Articolo 5 della Legge 7 agosto 1982, n. 529
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 agosto 1982
Art. 5.
Il personale addetto con carattere di esclusivita' agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facolta' di cui al precedente articolo 1 e' trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita, la concessione ai sensi dell' articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Le modalita' e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonche' tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell' articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393 .
Entrata in vigore il 28 agosto 1982