2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, ((fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019)) . A fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell' articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . ((15)) 3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.
-------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all' articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ".