Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1447
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica intimazione di pagamento

    Il giudice rileva che le parti resistenti hanno omesso di documentare la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. L'omessa notifica delle cartelle di pagamento inibisce la validità del preavviso di fermo, che in assenza di titolo non è idoneo ad esplicare alcuna efficacia.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa impositiva

    Il giudice rileva che l'omessa notifica degli atti sottostanti determina la nullità della pretesa per intervenuta prescrizione. In particolare, per la tassa di possesso auto relativa all'anno 2011, il diritto a riscuotere si è estinto il 31/12/2014. Per la TARES anno 2013, il diritto a riscuotere è inibito dalla decadenza maturata il 31/12/2018. Il giudice esclude l'applicazione della normativa COVID-19 poiché prescrizione e decadenza sono maturate prima del periodo pandemico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1447
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1447
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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