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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 64/2024 del ruolo generale e promossa
DA
società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Parte_1
), a mezzo della procuratrice in persona del legale P.IVA_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Roma, viale della P.IVA_2
Tecnica n. 177, presso lo studio dell'avv. Francesca Crivellari come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato CP_2 CodiceFiscale_1
in Civitanova Marche (MC) in via Luigi Einaudi n. 168 presso lo studio dell'avv. Giovanna Cipolletti,
che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
già già , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
già , in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_6 P.IVA_3
contumace;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 535 del 19-20/6/2923 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. riformare la sentenza n. 535/2023 pubblicata in data 20.06.2023, non notificata e resa dal Tribunale
di Macerata all'esito del procedimento n. RG 576/2016 per i motivi esposti nel presento atto e per l'effetto accertare che il Sig. è debitore relativamente al conto corrente n. 1322 della CP_2
(giusta cessione del credito originariamente vantato da Parte_1 Controparte_4
oggi della somma di euro 4.913,35, oltre interessi legali dal 20 febbraio 2016 al Controparte_3
saldo effettivo”.
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del giudizio di primo grado.
Per l'appellato affinché piaccia all'On.le Collegio Giudicante, respinta ogni contraria istanza: CP_2
In via preliminare
1) dichiarare l'inammissibilità dell'opposto atto di appello per carenza di legittimazione attiva ad agire in capo alla e per essa alla ; Parte_1 Controparte_7
In subordine e comunque nel merito
2) rigettare integralmente, per tutti i motivi sopra esposti, ogni domanda contenuta nell'avverso atto di citazione in appello;
pagina 2 di 7 e per l'effetto
2) confermare la sentenza n. 523/2023 - 576/2016 emessa dal Tribunale di Macerata in data
20/06/2013;
3) con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi gradi di giudizio
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata, in parziale accoglimento delle domande proposte da contro e ha: CP_2 Controparte_4 Controparte_4
dichiarato l'improcedibilità della domanda svolta dall'attore nei confronti di
[...]
; Controparte_8
ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla domanda svolta in nome del fideiussore;
CP_9
ha dichiarato il difetto di legittimazione di in relazione alle domande Controparte_4
aventi ad oggetto i contratti di mutuo n. 66/70778 e n. 66/185537 in quanto estinti anticipatamente in data 4/2/2008, prima della cessione ex artt. 43 e 47 del d.lgs n. 180 del 2015 all'ente-ponte delle posizioni giuridiche facenti capo alla società in liquidazione coatta amministrativa;
quanto al contratto di mutuo n. 66/325998 ha rigettato l'eccezione di usurarietà non avendo l'attore allegato e provato il superamento del tasso di mora e dovendosi in ogni caso fare applicazione della maggiorazione prevista dalla Suprema Corte con sentenza n. 19957/2020 e dovendosi procedere ad una verifica separata della usurarietà della CMS;
in relazione al contratto di conto corrente n. 1322 del 31/12/1994, premesso che l'attore non aveva provveduto al deposito degli estratti conto relativi al periodo dal 28/2/1995 al 31/12/2005, con conseguente esclusione del medesimo dalle operazioni di ricalcolo del saldo, ha innanzitutto escluso la nullità del contratto per mancanza ovvero erroneità della indicazione dell'ISC/TAEG;
ha rilevato che per il periodo antecedente al luglio 2000 non risultava pattuita alcuna clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e che il rinvio al “prospetto recante le condizioni pagina 3 di 7 economiche” era generico ed esponeva il correntista ad abusi da parte della con conseguente CP_4
abusività degli addebiti effettuati a detto titolo;
quanto al periodo da luglio 2000 al 31/3/2016, ha rilevato che i contratti del 13/7/2006 e del 4/3/2009
non contenevano alcuna clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e che inidonea a superare detta omissione era la dichiarazione unilaterale della di adeguamento alla circolare della Banca d'Italia, con conseguente abusività degli addebiti CP_4
effettuati anche in relazione a detto periodo;
ha dichiarato la nullità della clausola di previsione della CMS inserita nel contratto del 5/2/1999 in quanto pattuita con solo riferimento alla percentuale (0,125%) senza indicazione dei criteri per la sua applicazione;
ha ritenuto valida la clausola di previsione della CMS contenuta nel contratto 13/7/2006 fino al termine fissato dall'art. 2 bis L. 2/2009, mentre per il periodo successivo in adesione ai rilievi svolti dal CTU ne ha ritenuto indebita l'applicazione per non essersi la Banca adeguata alle prescrizioni previste dalla ricordata disposizione;
dopo aver precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla era onere CP_4
dell'attore fornire la prova che i pagamenti fossero contenuti nei limiti dell'affidamento concesso, ha dichiarato la prescrizione dei pagamenti effettuati extra fido nel periodo 31/3/1995-31/3/2005 per complessivi € 15.859,96, come accertato dal nominato CTU;
ha quindi ritenuto di rideterminare il saldo passivo del rapporto di conto corrente aderendo ai conteggi di cui alla seconda ipotesi articolata dal CTU (quella che tiene conto della eccezione di prescrizione)
nell'elaborato peritale del 31/7/2017;
ha conseguentemente condannato al pagamento in favore dell'attore Controparte_4
della complessiva somma di € 6.879,80, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dalla data della domanda (20 febbraio 2016) al saldo;
pagina 4 di 7 ha infine compensato integralmente le spese di lite tra le parti e posto a carico delle stesse le spese di
CTU in pari misura.
quale cessionaria in blocco dei crediti già facenti capo a Parte_1 Controparte_4
ha proposto appello, deducendo l'erroneità della disposta condanna al pagamento in favore
[...]
dell'attore della somma di € 6.879,80, oltre interessi, per avere il Tribunale da un lato affermato di fare proprie le conclusioni rassegnate dal nominato CTU nella seconda ipotesi di calcolo e poi essersi discostato dalle stesse. Ha quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva CP_2
in capo alla società appellante. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Non meritevole di accoglimento è l'eccezione di difetto di titolarità in capo alla società
appellante dei crediti dedotti in giudizio.
Innanzitutto, occorre rilevare che non sono in contestazione le seguenti circostanze e cioè che
[...]
a seguito di modifiche statutarie ha mutato a far data dal 06/09/2017 la Controparte_4
propria denominazione sociale in e che quest'ultima sia stata incorporata in Controparte_10 [...]
in virtù di fusione per incorporazione di cui all'atto a rogito Controparte_11
Notaio Dott. di Brescia 16.10.2017 (rep. n.104553- racc. n.36849), Persona_1
specificamente allegate da parte appellante. L'appellato, infatti, contesta esclusivamente che il credito
de quo sia ricompreso nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario conclusa in data
04/12/2020 tra e Parte_1 Controparte_12
Ciò posto, nel caso di specie detto inserimento risulta confermato dalla dichiarazione in data 15/1/2024
(cfr. doc. 4 nel fascicolo di parte appellante), con la quale (società incorporante Controparte_3
per fusione di attesta che sia il contratto di conto corrente bancario n. 1322 che Controparte_6
quello di mutuo facenti capo a (NDG 30777013) sono ricompresi nel predetto atto di CP_2
cessione. Detta produzione appare da sola sufficiente a fornire prova della titolarità in capo pagina 5 di 7 all'appellante dei crediti per cui è causa in conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte (cfr. ord. n. 10200 del 16/4/2021) per cui “la dichiarazione del cedente, comunicata dal
cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del
titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo”.
Nel merito l'appello appare fondato.
Il Tribunale ha accolto la domanda svolta dal relativa al solo conto corrente n. 1322 dichiarando CP_2
l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di CMS per complessivi € 880,30, per i periodi sopra specificamente indicati, e quelli a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto anche se nei limiti del suo documentato svolgimento. Avendo parimenti accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il primo giudice ha ritenuto di aderire alla CP_4
seconda ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU, recependone integralmente le conclusioni, che hanno quantificato in complessivi € 6.879,70 gli importi addebitati dalla nel corso del tempo in CP_4
mancanza di valido titolo. Il Tribunale, tuttavia, nel pronunciare l'impugnata sentenza non si è
avveduto che il saldo finale del conto corrente in esame, depurato della predetta somma, come puntualmente precisato dal CTU, senza che le sue conclusioni fossero impugnate (neanche in questa sede) dal risulta pari ad € 4.913,35 a debito del correntista alla data del 31/3/2016. CP_2
Né in senso contrario può valorizzarsi la circostanza che in sede stragiudiziale, a seguito della richiesta dell'appellato di pagamento dell'importo di cui alla pronunciata sentenza, l'avvocato della abbia CP_4
rappresentato l'esistenza di poste da porre in compensazione con il credito derivante dalla impugnata sentenza, atteso che nella premessa si chiarisce che la questione avrebbe dovuto essere sottoposta alla propria assistita, sicché nessun riconoscimento o rinuncia neppure impliciti possono essere riconosciuti in relazione a detta dichiarazione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma, accerta che il saldo del conto corrente n. 1322 alla data del 31/3/2016 era pari ad € 4.913,35
a debito di . CP_2
pagina 6 di 7 Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate alla luce del principio di diritto per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento
delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (cfr. Cass. ord. n. 27056 del 06/10/2021), essendo l'appellato comunque rimasto vittorioso in relazione ai capi di sentenza che hanno accertato l'illegittimità degli addebiti effettuati in conto corrente a titolo di CMS e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 535 del 19-20/6/2923 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che per il resto conferma,
accertata che il saldo del conto corrente n. 1322 alla data del 31/3/2016 era pari ad € 4.913,35 a debito di;
CP_2
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3/7/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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