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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2465/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16165/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casavatore - Piazza Gaspare Di Nocera N. 1 80020 Casavatore NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249036993878 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2579/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2024 90369938 78/000 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fondato sulle cartelle di pagamento n. 07120120124044334000 (TARI anno 2011), n.
07120210038669256000 (TARI anno 2012) e n. 07120220120641762000 (contributo unificato anno 2021 relativo a giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari).
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione per omessa e irregolare notifica delle cartelle presupposte e degli eventuali atti interruttivi, assumendo di essere venuto a conoscenza delle pretese solo a seguito del ritiro dell'intimazione presso il Comune di Casavatore.
Ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alla TARI anni 2011 e 2012, trattandosi di tributi locali soggetti al termine breve di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., deducendo l'assenza di validi atti interruttivi notificati nel quinquennio successivo alla maturazione delle singole annualità.
Con riferimento alla cartella n. 07120220120641762000, afferente al contributo unificato dovuto per il giudizio iscritto al R.G. n. 1304/2021 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, il ricorrente ha sostenuto di avere già provveduto al pagamento dell'importo di euro 250,00, producendo documentazione nella sua prospettazione attestante il versamento.
Ha, infine, insistito per l'annullamento integrale dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, deducendo che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data 24.05.2025 e che il ricorso, notificato il 26.07.2025, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma richiamata.
La resistente eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'intimazione avrebbe potuto essere contestata esclusivamente per vizi propri e non anche per vizi attinenti agli atti presupposti o per questioni inerenti la prescrizione del credito.
Nel merito, l'Agenzia contestava integralmente la prospettazione difensiva del ricorrente, evidenziando la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, e precisamente: la cartella relativa alla TARI 2011 notificata mediante raccomandata a.r. consegnata al destinatario;
la cartella afferente alla TARI 2012 notificata, dopo un primo tentativo, mediante affissione presso la Casa comunale per irreperibilità; la cartella relativa al contributo unificato anno 2021 notificata a mezzo raccomandata a.r.
e consegnata al destinatario.
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti la debenza del contributo unificato, trattandosi di attività riconducibile all'ente impositore.
Con riferimento alla dedotta prescrizione, la resistente deduceva la sussistenza di plurimi atti interruttivi, tra cui un precedente avviso di intimazione notificato nel 2018 e ulteriori atti notificati nel 2024, nonché
l'operatività della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, sostenendo che, alla luce di tali elementi, il termine prescrizionale non sarebbe maturato.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
Acquisite le memorie prodotte dal ricorrente la causa era decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e in tale misura va accolto, come dalla motivazione che segue.
Non sussiste la dedotta inammissibilità.
Ed invero, il ricorrente ha dimostrato che l'intimazione di pagamento non è stata notificata in data
24.05.2025, come sostenuto dalla resistente, bensì che in tale data è stata consegnata esclusivamente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) relativa al deposito del plico presso la Casa Comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Dalla documentazione prodotta in memoria illustrativa emerge che il plico contenente l'intimazione è stato ritirato presso il Comune di Casavatore, a mezzo delega, in data 29.05.2025; solo da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso, in conformità ai principi che regolano la notificazione ex art. 140 c.p.c., secondo cui la decorrenza dei termini si ricollega al ritiro dell'atto ovvero, in mancanza, al decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata informativa.
Ne consegue che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 spirava in data 28.07.2025
e che il ricorso, notificato in data 26.07.2025, deve ritenersi tempestivo.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa definitività delle cartelle presupposte, atteso che l'eccezione di prescrizione attiene a fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle e, come tali, deducibili anche in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, quale primo atto con cui viene minacciata l'esecuzione forzata. Nel merito, con riferimento alle cartelle relative alla TARI anni 2011 e 2012, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata.
Ai tributi locali, quale la TARI, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n.
4, cod. civ., trattandosi di prestazioni periodiche.
Per quanto concerne la TARI anno 2011, la cartella risulta notificata in data 17.10.2012. L'Agente della riscossione ha indicato quale atto interruttivo l'intimazione di pagamento notificata nel marzo 2018.
Tuttavia, tra la notifica della cartella (17.10.2012) e l'intimazione del 24.03.2018 sono decorsi oltre cinque anni, con conseguente maturazione del termine prescrizionale già prima dell'atto interruttivo. Inoltre, tra l'intimazione del 2018 e quella oggetto del presente giudizio, notificata nel 2025, sono trascorsi ulteriori sette anni senza che risulti provata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito relativo alla TARI 2011.
Analogamente, con riferimento alla TARI anno 2012, la cartella n. 07120210038669256000 risulta notificata in data 29.09.2022. Il tributo si riferisce all'anno 2012 e non risulta che l'ente impositore abbia fornito prova di atti interruttivi validamente notificati nel quinquennio successivo alla maturazione dell'obbligazione. Il primo atto prodotto è la cartella del 2022, intervenuta a distanza di circa dieci anni dall'annualità di riferimento. Anche tale credito deve pertanto ritenersi prescritto.
Diversa valutazione deve compiersi in relazione alla cartella n. 07120220120641762000, concernente il contributo unificato anno 2021 relativo a giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari.
La cartella risulta notificata a mani proprie del destinatario in data 07.03.2023.
Il ricorrente ha prodotto un contrassegno telematico (c.d. “bollo”) al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo unificato. Tuttavia, il documento depositato non reca indicazione del numero di registro generale del giudizio, né contiene elementi identificativi idonei a collegare in modo certo il versamento effettuato al procedimento cui si riferisce la cartella impugnata. Non risulta, inoltre, prodotta alcuna attestazione dell'ufficio giudiziario circa l'imputazione del pagamento.
In difetto di elementi oggettivi che consentano di stabilire con certezza il nesso tra il pagamento allegato e la pretesa azionata, la prova dell'avvenuto adempimento non può ritenersi raggiunta.
Ne consegue che, con riferimento al contributo unificato anno 2021, la doglianza deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con declaratoria di prescrizione dei crediti relativi alla TARI anni 2011 e 2012 e conseguente annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente a tali importi, mentre deve essere rigettato con riferimento al contributo unificato anno 2021.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come da parte motiva e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIRIELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16165/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casavatore - Piazza Gaspare Di Nocera N. 1 80020 Casavatore NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249036993878 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2579/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 071 2024 90369938 78/000 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fondato sulle cartelle di pagamento n. 07120120124044334000 (TARI anno 2011), n.
07120210038669256000 (TARI anno 2012) e n. 07120220120641762000 (contributo unificato anno 2021 relativo a giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari).
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione per omessa e irregolare notifica delle cartelle presupposte e degli eventuali atti interruttivi, assumendo di essere venuto a conoscenza delle pretese solo a seguito del ritiro dell'intimazione presso il Comune di Casavatore.
Ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alla TARI anni 2011 e 2012, trattandosi di tributi locali soggetti al termine breve di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., deducendo l'assenza di validi atti interruttivi notificati nel quinquennio successivo alla maturazione delle singole annualità.
Con riferimento alla cartella n. 07120220120641762000, afferente al contributo unificato dovuto per il giudizio iscritto al R.G. n. 1304/2021 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, il ricorrente ha sostenuto di avere già provveduto al pagamento dell'importo di euro 250,00, producendo documentazione nella sua prospettazione attestante il versamento.
Ha, infine, insistito per l'annullamento integrale dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, deducendo che l'intimazione di pagamento era stata notificata in data 24.05.2025 e che il ricorso, notificato il 26.07.2025, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla norma richiamata.
La resistente eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, sostenendo che l'intimazione avrebbe potuto essere contestata esclusivamente per vizi propri e non anche per vizi attinenti agli atti presupposti o per questioni inerenti la prescrizione del credito.
Nel merito, l'Agenzia contestava integralmente la prospettazione difensiva del ricorrente, evidenziando la regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, e precisamente: la cartella relativa alla TARI 2011 notificata mediante raccomandata a.r. consegnata al destinatario;
la cartella afferente alla TARI 2012 notificata, dopo un primo tentativo, mediante affissione presso la Casa comunale per irreperibilità; la cartella relativa al contributo unificato anno 2021 notificata a mezzo raccomandata a.r.
e consegnata al destinatario.
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti la debenza del contributo unificato, trattandosi di attività riconducibile all'ente impositore.
Con riferimento alla dedotta prescrizione, la resistente deduceva la sussistenza di plurimi atti interruttivi, tra cui un precedente avviso di intimazione notificato nel 2018 e ulteriori atti notificati nel 2024, nonché
l'operatività della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, sostenendo che, alla luce di tali elementi, il termine prescrizionale non sarebbe maturato.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
Acquisite le memorie prodotte dal ricorrente la causa era decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e in tale misura va accolto, come dalla motivazione che segue.
Non sussiste la dedotta inammissibilità.
Ed invero, il ricorrente ha dimostrato che l'intimazione di pagamento non è stata notificata in data
24.05.2025, come sostenuto dalla resistente, bensì che in tale data è stata consegnata esclusivamente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) relativa al deposito del plico presso la Casa Comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Dalla documentazione prodotta in memoria illustrativa emerge che il plico contenente l'intimazione è stato ritirato presso il Comune di Casavatore, a mezzo delega, in data 29.05.2025; solo da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine per la proposizione del ricorso, in conformità ai principi che regolano la notificazione ex art. 140 c.p.c., secondo cui la decorrenza dei termini si ricollega al ritiro dell'atto ovvero, in mancanza, al decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata informativa.
Ne consegue che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 spirava in data 28.07.2025
e che il ricorso, notificato in data 26.07.2025, deve ritenersi tempestivo.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa definitività delle cartelle presupposte, atteso che l'eccezione di prescrizione attiene a fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle e, come tali, deducibili anche in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, quale primo atto con cui viene minacciata l'esecuzione forzata. Nel merito, con riferimento alle cartelle relative alla TARI anni 2011 e 2012, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata.
Ai tributi locali, quale la TARI, si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n.
4, cod. civ., trattandosi di prestazioni periodiche.
Per quanto concerne la TARI anno 2011, la cartella risulta notificata in data 17.10.2012. L'Agente della riscossione ha indicato quale atto interruttivo l'intimazione di pagamento notificata nel marzo 2018.
Tuttavia, tra la notifica della cartella (17.10.2012) e l'intimazione del 24.03.2018 sono decorsi oltre cinque anni, con conseguente maturazione del termine prescrizionale già prima dell'atto interruttivo. Inoltre, tra l'intimazione del 2018 e quella oggetto del presente giudizio, notificata nel 2025, sono trascorsi ulteriori sette anni senza che risulti provata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito relativo alla TARI 2011.
Analogamente, con riferimento alla TARI anno 2012, la cartella n. 07120210038669256000 risulta notificata in data 29.09.2022. Il tributo si riferisce all'anno 2012 e non risulta che l'ente impositore abbia fornito prova di atti interruttivi validamente notificati nel quinquennio successivo alla maturazione dell'obbligazione. Il primo atto prodotto è la cartella del 2022, intervenuta a distanza di circa dieci anni dall'annualità di riferimento. Anche tale credito deve pertanto ritenersi prescritto.
Diversa valutazione deve compiersi in relazione alla cartella n. 07120220120641762000, concernente il contributo unificato anno 2021 relativo a giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari.
La cartella risulta notificata a mani proprie del destinatario in data 07.03.2023.
Il ricorrente ha prodotto un contrassegno telematico (c.d. “bollo”) al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo unificato. Tuttavia, il documento depositato non reca indicazione del numero di registro generale del giudizio, né contiene elementi identificativi idonei a collegare in modo certo il versamento effettuato al procedimento cui si riferisce la cartella impugnata. Non risulta, inoltre, prodotta alcuna attestazione dell'ufficio giudiziario circa l'imputazione del pagamento.
In difetto di elementi oggettivi che consentano di stabilire con certezza il nesso tra il pagamento allegato e la pretesa azionata, la prova dell'avvenuto adempimento non può ritenersi raggiunta.
Ne consegue che, con riferimento al contributo unificato anno 2021, la doglianza deve essere rigettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con declaratoria di prescrizione dei crediti relativi alla TARI anni 2011 e 2012 e conseguente annullamento dell'intimazione impugnata limitatamente a tali importi, mentre deve essere rigettato con riferimento al contributo unificato anno 2021.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come da parte motiva e compensa le spese.