TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/08/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dr.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 5251/23 la seguente
S E N T E N Z A avente ad oggetto: rendita vitalizia da infortunio sul lavoro
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. V. Pasquarella, con cui elett. Parte_1 domicilia in Caserta, via Marchesiello n. 52, giusta mandato allegato all'atto introduttivo
RICORRENTE
E
- in persona Controparte_1 del Regionale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. M. Ferrante, giusta procura notarile in CP_2 atti, presso il quale elett.te domicilia in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana 6 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.08.2023 parte ricorrente in epigrafe premesso di aver riportato un infortunio sul lavoro e di aver ottenuto il riconoscimento della rendita per il danno biologico nella misura del 16%, impugnava tale provvedimento affinché fosse riconosciuta la percentuale non inferiore al 30% o comunque superiore al 16% già riconosciuto dall' CP_3
Esaurito il prescritto iter amministrativo con esito negativo, chiedeva al Giudice adito che gli riconoscesse il grado di inabilità permanente nella misura non inferiore al 30% o altra percentuale non inferiore al 16%, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 liquidazione e condanna al pagamento dei ratei oltre interessi, spese vinte con distrazione. L' si costituiva in giudizio e deduceva che era stata riconosciuta una percentuale CP_1 invalidante pari al 16% . Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte. Istruita la controversia anche attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note di trattazione, e art. 127 ter c.p.c., con sentenza che si versa in atti. ********
Il ricorso risulta infondato e pertanto va rigettato. Invero, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, sono stati riscontrati come postumi invalidanti conseguenti all'infortunio “esiti di trauma da schiacciamento avampiede sinistro con frattura falangi ungueali II, III, IV e V dito con amputazione falange ungueale II raggio realizzanti dismorfismo anatomico con severo impegno funzionale” con conferma della percentuale invalidante riconosciuta dall' , pari al 16%.. CP_1
Tanto premesso osserva il Tribunale come la valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni, sia pienamente condivisibile.
Il nominato consulente, infatti, dopo una compiuta valutazione della documentazione sanitaria ha concluso allineandosi alla valutazione già espressa dai medici ed CP_1 evidenziando che il danno biologico è quantificabile nella misura del 16%. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante. Non sono decisive le contestazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente in sede di note di discussione circa la carente motivazione in ordine alla perdita funzionale dell'avampiede che, viceversa, è stata ampiamente considerata. In particolare il ctu chiarisce che la compromissione non può essere assimilata alla perdita integrale e tanto giustifica l'attribuzione di una percentuale inferiore a quella massima. Dal momento che le critiche alle conclusioni del consulente sono sul piano meramente diagnostico e non si basano anche su documentazione omessa o scarsamente considerata dal ctu non vi sono ragioni per dissentire dalle conclusioni rese in sede di elaborato.
Considerato che
la misura riconosciuta dal consulente è analoga a quella riconosciuta dall' ed è stata già liquidata, la domanda non può che essere respinta. CP_1
Stante la natura della controversia le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di consulenza si pongono in solido tra le parti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) le spese di consulenza tecnica sono in solido tra le parti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data. Si comunichi Santa Maria Capua Vetere, 12.08.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dr.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 5251/23 la seguente
S E N T E N Z A avente ad oggetto: rendita vitalizia da infortunio sul lavoro
T R A
, rappresentato e difeso dall' avv. V. Pasquarella, con cui elett. Parte_1 domicilia in Caserta, via Marchesiello n. 52, giusta mandato allegato all'atto introduttivo
RICORRENTE
E
- in persona Controparte_1 del Regionale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. M. Ferrante, giusta procura notarile in CP_2 atti, presso il quale elett.te domicilia in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana 6 RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.08.2023 parte ricorrente in epigrafe premesso di aver riportato un infortunio sul lavoro e di aver ottenuto il riconoscimento della rendita per il danno biologico nella misura del 16%, impugnava tale provvedimento affinché fosse riconosciuta la percentuale non inferiore al 30% o comunque superiore al 16% già riconosciuto dall' CP_3
Esaurito il prescritto iter amministrativo con esito negativo, chiedeva al Giudice adito che gli riconoscesse il grado di inabilità permanente nella misura non inferiore al 30% o altra percentuale non inferiore al 16%, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_1 liquidazione e condanna al pagamento dei ratei oltre interessi, spese vinte con distrazione. L' si costituiva in giudizio e deduceva che era stata riconosciuta una percentuale CP_1 invalidante pari al 16% . Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, spese vinte. Istruita la controversia anche attraverso la nomina del consulente tecnico, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note di trattazione, e art. 127 ter c.p.c., con sentenza che si versa in atti. ********
Il ricorso risulta infondato e pertanto va rigettato. Invero, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, sono stati riscontrati come postumi invalidanti conseguenti all'infortunio “esiti di trauma da schiacciamento avampiede sinistro con frattura falangi ungueali II, III, IV e V dito con amputazione falange ungueale II raggio realizzanti dismorfismo anatomico con severo impegno funzionale” con conferma della percentuale invalidante riconosciuta dall' , pari al 16%.. CP_1
Tanto premesso osserva il Tribunale come la valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni, sia pienamente condivisibile.
Il nominato consulente, infatti, dopo una compiuta valutazione della documentazione sanitaria ha concluso allineandosi alla valutazione già espressa dai medici ed CP_1 evidenziando che il danno biologico è quantificabile nella misura del 16%. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dalla giudicante. Non sono decisive le contestazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente in sede di note di discussione circa la carente motivazione in ordine alla perdita funzionale dell'avampiede che, viceversa, è stata ampiamente considerata. In particolare il ctu chiarisce che la compromissione non può essere assimilata alla perdita integrale e tanto giustifica l'attribuzione di una percentuale inferiore a quella massima. Dal momento che le critiche alle conclusioni del consulente sono sul piano meramente diagnostico e non si basano anche su documentazione omessa o scarsamente considerata dal ctu non vi sono ragioni per dissentire dalle conclusioni rese in sede di elaborato.
Considerato che
la misura riconosciuta dal consulente è analoga a quella riconosciuta dall' ed è stata già liquidata, la domanda non può che essere respinta. CP_1
Stante la natura della controversia le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di consulenza si pongono in solido tra le parti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) le spese di consulenza tecnica sono in solido tra le parti e sono liquidate come da separato decreto emesso in pari data. Si comunichi Santa Maria Capua Vetere, 12.08.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza