Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2017, proposto da e-distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe de Vergottini e dall’avv. IA Laura Tripodi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Ridolfi in Latina, via S. Tucci 4 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giuseppe.devergottini@ordineavvocatibopec.it;
contro
Comune di Cassino (FR), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Mignanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Serena Pancali in Latina, via Ulpiano 2 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. alessandramignanelli@pecavvocaticassino.it;
per l’annullamento
1) del regolamento civico per l’istituzione del canone di concessione patrimoniale non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 28 agosto 2015 e conosciuto unitamente alla nota prot. n. 58175 del 31 ottobre 2016, recante invito al pagamento di quanto dovuto nell’anno in corso per occupazione del sottosuolo e soprassuolo con impedimento e limitazione della fruizione pubblica della sede viaria;
2) della deliberazione giuntale n. 229 del 20 luglio 2016, con cui è stato differito il termine di pagamento del canone de quo al 31 ottobre 2016;
3) deliberazione giuntale n. 152 del 28 aprile 2016, con cui sono state confermate per l’anno 2016 le tariffe approvate unitamente al regolamento di cui al punto 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 64 del 28 agosto 2015, il Comune di Cassino ha approvato il regolamento civico per l’istituzione del canone di concessione patrimoniale non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 28 agosto 2015;
Considerato che con nota prot. n. 58175 del 31 ottobre 2016, l’amministrazione ha domandato a e-distribuzione s.p.a. la corresponsione di quanto dovuto nell’anno in corso per occupazione del sottosuolo e soprassuolo con impedimento e limitazione della fruizione pubblica della sede viaria, mediante quindici avvisi di pagamento alla stessa missiva allegati;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 29 dicembre 2016 e depositato il 9 gennaio 2017, la società ricorrente, premettendo di essere concessionaria dell’attività di distribuzione dell’energie elettrica giusti d.m. 28 dicembre 1995 e 13 ottobre 2003, è insorta avverso gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 25 e 27, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, 67, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, dei principi di irretroattività delle leggi, legalità, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere sotto vari indici sintomatici, in quanto: a) il regolamento de quo è stato adottato in assenza del decreto ministeriale previsto dalla legge per determinare il limite massimo la somma dovuta per l’uso e l’occupazione delle sedi stradali; b) non sono stati previamente emanati singoli provvedimenti concessori indicanti la somma dovuta per ciascuna occupazione che sono, invece, essenziali perché il canone de quo ha funzione di controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico, sì che non può essere determinato e richiesto in via generale e secondo tariffe standard approvate con regolamento ma solo caso per caso ed in relazione al singolo intervento che ha comportato occupazione di suolo pubblico; c) la determinazione del canone dovuto dovrebbe essere ricondotta nel rispetto dei parametri generali di commisurazione previsti dal codice della strada attraverso l’esame in concreto delle caratteristiche dell’occupazione di suolo pubblico e dei suoi effettivi effetti sulla fruibilità dell’infrastruttura viaria; d) il regolamento in parola considera imponibili anche le occupazioni di porzioni di terreno adiacenti alla condutture interrate entro una fascia di rispetto di 0,5 ml per lato e, quindi, tratti di suolo stradale liberi da occupazione, come pure le concessioni permanenti di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di uso pubblico;
II) violazione degli artt. 52 e 63, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, oltre ad eccesso di potere e violazione del principio di legalità, perché il canone di concessione patrimoniale non ricognitorio è stato richiesto in aggiunta alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in violazione del divieto di doppia imposizione, posto che i due tributi hanno lo stesso presupposto impositivo e che i criteri di commisurazione forfetari di TOSAP e COSAP per i gestori di servizi pubblici a rete già tengono conto del fatto che detti servizi pubblici sono realizzati nell’interesse della collettività e sono possibili in considerazione di una rilevante mole di impianti collati nel sottosuolo, trattandosi di oneri di carattere generale e di “ ultima imposizione ” per le occupazioni di suolo pubblico nel loro insieme;
III) violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento e violazione dei principi di legalità e certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento, dato che l’amministrazione ha affermato in modo generico ed indimostrato che tutte le occupazioni di sedi stradali hanno comportato impedimento e limitazione della fruizione dell’infrastruttura viaria, senza dar conto di specifici impedimenti reali e concreti;
Considerato che con memoria depositata il 23 gennaio 2026 il Comune di Cassino ha preso posizione sui fatti dedotti da parte ricorrente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla richiesta di annullamento degli avvisi di pagamento allegati alla citata nota del 31 ottobre 2016;
Ritenuto infondata l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, dato che, come anche ribadito da e-distribuzione s.p.a. nella replica del 6 febbraio 2026, l’oggetto della pretesa annullatoria azionata dalla ricorrente non sono gli avvisi di pagamento del canone ma il regolamento locale adottato dall’ente territoriale, unitamente agli altri atti posti in essere dalla giunta municipale circa i termini di pagamento e le tariffe per le annualità successive a quella di introduzione del prelievo, fermo restando che detti avvisi, essendo atti applicativi, sono destinati a venir meno in conseguenza dell’annullamento dei provvedimenti gravati;
Ritenuto che la causa possa essere definita alla luce della giurisprudenza della sezione formatasi in vicende analoghe, dalla quale il collegio non ha ragione di discostarsi (TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2022 n. 963; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 944-946);
Ritenuto che, pertanto, il primo ordine di censure possa essere accolto sulla base del fatto che il canone non ricognitorio previsto dall’art. 27, d.lgs. n. 285 del 1992, oltre a essere dovuto per le sole occupazioni della sede stradale – e quindi non anche del sottosuolo – “ costituisce sostanzialmente il corrispettivo che viene posto a carico dell’occupante in correlazione alla sottrazione del suolo stradale all’uso pubblico, con la conseguente illegittimità della indifferenziata sottoposizione al prelievo di ogni occupazione sia di suolo che di soprassuolo eseguita dal concessionario di pubblico servizio, tenuto anche conto che quest’ultima forma di occupazione, finalizzata all’installazione ed al mantenimento dell’infrastruttura di rete, è tendenzialmente gratuita ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 944-946; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2016 n. 3921; sez. V, 30 maggio 2016 n. 2294, TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2022 n. 963; sez. I, 6 aprile 2017 n. 226; TAR Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016 n. 1834);
Ritenuto che anche quanto ai profili relativi al rapporto tra il canone non ricognitorio de quo e la TOSAP/COSAP, evidenziati nel secondo motivo di impugnazione, le argomentazioni della società ricorrente siano pure fondate, dato che l’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997, per i concessionari di servizi pubblici dispone che quanto dovuto a titolo di COSAP/TOSAP sia determinato in base a un regime più favorevole a carattere forfetario, stabilendo che dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa vada “ detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ”, sì che la prestazione patrimoniale COSAP/TOSAP costituisce la misura massima complessiva dell’onere dovuto dal privato per l’occupazione di spazio aree pubbliche (TAR Lazio, Latina, sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 944-946; in termini v.: Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2016 n. 2518; TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2022 n. 963; sez. I, 10 luglio 2017 n. 387; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 27 aprile 2015 n. 570);
Ritenuto che l’assorbente fondatezza del primo e secondo motivo di impugnazione esima il collegio dalla disamina del terzo ordine di censure;
Ritenuto che il regime delle spese di lite possa seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO IA HI, Presidente
LE AN, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | RO IA HI |
IL SEGRETARIO