Art. 1.
I limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386 , per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.
I limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386 , per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.