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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa EN LU Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera dr.ssa IN NN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1351/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GASPARE POLIZZI,
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti PIETRO NIGRO e ILARIA BERIOTTO,
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9391/2024 pubblicata il
29.10.2024; materia: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso,
pagina 1 di 11 Nel merito (in via principale)
- in riforma della Sentenza impugnata, per le ragioni tutte esposte, confermare la legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 5287/2022 (RG 7829/2022), emesso dal Tribunale di Milano in data 20-03-2022 e pubblicato il 25-03-2022 anche in punto spese legali, ovvero
- comunque, dichiarare integralmente dovuti gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria e, conseguentemente, condannare parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di , l'importo di euro 24.624,20 oltre interessi ex art. 5 D. Parte_1
Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
(in via subordinata)
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di accogliere i motivi di gravame svolti in principalità, in parziale riforma della Sentenza impugnata, dato atto dell'errata valutazione dei DDT n. 6797/2021 (fatt. 2890/2021), n. 7473/2021 (fatt. 3309/2021), n. 10735/2021 e n. 11385/2021 (fatt. 4911/2021) nonché delle dichiarazioni confessorie di in CP_1 ordine alla debenza dell'importo di Euro 7'595,77, condannare parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , quanto meno della Parte_1 somma di Euro 16'040,03, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
(in ogni caso)
- condannare parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i giudizi. Come detto, con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA come per legge, in relazione a entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all' CORTE D'APPELLO adita, contrariis rejectis, così giudicare: CP_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande spiegate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 9391/2024, pubblicata in data 29.10.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei CP_1 confronti di , in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5287/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 20.03.2022 e condannava l'opposta al pagina 2 di 11 pagamento, in favore dell'opponente, della minor somma di € 6.180,83, corrispondente a una limitata parte degli importi oggetto delle fatture azionate.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Milano, , Parte_1 premessa la propria qualità di factor-cessionaria dei crediti della società chiedeva e Controparte_3 otteneva il decreto ingiuntivo n. 5827/2022, con cui s'ingiungeva a il pagamento di CP_1 tredici fatture emesse nei suoi confronti da a titolo di corrispettivo per la vendita di Controparte_3 merce (vernici e prodotti affini) avvenuta nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2021, per l'importo in linea capitale di € 24.624,20 (fatt. n. 0863 del 04.02.2021; fatt. n. 1066 del 17.02.2021; fatt. n. 1313 del 25.02.2021; fatt. n. 1790 del 05.03.2021; fatt. n. 2213 del 25.03.2021; fatt. n. 2890 del
12.04.2021; fatt. n. 3309 del 23.04.2021; fatt. n. 3590 del 30.04.2021; fatt. n. 3726 del 06.05.2021; fatt.
n. 3888 del 12.05.2021; fatt. 4335 del 28.05.2021; fatt. 4911 del 23.06.2021; fatt. n. 5283 del
30.06.2021). si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo e ne domandava la revoca, contestando la CP_1 pretesa creditoria poiché non debitamente provata.
In particolare, l'opponente, pur riconoscendo di non aver saldato talune fatture, o di averle saldate solo parzialmente, contestava il quantum dell'importo ingiunto, assumendo che per la maggior parte della merce di cui alle fatture azionate mancava la prova dell'effettiva consegna, atteso che, in quasi tutti i d.d.t. ad esse allegati, la firma del destinatario era o totalmente mancante o non riconducibile ad alcuno degli addetti al ritiro merci (il magazziniere e il legale rappresentante Controparte_4 [...] personalmente). Pt_2
Per altro verso, adduceva di essere creditrice nei confronti di controparte per le somme CP_1 indebitamente corrisposte a controparte a titolo di saldo di fatture emesse per la fornitura di merce in realtà mai consegnata (segnatamente, la n. 294/2021 – non oggetto di d.i. – di € 2.654,60, la n.
863/2021 per € 869,92 e la n. 1313/2021 per € 2.185,94, per un totale di € 5.710,46).
Sulla scorta di tali deduzioni, la società opponente chiedeva, in via principale, che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e, in via subordinata, previa compensazione tra quanto ancora dovuto e quanto indebitamente corrisposto a dichiarare che era tenuta a Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 11 corrispondere alla factor il minor importo di € 1.885,31 (= € 7.595,77 - € Parte_1
5.710,46).
Si costituiva in giudizio che, nel chiedere il rigetto dell'opposizione e l'integrale Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo, deduceva la piena opponibilità a dei d.d.t. anche se gli CP_1 stessi erano firmati dal solo vettore, in quanto, in forza dell'art. 1510, comma 2, c.c., e sulla base del principio res perit domino, la consegna della merce al vettore/spedizioniere avrebbe efficacia liberatoria nei rapporti tra la fornitrice e la Controparte_3 CP_1
Evidenziava, inoltre, come la registrazione delle fatture nei registri contabili dell'opponente avrebbe costituito ulteriore elemento di conferma dell'esistenza del credito.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per il minore importo di € 1.885,31, la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi.
Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, a fronte delle eccezioni mosse dall'opponente (assenza di debita prova della sussistenza del credito e, segnatamente, della consegna di parte della merce), ha accolto parzialmente l'opposizione svolta da e revocato il d.i. opposto, argomentando CP_1 che, con riferimento agli importi fatturati per la fornitura di merci di cui ai d.d.t. totalmente mancanti di firma del destinatario, parte opposta, che ne era onerata, non aveva efficacemente provato l'effettiva esecuzione della prestazione.
Il Tribunale ha invece ritenuto - anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste , dipendente CP_4 di che aveva affermato di non essere il solo preposto a ricevere la merce- che fossero CP_1 dovuti all'opposta gli importi inerenti alla fornitura merci di cui ai d.d.t. contenenti la firma (anche) del destinatario.
Pertanto, esaminate singolarmente le fatture e i corrispondenti d.d.t., detratti i pagamenti già eseguiti da previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale ha condannato l'opponente CP_1 al pagamento, in favore dell'opposta, del ridotto importo di € 6.180,83, oltre interessi ex art. 5 D.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle fatture relative alla merce di cui ha ritenuto raggiunta la prova della consegna, corrispondente al totale degli importi ancora dovuti da e risultanti dalle bolle CP_1 di consegna recanti anche la sottoscrizione del destinatario (€ 8.366,77), dedotto quanto indebitamente corrisposto da alla fornitrice per la fattura azionata n. 1313/2021. CP_1 Controparte_3 fondata su un documento di trasposto totalmente mancante di firma del destinatario (€ 2.185,94). Ha infine posto a carico dell'opponente le spese di lite nella misura di 2/3, compensando tra le parti il restante 1/3.
pagina 4 di 11
3. Il presente giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame , articolando quattro distinti Parte_1 motivi.
In via principale, l'appellante si duole del fatto che il giudicante, nel ritenere non raggiunta la prova della consegna di una parte della merce oggetto delle fatture azionate (quelle relative ai d.d.t. muniti della sola firma del vettore), non avrebbe considerato che:
- in forza di quanto disposto dall'art. 1510, comma 2, c.c., il venditore si libera dell'obbligo di consegna della merce assegnando la stessa allo spedizioniere, di guisa che l'esistenza del proprio credito risulterebbe provata sulla base delle fatture cedutegli da e dei d.d.t. ad esse Controparte_3 allegati ancorché firmati dal solo vettore (primo motivo di appello);
- l'annotazione delle fatture nella contabilità di aveva valenza Controparte_3 CP_1 confessoria in ordine all'esistenza del credito (secondo motivo di appello).
In via di subordine, l'appellante ha contestato, con due distinte doglianze, la determinazione del debito dell'opponente, nella specie, evidenziando che, anche a voler ritenere corretto il ragionamento seguito dal giudicante, che ha riconosciuto come dovute le sole somme dei d.d.t. muniti di sottoscrizione sia del conducente, sia del destinatario, lo stesso avrebbe comunque erroneamente determinato l'importo dovuto da atteso che: CP_1
- alcuni importi non sarebbero stati presi in considerazione ancorché i d.d.t. corrispondenti contenevano le sottoscrizioni sia del conducente che del destinatario (ciò con riferimento al d.d.t n.
6797/2021 di cui alla fatt. 2890/2021 e al d.d.t. n. 7473/2021 di cui alla fatt. 3309/2021, evidenziando, rispettivamente, differenze di valore in favore di di € 805,77 e Parte_1 di € 885,23), mentre altri importi risulterebbero il frutto di errori di calcolo (ciò con riferimento ai d.d.t. n. 10735-11385/2021 di cui alla fattura n. 4911/2021, evidenziando una differenza di valore in favore di per totale euro € 572,44) (terzo motivo di appello); Parte_1
- il Tribunale avrebbe peraltro considerato come già pagate (e quindi non dovute) fatture che la stessa opponente aveva in realtà dichiarato come ancora dovute e non pagate (per totali € 7.595,77)
(quarto motivo di appello).
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto, in via principale, dichiararsi integralmente dovuti gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria e, conseguentemente, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, di condannare parte appellata a pagare, in favore di Parte_1
pagina 5 di 11 Par
l'importo capitale di € 24.624,20; in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame svolti in via principale, ha chiesto la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha determinato in soli € 6.180,83 l'importo dovuto da con rideterminazione del debito CP_1 di parte appellata – quantomeno – nel maggiore importo di € 16.040,03 (ovvero € 8.366,77 accertati in sentenza + € 2.263,44 + € 7.595,73, meno l'importo di € 2.185,94, relativo alla fatt. 1313/2021, effettivamente pagato da e non dovuto secondo la tesi del Tribunale, contestata con i primi due CP_1 motivi di appello).
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1 argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
All'udienza di prima comparizione del 09.10.2025, il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, e il Consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. fissando, a tal fine, l'udienza collegiale del 4 dicembre 2025, nella quale la causa è stata assunta in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
4. Decisione
L'appello proposto da involge essenzialmente due nuclei tematici: con il primo, Parte_1 parte appellante ribadisce le argomentazioni già spese nel corso del giudizio di prime cure, le quali, insieme con la documentazione prodotta dalla medesima società, avrebbero consentito di ritenere evasa la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in ciascuna delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto (consegna merci); al secondo sono, invece, affidate le doglianze – articolate solo in via subordinata – relative al quantum dovuto da così come accertato dal CP_1 giudicante.
4.1. Infondatezza dei primi due motivi di appello.
I primi due motivi di appello sono infondati.
Nella sua comparsa di costituzione in appello, nel ribadire che i d.d.t. siglati dal solo CP_1
“conducente” non possono fondare idonea prova dell'avvenuta consegna della merce in essi indicata - con conseguente non debenza dei corrispettivi portati dalle fatture cui gli stessi d.d.t. si riferiscono-
pagina 6 di 11 eccepisce che, come si evincerebbe dalla documentazione versata in atti, nel caso di specie la merce non sarebbe stata trasportata dalla sede della venditrice alla sede dell'acquirente CP_3 CP_1 mediante un vettore terzo, bensì a cura della stessa mittente venditrice , che vi aveva CP_3 provveduto mediante propri conducenti. Ciò che impedirebbe, nel caso di specie, l'applicazione della disposizione invocata dall'appellante – art. 1510, comma 2, c.c.
Nelle note conclusionali depositate, l'appellante contesta che dai documenti versati in atti si Pt_1 evinca la circostanza allegata da soltanto in questa sede d'appello, ed eccepisce in ogni caso la CP_1 tardività dell'allegazione.
Orbene, sul punto la Corte osserva che tutte le fatture azionate da riportano, nel riquadro Pt_1
“spedizione”, la parola “mittente”. Ciò significa, inequivocabilmente, che del trasporto della merce indicata nei ddt cui le fatture si riferiscono si è occupata direttamente la mittente-venditrice CP_3 mediante propri collaboratori.
Del resto, la circostanza appare confermata dal fatto che in nessuno dei ddt versati in atti compaiono le generalità e i dati di un vettore terzo, dati che invece avrebbero dovuto essere indicati, in forza del disposto dell'art. 1 del dPR 472/96, qualora per il trasporto fosse stato incaricato un soggetto terzo;
figura invece, in tutti i ddt per cui è causa, la sola voce “conducente” con la sottostante sigla.
Ora, poiché la circostanza allegata da soltanto in questa sede è circostanza che emerge dai CP_1 documenti tempestivamente in atti in primo grado, l'allegazione non può ritenersi tardiva e deve pertanto essere presa in considerazione (cfr., tra le ultime, Cass. 1724/2022: “Ha chiarito questa Corte che "Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell'art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione"(Cass. n. 18519 del
2005; Cass. n. 27562 del 2018; Cass. n. 12651 del 2018)”).
pagina 7 di 11 Ebbene, dalla circostanza in esame consegue che non possa essere applicato, nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 1510 c.c., il quale presuppone che dell'obbligazione di consegna sia stato incaricato un vettore o spedizioniere, soggetto terzo estraneo alle parti del contratto di compravendita.
D'altro canto, l'applicabilità dell'invocato comma 2 dell'art. 1510 c.c. sarebbe in ogni caso nella specie preclusa dall'impossibilità di identificare, mediante i documenti versati in atti, l'eventuale vettore terzo
(“Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile”: Cass. civ. n. 10343/2014).
Non potendosi applicare l'art. 1510, comma 2, c.c., parte attrice sostanziale che ne era onerata Pt_1
a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'acquirente non ha idoneamente CP_1 provato, né offerto di dimostrare, di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione di consegna della merce di cui chiede il corrispettivo: la semplice sigla, apposta dal collaboratore di CP_3 nella casella relativa al “conducente” dei ddt contestati, assume invero la valenza di mera dichiarazione unilaterale della venditrice circa la presa in consegna della merce per la spedizione, dichiarazione evidentemente inidonea (sia sotto il profilo della sua veridicità oggettiva, sia sotto il profilo del suo oggetto, ovvero la sola “presa in consegna” della merce dalla stessa venditrice per la spedizione) a fornire la prova dell'avvenuta consegna della merce al destinatario.
Né l'assenza di elementi di prova circa l'avvenuta consegna della merce al destinatario può CP_1 ritenersi adeguatamente costituita dalla sola registrazione delle fatture, da parte di nei propri CP_1 libri contabili: la registrazione delle fatture nella propria contabilità è infatti elemento idoneo a corroborare la prova qualora esistano altri elementi indiziari dell'esistenza del credito (ad esempio, la non contestazione del credito nel periodo antecedente la notifica del decreto ingiuntivo) ma non è elemento idoneo, da sé solo, a fondarne la prova, quando il credito, come nella specie, è stato invece più volte contestato subito dopo l'emissione delle fatture (cfr. scambio di e-mail sub docc. 6, 7 e 9 fasc.
CP_1
I primi due motivi di impugnazione vanno pertanto respinti.
4.2. Fondatezza del terzo motivo di appello.
Il terzo motivo d'appello è fondato nei termini che seguono.
Deve accogliersi anzi tutto la contestazione circa il mancato riconoscimento del residuo credito portato dalla fattura azionata n. 2890/2021, relativo alla merce di cui al d.d.t. n. 6797/2021: la copia prodotta in atti dall'attrice (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) reca invero anche la sigla del Parte_3 pagina 8 di 11 destinatario, e la convenuta non ha mai neppure allegato che detta sottoscrizione fosse frutto CP_1 del riempimento abusivo della venditrice mittente.
Poiché il d.d.t. in parola reca anch'esso la sottoscrizione apparente del destinatario, come gli altri ritenuti idonei dal Tribunale a fondare il credito azionato da (senza che sul punto sia stato Pt_1 svolto appello incidentale), la relativa merce deve ritenersi regolarmente consegnata, e il suo prezzo – pari a € 805,77 iva compresa- deve essere corrisposto alla cessionaria del credito Pt_1
Allo stesso modo e per gli stessi motivi deve altresì accogliersi la contestazione del mancato riconoscimento dell'importo, portato dalla fattura azionata n. 3309/2021, relativo al d.d.t. n. 7473/2021, dove compare (cfr. copia versata in atti dall'attrice sostanziale doc. 11 fasc. monit.) la sigla del Pt_1 destinatario. dovrà dunque ricevere l'ulteriore somma di € 885,23 iva compresa. Pt_1
Anche la contestazione relativa alla fattura n. 4911/2021 è fondata: il corrispettivo della merce portata dal d.d.t. n. 10735/2021 è pari a € 2297,62 iva compresa, mentre il corrispettivo della merce portata dal d.d.t. n. 11385/2021 è pari a € 876,86 iva compresa, per un totale di € 3174,48. Poiché, per contro, il
Tribunale ha riconosciuto, per i due d.d.t. in parola, l'importo di € 2.602,04, ha diritto di Pt_1 ottenere la differenza, pari a € 572,44 iva compresa.
In accoglimento del terzo motivo d'appello, deve dunque riconoscersi in favore di l'ulteriore Pt_1 somma di € 2263,44 iva compresa.
4.3. Parziale fondatezza del quarto motivo di appello
Anche le contestazioni circa l'erronea valutazione delle somme già pagate da in relazione alle CP_1 fatture azionate risultano fondate, nei termini che seguono.
Quanto alla fattura azionata n. 1066/2021 di € 1.705,12, come dichiara espressamente nell'atto CP_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, alla pag. 3, la fattura in parola era stata pagata soltanto per il minore importo di € 852,56 ed era invece “interamente dovuta”.
Ne consegue che deve aggiungersi al credito riconosciuto in sentenza per € 8.366,77, non solo la somma complessiva conseguente all'accoglimento del terzo motivo di appello, pari a € 2.263,44, ma anche il residuo ancora pacificamente dovuto sulla fattura n. 1066/2021, pari a € 852,56.
Quanto poi alla fattura azionata n. 1790/2021, non ha mai sostenuto di averla parzialmente CP_1 pagata per € 1.029,68 ma, al contrario, ha sostenuto che detto importo (relativo al d.d.t. n. 3976/2021) era dovuto a non essendo invece dovuto il residuo (cfr. pag. 8 e 9 dell'atto di citazione in Pt_1 opposizione). Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di
€ 1.029,68.
pagina 9 di 11 Anche con riferimento alla fattura n. 3590/2021 non ha mai sostenuto di averla parzialmente CP_1 pagata per € 252,05 ma, al contrario, ha sostenuto che detto importo (relativo al d.d.t. n. 8261/2021) era dovuto a non essendo invece dovuto il residuo (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in Pt_1 opposizione). Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di
€ 252,05.
La medesima errata valutazione è stata effettuata con riferimento alla fattura n. 3726/2021 di € 951,60: non ha mai affermato di averne pagato l'importo: al contrario, a pag. 10 dell'atto di citazione in CP_1 opposizione, dichiara che detto importo è “interamente dovuto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 951,60.
Allo stesso modo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, CP_1 non ha mai nemmeno affermato di aver pagato l'importo di € 1305,64 portato dalla fattura n.
4335/2021: alla pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione, al contrario, l'odierna appellata dichiara che detto importo è “interamente dovuto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 1.305,64.
Ancora, non risulta neppure che abbia mai affermato di aver pagato parzialmente la fattura CP_1 azionata n. 4911/2021 per € 1583,46. Anzi, a pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione afferma che detto importo “dovrà essere corrisposto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 1.583,46.
Neppure risulta, infine, che abbia mai affermato di aver pagato parzialmente la fattura azionata CP_1
n. 5283/2021 per € 570,96. Anzi, a pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione afferma che detto importo “dovrà essere corrisposto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 570,96.
In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di appello, deve altresì riconoscersi in favore di la somma ulteriore di € 6.545,95 iva compresa. Pt_1
5. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento dei motivi di appello svolti in via subordinata, e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi che il credito spettante a in relazione alle fatture azionate è Pt_1 pari alla complessiva somma capitale di € 14.990,22 (€ 8.366,77 accertati dalla sentenza impugnata come dovuti sulle fatture azionate + € 2.263,44 in accoglimento del terzo motivo di appello + €
6.545,95 in accoglimento del quarto motivo di appello - € 2.185,94 indebitamente pagati da per CP_1
pagina 10 di 11 la fattura n. 1313/2021), somma diversa e inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, deve essere condannata a pagare in favore di per i titoli di cui è CP_1 Pt_1 causa, la somma di € 14.990,22, oltre agli interessi al tasso commerciale dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9391/2024, pubblicata il Parte_4
29.10.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che è creditrice nei confronti di per i titoli di cui è Parte_1 CP_1 causa, dell'importo di € 14.990,22, oltre interessi commerciali ex art. 5 D.lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo disposta dalla sentenza impugnata:
2. condanna a versare in favore di la somma di € 14.990,22, CP_1 Parte_1 oltre interessi commerciali ex art. 5 D.lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese di lite di primo grado, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 5.077,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida in € 382,50 per spese ed € 3.966,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
IN NN EN LU
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa EN LU Presidente dr.ssa Francesca Vullo Consigliera dr.ssa IN NN Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1351/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GASPARE POLIZZI,
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti PIETRO NIGRO e ILARIA BERIOTTO,
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 9391/2024 pubblicata il
29.10.2024; materia: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso,
pagina 1 di 11 Nel merito (in via principale)
- in riforma della Sentenza impugnata, per le ragioni tutte esposte, confermare la legittimità, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto, n. 5287/2022 (RG 7829/2022), emesso dal Tribunale di Milano in data 20-03-2022 e pubblicato il 25-03-2022 anche in punto spese legali, ovvero
- comunque, dichiarare integralmente dovuti gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria e, conseguentemente, condannare parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di , l'importo di euro 24.624,20 oltre interessi ex art. 5 D. Parte_1
Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
(in via subordinata)
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di accogliere i motivi di gravame svolti in principalità, in parziale riforma della Sentenza impugnata, dato atto dell'errata valutazione dei DDT n. 6797/2021 (fatt. 2890/2021), n. 7473/2021 (fatt. 3309/2021), n. 10735/2021 e n. 11385/2021 (fatt. 4911/2021) nonché delle dichiarazioni confessorie di in CP_1 ordine alla debenza dell'importo di Euro 7'595,77, condannare parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , quanto meno della Parte_1 somma di Euro 16'040,03, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo;
(in ogni caso)
- condannare parte appellata, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i giudizi. Come detto, con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA come per legge, in relazione a entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Piaccia all' CORTE D'APPELLO adita, contrariis rejectis, così giudicare: CP_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande spiegate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 9391/2024, pubblicata in data 29.10.2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei CP_1 confronti di , in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 5287/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 20.03.2022 e condannava l'opposta al pagina 2 di 11 pagamento, in favore dell'opponente, della minor somma di € 6.180,83, corrispondente a una limitata parte degli importi oggetto delle fatture azionate.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi al Tribunale di Milano, , Parte_1 premessa la propria qualità di factor-cessionaria dei crediti della società chiedeva e Controparte_3 otteneva il decreto ingiuntivo n. 5827/2022, con cui s'ingiungeva a il pagamento di CP_1 tredici fatture emesse nei suoi confronti da a titolo di corrispettivo per la vendita di Controparte_3 merce (vernici e prodotti affini) avvenuta nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2021, per l'importo in linea capitale di € 24.624,20 (fatt. n. 0863 del 04.02.2021; fatt. n. 1066 del 17.02.2021; fatt. n. 1313 del 25.02.2021; fatt. n. 1790 del 05.03.2021; fatt. n. 2213 del 25.03.2021; fatt. n. 2890 del
12.04.2021; fatt. n. 3309 del 23.04.2021; fatt. n. 3590 del 30.04.2021; fatt. n. 3726 del 06.05.2021; fatt.
n. 3888 del 12.05.2021; fatt. 4335 del 28.05.2021; fatt. 4911 del 23.06.2021; fatt. n. 5283 del
30.06.2021). si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo e ne domandava la revoca, contestando la CP_1 pretesa creditoria poiché non debitamente provata.
In particolare, l'opponente, pur riconoscendo di non aver saldato talune fatture, o di averle saldate solo parzialmente, contestava il quantum dell'importo ingiunto, assumendo che per la maggior parte della merce di cui alle fatture azionate mancava la prova dell'effettiva consegna, atteso che, in quasi tutti i d.d.t. ad esse allegati, la firma del destinatario era o totalmente mancante o non riconducibile ad alcuno degli addetti al ritiro merci (il magazziniere e il legale rappresentante Controparte_4 [...] personalmente). Pt_2
Per altro verso, adduceva di essere creditrice nei confronti di controparte per le somme CP_1 indebitamente corrisposte a controparte a titolo di saldo di fatture emesse per la fornitura di merce in realtà mai consegnata (segnatamente, la n. 294/2021 – non oggetto di d.i. – di € 2.654,60, la n.
863/2021 per € 869,92 e la n. 1313/2021 per € 2.185,94, per un totale di € 5.710,46).
Sulla scorta di tali deduzioni, la società opponente chiedeva, in via principale, che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e, in via subordinata, previa compensazione tra quanto ancora dovuto e quanto indebitamente corrisposto a dichiarare che era tenuta a Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 11 corrispondere alla factor il minor importo di € 1.885,31 (= € 7.595,77 - € Parte_1
5.710,46).
Si costituiva in giudizio che, nel chiedere il rigetto dell'opposizione e l'integrale Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo, deduceva la piena opponibilità a dei d.d.t. anche se gli CP_1 stessi erano firmati dal solo vettore, in quanto, in forza dell'art. 1510, comma 2, c.c., e sulla base del principio res perit domino, la consegna della merce al vettore/spedizioniere avrebbe efficacia liberatoria nei rapporti tra la fornitrice e la Controparte_3 CP_1
Evidenziava, inoltre, come la registrazione delle fatture nei registri contabili dell'opponente avrebbe costituito ulteriore elemento di conferma dell'esistenza del credito.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per il minore importo di € 1.885,31, la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi.
Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria, a fronte delle eccezioni mosse dall'opponente (assenza di debita prova della sussistenza del credito e, segnatamente, della consegna di parte della merce), ha accolto parzialmente l'opposizione svolta da e revocato il d.i. opposto, argomentando CP_1 che, con riferimento agli importi fatturati per la fornitura di merci di cui ai d.d.t. totalmente mancanti di firma del destinatario, parte opposta, che ne era onerata, non aveva efficacemente provato l'effettiva esecuzione della prestazione.
Il Tribunale ha invece ritenuto - anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste , dipendente CP_4 di che aveva affermato di non essere il solo preposto a ricevere la merce- che fossero CP_1 dovuti all'opposta gli importi inerenti alla fornitura merci di cui ai d.d.t. contenenti la firma (anche) del destinatario.
Pertanto, esaminate singolarmente le fatture e i corrispondenti d.d.t., detratti i pagamenti già eseguiti da previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale ha condannato l'opponente CP_1 al pagamento, in favore dell'opposta, del ridotto importo di € 6.180,83, oltre interessi ex art. 5 D.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle fatture relative alla merce di cui ha ritenuto raggiunta la prova della consegna, corrispondente al totale degli importi ancora dovuti da e risultanti dalle bolle CP_1 di consegna recanti anche la sottoscrizione del destinatario (€ 8.366,77), dedotto quanto indebitamente corrisposto da alla fornitrice per la fattura azionata n. 1313/2021. CP_1 Controparte_3 fondata su un documento di trasposto totalmente mancante di firma del destinatario (€ 2.185,94). Ha infine posto a carico dell'opponente le spese di lite nella misura di 2/3, compensando tra le parti il restante 1/3.
pagina 4 di 11
3. Il presente giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame , articolando quattro distinti Parte_1 motivi.
In via principale, l'appellante si duole del fatto che il giudicante, nel ritenere non raggiunta la prova della consegna di una parte della merce oggetto delle fatture azionate (quelle relative ai d.d.t. muniti della sola firma del vettore), non avrebbe considerato che:
- in forza di quanto disposto dall'art. 1510, comma 2, c.c., il venditore si libera dell'obbligo di consegna della merce assegnando la stessa allo spedizioniere, di guisa che l'esistenza del proprio credito risulterebbe provata sulla base delle fatture cedutegli da e dei d.d.t. ad esse Controparte_3 allegati ancorché firmati dal solo vettore (primo motivo di appello);
- l'annotazione delle fatture nella contabilità di aveva valenza Controparte_3 CP_1 confessoria in ordine all'esistenza del credito (secondo motivo di appello).
In via di subordine, l'appellante ha contestato, con due distinte doglianze, la determinazione del debito dell'opponente, nella specie, evidenziando che, anche a voler ritenere corretto il ragionamento seguito dal giudicante, che ha riconosciuto come dovute le sole somme dei d.d.t. muniti di sottoscrizione sia del conducente, sia del destinatario, lo stesso avrebbe comunque erroneamente determinato l'importo dovuto da atteso che: CP_1
- alcuni importi non sarebbero stati presi in considerazione ancorché i d.d.t. corrispondenti contenevano le sottoscrizioni sia del conducente che del destinatario (ciò con riferimento al d.d.t n.
6797/2021 di cui alla fatt. 2890/2021 e al d.d.t. n. 7473/2021 di cui alla fatt. 3309/2021, evidenziando, rispettivamente, differenze di valore in favore di di € 805,77 e Parte_1 di € 885,23), mentre altri importi risulterebbero il frutto di errori di calcolo (ciò con riferimento ai d.d.t. n. 10735-11385/2021 di cui alla fattura n. 4911/2021, evidenziando una differenza di valore in favore di per totale euro € 572,44) (terzo motivo di appello); Parte_1
- il Tribunale avrebbe peraltro considerato come già pagate (e quindi non dovute) fatture che la stessa opponente aveva in realtà dichiarato come ancora dovute e non pagate (per totali € 7.595,77)
(quarto motivo di appello).
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto, in via principale, dichiararsi integralmente dovuti gli importi di cui alle fatture azionate in via monitoria e, conseguentemente, di confermare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, di condannare parte appellata a pagare, in favore di Parte_1
pagina 5 di 11 Par
l'importo capitale di € 24.624,20; in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame svolti in via principale, ha chiesto la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha determinato in soli € 6.180,83 l'importo dovuto da con rideterminazione del debito CP_1 di parte appellata – quantomeno – nel maggiore importo di € 16.040,03 (ovvero € 8.366,77 accertati in sentenza + € 2.263,44 + € 7.595,73, meno l'importo di € 2.185,94, relativo alla fatt. 1313/2021, effettivamente pagato da e non dovuto secondo la tesi del Tribunale, contestata con i primi due CP_1 motivi di appello).
Si costituiva nel giudizio di appello contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1 argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
All'udienza di prima comparizione del 09.10.2025, il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, e il Consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. fissando, a tal fine, l'udienza collegiale del 4 dicembre 2025, nella quale la causa è stata assunta in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
4. Decisione
L'appello proposto da involge essenzialmente due nuclei tematici: con il primo, Parte_1 parte appellante ribadisce le argomentazioni già spese nel corso del giudizio di prime cure, le quali, insieme con la documentazione prodotta dalla medesima società, avrebbero consentito di ritenere evasa la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in ciascuna delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto (consegna merci); al secondo sono, invece, affidate le doglianze – articolate solo in via subordinata – relative al quantum dovuto da così come accertato dal CP_1 giudicante.
4.1. Infondatezza dei primi due motivi di appello.
I primi due motivi di appello sono infondati.
Nella sua comparsa di costituzione in appello, nel ribadire che i d.d.t. siglati dal solo CP_1
“conducente” non possono fondare idonea prova dell'avvenuta consegna della merce in essi indicata - con conseguente non debenza dei corrispettivi portati dalle fatture cui gli stessi d.d.t. si riferiscono-
pagina 6 di 11 eccepisce che, come si evincerebbe dalla documentazione versata in atti, nel caso di specie la merce non sarebbe stata trasportata dalla sede della venditrice alla sede dell'acquirente CP_3 CP_1 mediante un vettore terzo, bensì a cura della stessa mittente venditrice , che vi aveva CP_3 provveduto mediante propri conducenti. Ciò che impedirebbe, nel caso di specie, l'applicazione della disposizione invocata dall'appellante – art. 1510, comma 2, c.c.
Nelle note conclusionali depositate, l'appellante contesta che dai documenti versati in atti si Pt_1 evinca la circostanza allegata da soltanto in questa sede d'appello, ed eccepisce in ogni caso la CP_1 tardività dell'allegazione.
Orbene, sul punto la Corte osserva che tutte le fatture azionate da riportano, nel riquadro Pt_1
“spedizione”, la parola “mittente”. Ciò significa, inequivocabilmente, che del trasporto della merce indicata nei ddt cui le fatture si riferiscono si è occupata direttamente la mittente-venditrice CP_3 mediante propri collaboratori.
Del resto, la circostanza appare confermata dal fatto che in nessuno dei ddt versati in atti compaiono le generalità e i dati di un vettore terzo, dati che invece avrebbero dovuto essere indicati, in forza del disposto dell'art. 1 del dPR 472/96, qualora per il trasporto fosse stato incaricato un soggetto terzo;
figura invece, in tutti i ddt per cui è causa, la sola voce “conducente” con la sottostante sigla.
Ora, poiché la circostanza allegata da soltanto in questa sede è circostanza che emerge dai CP_1 documenti tempestivamente in atti in primo grado, l'allegazione non può ritenersi tardiva e deve pertanto essere presa in considerazione (cfr., tra le ultime, Cass. 1724/2022: “Ha chiarito questa Corte che "Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell'art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione"(Cass. n. 18519 del
2005; Cass. n. 27562 del 2018; Cass. n. 12651 del 2018)”).
pagina 7 di 11 Ebbene, dalla circostanza in esame consegue che non possa essere applicato, nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 1510 c.c., il quale presuppone che dell'obbligazione di consegna sia stato incaricato un vettore o spedizioniere, soggetto terzo estraneo alle parti del contratto di compravendita.
D'altro canto, l'applicabilità dell'invocato comma 2 dell'art. 1510 c.c. sarebbe in ogni caso nella specie preclusa dall'impossibilità di identificare, mediante i documenti versati in atti, l'eventuale vettore terzo
(“Nella vendita di cosa da trasportare, la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., presuppone che il vettore, cui la cosa è rimessa, sia identificabile”: Cass. civ. n. 10343/2014).
Non potendosi applicare l'art. 1510, comma 2, c.c., parte attrice sostanziale che ne era onerata Pt_1
a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'acquirente non ha idoneamente CP_1 provato, né offerto di dimostrare, di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione di consegna della merce di cui chiede il corrispettivo: la semplice sigla, apposta dal collaboratore di CP_3 nella casella relativa al “conducente” dei ddt contestati, assume invero la valenza di mera dichiarazione unilaterale della venditrice circa la presa in consegna della merce per la spedizione, dichiarazione evidentemente inidonea (sia sotto il profilo della sua veridicità oggettiva, sia sotto il profilo del suo oggetto, ovvero la sola “presa in consegna” della merce dalla stessa venditrice per la spedizione) a fornire la prova dell'avvenuta consegna della merce al destinatario.
Né l'assenza di elementi di prova circa l'avvenuta consegna della merce al destinatario può CP_1 ritenersi adeguatamente costituita dalla sola registrazione delle fatture, da parte di nei propri CP_1 libri contabili: la registrazione delle fatture nella propria contabilità è infatti elemento idoneo a corroborare la prova qualora esistano altri elementi indiziari dell'esistenza del credito (ad esempio, la non contestazione del credito nel periodo antecedente la notifica del decreto ingiuntivo) ma non è elemento idoneo, da sé solo, a fondarne la prova, quando il credito, come nella specie, è stato invece più volte contestato subito dopo l'emissione delle fatture (cfr. scambio di e-mail sub docc. 6, 7 e 9 fasc.
CP_1
I primi due motivi di impugnazione vanno pertanto respinti.
4.2. Fondatezza del terzo motivo di appello.
Il terzo motivo d'appello è fondato nei termini che seguono.
Deve accogliersi anzi tutto la contestazione circa il mancato riconoscimento del residuo credito portato dalla fattura azionata n. 2890/2021, relativo alla merce di cui al d.d.t. n. 6797/2021: la copia prodotta in atti dall'attrice (cfr. doc. 10 fasc. monitorio) reca invero anche la sigla del Parte_3 pagina 8 di 11 destinatario, e la convenuta non ha mai neppure allegato che detta sottoscrizione fosse frutto CP_1 del riempimento abusivo della venditrice mittente.
Poiché il d.d.t. in parola reca anch'esso la sottoscrizione apparente del destinatario, come gli altri ritenuti idonei dal Tribunale a fondare il credito azionato da (senza che sul punto sia stato Pt_1 svolto appello incidentale), la relativa merce deve ritenersi regolarmente consegnata, e il suo prezzo – pari a € 805,77 iva compresa- deve essere corrisposto alla cessionaria del credito Pt_1
Allo stesso modo e per gli stessi motivi deve altresì accogliersi la contestazione del mancato riconoscimento dell'importo, portato dalla fattura azionata n. 3309/2021, relativo al d.d.t. n. 7473/2021, dove compare (cfr. copia versata in atti dall'attrice sostanziale doc. 11 fasc. monit.) la sigla del Pt_1 destinatario. dovrà dunque ricevere l'ulteriore somma di € 885,23 iva compresa. Pt_1
Anche la contestazione relativa alla fattura n. 4911/2021 è fondata: il corrispettivo della merce portata dal d.d.t. n. 10735/2021 è pari a € 2297,62 iva compresa, mentre il corrispettivo della merce portata dal d.d.t. n. 11385/2021 è pari a € 876,86 iva compresa, per un totale di € 3174,48. Poiché, per contro, il
Tribunale ha riconosciuto, per i due d.d.t. in parola, l'importo di € 2.602,04, ha diritto di Pt_1 ottenere la differenza, pari a € 572,44 iva compresa.
In accoglimento del terzo motivo d'appello, deve dunque riconoscersi in favore di l'ulteriore Pt_1 somma di € 2263,44 iva compresa.
4.3. Parziale fondatezza del quarto motivo di appello
Anche le contestazioni circa l'erronea valutazione delle somme già pagate da in relazione alle CP_1 fatture azionate risultano fondate, nei termini che seguono.
Quanto alla fattura azionata n. 1066/2021 di € 1.705,12, come dichiara espressamente nell'atto CP_1 di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, alla pag. 3, la fattura in parola era stata pagata soltanto per il minore importo di € 852,56 ed era invece “interamente dovuta”.
Ne consegue che deve aggiungersi al credito riconosciuto in sentenza per € 8.366,77, non solo la somma complessiva conseguente all'accoglimento del terzo motivo di appello, pari a € 2.263,44, ma anche il residuo ancora pacificamente dovuto sulla fattura n. 1066/2021, pari a € 852,56.
Quanto poi alla fattura azionata n. 1790/2021, non ha mai sostenuto di averla parzialmente CP_1 pagata per € 1.029,68 ma, al contrario, ha sostenuto che detto importo (relativo al d.d.t. n. 3976/2021) era dovuto a non essendo invece dovuto il residuo (cfr. pag. 8 e 9 dell'atto di citazione in Pt_1 opposizione). Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di
€ 1.029,68.
pagina 9 di 11 Anche con riferimento alla fattura n. 3590/2021 non ha mai sostenuto di averla parzialmente CP_1 pagata per € 252,05 ma, al contrario, ha sostenuto che detto importo (relativo al d.d.t. n. 8261/2021) era dovuto a non essendo invece dovuto il residuo (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in Pt_1 opposizione). Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di
€ 252,05.
La medesima errata valutazione è stata effettuata con riferimento alla fattura n. 3726/2021 di € 951,60: non ha mai affermato di averne pagato l'importo: al contrario, a pag. 10 dell'atto di citazione in CP_1 opposizione, dichiara che detto importo è “interamente dovuto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 951,60.
Allo stesso modo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, CP_1 non ha mai nemmeno affermato di aver pagato l'importo di € 1305,64 portato dalla fattura n.
4335/2021: alla pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione, al contrario, l'odierna appellata dichiara che detto importo è “interamente dovuto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 1.305,64.
Ancora, non risulta neppure che abbia mai affermato di aver pagato parzialmente la fattura CP_1 azionata n. 4911/2021 per € 1583,46. Anzi, a pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione afferma che detto importo “dovrà essere corrisposto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 1.583,46.
Neppure risulta, infine, che abbia mai affermato di aver pagato parzialmente la fattura azionata CP_1
n. 5283/2021 per € 570,96. Anzi, a pag. 10 dell'atto di citazione in opposizione afferma che detto importo “dovrà essere corrisposto”. Ne consegue che deve riconoscersi in favore dell'odierna appellante l'ulteriore credito di € 570,96.
In definitiva, in accoglimento del quarto motivo di appello, deve altresì riconoscersi in favore di la somma ulteriore di € 6.545,95 iva compresa. Pt_1
5. Conclusioni
In definitiva, in accoglimento dei motivi di appello svolti in via subordinata, e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve accertarsi che il credito spettante a in relazione alle fatture azionate è Pt_1 pari alla complessiva somma capitale di € 14.990,22 (€ 8.366,77 accertati dalla sentenza impugnata come dovuti sulle fatture azionate + € 2.263,44 in accoglimento del terzo motivo di appello + €
6.545,95 in accoglimento del quarto motivo di appello - € 2.185,94 indebitamente pagati da per CP_1
pagina 10 di 11 la fattura n. 1313/2021), somma diversa e inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Conseguentemente, deve essere condannata a pagare in favore di per i titoli di cui è CP_1 Pt_1 causa, la somma di € 14.990,22, oltre agli interessi al tasso commerciale dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9391/2024, pubblicata il Parte_4
29.10.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che è creditrice nei confronti di per i titoli di cui è Parte_1 CP_1 causa, dell'importo di € 14.990,22, oltre interessi commerciali ex art. 5 D.lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
per l'effetto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo disposta dalla sentenza impugnata:
2. condanna a versare in favore di la somma di € 14.990,22, CP_1 Parte_1 oltre interessi commerciali ex art. 5 D.lgs 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese di lite di primo grado, che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 5.077,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado CP_1 Parte_1 di giudizio, che liquida in € 382,50 per spese ed € 3.966,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
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