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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2024, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.6.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 5677/2019,
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al C.F._1 presente atto rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Riolo e con lui elettivamente domiciliata in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino, n. 103, presso lo Studio Associato Merlo – Scurria – Di Cesare, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Messina, Via Controparte_1
Protonotaro, is. 204, p. iva elettivamente domiciliata in Messina, Viale P.IVA_1
Luigi Cadorna, n. 2 presso lo studio dell'avv. Lidia Dimasi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, Sig. con sede in Messina, Controparte_1
Viale San Martino, is. 69, n. 295-297, p. iva elettivamente domiciliata P.IVA_2 in Messina, Viale Luigi Cadorna, n. 2 presso lo studio dell'avv. Lidia Dimasi che la rappresenta e difende giusta procura in atti Resistente
, C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
Messina, V.Le Annunziata, n. 90, quale Socio Amm. P.t. della
[...]
e della “ Controparte_1 Controparte_1
[...]
;
[...]
, C.F. , residente in Parte_2 C.F._3
Messina, Via Cardinale Guarino Giuseppe, n. 11 – Rione Valle degli Angeli, quale
Socio Amm. P.t. della “ e Controparte_1 della “ ; Controparte_1
, C.F. , residente in [...], Parte_3 C.F._4
Zafferia - C.da Macchia – Cpl. MARY, n. 28, quale Socio Amm. P.t. della “
[...]
Controparte_1
Resistenti contumaci
E NEI CONFRONTI
, (c.f. con sede Controparte_2 P.IVA_3
centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, dall'avv. Persona_1
Maria Cammaroto ed elettivamente domiciliato in Messina via Vittorio Emanuele,
100 presso la Direzione Provinciale dell'Istituto
Interveniente necessario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data
18/11/2019 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir condannare le parti Pt_1
resistenti al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute, in forza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato intercorso tra le parti tra il 2/12/2009 e il 17/10/2018.
Premetteva la ricorrente di essere stata assunta senza regolare contratto dalla Org_1
in data 02/12/2009 con svariate mansioni;
la prestazione si articolava per
[...] otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali con una paga di € 900 mensili e 15 giorni di ferie annuali non retribuite. Il suddetto rapporto veniva regolarizzato solo a partire dal 15/3/2012 con un contratto a dire della fittizio in quanto prevedeva un part-time di 30 ore settimanali su Pt_1
sei giorni lavorativi mentre nella realtà la prestazione resa non mutava rispetto alla precedente.
In data 02/01/2014 il suddetto rapporto cessava a seguito di dimissioni della la Pt_1
quale, tuttavia, e sempre secondo la sua ricostruzione dei fatti, veniva impiegata in nero presso altra ditta facente capo ai resistenti, ovvero, la , con le Controparte_1
medesime mansioni e lo stesso orario di lavoro.
In data 7/11/2014 anche questo rapporto veniva regolarizzato con fittizio part-time a
30 ore settimanali su sei giorni mentre, a detta della la stessa continuava a Pt_1
lavorare a tempo pieno, anche oltre le 40 ore settimanali e senza tutti gli emolumenti previsti dalla legge.
Nel 2018, non ritendo di dover tollerare oltre la suddetta situazione, la ricorrente chiedeva al proprio datore di lavoro tutta la documentazione relativa al proprio rapporto al fine di poter rivendicare quanto dovuto.
Le suddette istanze, tuttavia, rimanevano senza riscontro sin quando, a seguito del preteso mancato rientro dalle ferie, la ditta irrogava formale Controparte_1
licenziamento.
La a mezzo del suo procuratore contestava il licenziamento ritenuto illegittimo Pt_1
ed adiva le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituivano in giudizio le due ditte resistenti contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
I soci e benchè regolarmente citati, restavano contumaci. CP_1 Pt_2 Pt_3
In particolare, negavano l'esistenza dei periodi di lavoro in nero e l'esistenza del tempo pieno affermando che la aveva sempre lavorato solo nei limiti di cui ai Pt_1
contratti depositati agli atti del giudizio.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell' in quanto litisconsorte necessario, CP_2
la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e interrogatorio.
Con provvedimento del 25/10/2022, in base ella evidenze emerse dalle prove espletate, questo giudice formulava proposta conciliativa per la definizione della vertenza col pagamento della somma di € 10.000 a carico di ed € CP_1
22.000 a carico di ed oltre € 4.000 per spese legali. Controparte_1 Le ditte resistenti accettavano la superiore proposta che, invece, veniva rifiutata dalla
Pt_1
In data 22/3/2023, su istanza della ricorrente, veniva emessa ordinanza (corretta all'udienza del 25/5/23) per il pagamento delle somme per le quali era stata già raggiunta la prova sulla base degli atti versati in giudizio e non contestati, per complessivi € 20.533,22.
Assunte ulteriori testimonianze la causa veniva trattenuta in riserva previo scambio di note scritte, previa sanatoria dell'irregolarità del conferimento della procura al difensore di parte resistente.
2 . ESAME DELLE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE –
2.1 Con la prima domanda la chiede dichiararsi l'esistenza di un unico Pt_1
rapporto di lavoro protrattosi senza soluzione di continuità dal 2009 al 2018 alle dipendenze delle due ditte resistenti.
La domanda è infondata.
Le evidenze documentali che attestano l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro non sono state in alcun modo sconfessate dalle deposizioni dei testimoni.
Di questi, soltanto uno ( ) depone per il periodo in contestazione dichiarando Tes_1
di ricordare la presenza della presso la ditta a partire dal 2010. Pt_1 CP_1
Tuttavia, essendo il teste semplicemente un agente di commercio che si recava presso l'esercizio commerciale solo saltuariamente, la sua deposizione non consente di ricostruire con la dovuta precisione il rapporto di lavoro dedotto in giudizio soprattutto con riguardo ai periodi di lavoro irregolare.
Gli altri testi escussi depongono solo su periodi successivi ai presunti periodi irregolari senza nulla riferire in proposito.
Pertanto, l'esistenza di un unico rapporto di lavoro protrattosi senza soluzione di continuità dal 2009 al 2018 non è stata provata.
2.2 Con la seconda domanda la ricorrente chiede liquidarsi le differenze retributive maturate in forza del dedotto rapporto di lavoro secondo gli orari e con le modalità indicate in ricorso.
A tal fine deposita CTP nella quale vengono riportate nel dettaglio le retribuzioni dovute in ragione dei vari periodi nei quali si è articolato il rapporto di lavoro. La ricorrente pretenderebbe in primo luogo la somma di € 25.347,07 per il presunto periodo di lavoro irregolare svolto dall'inizio del rapporto, avvenuto il 2/12/2009, fino al 14/3/2012.
Come già evidenziato, questo periodo è coperto solo dalla deposizione del teste le cui dichiarazioni, tuttavia, sono troppo generiche e non confermano gli Tes_1
assunti di parte ricorrente.
Peraltro, i capitoli di prova articolati ai numeri 2-3-4 non contengono alcun riferimento temporale rispetto alle sedi di lavoro presso le quali la avrebbe Pt_1
reso le sue prestazioni.
Si deve anche osservare che, sempre gli stessi capitoli di prova, riguardanti gli orari di lavoro presso le varie sedi, non distinguono tra le due ditte resistenti non consentendo di comprendere per quale ditta la lavorasse in ognuna delle sedi indicate. Pt_1
La teste essendo solo una cliente dell'esercizio commerciale, ha fornito Tes_2
una ricostruzione molto parziale del rapporto solo a partire dal 2015. La sua conoscenza dei fatti deriva dalla sporadica frequentazione del negozio e da quanto appreso dalla stessa ricorrente.
Inoltre, le sue deposizioni sulle sedi di lavoro contrastano con le dichiarazioni di altri testi impedendo una ricostruzione sufficientemente precisa del rapporto di lavoro.
La teste ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente per un certo periodo Tes_3
presso il centro commerciale Tremestieri. Non ha saputo indicare con precisione detto periodo collocandolo tra 6 e 7 anni prima della deposizione (28/11/2023).
Sulle sedi di lavoro della ricorrente non ha potuto dare indicazione rilevanti, così come sugli orari osservati in quelle sedi.
Anche sull'orario osservato dalla presso il negozio del centro commerciale Pt_1
nulla ha detto di rilevante, riferendosi solo al proprio orario di Parte_4 Tes_3
lavoro.
La teste , anche lei collega della ricorrente, depone per un limitato periodo di Tes_4
tempo che va dal il 2016/2017 (non ricorda con precisione) al 2018.
Tuttavia, dichiara di aver lavorato presso il negozio di sentendo la Pt_5 Pt_1
solo telefonicamente in quanto, quando venne trasferita a Tremestieri, la era Pt_1
già andata via. Anche sui periodi di lavoro la rimane estremamente vaga dichiarando di aver Tes_4
fatto una giornata mensile presso il centro commerciale Tremestieri ma non ricordando il periodo.
Gli ultimi due testi che la ha voluto ascoltare, entrambi rappresentanti, sono Pt_1
del tutto irrilevanti.
Il ha dichiarato di non conoscere la ricorrente. CP_3
Il sig. pur avendo dichiarato di conoscere la ricorrente, nulla ha potuto riferire Tes_5
sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova.
Pertanto, l'esito della prova testimoniale non ha consentito di ricostruire con la necessaria accuratezza il rapporto di lavoro intercorso tra le parti soprattutto in relazione al riconoscimento dello straordinario che per consolidata giurisprudenza deve essere provato dal lavoratore con rigore dimostrando con precisione tempi, modalità e luoghi di svolgimento dell'attività.
2.3 Con la domanda numero 3 la ricorrente chiede dichiararsi l'illegittimità del licenziamento irrogato per giusta causa dalla con condanna del Controparte_1
datore ai sensi dell'art. 8 L. 604/66.
Il motivo è infondato.
Premesso che nel ricorso introduttivo la ricorrente non articola nessun motivo a sostegno della pretesa illegittimità del licenziamento, in ogni caso, l'impugnativa è preclusa per intervenuta decadenza come risulta per tabulas dagli atti versati in giudizio.
Infatti, il licenziamento irrogato in data 17/10/2018 non è mai stato impugnato dalla
Pt_1
La diffida inoltrata dalla ricorrente in data 28/12/2018 non contiene nessuna impugnativa e, in ogni caso, sarebbe stata tardiva in quanto inviata oltre il termine di
60 giorni previsto dalla Legge.
Ciò comporta anche il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di preavviso non dovuta in quanto il licenziamento è stato irrogato per giusta causa.
2.4 Del tutto infondata è anche la domanda sub 6 del ricorso introduttivo su un preteso danno non patrimoniale che appare assolutamente generica e priva della minima prova.
2.5 Come già esposto in narrativa, in corso di causa è stata formulata alle parti una proposta conciliativa che, tuttavia, non è stata accolta dalla Pt_1
Successivamente, sulla base della documentazione versata in atti, ovvero estratti contributivi e baste paga, la ricorrente ha chiesto l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis cpc avente ad oggetto le somme per le quali era sta raggiunta la prova e, comunque non contestate, per complessivi 20.533,22 per tfr, 13^ e differenze retributive riguardanti i periodi di lavoro contrattualizzati.
Risulta che ditte resistenti hanno dato esecuzione alla suddetta ordinanza seppur rateizzando i pagamenti.
Pertanto, allo stato, non possono riconoscersi alla ricorrente somme ulteriori rispetto a quelle di cui alla citata ordinanza, corretta nel suo ammontare, all'udienza del
25/5/2023.
2.6 Nessun inadempimento contributivo o previdenziale risulta essere stato posto in essere dalle ditte resistenti stante il mancato riconoscimento del preteso periodo di lavoro irregolare tra il 2009 e il 2012.
2.7 In quanto alle richieste istruttorie riguardanti la produzione in giudizio delle chat di WhatsApp intercorse tra le parti e all'esibizione da parte dei fornitori delle ditte ricorrente degli ordinativi e delle fatture presuntivamente sottoscritte dalla ricorrente, esse appaiono evidentemente abnormi per la mole documentale richiesta, generiche ed esplorative non avendo indicato quali siano i “fornitori” a cui rivolgere l'ordine di esibizione, oltre che inconducenti ai fini di causa in quanto non potrebbero colmare le carenze probatorie già accertate.
In ogni caso, ben avrebbe potuto la ricorrente a fini difensivi produrre in giudizio le conversazioni tenutesi in chat col proprio datore di lavoro.
Le spese di lite vengono regolate ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e pertanto, poiché la parte risultata vittoriosa (ovvero la ricorrente) ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa invece accettata dalle ditte resistenti, e poiché la domanda è stata accolta per una somma inferiore alla citata proposta conciliativa, compensa, anche in ragione della parziale soccombenza tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 5677/2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso condanna le ditte resistenti al pagamento, della complessiva somma di € 19.401,45 di cui € 6.568,20 a carico della “
[...]
solidalmente con l'amministratore e/o i Parte_6 suoi soci e di € 12.833,25 a carico della “ Parte_7
solidalmente con l'amministratore e/o i suoi soci, oltre alla
[...]
retribuzione del mese di luglio 2018 per complessivi € 1.131,77 sempre a carico“ solidalmente con Parte_7
l'amministratore e/o i suoi soci;
oltre interessi e rivalutazione come per legge e detratte le somme eventualmente già versate dalle resistenti;
2) Compensa integralmente le spese tra le parti in causa.
Così deciso in Messina il 24.5.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
Alla redazione del presente procedimento ha partecipato il Funzionario addetto all'UPP dr. Salvatore Pugliatti