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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9336 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Alfredo LANDI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35221 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 20 marzo 2025, vertente
T R A
n. 706/2019 Parte_1 Parte_2
in persona del curatore, avv. Maria Antonietta Tanico, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Appia Nuova n. 225, presso lo studio dell'avv.
MA N. IS che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra CP_1 CP_2
e elettivamente domiciliate in Frosinone, alla via Firenze
[...] CP_2
n. 100, presso lo studio dell'avv. Marco Pizzutelli che le rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ennio Quirino CP_3
Visconti n. 55, presso lo studio dell'avv. Enrico Salvini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI OGGETTO: concorrenza sleale, risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “… accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_3
e/o della Sig.ra e/o della in persona del suo
[...] CP_2 CP_1 legale rappresentante pro tempore, per la violazione dell'art. 2598 c.c. e/o dell'art. 2557 c.c. o per diverso titolo;
2. per l'effetto condannare il Sig.
e/o la Sig.ra e/o la in persona del suo CP_3 CP_2 CP_1
legale rappresentante pro tempore, ricorrendone i presupposti in solido tra loro, a corrispondere in favore del Parte_3 [...]
in persona del Curatore Avv. Maria Antonietta Parte_2
Tanico, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 1.340.071,47, o il diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
3. in ogni caso: rigettare tutte le eccezioni, nonché integralmente le domande tutte formulate, anche ai fini del mero accertamento
e/o anche in via incidentale, dalle altre parti del giudizio nei confronti del
n. della per essere Parte_1 Pt_3 Parte_2
infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c.. 4. in ogni caso, ove occorrer possa, confermare e/o convalidare e/o, comunque, recepire, quanto disposto con
Ordinanza di sequestro in data 16.4.2022. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento e di quello cautelare ante causam, ivi compresa la fase di reclamo, con spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Per le convenute e “… rigettare la domanda così come CP_1 CP_2
proposta dalla Curatela Fallimentare attrice nei confronti di e CP_1
perché infondata sia in fatto sia in diritto. Con il favore delle CP_2
spese anche del doppio grado cautelare”.
Per il convenuto : “… rigettare integralmente le domande CP_3
formulate nei confronti dell'esponente dalla parte attrice nella chiusa dell'Atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con condanna della medesima parte attrice all'integrale refusione delle spese di lite, incluse le spese delle due fasi del procedimento cautelare ante causam”. MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato nel maggio 2022, il
Fallimento n. 706/2019 della ha Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la soc. CP_1 CP_2
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] CP_3
da essa subiti in conseguenza di atti di concorrenza sleale posti in essere dai convenuti nonché in conseguenza della violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 c.c.;
• che, a sostegno della domanda, la curatala fallimentare ha in sintesi dedotto che quando la era ancora attiva Parte_2
e in bonis, la società convenuta, successivamente costituita nell'anno
2016, aveva esercitato la medesima attività imprenditoriale della prima
(commercio di articoli di ferramenta), operando negli stessi locali, utilizzando gli stessi segni distintivi e gli stessi canali pubblicitari, nonché avvalendosi dei medesimi collaboratori;
che tale condotta integrava atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, nn. 1) e 3),
c.c.; che, inoltre, dopo la cessione della propria partecipazione sociale nella avvenuta nell'aprile 2019, Parte_2
, che di detta società era stato anche amministratore, aveva CP_3
continuato a svolgere attività in concorrenza con la predetta società, gestendo di fatto la la cui unica socia era la di lui moglie CP_1
che lo svolgimento di attività in concorrenza con quella CP_2
esercitata dalla società di cui aveva ceduto le quote costituiva violazione del divieto di cui all'art. 2557 c.c.; che dei predetti illeciti erano responsabili tutti i convenuti, che erano pertanto tenuti a risponderne solidalmente;
• che la soc. e , costituitisi in CP_1 CP_2 CP_3
giudizio, hanno chiesto il rigetto della domanda avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che, secondo la stessa prospettazione attorea, nel corso di più anni (in particolare per tutto il 2017 e per tutto il 2018) la
[...]
e la avrebbero “convissuto” nella Parte_2 CP_1 stessa sede di viale Tevere n. 7 in Frosinone, esercitando lo stesso commercio, rivolgendosi alla medesima clientela, operando sotto gli stessi segni distintivi (o, comunque, sotto segni distintivi molto simili), e avvalendosi dello stesso personale;
• che, come già chiarito da questo stesso Tribunale con ordinanza
6.12.2022, resa all'esito della fase di reclamo di un procedimento cautelare instaurato dal (v. doc. 1 fascicolo , le Parte_1 CP_1 riferite circostanze fattuali, addotte dall'odierno attore a dimostrazione di un'asserita condotta di concorrenza sleale perpetrata a suo danno dai convenuti, non integrano affatto la fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., essendo del tutto evidente, alla luce della ricostruzione dei fatti offerta dal , che la dedotta “convivenza” (se non, addirittura, la Parte_1
sostanziale “sovrapposizione”) tra le due società sia stata il frutto di una consapevole e deliberata decisione dei vertici gestionali delle due, allo scopo di far confluire la maggior parte dei ricavi d'impresa verso la sola e di addossare sulla la gran CP_1 Parte_2
parte delle perdite;
• che l'ulteriore affermazione attorea, secondo cui il disegno ordito dai convenuti sarebbe stato quello di sottrarre alla decotta Parte_2
il patrimonio di essa, destinandolo alla prosecuzione della
[...]
medesima attività mediante un diverso “strumento” costituito dalla
[...]
dimostra in modo ancora più lampante che tra le due società, CP_1
operanti in sostanziale simbiosi, non vi era un autentico rapporto di concorrenzialità, condizione invece indispensabile per la configurabilità della concorrenza sleale di cui al ridetto art. 2598;
• che, in altri termini, gli elementi fattuali indicati dall'attore come indici di concorrenza sleale costituiscono piuttosto indici di assenza di un vero rapporto di concorrenza tra le due imprese;
• che deve pure escludersi che i fatti di cui l'attore si duole possano integrare la fattispecie di cui all'art. 2557 c.c. in quanto, anche volendo accedere alla tesi attorea secondo cui sarebbe stato il reale CP_3
dominus della i) questi non avrebbe comunque iniziato una CP_1 nuova impresa dopo la cessione della partecipazione sociale, ma avrebbe tutt'al più continuato a svolgere l'attività di gestione della già CP_1 esistente ed operante;
ii) l'attività di (e, tramite lui, della CP_3
non avrebbe comunque potuto sviare la clientela dell'azienda CP_1
ceduta (cioè della , avendo le due Parte_2
società deliberatamente deciso di presentarsi alla clientela come un unico soggetto, e non essendovi tra loro alcuna effettiva concorrenza;
• che, del resto, il fatto che le dedotte fattispecie illecite di cui agli artt.
2557 e 2598 c.c. debbano essere escluse alla luce delle stesse allegazioni attoree è stato evidenziato anche nell'ordinanza 16.4.2022 con cui questo
Ufficio, accogliendo nella prima fase la domanda cautelare del e autorizzando così il sequestro conservativo dei beni dei Parte_1
convenuti a tutela del vantato credito risarcitorio, ha valorizzato, sotto il profilo del fumus boni iuris, non già la concorrenza sleale o la violazione del divieto di concorrenza, bensì la condotta distrattiva dell'organo amministrativo della Parte_2
• che, tuttavia, la condotta distrattiva dell'organo amministrativo della non è stata specificamente dedotta Parte_2 quale titolo della domanda risarcitoria qui spiegata, avendo l'attore invocato soltanto le fattispecie di cui ai più volte menzionati artt. 2557 e
2598, e non potendo giungersi a diverse conclusioni sulla scorta del genericissimo richiamo (peraltro contenuto nelle sole conclusioni dell'atto di citazione) ad un'eventuale responsabilità “per diverso titolo”;
• che, del resto, è stato lo stesso attore a specificare nei propri Parte_1
scritti difensivi conclusivi che i propri riferimenti alle condotte distrattive
(“passaggio di arredi, attrezzature, merci, ecc.”), lungi dal voler indicare un diverso titolo della domanda risarcitoria, sono stati fatti al solo fine di evidenziare uno degli indici della lamentata concorrenza sleale (v. pag.
18 della comparsa conclusionale attorea, ove si chiarisce che “quei riferimenti erano meramente descrittivi soltanto di uno dei molteplici indici/atti di concorrenza sleale posti in essere dai convenuti”); • ritenuto pertanto che la domanda del
[...]
debba essere respinta;
Parte_4
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto anche del procedimento cautelare promosso ante causam, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta dal n. 706/2019 Parte_1 [...]
Parte_4
2. - condanna il n. della Parte_1 Pt_3 Parte_2
al pagamento, in favore della soc. e di delle
[...] CP_1 CP_2 spese del giudizio che liquida in complessivi €18.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. - condanna il n. della Parte_1 Pt_3 Parte_2
al pagamento, in favore della soc. e di delle
[...] CP_1 CP_2
spese del giudizio che liquida in complessivi €15.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 12 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli