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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 5745/2023 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gatta Anna Carmela
- Ricorrente - contro nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Rescigno Carmela
- Resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, interveniente necessario
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 16.12.2024, le parti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui agli accordi in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.11.2023 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in Camposano in data 24.09.2005, dalla cui unione Controparte_1
nascevano due figli, nata a [...] il [...] e Parte_2 [...]
nato a [...] il [...], assumeva che detta unione era fallita a causa Per_1
di forti incompatibilità caratteriali: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare affidamento esclusivo del figlio minore , assegnazione della casa coniugale e Per_1
corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 04.01.2024 si costituiva il resistente, sig. , il quale chiedeva pronunciarsi Controparte_1
la separazione con addebito a carico della ricorrente, affido condiviso del minore e determinazione di un assegno di mantenimento per i figli pari ad euro 350,00 mensili, comprensivi di euro 150,00 percepiti dal resistente quale quota del 50% dell'assegno unico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 05.02.2024 comparivano le parti assistite dai rispettivi difensori i quali chiedevano l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 e, in vista di una prospettata soluzione consensualizzata, rinunciavano alle richieste istruttorie articolate nei rispettivi atti introduttivi.
Con note telematiche depositate in data 13.12.2024, le parti rappresentavano congiuntamente di essere addivenute ad un accordo, trasfuso in atti per il tramite dei rispettivi difensori, ribadendo la volontà di separarsi.
Il Presidente Relatore, esaminate le note di udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, ragion per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente, il Tribunale prende atto che in virtù dell'accordo versato in atti, le parti rinunciano alle rispettive richieste di addebito formulate nei propri atti introduttivi.
Quanto ai provvedimenti accessori, questo Giudice ritiene di poter far proprie quelle proposte dalle parti ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge, nell'interesse delle parti e della prole.
Dalle risultanze non emergono elementi che facciano dubitare dell'idoneità di entrambe le parti a svolgere in modo equilibrato la bigenitorialità ragion per cui è attuabile l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno previamente concordato con la Per_1 madre e regolamentato in accordi, con l'obbligo in capo alle stesse di concordare tutte le scelte relative alla crescita del minore nonché le attività ricreative, tenuto conto dei desideri e delle inclinazioni dello stesso.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Per_1 Parte_2
maggiorenne, studentessa universitaria non indipendente economicamente, il sig. Controparte_1
si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di euro 400,00 comprensivo Parte_3
della quota parte di AUU spettante allo stesso (euro 150,00) da adeguarsi annualmente secondo indici
ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o ricarica postepay, oltre alle spese straordinarie al 50%.
Il Tribunale prende atto che le parti convengono che la casa coniugale sita in Camposano (NA) alla via Capua n. 76/B, nella porzione del cespite individuata in quella con accesso esclusivo dalla strada pubblica, senza accesso alle parti comuni dello stabile fatta eccezione della zona destinata alla sosta auto, sia assegnata alla sig.ra che la abiterà insieme ai figli e provvederà al pagamento della Pt_1
propria quota delle utenze del predetto appartamento.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno provveduto a ripartire equamente i beni mobili e suppellettili presenti nella coniugale mediante scrittura privata sottoscritta dagli stessi in data
13.12.2024 e versata in atti telematicamente.
Quanto alla condizione economica delle parti si dà atto che la sig.ra dichiara di svolgere Pt_1
precaria attività di collaboratrice domestica e di percepire pensione di invalidità pari ad euro 290,00, mentre il sig. dichiara di prestare occasionalmente attività di piastrellista e di percepire CP_2
pensione pari ad euro 120,00 mensili, ragion per cui i coniugi non formulano domanda di mantenimento stante la rispettiva autonomia economica.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , sentito il PM, così provvede: Parte_3 Controparte_1 1) Pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Camposano (NA) CP_1 il 24/09/2005 (atto n. 1 parte I anno 2005);
2) Dispone l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e diritto di Per_1 visita paterno come segue: “il padre, previo accordo con la madre e secondo le esigenze e desideri del minore ed esigenze del padre, potrà stare con il figlio , due volte a Per_1 settimana di pomeriggio il martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 e due sabato e/o domenica alternati al mese. Nel periodo estivo il padre, salvo esigenze di lavoro od altri impedimenti, potrà avere con s+ è il figlio per 10 (dieci) giorni, anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Nelle vacanze natalizie il padre, salvo esigenze di lavoro, od altri impedimenti del padre ed esigenze e desideri del figlio, terrà con sé il figlio ad anni alterni, la vigilia di Natale e/o il giorno di Natale, vigilia di Capodanno e/o Per_1
Capodanno e/o Santo Stefano e/o il giorno della Befana. Durante le festività Pasquali ad anni alterni, il figlio trascorrerà con il padre salvo esigenze di lavoro od altri impedimenti di questi, desideri ed esigenze del minore, il giorno di Pasqual con la madre e quello del lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa. Per la festa del papà con il padre, per la festa della mamma con la mamma;
nel giorno dell'onomastico e compleanno della mamma con la mamma;
nel giorno dell'onomastico e compleanno del padre con il padre e per il giorno del compleanno, onomastico del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3) Assegna la casa coniugale sita in Camposano (NA) alla via Capua n. 76/B, nella porzione del cespite individuata quella con accesso esclusivo dalla strada pubblica, senza accesso alle parti comuni dello stabile fatta eccezione della zona destinata alla sosta auto con tutti gli arredi e suppellettili, alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli ed;
Pt_1 Parte_2 Per_1
4) Determina in euro 400,00, comprensivi della quota parte di AUU spettante al resistente per entrambi i figli (euro 150,00), il contributo al mantenimento della prole a carico del sig.
a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico, CP_1 Pt_1 vaglia postale o ricarica postepay, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il
50% del pagamento delle spese straordinarie;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133
n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
6) Compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola il 23.12.2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca