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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2024, n. 35469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35469 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LV ZO, nato a [...], il [...] attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento in esecuzione pena difeso dall'avv. Giuseppe De Gregorio del Foro di Napoli avverso l'ordinanza in data 23.01.2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà, rigettandola altresì nel merito;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli ha chiesto che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo in epigrafe era stata dichiarata inammissibile - e comunque rigettata nel merito - la richiesta rivolta ai fini dell'ottenimento della semilibertà, sul rilievo che ZO (condannato anche per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7 legge n. 203 del 1991, il cui fine pena è fissato al 23.06.2025) avrebbe la possibilità di lavorare, con orario di otto ore pro die, dal lunedì al venerdì, quale operaio comune, addetto presso il cantiere in Roma, piazza Ugo da Como, n. 10, alle dipendenze della ditta Edil.Gri.Costruzioni s.r.I., attiva nel settore edile, con sede in Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35469 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 05/06/2024 Nonostante l'assenza di collaborazione, il condannato avrebbe potuto accedere - secondo la difesa - ai benefici penitenziari, alla luce dell'attuale disciplina di cui all'art.
4-bis, commi 1-b/s.1 e 1-bis.
1.1. Ord. pen., se ha compiuto attività di "giustizia riparativa" e siano esclusi attuali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto criminale di provenienza. Il Tribunale, investito della richiesta, ha preso in esame i seguenti elementi: -gravi precedenti penali a carico del condannato, elencati alle pagg. 1 e 2 dell'ordinanza; -applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di cinque anni, a fare data dal 30.05.2017; - informativa 30.09.2023 del Commissariato S. Paolo di Napoli, ove si dà atto che ZO è noto per avere occupato posizioni di vertice nell'associazione criminale, operante a Napoli Fuorigrotta e che la sua famiglia presenta collegamenti con criminali di alta caratura, quali il deceduto LE ZA e NZ EL;
-informativa 10.01.2022 dei Carabinieri di Marano, come sintetizzata nell'ordinanza del 22.02.2023 del Tribunale di Sorveglianza;
- nota 19.01.2024 dei Carabinieri Comando Provinciale di Roma;
- parere negativo espresso in data 05.10.2023 dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli che evidenzia la persistente pericolosità sociale del condannato, l'assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, la perdurante operatività del clan camorristico ZO-EL, il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza, l'assenza di attività economiche lecite da parte del condannato e della sua famiglia;
- parere negativo 05.10.2023 della Procura Nazionale Antimafia in ordine alla richiesta di permesso-premio, nel cui ambito viene messo in luce che la fruizione del beneficio potrebbe rafforzare il ruolo di ZO nell'associazione criminale, altresì evidenziando l'assenza di collaborazione, la mancata allegazione della prova della rescissione dei legami con l'associazione di appartenenza, l'assenza di attività collaborativa per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, il mancato aiuto al fine di individuare i corresponsabili dei crimini cui aveva preso parte, l'assenza di notizie circa l'adempimento di obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanne ovvero la prova dell'impossibilità di adempiervi ovvero, infine, la prova di una collaborazione impossibile o inesigibile;
- nota 29.11.2023 della Prefettura di Agrigento, ove si richiamano, nei confronti del condannato, la disposta applicazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Napoli, la confisca dei beni, le numerose indagini a suo carico, i relativi arresti, anche con riferimento ad attività di traffico internazionale di stupefacenti, di riciclaggio del denaro di provenienza delittuosa, con reimpiego in imprese societarie operanti nel settore della ristorazione, immobiliare e calcistico;
- relazioni di sintesi 28.09.2023 della Casa Circondariale di Agrigento e quella 28.09.2023 dell'Ufficio Esecuzione penale di Napoli, che hanno messo in evidenza la regolare condotta di ZO, lo svolgimento di attività trattamentali scolastiche e culturali, il lavoro art-time come 2 barbiere, la regolare frequentazione, tramite la fruizione dei colloqui, con la famiglia e in particolare con uno dei figli, l'atteggiamento riflessivo rispetto al proprio passato e l'accettazione della attuale condizione. Il Tribunale ha infine preso atto delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Palermo 16.02.2021 e 22.02.2022, nonché di quella del Magistrato di sorveglianza di Agrigento 12.10.2023, relative ad istanze di semilibertà e di permesso-premio, valutate, rispettivamente, inammissibili e rigettate, sul rilievo dell'insussistenza della collaborazione e della persistenza di legami con la criminalità organizzata, dell'assenza di attività risarcitoria e riparatoria e della pericolosità del condannato, elemento di spicco dell'organizzazione di appartenenza. Alla luce del quadro tratteggiato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile rigettando, nel merito, la richiesta di semilibertà. Ha premesso che, alla luce delle modifiche apportate all'art.
4-bis per effetto del dl. 10.03.2023, n. 20, conv. dalla legge 05.05.2023, n. 50, l'accesso ai benefici può avvenire anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ex art. 58-ter Ord. pen., subordinandone peraltro la concessione alla sussistenza di prestazioni di tipo riparatorio, ulteriori rispetto al mero risarcimento del danno in favore delle vittime, nonché all'insussistenza di attuali collegamenti (o al pericolo del relativo ripristino) con la criminalità organizzata di appartenenza. Ciò premesso, ha preso atto che, nel caso di specie, difettavano la prestazione di attività riparatorie in favore delle vittime dei plurimi reati, ovvero, in alternativa, la prestazione di attività volte ad evitare la protrazione a conseguenze ulteriori dei delitti a lui riferibili, come era emerso dalle note della Procura Nazionale e della Procura Distrettuale Antimafia. È stata sottolineata la perdurante attualità dei legami con il sodalizio criminoso, anche in considerazione della sua posizione verticistica nell'associazione, la parentela con il deceduto LE ZA, l'assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, la persistente operatività del clan camorristico ZO-EL, il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza, l'assenza di attività economiche lecite da parte della sua famiglia. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione gli elementi derivati dalle note Procura Nazionale e Distrettuale Antimafia, del Commissariato Napoli S. Paolo, dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma circa l'attuale sussistenza del collegamento con il sodalizio di appartenenza, del legame, anche familiare, con il clan EL, dell'assenza di condotte dissociative dal gruppo criminale, della persistente operatività dell'associazione cui ZA è stato organico, soprattutto nell'attività di spaccio di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio, gli attuali scontri tra clan camorristici operanti nel quartiere di Fuorigrotta. Ha altresì osservato la mancata allegazione, a soddisfazione dell'onere gravante sul condannato ai sensi dell'art.
4-bis cit., di elementi idonei a fornire prova contraria circa l'attualità di legami con l'organizzazione di appartenenza, onere che si è detto non soddisfatto tanto nel presente procedimento, quanto nell'ambito di quelli svolti davanti al Tribunale di sorveglianza di Palermo e al Magistrato di sorveglianza di Agrigento. 3 Non è stata ritenuta insussistente la collaborazione (neppure nelle forme di quella impossibile o inesigibile) come prevista ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., non essendo emersi elementi in tale senso indicativi, nonostante, a fronte della perdurante operatività del clan di appartenenza, ZO avrebbe potuto fornire alla Autorità giudiziaria informazioni rilevanti e spendibili in senso collaborativo. Anche l'assenza di confessione delle proprie responsabilità nell'ambito dei giudizi di merito è stata dal Tribunale ritenuta indicativa dell'insussistenza di un concreto ravvedimento da parte di LV ZO. Il Tribunale si è altresì soffermato sulla pericolosità del condannato, evincibile dai gravi e numerosi precedenti penali, dal contesto familiare del medesimo, fortemente inquinato sotto il profilo criminale, dall'esistenza di concreti legami con il clan di appartenenza, ove ZO operava a livello verticistico, e dei clan ad esso collegati, operanti in ampie aree della penisola. Ha altresì evidenziato che il prospettato esercizio - di cui si dava conto nell'istanza - di un'attività lavorativa in area di operatività dell'organizzazione di appartenenza, avrebbe reso inadeguata qualsiasi prescrizione apposta alla semilibertà, insufficiente ad inibire l'elevata pericolosità del condannato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LV ZO, avv. Giuseppe De Gregorio, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 4-bis, 58-ter legge n. 354 del 1975, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa rappresenta che ZO è ininterrottamente detenuto dal 30.01.2009, che il fine- pena, per effetto della liberazione anticipata concessa nei suoi confronti, è fissato al 09.05.2025, che ha tenuto una corretta condotta in corso di restrizione, in piena conformità alla finalità rieducativa della pena, tanto da avere ottenuto, per ciascun semestre di detenzione, la liberazione anticipata richiesta. Evidenzia che i legami familiari, indubbiamente caratterizzati da alto tasso di criminalità, non possono essere considerati motivo ostativo, trattandosi di dato indefettibile e che, per contro, deve essere, a tale fine, valorizzato il mutamento registrato nella condotta del condannato. Secondo il ricorrente, una parte della famiglia (figli, moglie, sorella e fratelli) risulterebbe peraltro scevra da coinvolgimenti criminali e contesti devianti e improntata ad un vivere lecito e civile. Dalle premesse considerazioni il ricorrente argomenta l'assenza di attuale coinvolgimento da parte di ZO con la criminalità, sottolineando che il medesimo, in ambiente lecito e lontano dal contesto criminale in cui erano avvenuti i fatti, avrebbe la possibilità di svolgere il lavoro come operaio edile, così rafforzando il percorso rieducativo in atto. 4 Lamenta che, nonostante gli esposti elementi e la corretta condotta del detenuto, il cui fine pena è di prossima scadenza e nonostante il nuovo art 4-bis, comma 1-bis 1.1., Ord. pen. - che prevede la possibilità che siano disposte prescrizioni volte ad impedire il ripristino dei collegamenti tra il condannato e la criminalità - il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'istanza, rigettandola anche nel merito. A seguito della novella dell'art.
4-bis cit., è possibile accedere ai benefici penitenziari anche per i reati cd. ostativi "di prima fascia", pure laddove non sia stata svolta la collaborazione ex art. 58-ter I. n. 354 del 1975, a patto che vengano realizzate alcune attività. La sussistenza di prestazioni riparatorie era stata esclusa dal Tribunale sulla base delle risultanze delle note della Procura Distrettuale e Nazionale Antimafia, entrambe datate 05.10.2023, ove erano altresì stati evidenziati i legami parentali di ZO, ineliminabili, come la perdurante attività criminale del clan, anch'essa non dipendente da condotte di ZO. Il pericolo di ripristino di collegamenti con l'organizzazione dovrebbe essere invece valutato alla luce del comportamento intramurario tenuto dal condannato, posto che il novellato art. 4- bis, laddove prevede l'accesso ai benefici penitenziari anche ai non collaboranti, pone, quale elemento preminente, una condotta dimostrativa dell'effettivo cambio di rotta rispetto al passato criminale, in relazione al quale non sarebbe dirimente la gravità dei precedenti, erroneamente valorizzata dal Tribunale. Il ricorrente lamenta l'erroneità della lettura del nuovo art.
4-bis cit., tale da renderlo inoperante, come altresì si duole della mancata valutazione, da parte del Tribunale e ai fini della mancata collaborazione di ZO, della durata della detenzione, iniziata nel 2009, che avrebbe dovuto assumere valenza ai fini della verifica della mancanza di collegamenti (ovvero dell'assenza del pericolo di ripristino) rispetto alla criminalità di appartenenza. Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame, ove, anche con riferimento ai coimputati, i procedimenti erano stati tutti definiti irrevocabilmente, si verserebbe in ipotesi assimilabile a quella dell'impossibilità ovvero dell'inesigibilità della collaborazione per cui, anche sotto tale profilo, l'ordinanza sarebbe censurabile. La difesa, richiamando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 07.02.2023 emesso nei confronti di LV EL, sostiene che il contributo collaborativo ai fini dell'art.
4-bis cit. deve limitarsi ai comportamenti di collaborazione inerenti al delitto per cui è esecuzione, non potendosi intendere riferito a contributi relativi alla ricostruzione di diverse e più ampie vicende processuali. Avrebbe pertanto errato il Tribunale di sorveglianza di Palermo ad avere esteso il tema del decidere ad altre vicende processuali, come sarebbe parimenti inconferente il richiamo a indagini (tra cui la cd. "operazione Papillon") in relazione alle quali ZO era stato assolto e tuttavia riportate nella nota della Prefettura di Agrigento. Il Tribunale avrebbe, per contro, sottovalutato le risultanze di cui alla nota Casa circondariale di Agrigento e di quella dell'Ufficio esecuzione penale esterna, in cui si dava conto della regolare 5 condotta detentiva del condannato e della corretta partecipazione alle attività rieducative, del resto comprovato dalla concessione della liberazione anticipata. Il ricorrente adduce, infine, l'impossibilità concreta di provvedere alla condotta riparatoria, non essendo individuabile alcuna vittima dei reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, né di quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. Conclude, domandando l'annullamento dell'ordinanza con le conseguenze previste dalla legge. 3. Il Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di LV ZO risulta in parte infondato, in parte inammissibile, nella misura in cui sollecita ad una rivalutazione nel merito dell'oggetto del giudizio che esorbita dal perimetro di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Deve essere premesso che il giudice, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal condannato per reati ostativi "di prima fascia" alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza di nuova introduzione, deve esercitare il potere valutativo di merito in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione non costituisce infatti un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare la presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici di nuova introduzione - stringenti e cumulativi - che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso (cfr. Sez. 1, n. 14678 del 23/02/2024, Mesiano, non mass.). Fatte tali premesse, deve osservarsi che il Tribunale, dopo avere rammentato le condanne subìte da ZO - quale partecipante, quale fornitore abituale di cocaina, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quale dirigente del clan mafioso-camorristico operante a Napoli Fuorigrotta ne traffico di stupefacenti e nelle connesse attività di reimpiego - ha operato nel rispetto del dato normativo e della lettura giurisprudenziale del medesimo. La valutazione operata è stata rapportata al principio secondo il quale "In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.
4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'apènza 6 di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art.
4-bis, comma 2, ord. pen." (Sez.1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921-01). Con motivazione congrua e logica, priva di contraddizioni e aderente alle risultanze in atti, il Tribunale ha messo in luce come, in disparte la mancata collaborazione, le risultanze riportate dalle note della Procura Nazionale e della Procura Distrettuale Antimafia, che sottolineavano l'assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, abbiano evidenziato la perdurante operatività del clan camorristico ZO-EL ed il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza. È stato altresì posto l'accento sull'attuale sussistenza del collegamento con il predetto sodalizio, alla luce della posizione apicale di ZA, del legame, anche familiare, con il clan EL, dell'assenza di condotte dissociative dal gruppo criminale e della persistente operatività dell'associazione cui ZA era organico, con particolare riferimento all'attività di spaccio di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio. Come è stata parimenti evidenziata la presenza di rischi, insiti nella scelta di avallare, ammettendolo alla semilibertà - come operaio edile alle dipendenze di un'impresa avente sede in Napoli - il ritorno del condannato in un'area compresa nel territorio ove si muove l'attività criminale organizzata, attualmente caratterizzato da scontri tra clan, ciò che determinerebbe il probabile ripristino dei legami interrotti dalla carcerazione e di recidiva, tenuto conto della biografia criminale del medesimo, tale da rendere a tale fine inadeguate le prescrizioni della semilibertà. Cade in errore il ricorrente, anche laddove sostiene che il Tribunale abbia trascurato le note positive della Casa circondariale di Agrigento e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Napoli, dalle quali emerge la corretta partecipazione del condannato al percorso trattamentale e del relativo riconoscimento della liberazione anticipata. Invero, l'ordinanza ha dato specifico conto della regolare condotta detentiva del condannato ma ha ritenuto insuperabile, siccome non dirimente, tale aspetto. Circa i compromettenti legami familiari, il Tribunale non ne ha ravvisato la rilevanza, limitandosi a menzionarli, avendo invece valorizzato la sussistenza del perdurante collegamento con l'organizzazione criminale, alla stregua del principio giurisprudenziale che recita: "...l'assenza di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata deve provarsi positivamente sulla base dell'acquisizione di elementi concretamente idonei a escludere l'attualità di tali collegamenti" (Sez. 1, n. 20503 del 2020, in motivazione). Come ampiamente e logicamente motivato nell'ordinanza impugnata, residua, in capo al condannato - che non abbia allegato favorevoli elementi in tale senso - il perdurante collegamento con il contesto criminale associativo, nel quale si distingue per attivismo proprio il clan ZO-EL in relazione al quale il Tribunale ha rilevato l'assenza di comportamenti dissociativi del condannato. 7 Cf, Il Tribunale ha parimenti e logicamente argomentato (pag. 5) l'assenza di collaborazione, da parte di ZO, con l'Autorità, nelle forme e secondo le modalità previste all'art. 58-ter Ord. pen., non essendo stata allegata alcuna indicazione circa l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione, anche alla luce della perdurante operatività del clan di appartenenza. È stato correttamente escluso dal Tribunale il rilievo, invero non decisivo, circa l'avvenuto riconoscimento della liberazione anticipata, indice della corretta (e riconosciuta) condotta detentiva del condannato ma la cui osservanza non è dirimente, alla luce della necessaria valutazione degli altri indici richiesti dall'art. 58-ter Ord. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/06/2024 Il consigliere estensore Il Presid
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli ha chiesto che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo in epigrafe era stata dichiarata inammissibile - e comunque rigettata nel merito - la richiesta rivolta ai fini dell'ottenimento della semilibertà, sul rilievo che ZO (condannato anche per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 7 legge n. 203 del 1991, il cui fine pena è fissato al 23.06.2025) avrebbe la possibilità di lavorare, con orario di otto ore pro die, dal lunedì al venerdì, quale operaio comune, addetto presso il cantiere in Roma, piazza Ugo da Como, n. 10, alle dipendenze della ditta Edil.Gri.Costruzioni s.r.I., attiva nel settore edile, con sede in Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35469 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA Data Udienza: 05/06/2024 Nonostante l'assenza di collaborazione, il condannato avrebbe potuto accedere - secondo la difesa - ai benefici penitenziari, alla luce dell'attuale disciplina di cui all'art.
4-bis, commi 1-b/s.1 e 1-bis.
1.1. Ord. pen., se ha compiuto attività di "giustizia riparativa" e siano esclusi attuali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto criminale di provenienza. Il Tribunale, investito della richiesta, ha preso in esame i seguenti elementi: -gravi precedenti penali a carico del condannato, elencati alle pagg. 1 e 2 dell'ordinanza; -applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di cinque anni, a fare data dal 30.05.2017; - informativa 30.09.2023 del Commissariato S. Paolo di Napoli, ove si dà atto che ZO è noto per avere occupato posizioni di vertice nell'associazione criminale, operante a Napoli Fuorigrotta e che la sua famiglia presenta collegamenti con criminali di alta caratura, quali il deceduto LE ZA e NZ EL;
-informativa 10.01.2022 dei Carabinieri di Marano, come sintetizzata nell'ordinanza del 22.02.2023 del Tribunale di Sorveglianza;
- nota 19.01.2024 dei Carabinieri Comando Provinciale di Roma;
- parere negativo espresso in data 05.10.2023 dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli che evidenzia la persistente pericolosità sociale del condannato, l'assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, la perdurante operatività del clan camorristico ZO-EL, il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza, l'assenza di attività economiche lecite da parte del condannato e della sua famiglia;
- parere negativo 05.10.2023 della Procura Nazionale Antimafia in ordine alla richiesta di permesso-premio, nel cui ambito viene messo in luce che la fruizione del beneficio potrebbe rafforzare il ruolo di ZO nell'associazione criminale, altresì evidenziando l'assenza di collaborazione, la mancata allegazione della prova della rescissione dei legami con l'associazione di appartenenza, l'assenza di attività collaborativa per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, il mancato aiuto al fine di individuare i corresponsabili dei crimini cui aveva preso parte, l'assenza di notizie circa l'adempimento di obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanne ovvero la prova dell'impossibilità di adempiervi ovvero, infine, la prova di una collaborazione impossibile o inesigibile;
- nota 29.11.2023 della Prefettura di Agrigento, ove si richiamano, nei confronti del condannato, la disposta applicazione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Napoli, la confisca dei beni, le numerose indagini a suo carico, i relativi arresti, anche con riferimento ad attività di traffico internazionale di stupefacenti, di riciclaggio del denaro di provenienza delittuosa, con reimpiego in imprese societarie operanti nel settore della ristorazione, immobiliare e calcistico;
- relazioni di sintesi 28.09.2023 della Casa Circondariale di Agrigento e quella 28.09.2023 dell'Ufficio Esecuzione penale di Napoli, che hanno messo in evidenza la regolare condotta di ZO, lo svolgimento di attività trattamentali scolastiche e culturali, il lavoro art-time come 2 barbiere, la regolare frequentazione, tramite la fruizione dei colloqui, con la famiglia e in particolare con uno dei figli, l'atteggiamento riflessivo rispetto al proprio passato e l'accettazione della attuale condizione. Il Tribunale ha infine preso atto delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Palermo 16.02.2021 e 22.02.2022, nonché di quella del Magistrato di sorveglianza di Agrigento 12.10.2023, relative ad istanze di semilibertà e di permesso-premio, valutate, rispettivamente, inammissibili e rigettate, sul rilievo dell'insussistenza della collaborazione e della persistenza di legami con la criminalità organizzata, dell'assenza di attività risarcitoria e riparatoria e della pericolosità del condannato, elemento di spicco dell'organizzazione di appartenenza. Alla luce del quadro tratteggiato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile rigettando, nel merito, la richiesta di semilibertà. Ha premesso che, alla luce delle modifiche apportate all'art.
4-bis per effetto del dl. 10.03.2023, n. 20, conv. dalla legge 05.05.2023, n. 50, l'accesso ai benefici può avvenire anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ex art. 58-ter Ord. pen., subordinandone peraltro la concessione alla sussistenza di prestazioni di tipo riparatorio, ulteriori rispetto al mero risarcimento del danno in favore delle vittime, nonché all'insussistenza di attuali collegamenti (o al pericolo del relativo ripristino) con la criminalità organizzata di appartenenza. Ciò premesso, ha preso atto che, nel caso di specie, difettavano la prestazione di attività riparatorie in favore delle vittime dei plurimi reati, ovvero, in alternativa, la prestazione di attività volte ad evitare la protrazione a conseguenze ulteriori dei delitti a lui riferibili, come era emerso dalle note della Procura Nazionale e della Procura Distrettuale Antimafia. È stata sottolineata la perdurante attualità dei legami con il sodalizio criminoso, anche in considerazione della sua posizione verticistica nell'associazione, la parentela con il deceduto LE ZA, l'assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, la persistente operatività del clan camorristico ZO-EL, il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza, l'assenza di attività economiche lecite da parte della sua famiglia. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione gli elementi derivati dalle note Procura Nazionale e Distrettuale Antimafia, del Commissariato Napoli S. Paolo, dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma circa l'attuale sussistenza del collegamento con il sodalizio di appartenenza, del legame, anche familiare, con il clan EL, dell'assenza di condotte dissociative dal gruppo criminale, della persistente operatività dell'associazione cui ZA è stato organico, soprattutto nell'attività di spaccio di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio, gli attuali scontri tra clan camorristici operanti nel quartiere di Fuorigrotta. Ha altresì osservato la mancata allegazione, a soddisfazione dell'onere gravante sul condannato ai sensi dell'art.
4-bis cit., di elementi idonei a fornire prova contraria circa l'attualità di legami con l'organizzazione di appartenenza, onere che si è detto non soddisfatto tanto nel presente procedimento, quanto nell'ambito di quelli svolti davanti al Tribunale di sorveglianza di Palermo e al Magistrato di sorveglianza di Agrigento. 3 Non è stata ritenuta insussistente la collaborazione (neppure nelle forme di quella impossibile o inesigibile) come prevista ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., non essendo emersi elementi in tale senso indicativi, nonostante, a fronte della perdurante operatività del clan di appartenenza, ZO avrebbe potuto fornire alla Autorità giudiziaria informazioni rilevanti e spendibili in senso collaborativo. Anche l'assenza di confessione delle proprie responsabilità nell'ambito dei giudizi di merito è stata dal Tribunale ritenuta indicativa dell'insussistenza di un concreto ravvedimento da parte di LV ZO. Il Tribunale si è altresì soffermato sulla pericolosità del condannato, evincibile dai gravi e numerosi precedenti penali, dal contesto familiare del medesimo, fortemente inquinato sotto il profilo criminale, dall'esistenza di concreti legami con il clan di appartenenza, ove ZO operava a livello verticistico, e dei clan ad esso collegati, operanti in ampie aree della penisola. Ha altresì evidenziato che il prospettato esercizio - di cui si dava conto nell'istanza - di un'attività lavorativa in area di operatività dell'organizzazione di appartenenza, avrebbe reso inadeguata qualsiasi prescrizione apposta alla semilibertà, insufficiente ad inibire l'elevata pericolosità del condannato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di LV ZO, avv. Giuseppe De Gregorio, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 4-bis, 58-ter legge n. 354 del 1975, nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa rappresenta che ZO è ininterrottamente detenuto dal 30.01.2009, che il fine- pena, per effetto della liberazione anticipata concessa nei suoi confronti, è fissato al 09.05.2025, che ha tenuto una corretta condotta in corso di restrizione, in piena conformità alla finalità rieducativa della pena, tanto da avere ottenuto, per ciascun semestre di detenzione, la liberazione anticipata richiesta. Evidenzia che i legami familiari, indubbiamente caratterizzati da alto tasso di criminalità, non possono essere considerati motivo ostativo, trattandosi di dato indefettibile e che, per contro, deve essere, a tale fine, valorizzato il mutamento registrato nella condotta del condannato. Secondo il ricorrente, una parte della famiglia (figli, moglie, sorella e fratelli) risulterebbe peraltro scevra da coinvolgimenti criminali e contesti devianti e improntata ad un vivere lecito e civile. Dalle premesse considerazioni il ricorrente argomenta l'assenza di attuale coinvolgimento da parte di ZO con la criminalità, sottolineando che il medesimo, in ambiente lecito e lontano dal contesto criminale in cui erano avvenuti i fatti, avrebbe la possibilità di svolgere il lavoro come operaio edile, così rafforzando il percorso rieducativo in atto. 4 Lamenta che, nonostante gli esposti elementi e la corretta condotta del detenuto, il cui fine pena è di prossima scadenza e nonostante il nuovo art 4-bis, comma 1-bis 1.1., Ord. pen. - che prevede la possibilità che siano disposte prescrizioni volte ad impedire il ripristino dei collegamenti tra il condannato e la criminalità - il Tribunale abbia dichiarato inammissibile l'istanza, rigettandola anche nel merito. A seguito della novella dell'art.
4-bis cit., è possibile accedere ai benefici penitenziari anche per i reati cd. ostativi "di prima fascia", pure laddove non sia stata svolta la collaborazione ex art. 58-ter I. n. 354 del 1975, a patto che vengano realizzate alcune attività. La sussistenza di prestazioni riparatorie era stata esclusa dal Tribunale sulla base delle risultanze delle note della Procura Distrettuale e Nazionale Antimafia, entrambe datate 05.10.2023, ove erano altresì stati evidenziati i legami parentali di ZO, ineliminabili, come la perdurante attività criminale del clan, anch'essa non dipendente da condotte di ZO. Il pericolo di ripristino di collegamenti con l'organizzazione dovrebbe essere invece valutato alla luce del comportamento intramurario tenuto dal condannato, posto che il novellato art. 4- bis, laddove prevede l'accesso ai benefici penitenziari anche ai non collaboranti, pone, quale elemento preminente, una condotta dimostrativa dell'effettivo cambio di rotta rispetto al passato criminale, in relazione al quale non sarebbe dirimente la gravità dei precedenti, erroneamente valorizzata dal Tribunale. Il ricorrente lamenta l'erroneità della lettura del nuovo art.
4-bis cit., tale da renderlo inoperante, come altresì si duole della mancata valutazione, da parte del Tribunale e ai fini della mancata collaborazione di ZO, della durata della detenzione, iniziata nel 2009, che avrebbe dovuto assumere valenza ai fini della verifica della mancanza di collegamenti (ovvero dell'assenza del pericolo di ripristino) rispetto alla criminalità di appartenenza. Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame, ove, anche con riferimento ai coimputati, i procedimenti erano stati tutti definiti irrevocabilmente, si verserebbe in ipotesi assimilabile a quella dell'impossibilità ovvero dell'inesigibilità della collaborazione per cui, anche sotto tale profilo, l'ordinanza sarebbe censurabile. La difesa, richiamando il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 07.02.2023 emesso nei confronti di LV EL, sostiene che il contributo collaborativo ai fini dell'art.
4-bis cit. deve limitarsi ai comportamenti di collaborazione inerenti al delitto per cui è esecuzione, non potendosi intendere riferito a contributi relativi alla ricostruzione di diverse e più ampie vicende processuali. Avrebbe pertanto errato il Tribunale di sorveglianza di Palermo ad avere esteso il tema del decidere ad altre vicende processuali, come sarebbe parimenti inconferente il richiamo a indagini (tra cui la cd. "operazione Papillon") in relazione alle quali ZO era stato assolto e tuttavia riportate nella nota della Prefettura di Agrigento. Il Tribunale avrebbe, per contro, sottovalutato le risultanze di cui alla nota Casa circondariale di Agrigento e di quella dell'Ufficio esecuzione penale esterna, in cui si dava conto della regolare 5 condotta detentiva del condannato e della corretta partecipazione alle attività rieducative, del resto comprovato dalla concessione della liberazione anticipata. Il ricorrente adduce, infine, l'impossibilità concreta di provvedere alla condotta riparatoria, non essendo individuabile alcuna vittima dei reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, né di quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. Conclude, domandando l'annullamento dell'ordinanza con le conseguenze previste dalla legge. 3. Il Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di LV ZO risulta in parte infondato, in parte inammissibile, nella misura in cui sollecita ad una rivalutazione nel merito dell'oggetto del giudizio che esorbita dal perimetro di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Deve essere premesso che il giudice, in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal condannato per reati ostativi "di prima fascia" alla luce della nuova qualità - relativa e superabile - della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza di nuova introduzione, deve esercitare il potere valutativo di merito in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione non costituisce infatti un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare la presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici di nuova introduzione - stringenti e cumulativi - che si sostanziano nella necessità di valutare, in concreto, il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso (cfr. Sez. 1, n. 14678 del 23/02/2024, Mesiano, non mass.). Fatte tali premesse, deve osservarsi che il Tribunale, dopo avere rammentato le condanne subìte da ZO - quale partecipante, quale fornitore abituale di cocaina, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quale dirigente del clan mafioso-camorristico operante a Napoli Fuorigrotta ne traffico di stupefacenti e nelle connesse attività di reimpiego - ha operato nel rispetto del dato normativo e della lettura giurisprudenziale del medesimo. La valutazione operata è stata rapportata al principio secondo il quale "In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.
4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'apènza 6 di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art.
4-bis, comma 2, ord. pen." (Sez.1, n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921-01). Con motivazione congrua e logica, priva di contraddizioni e aderente alle risultanze in atti, il Tribunale ha messo in luce come, in disparte la mancata collaborazione, le risultanze riportate dalle note della Procura Nazionale e della Procura Distrettuale Antimafia, che sottolineavano l'assenza di prova circa la rescissione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, abbiano evidenziato la perdurante operatività del clan camorristico ZO-EL ed il pericolo di ripristino dei legami con il sodalizio di appartenenza. È stato altresì posto l'accento sull'attuale sussistenza del collegamento con il predetto sodalizio, alla luce della posizione apicale di ZA, del legame, anche familiare, con il clan EL, dell'assenza di condotte dissociative dal gruppo criminale e della persistente operatività dell'associazione cui ZA era organico, con particolare riferimento all'attività di spaccio di stupefacenti, estorsioni, riciclaggio. Come è stata parimenti evidenziata la presenza di rischi, insiti nella scelta di avallare, ammettendolo alla semilibertà - come operaio edile alle dipendenze di un'impresa avente sede in Napoli - il ritorno del condannato in un'area compresa nel territorio ove si muove l'attività criminale organizzata, attualmente caratterizzato da scontri tra clan, ciò che determinerebbe il probabile ripristino dei legami interrotti dalla carcerazione e di recidiva, tenuto conto della biografia criminale del medesimo, tale da rendere a tale fine inadeguate le prescrizioni della semilibertà. Cade in errore il ricorrente, anche laddove sostiene che il Tribunale abbia trascurato le note positive della Casa circondariale di Agrigento e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Napoli, dalle quali emerge la corretta partecipazione del condannato al percorso trattamentale e del relativo riconoscimento della liberazione anticipata. Invero, l'ordinanza ha dato specifico conto della regolare condotta detentiva del condannato ma ha ritenuto insuperabile, siccome non dirimente, tale aspetto. Circa i compromettenti legami familiari, il Tribunale non ne ha ravvisato la rilevanza, limitandosi a menzionarli, avendo invece valorizzato la sussistenza del perdurante collegamento con l'organizzazione criminale, alla stregua del principio giurisprudenziale che recita: "...l'assenza di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata deve provarsi positivamente sulla base dell'acquisizione di elementi concretamente idonei a escludere l'attualità di tali collegamenti" (Sez. 1, n. 20503 del 2020, in motivazione). Come ampiamente e logicamente motivato nell'ordinanza impugnata, residua, in capo al condannato - che non abbia allegato favorevoli elementi in tale senso - il perdurante collegamento con il contesto criminale associativo, nel quale si distingue per attivismo proprio il clan ZO-EL in relazione al quale il Tribunale ha rilevato l'assenza di comportamenti dissociativi del condannato. 7 Cf, Il Tribunale ha parimenti e logicamente argomentato (pag. 5) l'assenza di collaborazione, da parte di ZO, con l'Autorità, nelle forme e secondo le modalità previste all'art. 58-ter Ord. pen., non essendo stata allegata alcuna indicazione circa l'impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione, anche alla luce della perdurante operatività del clan di appartenenza. È stato correttamente escluso dal Tribunale il rilievo, invero non decisivo, circa l'avvenuto riconoscimento della liberazione anticipata, indice della corretta (e riconosciuta) condotta detentiva del condannato ma la cui osservanza non è dirimente, alla luce della necessaria valutazione degli altri indici richiesti dall'art. 58-ter Ord. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/06/2024 Il consigliere estensore Il Presid