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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6397 dell'anno 2023 R.G.
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
IA (FG), presso e nello studio dell'avv. Assunta Marcella Stasulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: CP_1 P.IVA_1
opposta contumace
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 n. 1234/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 05.09.2023, nel procedimento n.
4059/2023 R.G., con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €. 11.995,45, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio e accessori di legge.
Egli ha censurato il predetto decreto ingiuntivo, deducendone: a) preliminarmente, l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. perché notificato tardivamente e l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
b) nel merito, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B. Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
nel merito, previo accertamento della fondatezza delle censure mosse, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta non si è costituita in giudizio.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del
Pag. 2 di 6 provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette coordinate, va vagliata, in primis, l'eccezione sollevata dall'opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché notificato tardivamente.
Sotto tale profilo, va rilevato che l'art. 644 c.p.c. prevede espressamente che il decreto ingiuntivo diviene inefficace ove non venga notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia, se la notificazione deve avvenire nel territorio della Repubblica, e novanta giorni negli altri casi.
Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine per la notificazione deve farsi decorrere non dalla pronuncia del provvedimento ma dalla data in cui lo stesso è stato depositato in cancelleria e trattasi di termine perentorio e non prorogabile.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato depositato in cancelleria il
05.09.2023 e, quindi, il termine perentorio per la sua notificazione scadeva il
04.11.2024.
Parte opponente ha versato in atti la copia del ricorso e del pedissequo decreto ricevuta in notificazione dalla quale si evince che tali atti sono stati notificati a mani proprie del debitore il 17.11.2023.
E' noto che con riferimento agli atti cartacei, si verifica la cd. scissione degli effetti della notificazione in base alla quale, per il notificante, la notificazione si considera effettuata nel momento in cui egli consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, a prescindere dal giorno in cui questi lo consegna al destinatario;
per il notificato, invece, la notificazione si considera effettuata nel giorno in cui l'atto gli viene materialmente consegnato (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite n. 24822/2015).
Nel caso in esame, non vi è prova in atti che il ricorso e il pedissequo decreto siano stato consegnati tardivamente, ossia successivamente al 04.11.2023, all'ufficiale giudiziario per la notificazione. Vi è solo la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 137, comma 7 c.p.c. che reca la data del 03.11.2023 e ciò potrebbe fare legittimamente pensare che in tale data e, quindi tempestivamente, sia avvenuta anche la consegna degli atti in parola all'ufficiale giudiziario per la notificazione.
Pag. 3 di 6 L'eccezione sottoposta al vaglio del Tribunale, pertanto, non può essere accolta perché non è suffragata dal punto di vista probatorio.
Passando, ora, all'esame della eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, pure sollevata da parte opponente, va rilevato quanto segue.
Con un recente e condivisibile arresto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha evidenziato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria va promossa dalla parte opposta: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. SS. UU. 18.09.2020 n. 19596).
La decisione in esame, in aperto contrasto con precedenti pronunce del Giudice di Legittimità, è stata giustificata dalla Corte: a) da un punto di vista normativo, con il disposto dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, laddove prevede che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa ed è noto che nel nostro sistema processuale è l'attore che, assumendo l'iniziativa processuale, indica, tra l'altro, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
con quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, laddove prevede che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione grava su colui che intende esercitare in giudizio un'azione, ossia sull'attore che, si ribadisce, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto
(cd. attore in senso sostanziale); infine, con l'art. 5, comma 6, che dispone che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Tale disposizione va collegata con gli art. 2943 e 2945 c.c. che regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo. Va da sé che è contro ogni logica processuale che un effetto favorevole all'attore (interruzione della prescrizione) si determini in seguito ad una iniziativa del
Pag. 4 di 6 debitore (opponente, convenuto in senso sostanziale) che, invece, ha un interesse esattamente opposto;
b) da un punto di vista logico-sistematico, evidenziando che la legge ha voluto che, nel giudizio monitorio, l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, ossia quando è certa la pendenza del giudizio di opposizione che segue un percorso ordinario nel quale le parti riacquistano la propria posizione processuale per cui è il creditore che deve promuovere la mediazione;
confrontando, altresì, le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propende per l'una o per l'altra soluzione, ossia se si grava l'opponente di tale onere e questi non adempia la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità seguirà l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo (definitività del risultato), se, per contro, si pone l'onere a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo che potrà essere riproposto.
In definitiva, nel conflitto tra il principio di efficienza e di ragionevole durata del processo e la garanzia del diritto di difesa, la Corte ha condivisibilmente optato per quest'ultimo rimedio.
Applicando le su riportate coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non rilevarsi l'inerzia di parte opposta che, non costituendosi in giudizio, non ha adempiuto all'onere posto a suo carico di attivare il procedimento di mediazione.
L'eccezione sollevata dall'opponente, pertanto, è fondata e va accolta.
Il carattere assorbente di tale eccezione, impedisce l'esame del merito della controversia.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.
26.000,00, applicando i valori minimi stante la decisione in rito, la scarsa complessità della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni CP_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. DICHIARA improcedibile il presente giudizio;
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1234/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il
05.09.2023, nel procedimento n. 4059/2023 R.G.;
3. NA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in €. Parte_1
145,50 per esborsi ed €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 10 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6397 dell'anno 2023 R.G.
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
IA (FG), presso e nello studio dell'avv. Assunta Marcella Stasulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p.i.: CP_1 P.IVA_1
opposta contumace
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 n. 1234/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il 05.09.2023, nel procedimento n.
4059/2023 R.G., con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €. 11.995,45, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio e accessori di legge.
Egli ha censurato il predetto decreto ingiuntivo, deducendone: a) preliminarmente, l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. perché notificato tardivamente e l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
b) nel merito, la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 T.U.B. Ha chiesto, pertanto, preliminarmente, di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
nel merito, previo accertamento della fondatezza delle censure mosse, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta non si è costituita in giudizio.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del
Pag. 2 di 6 provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette coordinate, va vagliata, in primis, l'eccezione sollevata dall'opponente di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché notificato tardivamente.
Sotto tale profilo, va rilevato che l'art. 644 c.p.c. prevede espressamente che il decreto ingiuntivo diviene inefficace ove non venga notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia, se la notificazione deve avvenire nel territorio della Repubblica, e novanta giorni negli altri casi.
Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine per la notificazione deve farsi decorrere non dalla pronuncia del provvedimento ma dalla data in cui lo stesso è stato depositato in cancelleria e trattasi di termine perentorio e non prorogabile.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato depositato in cancelleria il
05.09.2023 e, quindi, il termine perentorio per la sua notificazione scadeva il
04.11.2024.
Parte opponente ha versato in atti la copia del ricorso e del pedissequo decreto ricevuta in notificazione dalla quale si evince che tali atti sono stati notificati a mani proprie del debitore il 17.11.2023.
E' noto che con riferimento agli atti cartacei, si verifica la cd. scissione degli effetti della notificazione in base alla quale, per il notificante, la notificazione si considera effettuata nel momento in cui egli consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, a prescindere dal giorno in cui questi lo consegna al destinatario;
per il notificato, invece, la notificazione si considera effettuata nel giorno in cui l'atto gli viene materialmente consegnato (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite n. 24822/2015).
Nel caso in esame, non vi è prova in atti che il ricorso e il pedissequo decreto siano stato consegnati tardivamente, ossia successivamente al 04.11.2023, all'ufficiale giudiziario per la notificazione. Vi è solo la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 137, comma 7 c.p.c. che reca la data del 03.11.2023 e ciò potrebbe fare legittimamente pensare che in tale data e, quindi tempestivamente, sia avvenuta anche la consegna degli atti in parola all'ufficiale giudiziario per la notificazione.
Pag. 3 di 6 L'eccezione sottoposta al vaglio del Tribunale, pertanto, non può essere accolta perché non è suffragata dal punto di vista probatorio.
Passando, ora, all'esame della eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, pure sollevata da parte opponente, va rilevato quanto segue.
Con un recente e condivisibile arresto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite ha evidenziato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria va promossa dalla parte opposta: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 04.03.2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. Civ. SS. UU. 18.09.2020 n. 19596).
La decisione in esame, in aperto contrasto con precedenti pronunce del Giudice di Legittimità, è stata giustificata dalla Corte: a) da un punto di vista normativo, con il disposto dell'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, laddove prevede che l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa ed è noto che nel nostro sistema processuale è l'attore che, assumendo l'iniziativa processuale, indica, tra l'altro, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
con quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, laddove prevede che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione grava su colui che intende esercitare in giudizio un'azione, ossia sull'attore che, si ribadisce, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto
(cd. attore in senso sostanziale); infine, con l'art. 5, comma 6, che dispone che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Tale disposizione va collegata con gli art. 2943 e 2945 c.c. che regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo. Va da sé che è contro ogni logica processuale che un effetto favorevole all'attore (interruzione della prescrizione) si determini in seguito ad una iniziativa del
Pag. 4 di 6 debitore (opponente, convenuto in senso sostanziale) che, invece, ha un interesse esattamente opposto;
b) da un punto di vista logico-sistematico, evidenziando che la legge ha voluto che, nel giudizio monitorio, l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione, ossia quando è certa la pendenza del giudizio di opposizione che segue un percorso ordinario nel quale le parti riacquistano la propria posizione processuale per cui è il creditore che deve promuovere la mediazione;
confrontando, altresì, le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propende per l'una o per l'altra soluzione, ossia se si grava l'opponente di tale onere e questi non adempia la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità seguirà l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo (definitività del risultato), se, per contro, si pone l'onere a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo che potrà essere riproposto.
In definitiva, nel conflitto tra il principio di efficienza e di ragionevole durata del processo e la garanzia del diritto di difesa, la Corte ha condivisibilmente optato per quest'ultimo rimedio.
Applicando le su riportate coordinate ermeneutiche al caso di specie, non può non rilevarsi l'inerzia di parte opposta che, non costituendosi in giudizio, non ha adempiuto all'onere posto a suo carico di attivare il procedimento di mediazione.
L'eccezione sollevata dall'opponente, pertanto, è fondata e va accolta.
Il carattere assorbente di tale eccezione, impedisce l'esame del merito della controversia.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.
26.000,00, applicando i valori minimi stante la decisione in rito, la scarsa complessità della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni CP_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. DICHIARA improcedibile il presente giudizio;
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1234/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il
05.09.2023, nel procedimento n. 4059/2023 R.G.;
3. NA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in €. Parte_1
145,50 per esborsi ed €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP, come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 10 gennaio 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
Pag. 6 di 6