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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2024, n. 46834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46834 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: De IC RO nata a [...] il [...] rappresentata e difeso dall'avv. Pasquale Sepe Giro e dall'avv. EN IC FE, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 22/03/2024 della Corte di Appello di Napoli, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, cornma 1- bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, che, riportandosi alla memoria scritta in data 02/09/2024, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
i i Penale Sent. Sez. 2 Num. 46834 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 24/10/2024 udito il difensore della ricorrente, avv. Pasquale Sepe Giro, anche in sostituzione dell'avv. EN IC FE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli - in parziale riforma della pronuncia assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato emessa in data 16/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed appellata dal Pubblico Ministero - ha dichiarato la responsabilità di De IC RO per il delitto di riciclaggio ( contestato al capo a) di imputazione) della somma di euro 670.450,00, provento di delitti di natura finanziaria commessi da NE AO, da costei ricevuta sul conto corrente della società La DE s.r.l. di cui era legale rappresentante mediante un simulato contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Castelmorrone;
previa concessione di attenuanti generiche ha irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite i propri difensori fiduciari, con due atti distinti. 2.1 Con atto a firma avv. Sepe vengono articolati i seguenti motivi. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 codice di rito.0=Rg:Ep La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello del pubblico ministero per duplice difetto di specificità dei motivi di gravame. Sotto un primo profilo, rilevabile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. en., si deduce che l'atto di impugnazione è privo di riferimenti specifici alla motivazione della sentenza di primo grado e non indica i punti della decisione a cui esso si riferisce. Sotto un secondo profilo, rilevabile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. b) e comma 1 bis cod. proc. pen., si rileva che l'appello non si confronta con il costrutto argomentativo della pronuncia del Tribunale mancando specifiche censure alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio assolutorio, non essendo esplicitamente enunciati i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato che - dopo avere scandagliato tutte le prove dichiarative e documentali assunte in dibattimento - confutava in modo chiaro e approfondito tutte le considerazioni sviluppate dal pubblico ministero in sede di conclusioni rilevando come, seppure l'operazione immobiliare oggetto di contestazione apparisse prima facie anomala, numerosi erano gli elementi che ponevano in dubbio la consapevolezza dell'imputata di avere utilizzato utilità provento di reati fiscali ascritti a NE AO, piuttosto che altre somme di lecita provenienza riconducibile ai patrimoni societari dei Centri NE. L'atto di appello costituisce semplicemente la mera riproposizione, financo letterale, della requisitoria scritta depositata in sede di conclusioni. 2 La questione di inammissibilità, dedotta con articolata memoria difensiva, è stata disattesa dalla Corte di Appello con una mera formula di stile ritenendo "sufficientemente articolate le ragioni fattuali e giuridiche del gravame". 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod, proc. pen. in relazione all'art. 648 bis cod. pen, violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rafforzata. Il Tribunale aveva ricostruito l'operazione immobiliare effettuata dall'imputata e ritenuto integrati gli elementi oggettivi del contestato delitto di riciclaggio, ma non provato l'elemento soggettivo del dolo, neppure nella forma eventuale, e cioè la consapevolezza in capo a costei dell' origine illecita delle somme di denaro impiegate. La Corte di appello, nel ribaltare il giudizio assolutorio, ha semplicemente trasfuso in sentenza le argomentazioni contenute nella requisitoria scritta del pubblico ministero che il giudice di primo grado aveva già motivatamente confutato. Il raffronto tra le due motivazioni rende palese come il collegio di secondo grado non abbia adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata che impone di indicare le ragioni per le quali il materiale probatorio abbia una valenza dimostrativa del tutto diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, tale da far venire meno" ogni ragionevole dubbio" e che, in caso di contraria valutazione delle evenienze dibattimentali, avrebbe comunque reso necessaria la loro rinnovazione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha infatti spiegato come l'imputata potesse ipotizzare che la somma di euro 675.000,00, oggetto di riciclaggio, costituisse il profitto (inteso come risparmio di spesa) di reati tributari commessi anni prima e realizzati attraverso operazioni complesse e sofisticate che ella non poteva comprendere;
non ha considerato - sotto il profilo del rapporto della De IC con la famiglia ed il gruppo NE ritenuto dal collegio di tipo fiduciario - che l'imputata era semplicemente la titolare dell'impresa incaricata delle pulizie presso il centro NE all'interno del quale, quindi, non aveva alcun ruolo gestorio;
neppure ha tenuto in debito conto che al momento dei bonifici contestati come riciclaggio le casse del centro NE erano assai floride, sicchè era ben arduo per l'imputata immaginare che tali somme provenissero da imposte non pagate anni prima. A sostegno della sussistenza della prova del dolo, la Corte di appello ha dato rilevo al carattere fittizio della operazione immobiliare che invece non si configura in quanto è documentato che la società La DE s.r.l. aveva acquistato il complesso immobiliare per euro 700.000,00 sostenendo poi costi di ristrutturazione per circa 2 milioni di euro;
peraltro, tutti i passaggi di somme dal gruppo NE alla società La Gradenia s.r.l. sono tracciati. Non è idonea a sorreggere la affermata consapevolezza dell'imputata in ordine alla provenienza illecita di tale denaro la mancata esecuzione del preliminare di vendita dell'immobile atteso che (come emerge dalle dichiarazioni rese in dibattimento da NE EN con le quali la Corte di appello non si 3 è confrontata) dopo l'uscita dal gruppo di NE AO tale contratto era stato impugnato per bloccare proprio l'acquisizione dell'immobile. La Corte di appello ha omesso totalmente di misurarsi con le dichiarazioni rese nel corso dell'esame da NE AO e dal teste AU in merito agli elevati importi delle fatture emesse dalla società La DE per il servizio di pulizia mensile prestato al centro NE (20.000,00 euro) che, peraltro, sono irrilevanti in quanto non oggetto di imputazione, né costituiscono la base del reato presupposto che è invece costituito da illeciti fiscali. Peraltro, tali costi erano in linea con il deliberato ANAC e spiegabili con il numero di operai (ben cinque) che svolgevano tale attività a tempo pieno, comprendente non solo lavori a terra ma anche sulle superfici laterali di ogni ambiente, come imposto dalla regione Campania, oltre a particolari servizi di pulizia nei laboratori di analisi e nei locali di medicina nucleare. NE AO ha anche spiegato perché il centro NE non aveva lui stesso acquistato l'immobile direttamente dalle proprietarie, anziché porre lo schermo della società dell'imputata, affermando che ciò era avvenuto per cercare di spuntare un prezzo più vantaggioso ed ha illustrato precisamente la destinazione di tale bene. 2.1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 bis, comma quarto, cod. pen, violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena. Quanto al primo profilo, evidenzia la difesa ricorrente, che i reati fiscali costituenti presupposto del riciclaggio rientravano, ratione temporis, nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 bis comma quarto, cod. pen. Quanto al secondo profilo, si rileva che la Corte di appello si è discostata immotivatamente dal minimo edittale. Il riconoscimento della attenuante ed una sanzione base inferiore avrebbero consentito il beneficio della sospensione condizionale e, in ogni caso, l'applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen. 2.2. Con atto a firma avv. FE vengono articolati i seguenti motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per difetto di motivazione rafforzata. La Corte di appello ha semplicemente ripercorso le tesi contenute nell'atto di appello del pubblico ministero, senza affrontare sia il profilo della notevole distanza di tempo tra i reati fiscali (presupposto del contestato riciclaggio ) e l'intervento "ripulitore", sia il tema del dolo in capo all'imputata con riferimento alla sua consapevolezza in merito alla provenienza delittuosa delle somme costituenti profitto degli illeciti tributari, di gran lungo inferiore al denaro movimentato dalle società del gruppo NE. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 codice di ribp. 4 La Corte di appello ha ribaltato la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado senza prima procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' inammissibile per manifesta infondatezza, il primo motivo dedotto nel ricorso a firma avv. Sepe con il quale si deduce il difetto del requisito di specificità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado. 1.1. Già sotto il vigore del previgente testo dell'art. 581 lett. d) cod. proc. pen. le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, avevano affermato il principio secondo cui l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 ha riformulato l'art. 581 cod. proc. pen. prevedendo che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione deve indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione oggetto di gravame, le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie avanzate al giudice a quo ed i motivi, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla luce di tale novella legislativa, anche di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati ovvero quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). La più recente riforma al codice di rito attuata con il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 cod.proc.pen. il quale prevede, proprio con riferimento all'atto di appello, che esso è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. 1.2. Tanto premesso, l'appello proposto dal Pubblico Ministero presenta i crisrni della a mm issibil ità. La Corte di Appello (pagine da 4 a 10 della sentenza) ha riportato l'intero contenuto dell'atto di impugnazione della pubblica accusa concludendo per la specificità dello stesso in aderenza ai parametri normativi ed ermeneutici sopra richiamati, così motivatamente e correttamente P disattendendo l'eccezione difensiva di inammissibilità (pagg. da 4 a 10 della sentenz4 impugnata). 5 J Esso infatti, in primo luogo, contiene ( pagina 4) l'enunciazione specifica del punto della decisione oggetto di gravame (il decisum assolutorio nei confronti di De IC RO, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. in ordine al delitto di riciclaggio contestato al capo a) di imputazione per difetto dell'elemento soggettivo) e del motivo di doglianza proposto (l'omessa ed erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove assunte in dibattimento con riferimento all'elemento psicologico del reato in valutazione). A seguire nelle pagine successive, l'atto di gravame indica precisamente le prove che si assume essere state erroneamente valutate sviluppando, al contempo argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste nella sentenza impugnato a fondamento dello specifico punto appellato (l'assenza di dolo). In particolare, elenca precisamente, con costante riferimento alle risultanze dibattimentali, gli elementi ritenuti dal pubblico ministero sintomatici della consapevolezza dell'imputata in ordine alla provenienza delittuosa del denaro impiegato nella operazione immobiliare (pagg. da 10 a 17) ed altresì confuta ogni contraria argomentazione sviluppata nella sentenza appellata, così confrontandosi in maniera compiuta con ciascuno dei fattori valorizzati dal primo giudice per escludere, anche nella forma eventuale, l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio in capo alla De IC ( pagg. da 17 a 19). 2. Inammissibile è anche il secondo motivo dedotto nel ricorso a firma avv. Ferrar() con il quale si deduce l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (tale profilo, sia pure non oggetto di specifica ed autonoma doglianza, è richiamato anche nel secondo motivo di ricorso a firma avv. Sepe). 2.1. E' noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti ad una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860; Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, Casoppero, Rv. 285826). 2.2. Nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla lettura della pronuncia impugnata, la Corte di appello si è attenuta alla ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale e ha riformato la sentenza di primo grado perché, valutando il medesimo compendio probatorio anche (e non solo) in relazione alle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado (le uniche a dovere essere eventualmente rinnovate, se decisive, ove l'appello del pubblico ministero si fondi proprio su una diversa valutazione delle stesse), ne ha semplicemente tratto conseguenze diverse in punto di diritto. La doglianza dedotta è peraltro del tutto generica atteso che in entrambi i ricorsi non sono state neppure indicate quali fonti orali avrebbero dovuto essere oggetto di riassunzione avanti il giudice di appello perché incidenti in modo decisivo sull'avvenuto overturning pregiudizievole per l'imputata. 6 Della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non vi è dunque ragione di dolersi. 3. Manifestamente infondati sono anche il secondo motivo di ricorso a firma avv. Sepe ed il primo dedotto nell'atto di impugnazione a firma avv. FE relativi al difetto di motivazione rafforzata e alla violazione, da un lato, dell'art. 533 cod. proc. pen e, dall'altro, dell'art. 648 bis cod. pen. 3.1. Il principio della motivazione rafforzata è ormai da anni recepito ed elaborato, come espressione delle fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., dalla giurisprudenza di questa Corte. È sufficiente in proposito ricordare la pronuncia a Sezioni Unite n. 14426 del 14/01/2019, Pavan, Rv. 275112 che ha affermato - ribadendo quanto già s':atuito nella precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - che, in caso di riforma della decisione di primo grado, "il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". Tale indicazione ha trovato amplissima applicazione nella successiva elaborazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sul medesimo materiale già valutato in prima istanza ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, deve essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare carenze o insufficienze della decisione assolutoria la quale, quindi, si rivela, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza;
la motivazione rafforzata deve quindi mettere in luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno, confeziDnando una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr ex multis Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 2845-03; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 17.4.2023, B., Rv. 284493-03). 3.2. Tanto premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha compiutamente assolto all'onere di motivazione rafforzata, nei sopra indicati termini declinati dalla giurisprudenza di legittimità e ha sviluppato un percorso argomentativo ampio, di intrinseca coerenza logica ed immune da travisamento della prova ( pagine da 12 a 16 della sentenza impugnata). Sul punto va da subito precisato che la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza del contestato reato di riciclaggio nelle sue connotazioni oggettive, in piena aderenza alle determinazioni del giudice di primo grado dal quale si è, invece discostato, nella valutazione della prova dell'elemento soggettivo del reato. La linea portante della decisione riformata, si fondava sulla considerazione che non vi era piena certezza in ordine alla integrazione del dolo, anche in forma solo eventuale, in capo 7 I all'imputata e ciò in ragione di taluni "fattori" che portavano a dubitare della consapevolezza della De IC in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile dai reati fiscali commessi da NE AO, piuttosto che da altre somme- di origine lecita- riconducibili al patrimonio del gruppo. In tal senso, il Tribunale evidenziava: la notevole distanza temporale tra i reati presupposti e l'intervento "ripulitore", la natura sofisticata delle condotte illecite integranti gli illeciti finanziari in questione riconducibili al gruppo NE nel quale l'imputata non era addentro e l'elevata capacità economica del gruppo medesimo con fatturati assai rilevanti, sicchè difficilmente la De IC avrebbe potuto rappresentarsi la possibilità che il denaro ricevuto provenisse proprio dagli illeciti tributari. A fronte di tale apparato argomentativo, la Corte territoriale ha, invece, illustrato e valorizzateuna serie di elementi fattuali chiari, precisi e concordanti non considerati dal Tribunale i quali, se correlati tra loro, erano idonei sul piano logico a comprovare in capo all'imputata il dolo di reato, ancorchè in forma eventuale, e si è anche puntualmente confrontata, confutandoli ad uno ad uno, gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado. In particolare, i giudici di appello hanno dato rilievo, illustrandole precisamente, alle numerose ed ingiustificate anomalie dell' operazione immobiliare in contestazione, al carattere di totale estraneità della stessa all'oggetto sociale della società La DE di cui era titolare l'imputata la quale era anche ricorsa ad un contratto preliminare di vendita di cosa altrui simulato e dichiarato nullo in sede civile;
allo stretto e consolidato legame fiduciario esistente da anni tra l'imputata e la famiglia NE (che non si era esaurito in un mero rapporto sinallagmatico in forza del quale La DE si occupava della pulizia dei locali del centro NE , ma che aveva visto anche la donazione alla De IC del 50% di una quota della società Perla Holding facente parte della galassia NE e la corresponsione a costei di compensi mensili per il servizio di pulizia pari a 20.000,00 euro, del tutto sproporzionati, per eccesso, rispetto ai costi di mercato); al rapporto pressochè contestuale tra la realizzazione dei reati presupposti (evasioni fiscali dal 2009 al 2011, giudizialmente accertate) e la articolata e complessa operazione immobiliare di cui sopra che si era sviluppata a partire già dall'anno 2012. Tali dati erano ritenuti decisivi sul piano della prova del dolo c.d. eventuale e cioè della rappresentazione, da parte della De IC, della concreta possibilità che le provviste ricevute ed impiegate fossero di provenienza delittuosa ed ella ne avesse accettato il rischio, a nulla rilevando - proprio in virtù del quadro fattuale delineato - che gli illeciti finanziari fossero stati connotati da modalità eventualmente non conosciute in dettaglio dll'imputata e che il centro NE avesse una capacità economica elevata con fatturati assai rilevanti e di origine lecita. La Corte di appello ha dunque posto a fondamento del giudizio di responsabilità elementi aderenti alla realtà processuale aventi capacità dimostrativa rispetto all'ipotesi accusatoria, in parte tralasciati ed in parte comunque erroneamente valutati dal primo Giudice, così sviluppando un alternativo ragionamento probatorio idoneo a superare le ragioni poste a fondamento dell'esito assolutorio, in piena aderenza ai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cpp con riferimento 8 al principio dell'oltre ragionevole dubbio e senza incorrere nella violazione dell'art. 648 bis cod. pen. che è fattispecie per la quale il dolo eventuale è pacificamente configurabile. 4. Sono infine manifestamente infondati anche i due diversi profili di doglianza dedotti nel terzo motivo del ricorso a firma avv. Sepe. La violazione dell'art. 648 bis, comma 4, cod. pen non si configura atteso che il delitto di cui all'art. 3 del D.vo n. 74 del 2000, uno dei reati presupposto del reato di riciclaggio, anche all'epoca del fatto, era punito con la reclusione fino a sei anni, sicchè l'invocata attenuan':e non poteva essere riconosciuta dalla Corte territoriale. Quanto alla doglianza relativa al dosimetria della sanzione base i giudici di secondo grado ( pag. 16 della sentenza) hanno motivatamente ritenuto congruo il quantum determinato in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa (misura prossima al minimo eclittale) valorizzando, con corretta applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., la concreta gravità del fatto che si era articolato in plurime operazioni, protratte nel tempo, volte ad ostacolare la provenienza delittuosa di una somma di denaro pari ad euro 670.450,00. La prospettazione difensiva di una applicazione di pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. è generica in quanto esclusivamente collegata all'eventuale riconoscimento della ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 bis, comma 4, cod. pen., non concedibile per le ragioni soprandicate, e alla richiesta di rivisitazione in melius della pena inflitta dal giudice di appello che, sul punto, ha motivato correttamente. In ogni caso, la sostituzione in tale senso non risulta essere stata avanzata, sia pure in via subordinata, nelle conclusioni rassegnate avanti il giudice di appello il quale non ha il potere di procedere d'ufficio in assenza di alcuna specifica e motivata richiesta (in tal senso Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 e, più recentemente, a seguito della introduzione dell'art. 20 bis cod. pen, si veda Sez. 6, n. 46103 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491; Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, A., Rv. 285996; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484; Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, Coppola, Rv. 285894; Sez. 6, n. 3922 del 21/11/2023, Z. Rv. 295902; Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, De Martino, Rv. 285630). 5. Alla inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 9 I P esidente Così deciso il 24 ottobre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, cornma 1- bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, che, riportandosi alla memoria scritta in data 02/09/2024, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
i i Penale Sent. Sez. 2 Num. 46834 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 24/10/2024 udito il difensore della ricorrente, avv. Pasquale Sepe Giro, anche in sostituzione dell'avv. EN IC FE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli - in parziale riforma della pronuncia assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato emessa in data 16/06/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed appellata dal Pubblico Ministero - ha dichiarato la responsabilità di De IC RO per il delitto di riciclaggio ( contestato al capo a) di imputazione) della somma di euro 670.450,00, provento di delitti di natura finanziaria commessi da NE AO, da costei ricevuta sul conto corrente della società La DE s.r.l. di cui era legale rappresentante mediante un simulato contratto preliminare di vendita di un immobile sito in Castelmorrone;
previa concessione di attenuanti generiche ha irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite i propri difensori fiduciari, con due atti distinti. 2.1 Con atto a firma avv. Sepe vengono articolati i seguenti motivi. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 codice di rito.0=Rg:Ep La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello del pubblico ministero per duplice difetto di specificità dei motivi di gravame. Sotto un primo profilo, rilevabile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a) cod. proc. en., si deduce che l'atto di impugnazione è privo di riferimenti specifici alla motivazione della sentenza di primo grado e non indica i punti della decisione a cui esso si riferisce. Sotto un secondo profilo, rilevabile ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. b) e comma 1 bis cod. proc. pen., si rileva che l'appello non si confronta con il costrutto argomentativo della pronuncia del Tribunale mancando specifiche censure alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio assolutorio, non essendo esplicitamente enunciati i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato che - dopo avere scandagliato tutte le prove dichiarative e documentali assunte in dibattimento - confutava in modo chiaro e approfondito tutte le considerazioni sviluppate dal pubblico ministero in sede di conclusioni rilevando come, seppure l'operazione immobiliare oggetto di contestazione apparisse prima facie anomala, numerosi erano gli elementi che ponevano in dubbio la consapevolezza dell'imputata di avere utilizzato utilità provento di reati fiscali ascritti a NE AO, piuttosto che altre somme di lecita provenienza riconducibile ai patrimoni societari dei Centri NE. L'atto di appello costituisce semplicemente la mera riproposizione, financo letterale, della requisitoria scritta depositata in sede di conclusioni. 2 La questione di inammissibilità, dedotta con articolata memoria difensiva, è stata disattesa dalla Corte di Appello con una mera formula di stile ritenendo "sufficientemente articolate le ragioni fattuali e giuridiche del gravame". 2.1.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod, proc. pen. in relazione all'art. 648 bis cod. pen, violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rafforzata. Il Tribunale aveva ricostruito l'operazione immobiliare effettuata dall'imputata e ritenuto integrati gli elementi oggettivi del contestato delitto di riciclaggio, ma non provato l'elemento soggettivo del dolo, neppure nella forma eventuale, e cioè la consapevolezza in capo a costei dell' origine illecita delle somme di denaro impiegate. La Corte di appello, nel ribaltare il giudizio assolutorio, ha semplicemente trasfuso in sentenza le argomentazioni contenute nella requisitoria scritta del pubblico ministero che il giudice di primo grado aveva già motivatamente confutato. Il raffronto tra le due motivazioni rende palese come il collegio di secondo grado non abbia adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata che impone di indicare le ragioni per le quali il materiale probatorio abbia una valenza dimostrativa del tutto diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, tale da far venire meno" ogni ragionevole dubbio" e che, in caso di contraria valutazione delle evenienze dibattimentali, avrebbe comunque reso necessaria la loro rinnovazione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha infatti spiegato come l'imputata potesse ipotizzare che la somma di euro 675.000,00, oggetto di riciclaggio, costituisse il profitto (inteso come risparmio di spesa) di reati tributari commessi anni prima e realizzati attraverso operazioni complesse e sofisticate che ella non poteva comprendere;
non ha considerato - sotto il profilo del rapporto della De IC con la famiglia ed il gruppo NE ritenuto dal collegio di tipo fiduciario - che l'imputata era semplicemente la titolare dell'impresa incaricata delle pulizie presso il centro NE all'interno del quale, quindi, non aveva alcun ruolo gestorio;
neppure ha tenuto in debito conto che al momento dei bonifici contestati come riciclaggio le casse del centro NE erano assai floride, sicchè era ben arduo per l'imputata immaginare che tali somme provenissero da imposte non pagate anni prima. A sostegno della sussistenza della prova del dolo, la Corte di appello ha dato rilevo al carattere fittizio della operazione immobiliare che invece non si configura in quanto è documentato che la società La DE s.r.l. aveva acquistato il complesso immobiliare per euro 700.000,00 sostenendo poi costi di ristrutturazione per circa 2 milioni di euro;
peraltro, tutti i passaggi di somme dal gruppo NE alla società La Gradenia s.r.l. sono tracciati. Non è idonea a sorreggere la affermata consapevolezza dell'imputata in ordine alla provenienza illecita di tale denaro la mancata esecuzione del preliminare di vendita dell'immobile atteso che (come emerge dalle dichiarazioni rese in dibattimento da NE EN con le quali la Corte di appello non si 3 è confrontata) dopo l'uscita dal gruppo di NE AO tale contratto era stato impugnato per bloccare proprio l'acquisizione dell'immobile. La Corte di appello ha omesso totalmente di misurarsi con le dichiarazioni rese nel corso dell'esame da NE AO e dal teste AU in merito agli elevati importi delle fatture emesse dalla società La DE per il servizio di pulizia mensile prestato al centro NE (20.000,00 euro) che, peraltro, sono irrilevanti in quanto non oggetto di imputazione, né costituiscono la base del reato presupposto che è invece costituito da illeciti fiscali. Peraltro, tali costi erano in linea con il deliberato ANAC e spiegabili con il numero di operai (ben cinque) che svolgevano tale attività a tempo pieno, comprendente non solo lavori a terra ma anche sulle superfici laterali di ogni ambiente, come imposto dalla regione Campania, oltre a particolari servizi di pulizia nei laboratori di analisi e nei locali di medicina nucleare. NE AO ha anche spiegato perché il centro NE non aveva lui stesso acquistato l'immobile direttamente dalle proprietarie, anziché porre lo schermo della società dell'imputata, affermando che ciò era avvenuto per cercare di spuntare un prezzo più vantaggioso ed ha illustrato precisamente la destinazione di tale bene. 2.1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 bis, comma quarto, cod. pen, violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena. Quanto al primo profilo, evidenzia la difesa ricorrente, che i reati fiscali costituenti presupposto del riciclaggio rientravano, ratione temporis, nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 bis comma quarto, cod. pen. Quanto al secondo profilo, si rileva che la Corte di appello si è discostata immotivatamente dal minimo edittale. Il riconoscimento della attenuante ed una sanzione base inferiore avrebbero consentito il beneficio della sospensione condizionale e, in ogni caso, l'applicazione delle pene sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen. 2.2. Con atto a firma avv. FE vengono articolati i seguenti motivi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per difetto di motivazione rafforzata. La Corte di appello ha semplicemente ripercorso le tesi contenute nell'atto di appello del pubblico ministero, senza affrontare sia il profilo della notevole distanza di tempo tra i reati fiscali (presupposto del contestato riciclaggio ) e l'intervento "ripulitore", sia il tema del dolo in capo all'imputata con riferimento alla sua consapevolezza in merito alla provenienza delittuosa delle somme costituenti profitto degli illeciti tributari, di gran lungo inferiore al denaro movimentato dalle società del gruppo NE. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 codice di ribp. 4 La Corte di appello ha ribaltato la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado senza prima procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in dibattimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' inammissibile per manifesta infondatezza, il primo motivo dedotto nel ricorso a firma avv. Sepe con il quale si deduce il difetto del requisito di specificità dell'atto di appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado. 1.1. Già sotto il vigore del previgente testo dell'art. 581 lett. d) cod. proc. pen. le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, avevano affermato il principio secondo cui l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 ha riformulato l'art. 581 cod. proc. pen. prevedendo che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione deve indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione oggetto di gravame, le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie avanzate al giudice a quo ed i motivi, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Alla luce di tale novella legislativa, anche di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati ovvero quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). La più recente riforma al codice di rito attuata con il D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 cod.proc.pen. il quale prevede, proprio con riferimento all'atto di appello, che esso è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. 1.2. Tanto premesso, l'appello proposto dal Pubblico Ministero presenta i crisrni della a mm issibil ità. La Corte di Appello (pagine da 4 a 10 della sentenza) ha riportato l'intero contenuto dell'atto di impugnazione della pubblica accusa concludendo per la specificità dello stesso in aderenza ai parametri normativi ed ermeneutici sopra richiamati, così motivatamente e correttamente P disattendendo l'eccezione difensiva di inammissibilità (pagg. da 4 a 10 della sentenz4 impugnata). 5 J Esso infatti, in primo luogo, contiene ( pagina 4) l'enunciazione specifica del punto della decisione oggetto di gravame (il decisum assolutorio nei confronti di De IC RO, ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. in ordine al delitto di riciclaggio contestato al capo a) di imputazione per difetto dell'elemento soggettivo) e del motivo di doglianza proposto (l'omessa ed erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove assunte in dibattimento con riferimento all'elemento psicologico del reato in valutazione). A seguire nelle pagine successive, l'atto di gravame indica precisamente le prove che si assume essere state erroneamente valutate sviluppando, al contempo argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste nella sentenza impugnato a fondamento dello specifico punto appellato (l'assenza di dolo). In particolare, elenca precisamente, con costante riferimento alle risultanze dibattimentali, gli elementi ritenuti dal pubblico ministero sintomatici della consapevolezza dell'imputata in ordine alla provenienza delittuosa del denaro impiegato nella operazione immobiliare (pagg. da 10 a 17) ed altresì confuta ogni contraria argomentazione sviluppata nella sentenza appellata, così confrontandosi in maniera compiuta con ciascuno dei fattori valorizzati dal primo giudice per escludere, anche nella forma eventuale, l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio in capo alla De IC ( pagg. da 17 a 19). 2. Inammissibile è anche il secondo motivo dedotto nel ricorso a firma avv. Ferrar() con il quale si deduce l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (tale profilo, sia pure non oggetto di specifica ed autonoma doglianza, è richiamato anche nel secondo motivo di ricorso a firma avv. Sepe). 2.1. E' noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice di appello che procede alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti ad una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860; Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, Casoppero, Rv. 285826). 2.2. Nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla lettura della pronuncia impugnata, la Corte di appello si è attenuta alla ricostruzione della vicenda compiuta dal Tribunale e ha riformato la sentenza di primo grado perché, valutando il medesimo compendio probatorio anche (e non solo) in relazione alle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado (le uniche a dovere essere eventualmente rinnovate, se decisive, ove l'appello del pubblico ministero si fondi proprio su una diversa valutazione delle stesse), ne ha semplicemente tratto conseguenze diverse in punto di diritto. La doglianza dedotta è peraltro del tutto generica atteso che in entrambi i ricorsi non sono state neppure indicate quali fonti orali avrebbero dovuto essere oggetto di riassunzione avanti il giudice di appello perché incidenti in modo decisivo sull'avvenuto overturning pregiudizievole per l'imputata. 6 Della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non vi è dunque ragione di dolersi. 3. Manifestamente infondati sono anche il secondo motivo di ricorso a firma avv. Sepe ed il primo dedotto nell'atto di impugnazione a firma avv. FE relativi al difetto di motivazione rafforzata e alla violazione, da un lato, dell'art. 533 cod. proc. pen e, dall'altro, dell'art. 648 bis cod. pen. 3.1. Il principio della motivazione rafforzata è ormai da anni recepito ed elaborato, come espressione delle fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma 2, e 111 Cost., dalla giurisprudenza di questa Corte. È sufficiente in proposito ricordare la pronuncia a Sezioni Unite n. 14426 del 14/01/2019, Pavan, Rv. 275112 che ha affermato - ribadendo quanto già s':atuito nella precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - che, in caso di riforma della decisione di primo grado, "il giudice di appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, in modo da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". Tale indicazione ha trovato amplissima applicazione nella successiva elaborazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso di ribaltamento della sentenza assolutoria, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sul medesimo materiale già valutato in prima istanza ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, deve essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare carenze o insufficienze della decisione assolutoria la quale, quindi, si rivela, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza;
la motivazione rafforzata deve quindi mettere in luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno, confeziDnando una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr ex multis Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 2845-03; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 17.4.2023, B., Rv. 284493-03). 3.2. Tanto premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha compiutamente assolto all'onere di motivazione rafforzata, nei sopra indicati termini declinati dalla giurisprudenza di legittimità e ha sviluppato un percorso argomentativo ampio, di intrinseca coerenza logica ed immune da travisamento della prova ( pagine da 12 a 16 della sentenza impugnata). Sul punto va da subito precisato che la Corte territoriale ha ribadito la sussistenza del contestato reato di riciclaggio nelle sue connotazioni oggettive, in piena aderenza alle determinazioni del giudice di primo grado dal quale si è, invece discostato, nella valutazione della prova dell'elemento soggettivo del reato. La linea portante della decisione riformata, si fondava sulla considerazione che non vi era piena certezza in ordine alla integrazione del dolo, anche in forma solo eventuale, in capo 7 I all'imputata e ciò in ragione di taluni "fattori" che portavano a dubitare della consapevolezza della De IC in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile dai reati fiscali commessi da NE AO, piuttosto che da altre somme- di origine lecita- riconducibili al patrimonio del gruppo. In tal senso, il Tribunale evidenziava: la notevole distanza temporale tra i reati presupposti e l'intervento "ripulitore", la natura sofisticata delle condotte illecite integranti gli illeciti finanziari in questione riconducibili al gruppo NE nel quale l'imputata non era addentro e l'elevata capacità economica del gruppo medesimo con fatturati assai rilevanti, sicchè difficilmente la De IC avrebbe potuto rappresentarsi la possibilità che il denaro ricevuto provenisse proprio dagli illeciti tributari. A fronte di tale apparato argomentativo, la Corte territoriale ha, invece, illustrato e valorizzateuna serie di elementi fattuali chiari, precisi e concordanti non considerati dal Tribunale i quali, se correlati tra loro, erano idonei sul piano logico a comprovare in capo all'imputata il dolo di reato, ancorchè in forma eventuale, e si è anche puntualmente confrontata, confutandoli ad uno ad uno, gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado. In particolare, i giudici di appello hanno dato rilievo, illustrandole precisamente, alle numerose ed ingiustificate anomalie dell' operazione immobiliare in contestazione, al carattere di totale estraneità della stessa all'oggetto sociale della società La DE di cui era titolare l'imputata la quale era anche ricorsa ad un contratto preliminare di vendita di cosa altrui simulato e dichiarato nullo in sede civile;
allo stretto e consolidato legame fiduciario esistente da anni tra l'imputata e la famiglia NE (che non si era esaurito in un mero rapporto sinallagmatico in forza del quale La DE si occupava della pulizia dei locali del centro NE , ma che aveva visto anche la donazione alla De IC del 50% di una quota della società Perla Holding facente parte della galassia NE e la corresponsione a costei di compensi mensili per il servizio di pulizia pari a 20.000,00 euro, del tutto sproporzionati, per eccesso, rispetto ai costi di mercato); al rapporto pressochè contestuale tra la realizzazione dei reati presupposti (evasioni fiscali dal 2009 al 2011, giudizialmente accertate) e la articolata e complessa operazione immobiliare di cui sopra che si era sviluppata a partire già dall'anno 2012. Tali dati erano ritenuti decisivi sul piano della prova del dolo c.d. eventuale e cioè della rappresentazione, da parte della De IC, della concreta possibilità che le provviste ricevute ed impiegate fossero di provenienza delittuosa ed ella ne avesse accettato il rischio, a nulla rilevando - proprio in virtù del quadro fattuale delineato - che gli illeciti finanziari fossero stati connotati da modalità eventualmente non conosciute in dettaglio dll'imputata e che il centro NE avesse una capacità economica elevata con fatturati assai rilevanti e di origine lecita. La Corte di appello ha dunque posto a fondamento del giudizio di responsabilità elementi aderenti alla realtà processuale aventi capacità dimostrativa rispetto all'ipotesi accusatoria, in parte tralasciati ed in parte comunque erroneamente valutati dal primo Giudice, così sviluppando un alternativo ragionamento probatorio idoneo a superare le ragioni poste a fondamento dell'esito assolutorio, in piena aderenza ai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cpp con riferimento 8 al principio dell'oltre ragionevole dubbio e senza incorrere nella violazione dell'art. 648 bis cod. pen. che è fattispecie per la quale il dolo eventuale è pacificamente configurabile. 4. Sono infine manifestamente infondati anche i due diversi profili di doglianza dedotti nel terzo motivo del ricorso a firma avv. Sepe. La violazione dell'art. 648 bis, comma 4, cod. pen non si configura atteso che il delitto di cui all'art. 3 del D.vo n. 74 del 2000, uno dei reati presupposto del reato di riciclaggio, anche all'epoca del fatto, era punito con la reclusione fino a sei anni, sicchè l'invocata attenuan':e non poteva essere riconosciuta dalla Corte territoriale. Quanto alla doglianza relativa al dosimetria della sanzione base i giudici di secondo grado ( pag. 16 della sentenza) hanno motivatamente ritenuto congruo il quantum determinato in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 7.500,00 di multa (misura prossima al minimo eclittale) valorizzando, con corretta applicazione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., la concreta gravità del fatto che si era articolato in plurime operazioni, protratte nel tempo, volte ad ostacolare la provenienza delittuosa di una somma di denaro pari ad euro 670.450,00. La prospettazione difensiva di una applicazione di pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. è generica in quanto esclusivamente collegata all'eventuale riconoscimento della ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 bis, comma 4, cod. pen., non concedibile per le ragioni soprandicate, e alla richiesta di rivisitazione in melius della pena inflitta dal giudice di appello che, sul punto, ha motivato correttamente. In ogni caso, la sostituzione in tale senso non risulta essere stata avanzata, sia pure in via subordinata, nelle conclusioni rassegnate avanti il giudice di appello il quale non ha il potere di procedere d'ufficio in assenza di alcuna specifica e motivata richiesta (in tal senso Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 e, più recentemente, a seguito della introduzione dell'art. 20 bis cod. pen, si veda Sez. 6, n. 46103 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491; Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, A., Rv. 285996; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484; Sez. 6, n. 2106 del 10/11/2023, Coppola, Rv. 285894; Sez. 6, n. 3922 del 21/11/2023, Z. Rv. 295902; Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, De Martino, Rv. 285630). 5. Alla inammissibilità di entrambi i ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 9 I P esidente Così deciso il 24 ottobre 2024