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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RD, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 16
e il 18 Dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1766 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e ivi Parte_1
residente, in via Magellano n. 66, C.F. , elettivamente domiciliata, ai CodiceFiscale_1 fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Diodoro Siculo n. 1, presso lo studio dell'Avv.
RO AR, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso depositato il
31/05/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano Caruso, Viviana Carlisi e Giantony Ilardo giusta procura generale alle liti allegata agli atti di causa, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, CP_1
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 31 Maggio 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, la signora proponeva Parte_1
1 opposizione avverso la delibera del Comitato Provinciale dell' n. 2410034 del 30 Aprile CP_1
2024, con la quale era stato rigettato il ricorso amministrativo che aveva presentato il 14
Febbraio 2024 contro la nota datata 11 Ottobre 2023. Esponendo che con quest'ultima il prefato
Istituto, innanzitutto, le aveva comunicato che per il periodo ricompreso fra l'1 Gennaio 2011
e il 28 Febbraio 2013 sulla pensione cat. AS n. 04018784 del signor Controparte_2
eliminata per decesso del titolare, erano state corrisposte rate superiori a quanto
[...]
spettante per effetto dei redditi posseduti. In secondo luogo, l'aveva invitata, in qualità di erede del suddetto de cuius, del quale era moglie, a corrispondere l'importo di € 6.904,30, secondo una delle modalità ivi indicate, entro il termine di trenta giorni dalla rispettiva notifica. La
ricorrente riferiva che, avverso tale nota aveva proposto il cennato ricorso amministrativo, che l'ente resistente aveva rigettato. Evidenziando che, nel menzionato arco temporale, intercorrente tra l'1 Gennaio 2011 e il 28 Febbraio 2013, il marito aveva regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi. Affermava che, sebbene l' era a conoscenza non CP_1
solo dei redditi prodotti dallo stesso;
ma, anche, che percepiva una pensione estera. Tuttavia,
gli aveva, comunque, erogato nell'enunciato lasso di tempo l'assegno sociale in parola.
Obiettando, dopo avere richiamato le motivazioni di alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità e di merito, che nel caso, identico a quello di specie, in cui l'indebito nasceva da una prestazione assistenziale non più dovuta per il venir meno del requisito reddituale in capo al percettore, il diritto del nominato a ripetere le somme erogategli, pur se non dovute, CP_1
cominciava a decorrere dal momento nel quale era stato formalmente comunicato all'accipiens, attraverso l'atto con cui lo si informava della mancanza del presupposto in questione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, preliminarmente, di sospendere le trattenute operate dall'ente resistente sulla pensione di cui era titolare. Nel merito, di annullare l'indebito controverso, con immediata restituzione a essa istante degli ammontari trattenuti.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 6 Dicembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di difesa. In tale scritto prendeva posizione in ordine alle varie argomentazioni dedotte dalla signora per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni Parte_1 ivi articolate domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare, per un verso, l'istanza di sospensione di cui sopra;
per un altro, il ricordato ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
2 Il procedimento de quo veniva istruito sulla scorta della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 16 e il
18 Dicembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo ai motivi sviluppati per supportarlo. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario rilevare alcuni aspetti. Attraverso la sua proposizione la signora
[...] impugna la delibera del Comitato Provinciale dell' n. 2410034 del 30 Parte_1 CP_1
Aprile 2024, mediante cui è stato rigettato il ricorso amministrativo che ha presentato il 14
Febbraio 2024 contro la nota datata 11 Ottobre 2023. Per il tramite di quest'ultima il richiamato
Istituto le ha comunicato che per il periodo ricompreso fra l'1 Gennaio 2011 e il 28 Febbraio
2013 sulla pensione cat. AS n. 04018784 del marito , eliminata Controparte_2
per decesso del titolare, sono state corrisposte rate superiori a quanto spettante per effetto dei redditi posseduti. Ragion per cui, con la lettera raccomandata in commento l'ente resistente ha invitato la ricorrente, in qualità di erede del citato de cuius, a corrispondere l'importo di €
6.904,30 entro il termine di trenta giorni dalla rispettiva notifica. Bisogna, inoltre, evidenziare che, gli ammontari indebitamente erogati dall'ente resistente al predetto Controparte_2
nel cennato arco temporale attengono a una prestazione di tipo assistenziale, quale è
[...]
l'assegno sociale cat. AS n. 04018784 di cui è stato titolare fino alla sua morte, e non pensionistica. Di guisa che, nell'ipotesi in esame non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 52, II comma, della legge n. 88/1989, come interpretato autenticamente dall'art. 13 della legge n. 412/1991, che si applicano, invero, alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Piuttosto, viene in rilievo la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del D.L. n. 269/2003, la quale se, da un lato, esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertata,
successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (cfr.: IV
comma); dall'altro, nell'ipotesi di appurato difetto del requisito reddituale, non pone limiti al recupero degli indebiti (cfr.: V comma). Appare chiara, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali non vi sia un affidamento del
3 beneficiario da tutelare. Il che è differente da quello che accade, invece, nella diversa ipotesi di difetto del requisito sanitario, poiché l'interessato potrebbe in buona fede, attesa, fra l'altro, la particolare difficoltà di accertamento dello stesso, essere convinto di possederlo. Nella
fattispecie l' , sul quale grava l'onere di allegare, a seconda delle circostanze, la carenza CP_1
del requisito sanitario, oppure la mancanza di quello reddituale, con la menzionata delibera del proprio Comitato Provinciale n. 2410034 del 30 Aprile 2024 ha posto a base del rigetto del ricorso, proposto il 14 Febbraio 2024 dalla odierna istante avverso l'enunciata nota datata 11
Ottobre 2023, una peculiare argomentazione. Segnatamente che, l'indebito in dibattito origina dal ricalcolo del nominato assegno sociale, effettuato con ricostituzione del 4 Febbraio 2013 in considerazione dei dati reddituali acquisiti e della contitolarità di altro trattamento pensionistico. In buona sostanza, in forza di quanto meglio specificato in seno alla memoria di costituzione e difesa depositata dal ricordato il 6 Dicembre 2024, l'importo per cui è CP_1
causa sarebbe dovuto perché il prefato de cuius non gli avrebbe comunicato la percezione di pensione estera. Ebbene, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del
beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr., in tal senso,
Cass., 9/11/2018 n. 28771, poi ripresa da Cass., ordinanza n. 12608 del 25/06/2020). In
proposito occorre osservare che, sempre ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. CP_1
269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati
onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più
chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a
4 fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro CP_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica” (cfr., così: Cass., ordinanza n. 12608 del 25/06/2020). CP_1
Però, sebbene ai sensi dell'art. 15, I comma, del D.L. n. 78 dell'1 Luglio 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 109 del 3 Agosto 2009: “A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti CP_1 di previdenza ed assistenza obbligatoria, (……), le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. Vi sono, tuttavia, alcune tipologie reddituali, la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In quest'ultima ipotesi i percettori di talune prestazioni, tra le quali si ricomprendono,
a titolo esemplificativo, il reddito da lavoro autonomo, le pensioni estere dirette, le pensioni estere ai superstiti, le pensioni estere da infortunio sul lavoro e relativi arretrati, sono tenuti, comunque, a effettuare la comunicazione delle citate tipologie reddituali all' , anche CP_1 laddove già presenti nei modelli 730 e UNICO debitamente presentati. Di conseguenza, se, per un verso, il dolo, che, lo si ribadisce, consente la ripetizione dell'indebito assistenziale, non sarebbe configurabile nel caso in cui l'accipiens sia in regola con la trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni specificamente richieste;
per un altro, la violazione, a opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'anzidetto della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della cennata CP_1 prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito (cfr., in questo senso: Cass., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019).
2.1.- Or dunque, applicando i principi di matrice giurisprudenziale appena richiamati alla fattispecie, nonché analizzando la documentazione allegata dalle parti nei propri fascicoli si perviene ad alcune dirimenti constatazioni. Invero, il signor Controparte_2
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 ha dichiarato i redditi percepiti a titolo di pensione estera. A fronte di ciò, nel corso della
5 Campagna RED 2011, afferente ai redditi prodotti nell'anno 2010, con modello RED trasmesso il 24 Ottobre 2011, il medesimo ha dichiarato redditi pari a zero. Mentre, nella Campagna RED
2012, avente a oggetto la comunicazione dei redditi percepiti nell'anno 2011, il menzionato de cuius ha dichiarato redditi derivanti da pensioni dirette erogate da stati esteri per € 3.326,00,
redditi da terreni e da fabbricati per € 195,00 e un reddito da casa di abitazione per € 171,00. Il
modello RED in discorso, versato agli atti di causa, è stato trasmesso in data 30 Luglio 2012.
Analogamente, in sede di Campagna RED 2013, concernente la comunicazione dei redditi prodotti nell'anno 2012, il coniuge della ricorrente ha dichiarato redditi derivanti da pensione estera per € 3.396,00, redditi da terreni e da fabbricati e un reddito da casa di abitazione sempre per, rispettivamente, € 195,00 ed € 171,00. Il relativo modello RED, pure prodotto nel presente giudizio, è stato trasmesso il 24 Ottobre 2013. Con riferimento all'anno 2014, in forza di quanto dedotto in merito dall'ente resistente e non contestato dalla istante, il signor
[...]
non ha trasmesso nessun modello RED. Sulla base degli elementi ricavabili Controparte_2
dagli enunciati documenti, e, segnatamente, dalla prima campagna RED utile afferente all'anno
2011, l' ha provveduto d'ufficio a ricalcolare l'assegno sociale n. 04018784 erogato a CP_1 quest'ultimo, provvedendo, con l'ausilio delle banche dati a disposizione, a regolarizzare la sua posizione reddituale. Per tale via, ha proceduto a rideterminare l'ammontare della nominata prestazione in misura minore rispetto a quella originariamente liquidatagli. Il ricordato CP_1
ha comunicato al richiamato de cuius l'indebito sorto a proprio carico all'esito di questa operazione mediante la nota datata 4 Febbraio 2013, integrante il Modello TE08 Categoria AS.
Al riguardo la signora nelle note scritte depositate il 16 Dicembre 2024 Parte_1
contesta che, l'ente resistente non ha provato di avere regolarmente notificato al marito la comunicazione in parola, rinvenibile nel proprio fascicolo. Ebbene, la circostanza che
[...]
non ha formulato alcuna opposizione contro il recupero Controparte_2 dell'indebito oggetto del contendere, che l' ha iniziato a compiere nei suoi confronti a CP_1
decorrere dal mese di Aprile 2013 per come attestato dal relativo piano di recupero, allegato nel procedimento de quo, induce a ritenere assai verosimile che gli è stata recapitata. Sulla
scorta delle considerazioni superiormente esposte, confortate dalla documentazione avuta a disposizione, il ricorso sottoposto a disamina non è suscettibile di accoglimento.
Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi è opportuno fornire una delucidazione.
Nelle conclusioni formulate in seno alle citate note scritte, depositate il 16 Dicembre 2024, la ricorrente chiede all'adita autorità giudiziaria di dichiarare prescritta la pretesa vantata dal
6 suddetto nei propri confronti con i provvedimenti impugnati, e/o la decadenza dello CP_1
stesso dall'esercizio del potere recuperatorio. Le richieste in questione non sono state suffragate da nessun genere di motivazione, essendo state avanzate dalla istante in modo del tutto generico e senza esplicitazione di idonee e circostanziate argomentazioni. Di guisa che, non vengono esaminate ai fini della soluzione della contesa.
3.- Infine, la signora sebbene soccombente, deve essere esonerata dal Parte_1 pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, dichiara irripetibili le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 19 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara RD
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