Art. 18.
Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cessera' dalla carica con gli altri consiglieri.
Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cessera' dalla carica con gli altri consiglieri.