Ordinanza cautelare 1 marzo 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 30/01/2026, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giusy Tucci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del decreto del 27 ottobre 2022, notificato il 25 novembre 2022, con cui il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- di ogni altro atto successivo, connesso o in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Roma;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1273 del 2023;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, il Presidente AU NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato e depositato il 20 gennaio 2023, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto del 27 ottobre 2022, notificato il 25 novembre 2022, con cui il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Roma, previo preavviso di rigetto, ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; degli artt. 4, comma 3, e 9, comma 1 e succ. mod. del d.lgs. n. 286 del 1998. Errata valutazione dei fatti circa la condotta dello straniero. Mancata valutazione dell’integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano. Mancata valutazione dei nuovi elementi sopraggiunti.
2. Per il Ministero dell’interno si è costituita l’Avvocatura dello Stato.
3. Con ordinanza n. 1273 del 28 febbraio 2023, non appellata, l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.
5. All’udienza del 23 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso va rigettato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di immigrazione, la produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno è, di per sé, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo; a tal fine non è neppure indispensabile che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere a un’autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; ne discende che, legittimamente, in casi del genere, in sede amministrativa, si può procedere all’esame della attendibilità degli atti e si può, dunque, negare o revocare il permesso di soggiorno laddove sia appurata la non veridicità della documentazione, a prescindere dalle conseguenze penali della relativa condotta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 14 giugno 2023, n. 10187 con richiamo al precedente della sezione n. 3208 del 2021).
Nella specie l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di rigetto in quanto dalle verifiche effettuate dall’Ufficio Immigrazione era emerso che l’attestato di lingua italiana presentato a corredo dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo era falso; il test di lingua italiana, conseguito, in data 29 maggio 2017, presso l’Istituto Polispecialistico “Antonio Iervolino” di Terzigno (Na), avente matricola numero-OMISSIS-, risultava, in particolare, corrispondere ad altra persona.
Trattasi, a ben vedere, di motivazione adeguata che ben evidenzia la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per il rigetto d’istanze del tipo di quella in questione.
Per completezza si rileva che è inconducente il riferimento alla circostanza che il ricorrente ha sostenuto un nuovo esame in data 21 settembre 2025 in quanto sopravvenuta e non incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato che va verificata alla luce della situazione esistente alla data della sua adozione.
7. La domanda di annullamento è, pertanto, respinta.
8. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.