TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 211
TAR
Sentenza 7 marzo 2026

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  • Accolto
    Assenza del decreto ministeriale per la determinazione del limite massimo del canone

    Il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27, d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto solo per le occupazioni della sede stradale, e non anche del sottosuolo. La sottoposizione indifferenziata al prelievo di ogni occupazione, sia di suolo che di soprassuolo, è illegittima, specialmente considerando che l'occupazione di soprassuolo per l'installazione di reti è tendenzialmente gratuita.

  • Accolto
    Mancanza di singoli provvedimenti concessori

    Il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27, d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto solo per le occupazioni della sede stradale, e non anche del sottosuolo. La sottoposizione indifferenziata al prelievo di ogni occupazione, sia di suolo che di soprassuolo, è illegittima, specialmente considerando che l'occupazione di soprassuolo per l'installazione di reti è tendenzialmente gratuita.

  • Accolto
    Determinazione del canone non conforme ai parametri del codice della strada

    Il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27, d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto solo per le occupazioni della sede stradale, e non anche del sottosuolo. La sottoposizione indifferenziata al prelievo di ogni occupazione, sia di suolo che di soprassuolo, è illegittima, specialmente considerando che l'occupazione di soprassuolo per l'installazione di reti è tendenzialmente gratuita.

  • Accolto
    Imponibilità di occupazioni non effettive

    Il canone non ricognitorio previsto dall'art. 27, d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto solo per le occupazioni della sede stradale, e non anche del sottosuolo. La sottoposizione indifferenziata al prelievo di ogni occupazione, sia di suolo che di soprassuolo, è illegittima, specialmente considerando che l'occupazione di soprassuolo per l'installazione di reti è tendenzialmente gratuita.

  • Accolto
    Canone richiesto in aggiunta alla TOSAP/COSAP

    Le argomentazioni della società ricorrente sono fondate, dato che l'art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997, per i concessionari di servizi pubblici, prevede che dalla misura complessiva del canone o della tassa vada detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Pertanto, la prestazione patrimoniale COSAP/TOSAP costituisce la misura massima complessiva dell'onere dovuto dal privato per l'occupazione di spazio e aree pubbliche.

  • Altro
    Mancanza di motivazione specifica sull'impedimento reale e concreto

    L'assorbente fondatezza del primo e secondo motivo di impugnazione esime il collegio dalla disamina del terzo ordine di censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 211
    Data del deposito : 7 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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