Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1462/2021 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1462/2021 V.G., posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.5.1958, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. M. DONATA DICHIRICO (C.F.: ), giusta procura C.F._2
in atti, elettivamente domiciliata in Venosa (PZ) alla via Abruzzo n. 24/A presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
DI (C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
24.2.1955, residente in [...]al vico Masaniello n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. AMELITA CASTRIOTTI (C.F.: ), giusta procura in C.F._4
atti, elettivamente domiciliata in Roma alla via B. B. Amidei n. 44 presso lo studio del difensore, pec: ; Email_2
NONCHÈ
1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. VITO DINOIA (C.F.: ) per procura generale alle liti C.F._5
conferita con atto a rogito del notaio in Roma dott. il 21.7.2015 - Persona_1
repertorio n. 80974/21569, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Pretoria n. 263 presso l'Ufficio legale della Sede CP_2
-RESISTENTI-
OGGETTO: attribuzione quota di pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, Legge
n. 898 del 1970;
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.7.2024 e relative note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Con ricorso depositato il 6.12.2021 ai sensi dell'art. 9, comma 3, Legge divorzile,
ha formulato all'intestato Tribunale la seguente domanda: Parte_1
«- accertato e dichiarato che la SInora è stata sposata con il SInor Pt_1 Pt_2
dal 1978 al 2005, che in sede di divorzio il predetto è stato onerato del versamento di un assegno divorzile iniziale di Euro 300,00 e successivamente di Euro 450,00, che la SInora è disoccupata e non percepisce altre entrate, determinarsi nella misura Pt_1
del 70% la quota di propria spettanza della pensione di reversibilità del SInor
con condanna dell' alla corresponsione di quanto maturato sin dal Pt_2 CP_2
01.12.2020».
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
a) di aver contratto matrimonio concordatario con in Venosa (PZ) in Persona_2
data 10.8.1978;
b) che dall'unione coniugale erano nati i figli (5.7.1979) e Per_3 Per_4
(11.7.1985);
c) che il 19.11.1998 il Tribunale di Melfi aveva omologato le condizioni di separazione personale;
d) che il Tribunale di Melfi, con sentenza n. 4506/2005, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili a fronte del raggiungimento di accordo divorzile in corso di causa, con il quale erano state previste le seguenti condizioni: «1) Il verserà alla moglie Pt_2 [...]
il giorno 30 di ogni mese la somma di Euro 300,00; 2) il Parte_1 Pt_2
2 verserà, altresì, alla IG , il giorno 30 di ogni mese, la Persona_5
somma di Euro 600,00 fino al compimento dei di lei studi universitari, ed in ogni caso sino al raggiungimento della di lei indipendenza economica, matrimonio compreso;
3) il SI. si impegna a versare alla ex moglie Euro 450,00 il Pt_2
30 di ogni mese quando la IG avrà raggiunto l'indipendenza Per_4
economica oppure avrà contratto matrimonio;
4) la casa coniugale resterà alla moglie sino a quando la loro IG avrà raggiunto l'indipendenza Per_4
economica e si sposerà: dopo di che gli ex coniugi decideranno circa il possesso, la proprietà oppure l'attribuzione o la vendita di detto immobile e del garage, attualmente in possesso del che resta nel possesso di detto garage, ma Pt_2
di proprietà comune. Tanto in via bonaria o giudizialmente, in caso di mancato accordo;
5) il SI. a saldo e stralcio di ogni richiesta della ex moglie, Pt_2
che accetta, pagherà il 50% della rivalutazione secondo gli indici Istat della somma assegnata alla SI.ra con decreto omologato in data 28 novembre Pt_1
1998 e fino ad oggi. Tale somma verrà pagata alla SI.ra in quattro rate, e Pt_1
tanto entro mesi otto da oggi;
6) la SI.ra rinunzia ad ogni altra pretesa e Pt_1
richiesta; 7) il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , Persona_2 Pt_1
a richiesta della medesima, la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno 1° gennaio 2006»;
e) che a decorrere dal settembre 2009 la IG era divenuta Persona_5
economicamente indipendente, pertanto -in conformità alle condizioni divorzili-
l'ex marito aveva iniziato a corrisponderle euro 450,00 al mese a titolo di assegno divorzile;
f) che il 29.3.2012 l'ex marito aveva contratto matrimonio con la resistente
[...]
nata a [...] il [...], dalla cui unione non erano nati CP_3
figli;
g) che l'ex marito era titolare di pensione di vecchiaia erogata dall' e che lo CP_2
stesso era deceduto in Potenza il 17.11.2020;
h) che «era disoccupata e, sino all'agosto 2021, aveva percepito la somma di Euro
48,17 a titolo di reddito di cittadinanza»;
i) che «non era proprietaria di beni immobili e risiedeva in un appartamento sito in
Torino (TO) Via Refrancore n. 93, ricevuto in comodato d'uso gratuito in forza di contratto datato 27.07.2021»;
3 j) di non aver contratto nuovo matrimonio;
k) che la resistente «era titolare di diritto di usufrutto sull'ex abitazione coniugale sita in Venosa Vico Masaniello n. 18 ed era proprietaria, pro quota, di diversi immobili»;
l) che «il SInor non aveva intrattenuto una convivenza prematrimoniale Pt_2
né con la SInora né con la SInora . Pt_1 CP_3
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 17.3.2022, l' si è CP_2
costituito in giudizio depositando la comparsa di costituzione e risposta in data
21.2.2022, nella quale ha contestato la domanda di condanna avanzata dalla ricorrente nei suoi confronti atteso che «non si era reso inadempiente a un obbligo di legge».
Invero, «Nella fattispecie in esame, l'obbligo intanto sorgeva in quanto fosse stato il giudice a fissare le quote di ripartizione della pensione di reversibilità».
In particolare, l' ha ritenuto l'improponibilità della domanda avanzata CP_2
dalla ricorrente nei suoi riguardi atteso che non «aveva dimostrato che un provvedimento di determinazione delle quote vi fosse già stato né aveva mai formulato alcuna domanda amministrativa verso l' . CP_2
Ebbene,«in caso di concorso di coniuge divorziato e coniuge superstite, mancando nella norma legislativa di riferimento previsioni circa le aliquote di pensione spettanti, la ripartizione doveva essere operata dal Tribunale a cui il coniuge divorziato avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere il riconoscimento del proprio diritto
e la determinazione della relativa misura (cfr. circolari n. 132/2001 e 84/2012)». CP_2
In ragione di ciò, l' ha domandato di: CP_2
«A) dichiarare inammissibile o rigettare la domanda di condanna formulata contro
l' CP_2
B) per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio in favore dell' . CP_2
III In data 4.3.2022 si è costituita in giudizio , la quale Controparte_3
ha contestato le deduzioni di parte ricorrente.
Segnatamente, ha rappresentato di aver intrapreso una relazione sentimentale con nel 1998, dopo che quest'ultimo aveva instaurato il giudizio di Persona_2
separazione personale nei confronti della ricorrente (deposito del ricorso 28.11.1997)
4 e dopo che lo stesso era andato via dalla casa coniugale il 16.10.1998 trasferendosi in altra abitazione, sita in Venosa alla via P. Di Chirico n. 43.
La resistente ha allegato di «aver convissuto con il Sig. prima del Pt_2
matrimonio, 14 anni (dal 1998 al 2012); gli anni di convivenza e gli anni di matrimonio erano in totale 22». Invero, «Tale convivenza era stata pubblica e ben nota nella piccola cittadina di Venosa, nota proprio alla e ai figli (in particolare, la IG Pt_1 del , aveva soggiornato spesso nell'abitazione del e Pt_2 Per_4 Pt_2 della per stare un po' con il padre, anche perché l'abitazione in cui CP_3
avevano convissuto era distante di poche centinaia di metri dalla casa coniugale, e nota anche ad amici, conoscenti e familiari sia del che della . Pt_2 CP_3
Ebbene, «La convivenza era sfociata nell'anno 2012, il 29 marzo, nel matrimonio fra il e la . Pt_2 CP_3
La resistente ha altresì precisato di aver provveduto da sola ad assistere il de cuius
il quale era affetto dalla malattia di Parkinson e che era deceduto a Persona_2
causa del SARS-COV2 il 17.11.2020 presso l'ospedale di Potenza.
In punto di diritto, la resistente ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Torino, atteso che la ricorrente era residente nel capoluogo piemontese.
Con riguardo alla determinazione della quota della pensione di reversibilità, la resistente ha sostenuto che «La giurisprudenza ormai costante affermava che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato
e coniuge superstite, doveva essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche
e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass., 28 aprile 2020, n. 8263). Più in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, andava effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio” non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo
5 giuridico, ove il coniuge interessato provasse stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n.
26358)».
In ordine alla situazione economico-reddituale, la resistente ha contestato che la ricorrente fosse disoccupata e priva di redditi propri, alla luce dell'eSIuità della somma
(euro 48,17) che aveva percepito a titolo di reddito di cittadinanza e della circostanza che con il solo assegno divorzile era in grado di vivere a Torino in un immobile concessole da terzi in comodato, dunque, godendo di una abitazione per la quale non sosteneva alcun esborso fisso mensile.
A ciò doveva aggiungersi che la ricorrente «risultava essere proprietaria delle seguenti porzioni immobiliari:
- 50 % di un box auto sito nel Comune di Venosa (PZ) alla via XX Settembre n. 56 e censito al foglio 48, particella 652, sub. 23, categoria C/6, classe 4, consistenza 25 mq, superficie catastale 28 mq;
- 50% di un appartamento sito nel Comune di Venosa (PZ) alla Via XX Settembre n.
56 e censito al foglio 48, particella 620, sub.14, categoria A/2, classe 4, consistenza
VANI 5,5.
Tutti beni immobili acquistati con il denaro del n quanto la non aveva Pt_2 Pt_1
mai contribuito pur essendo giovane alla creazione del patrimonio familiare» (cfr. doc.
n. 6).
Di contro, la resistente ha rappresentato di non avere redditi, che «durante la convivenza e durante il matrimonio con il entrambi avevano vissuto di Pt_2
quanto residuava dal versamento del mantenimento in favore della IG e della ex moglie» e che «prima di conoscere il Sig. proprio per l'assenza di reddito, Pt_2
era stata assegnataria di una casa Ater nel Comune di Venosa». Nonché, «quanto agli immobili di cui alla visura prodotta da controparte c'era da precisare che: gli immobili di cui ai punti n. 1, 2, 7, 8, 9, 10,11, 12 e 13, pur essendo in comproprietà al 50%, risultavano ipotecati e pignorati (cfr. doc. 7) e da oltre 22 anni non erano nel possesso della in quanto gli stessi inizialmente occupati dall'ex marito di CP_3
costei, Sig. , erano attualmente, a seguito del decesso di Persona_6 quest'ultimo, dalla moglie di secondo letto e dai figli, i quali ne godevano liberamente
e pienamente.
Quanto agli altri immobili:
6 quello di cui al punto 3 (un box auto) era per il 50% di proprietà proprio della , Pt_1
il restante 50% apparteneva per 1/3 ciascuno alla e ai figli del CP_3 Pt_2
e della , e . L'immobile di cui al punto Pt_1 Controparte_4 Persona_5
5 (locale cantina) apparteneva per 1/3 ciascuno alla e ai figli del CP_3
e della , e;
quanto Pt_2 Pt_1 Controparte_4 Persona_5 all'immobile di cui al punto 6 (piccolo appartamentino), la possedeva CP_3 solo l'usufrutto e la Sig.ra la nuda proprietà; quanto infine Persona_5 all'immobile (trattavasi di un terreno, ovvero una particella divisa in due porzioni) di cui al punto 14, esso apparteneva per 1/3 ciascuno alla e ai figli del CP_3
e della , e , ed era stato Pt_2 Pt_1 Controparte_4 Persona_5
promesso in vendita con consegna immediata del possesso in data 1.09.2021 ai SInori
e e quindi non nella disponibilità (cfr. doc. 8)». Parte_3 Parte_4
La resistente ha - altresì - dedotto di «essere affetta da plurime patologie (cfr. doc. 9), quindi era costretta ad acquistare da sé mensilmente numerosi farmaci che non erano a carico del SSN e non era escluso che a breve potesse necessitare anche di assistenza domiciliare».
Da ultimo, la resistente ha evidenziato che la ricorrente «si era limitata a sostenere di non essere passata a nuove nozze ma, di fatto, non aveva prodotto documentazione alcuna relativa al proprio stato civile attuale».
Per l'effetto, la resistente ha concluso la memoria di costituzione domandando rigettarsi la domanda formulata dalla ricorrente.
IV In data 10.3.2022 si sono costituiti in giudizio per la ricorrente gli Avv.ti M.
Donata Dichirico e in sostituzione dell'Avv. Elisa Lingua, Controparte_5
alla quale è stato revocato il mandato.
Disposto il rinvio della prima udienza al dì 5.5.2022, con provvedimento collegiale reso a verbale all'udienza da ultimo indicata, sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti, nei limiti specificati. Sicché, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.10.2022, delegando l'espletamento dell'attività istruttoria al Giudice relatore.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale deferito dalla resistente alla ricorrente ed escussione testimoniale.
7 In data 26.6.2024 l'Avv. ha depositato atto di rinuncia Controparte_5
al mandato conferitole dalla ricorrente.
All'udienza del 12.7.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V Orbene, in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della resistente, per mancata contestazione di tutti i fori alternativi.
Nel merito e in punto di diritto deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 9, commi 2
e 3, Legge n. 898 del 1970,«In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale
è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione
e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze».
Ne discende che presupposti essenziali ai fini del riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente sono l'attribuzione in favore dell'istante dell'assegno divorzile, la mancata unione in un successivo matrimonio della stessa, oltre alla circostanza che il rapporto da cui ha avuto origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza divorzile.
Con riguardo ai parametri legali in base ai quali deve essere operata la ripartizione del trattamento di reversibilità, necessita precisare che essa non deve avvenire in base ad un mero calcolo matematico che tenga conto solo della durata dei rispettivi matrimoni delle due parti. Bensì postula, come affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 419/1999, la valutazione anche di ulteriori elementi, da
8 utilizzare come correttivi del criterio temporale, individuati dalla giurisprudenza nella misura dell'assegno divorzile già goduto dal coniuge divorziato, nell'effettiva durata della convivenza matrimoniale con il defunto e nelle condizioni economiche delle parti in conflitto. Tanto in considerazione della funzione solidaristica delle attribuzioni economiche in discorso, costituenti oggetto di autonomi e concorrenti diritti previdenziali degli interessati, diretti alla conservazione, in un caso, del tenore di vita assicurato dall'assegno divorzile al coniuge divorziato non passato a nuove nozze e, nell'altro, del tenore consentito dal contributo economico fornito dal coniuge deceduto all'altro in costanza di matrimonio (cfr. tra tante Cass. civ., Sez. I, Sent., 9.5.2007, n.
10638; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 10.5.2007, n. 10669; Cass. civ., Sez. I, 18.8.2006,
n. 18199).
Orbene, come evidenziato nelle note scritte depositate dalla difesa della resistente il 2.6.2024 ai sensi dell'art. 123 ter c.p.c. e come sin dalla Controparte_3
memoria di costituzione in giudizio eccepito dalla difesa della detta resistente, la ricorrente non ha fornito prova di non aver contratto nuove nozze.
Invero, la ricorrente non ha allegato al ricorso introduttivo certificazione attestante lo stato libero, né ha depositato detta documentazione successivamente, ovvero dopo aver preso cognizione della difesa della resistente Controparte_3
che specificatamente ha evidenziato che la ricorrente si è limitata a dichiarare di non aver contratto nuovo matrimonio senza produrre alcunché a sostegno dell'asserzione, sebbene ciò non le fosse precluso essendo il presente giudizio retto dal rito camerale.
La mancanza in atti di certificazione attestante lo stato libero, quale status che non può essere provato altrimenti, determina il rigetto della domanda per difetto di un presupposto essenziale per il riconoscimento del diritto fatto valere nel presente giudizio ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 898 del 1970.
Per le esposte ragioni la domanda formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente privata secondo il principio di soccombenza e compensazione integrale nei confronti della parte resistente pubblica ( , attesa CP_2
la sua veste di litisconsorte necessario nei giudizi come quello di specie (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, sent., 22.5.2020, n. 9493) e in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta (deposito del solo atto di costituzione in giudizio, senza partecipare -poi- al processo) nonché del pregio della stessa.
9 Le spese di lite si liquidano, secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di volontaria giurisdizione avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, come segue:
-nel rapporto tra la ricorrente e la resistente Parte_1 Controparte_3
applicando i parametri medi, in complessivi euro 2.336,00 oltre accessori di Legge;
-nel rapporto tra la ricorrente e l' se ne dispone l'integrale Parte_1 CP_2
compensazione per le motivazioni già sopra esposte.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1462 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2021, vertente tra e nonché l' Parte_1 Controparte_3 CP_2
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dalla ricorrente;
2) condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti della resistente , che si liquidano in euro Controparte_3
2.336,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfetario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente
[...]
e parte resistente Parte_1 CP_2
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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