenziano come la convivenza sia divenuta intollerabile e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Del resto, dalle stesse allegazioni del ricorrente (la resistente, come detto, ha preferito rimanere contumace), si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi e mandando Parte_1 CP_1 al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Alcuna statuizione economica deve essere adottata in favore dei coniugi in quanto indipendenti economicamente;
né tanto meno alcuna statuizione può essere adottata circa l'assegnazione della casa coniugale in mancanza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dalla all'art. 3, n.2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo dal Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi: , nato a San Marco in [...] Parte_1 il 12.08.1978 e , nata a [...] il [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in Apricena in data 21.02.1998;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Apricena di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto n. 6, p. II, serie A - anno 1998);
3) spese di lite al definitivo.
4) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 15.12.2025.
pagina 2 di 3 IL GIUDICE REL./EST.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
IL PRESIDENTE
dott. Antonio Buccaro
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