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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
GL AD, TO
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1656/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249006179623 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1760/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.6.2024la società Ricorrente_1 srl impugnava la intimazione di pagamento n° 29820249006179623, limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi, pervenuta a mezzo pec il
23.04.2024, per mezzo della quale veniva preteso il pagamento della complessiva somma di € 264.144,47, eccependo, preliminarmente, la illegittimità della notifica non essendo stato rispettato lo schema legale per la notifica via pec, l'errato indirizzo digitale del mittente, la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi, la illegittimità delle sanzioni applicate e la prescrizione .
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Ader eccependo, preliminarmente, la corretta notifica della intimazione e dando prova della notifica delle cartelle e degli avvisi nonché di intimazioni di pagamento (16.2.22 - 14.3.23 ) tramite pec, interruttive della eccepita prescrizione. Corretto doveva ritenersi il percorso notificatorio, sanato in ogni caso dalla costituzione della ricorrente.
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare la ammissibilità del ricorso proposto, avverso una intimazione di pagamento riguardante 36 cartelle, 32 tra avvisi di addebito e di accertamento, atteso che la società ha impugnato l'intimazione "limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi " per € 264.144,47 senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, avendo precisato solamente di impugnare la intimazione “limitatamente alla pretesa erariale avente ad oggetto tributi” senza alcuna individuazione delle relative cartelle, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa .
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una intimazione di pagamento, contenente molteplici cartelle e atti di varia natura ( debiti previdenziali o di competenza del G.O.), di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro l'avvenuta notifica, la correttezza della stessa, la prescrizione o la decadenza, ed eccependo la prescrizione senza minimamente curarsi di individuare gli atti sottesi opposti, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi” rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi .
Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che “il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”, e che “la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”.
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, che parte ricorrente ha omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla intimazione di pagamento e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia della parte istante .
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica delle cartelle (a mani o tramite pec) e degli avvisi non solo ma anche di intimazioni di pagamento relative alle cartelle de quibus in data 16.2.22 e 14.3.23, mai opposte, in contrasto quindi con quanto eccepito dal ricorrente che avrebbe assunto di non aver mai avuto conoscenza della pretesa tributaria.
Attese pertanto le superiori argomentazioni, e quindi l'assoluta genericità del ricorso, assorbite tutte le altre eccezioni, va rigettato il ricorso in quanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.962,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il TO Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
GL AD, TO
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1656/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249006179623 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1760/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.6.2024la società Ricorrente_1 srl impugnava la intimazione di pagamento n° 29820249006179623, limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi, pervenuta a mezzo pec il
23.04.2024, per mezzo della quale veniva preteso il pagamento della complessiva somma di € 264.144,47, eccependo, preliminarmente, la illegittimità della notifica non essendo stato rispettato lo schema legale per la notifica via pec, l'errato indirizzo digitale del mittente, la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi sottesi, la illegittimità delle sanzioni applicate e la prescrizione .
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Ader eccependo, preliminarmente, la corretta notifica della intimazione e dando prova della notifica delle cartelle e degli avvisi nonché di intimazioni di pagamento (16.2.22 - 14.3.23 ) tramite pec, interruttive della eccepita prescrizione. Corretto doveva ritenersi il percorso notificatorio, sanato in ogni caso dalla costituzione della ricorrente.
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questa Corte di dover valutare la ammissibilità del ricorso proposto, avverso una intimazione di pagamento riguardante 36 cartelle, 32 tra avvisi di addebito e di accertamento, atteso che la società ha impugnato l'intimazione "limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto tributi " per € 264.144,47 senza, però, minimante precisare quali atti specificatamente volesse impugnare, e quindi fossero di competenza di questa Corte adita per avere ad oggetto tributi vari, e senza specificare di quali vizi fossero affetti tanto da pregiudicare la legittimità dell'atto opposto, avendo precisato solamente di impugnare la intimazione “limitatamente alla pretesa erariale avente ad oggetto tributi” senza alcuna individuazione delle relative cartelle, ma, indirettamente delegando questo compito alla Corte stessa .
Appare indubbio come la Corte possa, in via preliminare, d'ufficio, valutare la eventuale inammissibilità del ricorso che ovviamente non è sanata dalla costituzione della parte. Infatti la inammissibilità è la prima forma d'invalidità tipica dei processi impugnatori e si caratterizza per il suo derivare dalla mancanza originaria di uno dei presupposti processuali (in ciò distinguendosi dall'improcedibilità). Tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle questioni pregiudiziali attinenti al processo e danno luogo ad absolutio ab instantia, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito. Entrambi i casi comportano l'incapacità dell'istanza a conseguire il proprio scopo che è quello di ottenere una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame parte istante ha totalmente omesso, a fronte di una intimazione di pagamento, contenente molteplici cartelle e atti di varia natura ( debiti previdenziali o di competenza del G.O.), di specificare quali atti, aventi ad oggetto tributi, volesse impugnare contestando peraltro l'avvenuta notifica, la correttezza della stessa, la prescrizione o la decadenza, ed eccependo la prescrizione senza minimamente curarsi di individuare gli atti sottesi opposti, la eventuale data di presunta notifica, i termini prescrizionali e quant'altro.
Appare pacifico che nel processo tributario, caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, la parte ricorrente non può addurre censure assolutamente generiche, essendo necessario che adduca eccezioni puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati. Al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice . ( Cons. di Stato n. 5368/22)
D'altronde appare evidente che tra gli elementi del ricorso introduttivo "i motivi” rivestono fondamentale importanza in quanto le argomentazioni di difesa non possono essere successivamente integrate tranne nei casi in cui siano prodotti documenti non conosciuti e peraltro concorrono a individuare il thema decidendum e a fissare i limiti della pronuncia del giudice, che non dispone al riguardo di poteri officiosi .
Altresì, la loro indicazione non soddisfa soltanto un requisito di forma del ricorso, ma orienta e circoscrive sin dall'inizio della lite - con i limitati aggiustamenti consentiti dall'art. 24 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 – i poteri decisori della commissione. Pertanto, il giudice tributario non può, per esempio, rilevare l'esistenza di un'esimente, in mancanza di una domanda del contribuente, che ha l'onere di dimostrare la ricorrenza, nella fattispecie concreta, dei relativi presupposti o piuttosto individuare o immaginare quali atti la parte avesse intenzione di impugnare e per quali ragioni .(Cass. 2.10.2013, n. 22524).
Più volte (v. Cass. n. 25756/2014), la Suprema Corte ha rammentato che “il giudizio tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado”, e che “la sanzione dell'inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza”, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando
“l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato”.
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura del ricorso, che parte ricorrente ha omesso del tutto di individuare gli atti sottesi alla intimazione di pagamento e i vizi che ne inficiassero la legittimità, non potendo la Corte sostituirsi, in tale compito, alla inerzia della parte istante .
Peraltro va osservato come, di contra, parte resistente (AdER) abbia correttamente dato prova della notifica delle cartelle (a mani o tramite pec) e degli avvisi non solo ma anche di intimazioni di pagamento relative alle cartelle de quibus in data 16.2.22 e 14.3.23, mai opposte, in contrasto quindi con quanto eccepito dal ricorrente che avrebbe assunto di non aver mai avuto conoscenza della pretesa tributaria.
Attese pertanto le superiori argomentazioni, e quindi l'assoluta genericità del ricorso, assorbite tutte le altre eccezioni, va rigettato il ricorso in quanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.962,00, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il TO Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni