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Articolo 3 della Legge 28 marzo 1997, n. 86
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Legge 28 marzo 1997, n. 86
Articolo 3 della Legge 28 marzo 1997, n. 86
Versione
3 aprile 1997
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 3 aprile 1997
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