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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1447/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ES TO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6529/2025 depositato il 23/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500040141000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500040141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500040141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160049799682000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003390931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180022715119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022645550000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/11/2025 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2938'2025000040141000 di euro 4.886,39, riconducibile all'omesso pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 293 2016 0049799682000 – Ente creditore Dir. Prov. di Catania – Uff. territoriale di Catania
- presuntivamente notificata in data 17.03.2017 e relativa ad omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2011 - per un totale di € 291,07 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica;
2) Cartella n. 293 2018 0003390931000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
23.05.2018 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
211,16:
3) Cartella n. 293 2018 0022715119000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
25.02.2019 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
277,92; 4) Cartella n. 293 2019 0022645550000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
26.02.2020 e relativa a mancato pagamento tasse TARES anno 2013, per la somma di euro 529,54;
5) Cartella n. 293 2017 0010133448001 Ente Creditore Dir. Prov. Siciliapresuntivamente notificata il
17.03.2023 e relativa a mancato pagamento imposta di registro fabbricati locazione anno 2013, per la somma di euro 204,93 3
6) Cartella n. 293 2020 0047039130000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
21.11.2022 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2017 per la somma di euro
632,81
7) Cartella n. 293 2021 0121840427000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
12.11.2022 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 201 per la somma di 668,29;
8) Cartella n. 2932021 0170627823000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
12.11.2022 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2018 per la somma di euro
628,74;
9) Cartella n. 29320220043085376000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
12.11.2022 e relativa a tasse automobili anno 2019 per la somma di euro 697,69;
10) Cartella n. 2932025 0002292184000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
25.03.2025 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2022 per la somma di euro
662,26;
Premetteva: che in data 24.10.2025 la ricorrente formulava, a mezzo procuratore delegato alla presentazione, formale richiesta di rateizzazione (doc. 2) relativamente alle cartelle sopra indicate ai numeri da 5 (cinque) a 10 (dieci);
che il ricorso è limitato alle residue cartelle sopra indicate distinte ai numeri 1, 2 e 3 e 4 precisamente:
1) Cartella n. 293 2016 0049799682000 – Ente creditore Dir. Prov. di Catania – Uff. territoriale di Catania
- presuntivamente notificata in data 17.03.2017 e relativa ad omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2011 - per un totale di € 291,07 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica;
2) Cartella n. 293 2018 0003390931000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
23.05.2018 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
211,16:
3) Cartella n. 293 2018 0022715119000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
25.02.2019 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
277,92;
4) Cartella n. 293 2019 0022645550000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
26.02.2020 e relativa a mancato pagamento tasse TARES anno 2013, per la somma di euro 529,54; per un totale di € 1309,46 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Eccepiva che l'esecuzione esperita dal Concessionario per la riscossione è assolutamente illegittima
Che l'atto impugnato è illegittimo poiché notificato dopo – ben oltre - un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza l'invio preventivo dell'intimazione di pagamento;
che il potere di agire in via esecutiva dell'Agente per la riscossione trova la propria disciplina in seno al D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dal D.Lgs. n.46/99; specificamente, l'art. 50 di detto decreto presidenziale espressamente sancisce: “ Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.” Conseguentemente, il diritto di agire in via esecutiva del concessionario è soggetto ad un termine di decadenza individuato dalla norma de qua nel decorso di un anno dalla notificazione della cartella (laddove tale potere sussiste dal
61° giorno successivo alla notifica); lo spirare di detto termine produce l'estinzione del diritto d'agire in via esecutiva, diritto la cui riviviscenza può determinarsi soltanto in virtù della notificazione di una nuova intimazione ad adempiere al pagamento (entro 5 giorni dalla notifica) contenuta in un avviso la cui efficacia monitoria è ulteriormente limitata al periodo di 180 giorni (art. 50, comma 3, D.P.R. n.602/73; cfr.
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione V – Sentenza n.26 del 28 marzo 2007). E' evidente, pertanto, anche sotto questo profilo, l'illegittimità del preavviso impugnato in ragione della mancata preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento sopra descritta. Va infatti evidenziato che gli atti impugnati compresi nell'atto di preavviso di fermo amministrativo, sono stati presuntivamente notificati – come indicato da AD nell'atto stesso – rispettivamente dal 2017 al 2020, da quanto argomentato, nulla è dovuto dall'odierno ricorrente.
PRESCRIZIONE DELLA PRETESA IMPOSITIVA. NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI SOTTOSTANTI CREDITI E INSUSSISTENZA DEL DEBITO
INDICATO DA AD NELL'ATTO DI COMUNICAZIONE. I tre atti oggi impugnati sono stati rispettivamente notificati – come indicato da AD nell'atto stesso sono stato presuntivamente notificato oltre rispetto alla notifica della comunicazione del preavviso di fermo, e quanto al bollo, da oltre tre anni. .
Nella fattispecie, l'Agente della Riscossione, dopo aver notificato le cartelle su indicate, ha assunto per più di tre anni (per le tasse automobilistiche), cinque anni (per le sanzioni e gli interessi sui mancati versamenti IRPEF) e dieci anni (sulle sorti capitali IRPEF non versate) un atteggiamento di assoluta inerzia, provvedendo solo il 26.09. 25 alla notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Anche nella remota ipotesi in cui AD Catania dovesse riuscire a provare la regolarità della notifica degli atti impugnati, in ogni caso, il credito sarebbe comunque prescritto. Pertanto, in assenza di valido titolo esecutivo, risulta illegittima la pretesa del Concessionario di richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo, peraltro con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si sarebbe proceduto al fermo amministrativo con ulteriore aggravio di spese per il contribuente.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava: 1) Copia del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) Richiesta di rateizzazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo, che non formano oggetto di odierna impugnazione.
In data 19/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che gli adempimenti relativi alla notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, sono tutti di stretta ed esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza e che solo l'Agente della Riscossione è in grado di dimostrare. L' attività di competenza dell'A.E. si ferma all'apposizione del visto che è stato apposto nei termini;
che il ricorso è inammissibile, infatti, come confermato dalle relate di notifica che l'Agente della Riscossione provvederà a depositare in giudizio, il preavviso di fermo de quo pone in riscossione cartelle mai impugnate, definitive e cristallizzanti la pretesa erariale. Il contribuente, pertanto, dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte a pena di preclusione entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente oggi potrebbe sollevare eccezioni afferenti esclusivamente a “vizi propri” dell'atto impugnato. Com'è evidente dalla lettura del ricorso, invece, il ricorrente lamenta vizi riferibili alla cartella sottesa, cercando illegittimamente di porre rimedio alla mancata impugnazione della stessa nel termine decadenziale di sessanta giorni, ormai ampiamente decorso. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92. Ø
Prescrizione della pretesa impositiva;
che la tassa automobilistica prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983, avendo natura di tassa sul possesso (ex art. 7 della L. n. 99 del 2009), gravante quindi sul possessore del mezzo, si prescrive entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Ai fini della prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, il dies a quo inizia a decorrere, non dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma 6 dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del D.
L. n. 2 del 1986 convertito nella L. n. 60 del 1986. L'Ufficio rileva che tutti gli atti di accertamento sono stati notificati entro il termine triennale sopra indicato. Ciò dimostra il pieno rispetto tanto dei termini decadenziali, quanto dei termini di prescrizione del credito riscosso. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, anch'esse sono state notificata nei termini, come si evincerà dalle relate che l'Agente della
Riscossione depositerà, quindi entro il termine del terzo anno successivo alla notifica degli accertamenti
(da cui inizia a decorrere un nuovo termine triennale), previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983, tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale per il Covid 19. Stante la definitività degli accertamenti, non impugnati ex art. 21 del D. Lgs.
n. 546/92, anche la successiva formazione e consegna dei ruoli all'Agente della riscossione è stata eseguita tempestivamente nel successivo termine triennale di cui alla legge n. 953/82 sopracitata, applicabile alla fattispecie, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. Per tutto quanto sopra esposto ed alla luce dei fatti sin qui rappresentati, è evidente che l'eccezione di prescrizione vada rigettata. Al riguardo occorre rilevare, come la prescrizione è stata sospesa anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n.
18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica 7 soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis.
Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche 8 processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” ;
che non ricorrono i presupposti di legge per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato
Concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso introduttivo;
ritenere l'Agenzia delle Entrate indenne dalle eventuali declaratorie di illegittimità della cartella per attività proprie del concessionario, confermando la legittimità e fondatezza del ruolo emesso. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data 26/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva e chiedeva che la Corte di Giustizia Tributaria adita Voglia accertare il rispetto dei termini di legge, sia per l'opposizione che per il deposito in cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso de quo.
Eccepiva:
che è del tutto legittima la procedura di riscossione avviata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione stessa essendosi questa limitata a notificare la cartella esattoriale conformemente ai ruoli che venivano trasmessi dagli Enti impositori. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 602/73, come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs 46/99, e dal D. M. delle Finanze dell'11/09/2000, che disciplina la procedura di riscossione a norma dell'art. 1 della L. 28/09/98 n. 337, solo l'Ente impositore è legittimato all'emissione dei ruoli mentre il Concessionario, oggi l'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.P.
R. n. 602/73, ha l'obbligo di notificare la cartella di pagamento, predisposta in conformità alla predetta normativa;
detto adempimento costituisce atto dovuto per il quale l'esattore non è tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, essendo egli estraneo al rapporto tra l'Ente impositore ed il contribuente. Ne discende che l'unico soggetto nei confronti del quale l'odierno ricorrente può far valere le proprie ragioni è
l'Ente Impositore che ha formato il ruolo e, segnatamente, l'Agenzia delle Entrate. In merito al litisconsorzio necessario, si riporta quanto confermato dal legislatore che con la lettera d) del comma 1 di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 220/2023 ha implementato il litisconsorzio al fine di garantire una maggiore tutela. Infatti tale norma ha disposto l'inserimento all'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 del comma 6- bis il quale dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Con l'entrata in vigore del nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 i difensori non possono più notificare il ricorso contro la cartella al solo agente della riscossione secondo la norma contenuta all'art. 39 del dl 112/1999, che recita: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite” Con tale norma il legislatore ha introdotto un litisconsorzio tra il creditore ed il suo braccio esecutivo, onerando il contribuente della chiamata in causa con le relative conseguenze in caso di inadempimento, finora negato dalla giurisprudenza;
che l'atto opposto è stato notificato regolarmente, citava giurisprudenza di legittimità; che il decorso di ogni termine pregiudizievole è stato sospesi prima dalla L. 147/13 e poi dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, per cui l'eccezione di prescrizione è infondata.
Precisava sul punto che in materia di termini per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli esattoriali si applica il termine ordinario di prescrizione (Cass. n. 425/77). Ciò posto, per il concessionario la prescrizione decennale del diritto a riscuotere le somme decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, dalla consegna dei ruoli costituenti il titolo esecutivo. Rilevava, inoltre che, il contribuente, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione avrebbe dovuto tempestivamente impugnare gli atti contestati pena la cristallizzazione della pretesa tributaria (Cfr Cass. 30911/2019). Orientamento giurisprudenziale recepito dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza 137/2024.
Infine, una recente Ordinanza della Cassazione, n. 24106, depositata il 27 settembre 2019, ha statuito che occorre dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti previdenziali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione. Tale assunto si pone in contrasto con l'intervento precedente della Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la quale aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina “la irretrattabilità del credito ma non ... anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ... qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria”;
che da un punto di vista sostanziale (cfr giurisprudenza di legittimità) la cartella esattoriale é stata equiparata al titolo esecutivo su cui si fonda la esecuzione, ritenendo che in tema di procedimento di riscossione coattiva, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cass. n. 2553/2019).
Nella procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso. (cfr. Cass n. 3021/2018).
Concludeva chiedendo: 1) verificare l'ammissibilità dell'odierna opposizione;
2) rigettare l'opposizione per le motivazioni infra dedotte. Con vittoria di spese e compensi. Faceva salvezza di diritti.
Allegava: 1) ricorso introduttivo notificato;
2) attestazioni di notifica dell'atto impugnato;
3) certificazione istruttoria.
In data 2/2/2026 il ricorrente depositava memorie difensive, con le quali si riportava integralmente ai motivi e a tutto quanto dedotto e argomentato in seno all'atto introduttivo del giudizio ed alla luce delle lacune documentali di controparte, con riferimento alla mancata prova di regolare notifica di tutti gli atti presupposti al provvedimento di fermo amministrativo impugnato, insisteva nell'accoglimento dei motivi.
Con vittoria di spese e compensi. Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che il ricorrente si è limitato ad impugnare il preavviso di fermo in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 293 2016 0049799682000 presuntivamente notificata in data 17.03.2017 e relativa ad omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2011;
2) Cartella n. 293 2018 0003390931000 notificata il 23.05.2018 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014;
3) Cartella n. 293 2018 0022715119000 notificata il 25.02.2019 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014;
4) Cartella n. 293 2019 0022645550000 notificata il 26.02.2020 e relativa a mancato pagamento tasse
TARES anno 2013;
che le parti resistenti hanno omesso di documentare la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato parzialmente;
che l'omessa notifica delle cartelle di pagamento inibisce la validità del preavviso di fermo, che in assenza di titolo non è idoneo ad esplicare alcuna efficacia;
che l'omessa notifica degli atti sottostanti determina la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione, invero, la riscossione delle tasse auto è disciplinata dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Orbene:
- quanto alla tassa di possesso auto relativa all'anno 2011 il diritto a riscuotere si è estinto per intervenuta prescrizione il 31/12/2014;
- quanto alla tassa di possesso auto anno 2014 il diritto a riscotere si è estinto in data 31/12/2027;
- quanto alla TARES anno 2013, il diritto a riscuotere è inibito dalla intervenuta decadenza maturata il 31/12/2018, posto che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall' art. 1, comma 161 della L.
296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”;
che nel caso in esame non trova applicazione la normativa varata in occasione della pandemia covid 19, posto che, la prescrizione e la decadenza sono maturate prima del verificarsi del periodo coinvolto dalla pandemia covid 19; che ogni altra eccezione in ricorso e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui vengono impugnate le cartelle di pagamento di cui ai punti 1,2,3 e 4 del ricorso, ovvero, cartelle di pagamento numero: cartella n. 293 2016 0049799682000; cartella n. 293 2018 0003390931000; cartella n. 293 2018 0022715119000; cartella n. 293 2019 0022645550000.
Le spese vengono disposte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro
400,00 oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
TO ES
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ES TO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6529/2025 depositato il 23/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500040141000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500040141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500040141000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160049799682000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180003390931000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180022715119000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022645550000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23/11/2025 la signora Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2938'2025000040141000 di euro 4.886,39, riconducibile all'omesso pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 293 2016 0049799682000 – Ente creditore Dir. Prov. di Catania – Uff. territoriale di Catania
- presuntivamente notificata in data 17.03.2017 e relativa ad omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2011 - per un totale di € 291,07 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica;
2) Cartella n. 293 2018 0003390931000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
23.05.2018 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
211,16:
3) Cartella n. 293 2018 0022715119000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
25.02.2019 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
277,92; 4) Cartella n. 293 2019 0022645550000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
26.02.2020 e relativa a mancato pagamento tasse TARES anno 2013, per la somma di euro 529,54;
5) Cartella n. 293 2017 0010133448001 Ente Creditore Dir. Prov. Siciliapresuntivamente notificata il
17.03.2023 e relativa a mancato pagamento imposta di registro fabbricati locazione anno 2013, per la somma di euro 204,93 3
6) Cartella n. 293 2020 0047039130000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
21.11.2022 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2017 per la somma di euro
632,81
7) Cartella n. 293 2021 0121840427000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
12.11.2022 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 201 per la somma di 668,29;
8) Cartella n. 2932021 0170627823000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
12.11.2022 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2018 per la somma di euro
628,74;
9) Cartella n. 29320220043085376000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
12.11.2022 e relativa a tasse automobili anno 2019 per la somma di euro 697,69;
10) Cartella n. 2932025 0002292184000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
25.03.2025 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2022 per la somma di euro
662,26;
Premetteva: che in data 24.10.2025 la ricorrente formulava, a mezzo procuratore delegato alla presentazione, formale richiesta di rateizzazione (doc. 2) relativamente alle cartelle sopra indicate ai numeri da 5 (cinque) a 10 (dieci);
che il ricorso è limitato alle residue cartelle sopra indicate distinte ai numeri 1, 2 e 3 e 4 precisamente:
1) Cartella n. 293 2016 0049799682000 – Ente creditore Dir. Prov. di Catania – Uff. territoriale di Catania
- presuntivamente notificata in data 17.03.2017 e relativa ad omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2011 - per un totale di € 291,07 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica;
2) Cartella n. 293 2018 0003390931000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
23.05.2018 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
211,16:
3) Cartella n. 293 2018 0022715119000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
25.02.2019 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014, per la somma di euro
277,92;
4) Cartella n. 293 2019 0022645550000 Ente Creditore Dir. Prov. Sicilia presuntivamente notificata il
26.02.2020 e relativa a mancato pagamento tasse TARES anno 2013, per la somma di euro 529,54; per un totale di € 1309,46 comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Eccepiva che l'esecuzione esperita dal Concessionario per la riscossione è assolutamente illegittima
Che l'atto impugnato è illegittimo poiché notificato dopo – ben oltre - un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza l'invio preventivo dell'intimazione di pagamento;
che il potere di agire in via esecutiva dell'Agente per la riscossione trova la propria disciplina in seno al D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dal D.Lgs. n.46/99; specificamente, l'art. 50 di detto decreto presidenziale espressamente sancisce: “ Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.” Conseguentemente, il diritto di agire in via esecutiva del concessionario è soggetto ad un termine di decadenza individuato dalla norma de qua nel decorso di un anno dalla notificazione della cartella (laddove tale potere sussiste dal
61° giorno successivo alla notifica); lo spirare di detto termine produce l'estinzione del diritto d'agire in via esecutiva, diritto la cui riviviscenza può determinarsi soltanto in virtù della notificazione di una nuova intimazione ad adempiere al pagamento (entro 5 giorni dalla notifica) contenuta in un avviso la cui efficacia monitoria è ulteriormente limitata al periodo di 180 giorni (art. 50, comma 3, D.P.R. n.602/73; cfr.
Commissione Tributaria Provinciale di Treviso – Sezione V – Sentenza n.26 del 28 marzo 2007). E' evidente, pertanto, anche sotto questo profilo, l'illegittimità del preavviso impugnato in ragione della mancata preventiva notificazione dell'intimazione di pagamento sopra descritta. Va infatti evidenziato che gli atti impugnati compresi nell'atto di preavviso di fermo amministrativo, sono stati presuntivamente notificati – come indicato da AD nell'atto stesso – rispettivamente dal 2017 al 2020, da quanto argomentato, nulla è dovuto dall'odierno ricorrente.
PRESCRIZIONE DELLA PRETESA IMPOSITIVA. NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI SOTTOSTANTI CREDITI E INSUSSISTENZA DEL DEBITO
INDICATO DA AD NELL'ATTO DI COMUNICAZIONE. I tre atti oggi impugnati sono stati rispettivamente notificati – come indicato da AD nell'atto stesso sono stato presuntivamente notificato oltre rispetto alla notifica della comunicazione del preavviso di fermo, e quanto al bollo, da oltre tre anni. .
Nella fattispecie, l'Agente della Riscossione, dopo aver notificato le cartelle su indicate, ha assunto per più di tre anni (per le tasse automobilistiche), cinque anni (per le sanzioni e gli interessi sui mancati versamenti IRPEF) e dieci anni (sulle sorti capitali IRPEF non versate) un atteggiamento di assoluta inerzia, provvedendo solo il 26.09. 25 alla notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Anche nella remota ipotesi in cui AD Catania dovesse riuscire a provare la regolarità della notifica degli atti impugnati, in ogni caso, il credito sarebbe comunque prescritto. Pertanto, in assenza di valido titolo esecutivo, risulta illegittima la pretesa del Concessionario di richiedere il pagamento delle somme iscritte a ruolo, peraltro con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si sarebbe proceduto al fermo amministrativo con ulteriore aggravio di spese per il contribuente.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava: 1) Copia del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) Richiesta di rateizzazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo, che non formano oggetto di odierna impugnazione.
In data 19/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva:
che gli adempimenti relativi alla notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, sono tutti di stretta ed esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza e che solo l'Agente della Riscossione è in grado di dimostrare. L' attività di competenza dell'A.E. si ferma all'apposizione del visto che è stato apposto nei termini;
che il ricorso è inammissibile, infatti, come confermato dalle relate di notifica che l'Agente della Riscossione provvederà a depositare in giudizio, il preavviso di fermo de quo pone in riscossione cartelle mai impugnate, definitive e cristallizzanti la pretesa erariale. Il contribuente, pertanto, dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte a pena di preclusione entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente oggi potrebbe sollevare eccezioni afferenti esclusivamente a “vizi propri” dell'atto impugnato. Com'è evidente dalla lettura del ricorso, invece, il ricorrente lamenta vizi riferibili alla cartella sottesa, cercando illegittimamente di porre rimedio alla mancata impugnazione della stessa nel termine decadenziale di sessanta giorni, ormai ampiamente decorso. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 3, e 21 del D.Lgs. 546/92. Ø
Prescrizione della pretesa impositiva;
che la tassa automobilistica prevista dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983, avendo natura di tassa sul possesso (ex art. 7 della L. n. 99 del 2009), gravante quindi sul possessore del mezzo, si prescrive entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Ai fini della prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, il dies a quo inizia a decorrere, non dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma 6 dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 2 del D.
L. n. 2 del 1986 convertito nella L. n. 60 del 1986. L'Ufficio rileva che tutti gli atti di accertamento sono stati notificati entro il termine triennale sopra indicato. Ciò dimostra il pieno rispetto tanto dei termini decadenziali, quanto dei termini di prescrizione del credito riscosso. Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, anch'esse sono state notificata nei termini, come si evincerà dalle relate che l'Agente della
Riscossione depositerà, quindi entro il termine del terzo anno successivo alla notifica degli accertamenti
(da cui inizia a decorrere un nuovo termine triennale), previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 convertito con la L. n. 53 del 1983, tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale per il Covid 19. Stante la definitività degli accertamenti, non impugnati ex art. 21 del D. Lgs.
n. 546/92, anche la successiva formazione e consegna dei ruoli all'Agente della riscossione è stata eseguita tempestivamente nel successivo termine triennale di cui alla legge n. 953/82 sopracitata, applicabile alla fattispecie, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. Per tutto quanto sopra esposto ed alla luce dei fatti sin qui rappresentati, è evidente che l'eccezione di prescrizione vada rigettata. Al riguardo occorre rilevare, come la prescrizione è stata sospesa anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n.
18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica 7 soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis.
Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.” Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche 8 processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” ;
che non ricorrono i presupposti di legge per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato
Concludeva chiedendo: dichiarare l'inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso introduttivo;
ritenere l'Agenzia delle Entrate indenne dalle eventuali declaratorie di illegittimità della cartella per attività proprie del concessionario, confermando la legittimità e fondatezza del ruolo emesso. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data 26/12/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale controdeduceva e chiedeva che la Corte di Giustizia Tributaria adita Voglia accertare il rispetto dei termini di legge, sia per l'opposizione che per il deposito in cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso de quo.
Eccepiva:
che è del tutto legittima la procedura di riscossione avviata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione stessa essendosi questa limitata a notificare la cartella esattoriale conformemente ai ruoli che venivano trasmessi dagli Enti impositori. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 602/73, come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs 46/99, e dal D. M. delle Finanze dell'11/09/2000, che disciplina la procedura di riscossione a norma dell'art. 1 della L. 28/09/98 n. 337, solo l'Ente impositore è legittimato all'emissione dei ruoli mentre il Concessionario, oggi l'Agente della Riscossione, ai sensi dell'art. 25 D.P.
R. n. 602/73, ha l'obbligo di notificare la cartella di pagamento, predisposta in conformità alla predetta normativa;
detto adempimento costituisce atto dovuto per il quale l'esattore non è tenuto a conoscere nel merito l'imposizione, essendo egli estraneo al rapporto tra l'Ente impositore ed il contribuente. Ne discende che l'unico soggetto nei confronti del quale l'odierno ricorrente può far valere le proprie ragioni è
l'Ente Impositore che ha formato il ruolo e, segnatamente, l'Agenzia delle Entrate. In merito al litisconsorzio necessario, si riporta quanto confermato dal legislatore che con la lettera d) del comma 1 di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 220/2023 ha implementato il litisconsorzio al fine di garantire una maggiore tutela. Infatti tale norma ha disposto l'inserimento all'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 del comma 6- bis il quale dispone che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. Con l'entrata in vigore del nuovo comma 6-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 546/1992 i difensori non possono più notificare il ricorso contro la cartella al solo agente della riscossione secondo la norma contenuta all'art. 39 del dl 112/1999, che recita: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite” Con tale norma il legislatore ha introdotto un litisconsorzio tra il creditore ed il suo braccio esecutivo, onerando il contribuente della chiamata in causa con le relative conseguenze in caso di inadempimento, finora negato dalla giurisprudenza;
che l'atto opposto è stato notificato regolarmente, citava giurisprudenza di legittimità; che il decorso di ogni termine pregiudizievole è stato sospesi prima dalla L. 147/13 e poi dalla normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, per cui l'eccezione di prescrizione è infondata.
Precisava sul punto che in materia di termini per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli esattoriali si applica il termine ordinario di prescrizione (Cass. n. 425/77). Ciò posto, per il concessionario la prescrizione decennale del diritto a riscuotere le somme decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, dunque, dalla consegna dei ruoli costituenti il titolo esecutivo. Rilevava, inoltre che, il contribuente, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione avrebbe dovuto tempestivamente impugnare gli atti contestati pena la cristallizzazione della pretesa tributaria (Cfr Cass. 30911/2019). Orientamento giurisprudenziale recepito dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza 137/2024.
Infine, una recente Ordinanza della Cassazione, n. 24106, depositata il 27 settembre 2019, ha statuito che occorre dare seguito alla prescrizione decennale per tutti i crediti previdenziali iscritti a ruolo e notificati a mezzo di una cartella di pagamento, e ciò indipendentemente dalla natura del credito e unicamente in virtù dell'esercizio del potere di riscossione da parte dell'Agente della riscossione. Tale assunto si pone in contrasto con l'intervento precedente della Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la quale aveva sancito il principio in base al quale la mancata impugnativa della cartella esattoriale determina “la irretrattabilità del credito ma non ... anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ... qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria”;
che da un punto di vista sostanziale (cfr giurisprudenza di legittimità) la cartella esattoriale é stata equiparata al titolo esecutivo su cui si fonda la esecuzione, ritenendo che in tema di procedimento di riscossione coattiva, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento, non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cass. n. 2553/2019).
Nella procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso. (cfr. Cass n. 3021/2018).
Concludeva chiedendo: 1) verificare l'ammissibilità dell'odierna opposizione;
2) rigettare l'opposizione per le motivazioni infra dedotte. Con vittoria di spese e compensi. Faceva salvezza di diritti.
Allegava: 1) ricorso introduttivo notificato;
2) attestazioni di notifica dell'atto impugnato;
3) certificazione istruttoria.
In data 2/2/2026 il ricorrente depositava memorie difensive, con le quali si riportava integralmente ai motivi e a tutto quanto dedotto e argomentato in seno all'atto introduttivo del giudizio ed alla luce delle lacune documentali di controparte, con riferimento alla mancata prova di regolare notifica di tutti gli atti presupposti al provvedimento di fermo amministrativo impugnato, insisteva nell'accoglimento dei motivi.
Con vittoria di spese e compensi. Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione.
All'udienza del 6/02/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico rileva ed osserva:
che il ricorrente si è limitato ad impugnare il preavviso di fermo in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1) Cartella n. 293 2016 0049799682000 presuntivamente notificata in data 17.03.2017 e relativa ad omesso pagamento tasse automobilistiche anno 2011;
2) Cartella n. 293 2018 0003390931000 notificata il 23.05.2018 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014;
3) Cartella n. 293 2018 0022715119000 notificata il 25.02.2019 e relativa a mancato pagamento tasse automobilistiche anno 2014;
4) Cartella n. 293 2019 0022645550000 notificata il 26.02.2020 e relativa a mancato pagamento tasse
TARES anno 2013;
che le parti resistenti hanno omesso di documentare la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato parzialmente;
che l'omessa notifica delle cartelle di pagamento inibisce la validità del preavviso di fermo, che in assenza di titolo non è idoneo ad esplicare alcuna efficacia;
che l'omessa notifica degli atti sottostanti determina la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione, invero, la riscossione delle tasse auto è disciplinata dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, il quale stabilisce che "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Orbene:
- quanto alla tassa di possesso auto relativa all'anno 2011 il diritto a riscuotere si è estinto per intervenuta prescrizione il 31/12/2014;
- quanto alla tassa di possesso auto anno 2014 il diritto a riscotere si è estinto in data 31/12/2027;
- quanto alla TARES anno 2013, il diritto a riscuotere è inibito dalla intervenuta decadenza maturata il 31/12/2018, posto che la riscossione dei tributi locali è disciplinata dall' art. 1, comma 161 della L.
296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni”;
che nel caso in esame non trova applicazione la normativa varata in occasione della pandemia covid 19, posto che, la prescrizione e la decadenza sono maturate prima del verificarsi del periodo coinvolto dalla pandemia covid 19; che ogni altra eccezione in ricorso e controdeduzione è superata ed assorbita dalla motivazione che precede.
Per l'effetto, il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui vengono impugnate le cartelle di pagamento di cui ai punti 1,2,3 e 4 del ricorso, ovvero, cartelle di pagamento numero: cartella n. 293 2016 0049799682000; cartella n. 293 2018 0003390931000; cartella n. 293 2018 0022715119000; cartella n. 293 2019 0022645550000.
Le spese vengono disposte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente che si liquidano in euro
400,00 oltre spese generali, IVA, Cassa previdenza e contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Catania il 6/2/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
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