Articolo 2 della Legge 28 luglio 1961, n. 829
Articolo 1
Versione
14 settembre 1961
Art. 2.
All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di parte straordinaria iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare le maggiori spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 settembre 1961