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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
ON AF, EL
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 15/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia, 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230022587087000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte Agenzia delle Entrate di Frosinone e poi depositato presso la segreteria di questa Corte di Giustizia, la società GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI SRL in persona del l.r.p.t. – rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 047 2023 0022587 000 - dell'importo complessivo di euro 118.804,89 -, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dell'importo derivante dall'omesso versamento dell'imposta relativa alla registrazione della sentenza n. 803 del 2019 emessa dal Tribunale di Roma, il tutto a seguito del prodromico avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/00000803/0/002 ritualmente notificato tramite pec a detta società in data
13.12.2021, avviso con il quale si richiedeva alla società stessa il pagamento dell'imposta per la registrazione dell'atto giudiziario sopra indicato. In estrema – e rinviando all'occorrenza per relationem all'articolato contenuto degli atti difensivi depositati dalla parte - la ricorrente lamenta che il suddetto avviso di liquidazione ha ad oggetto una richiesta di pagamento di Euro 87.041,00 per imposta di registro, determinata in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) della prima parte della tariffa allegata al DPR n. 131/1986 relativamente ad una sentenza civile di condanna emessa nei confronti dell'odierna ricorrente al pagamento del corrispettivo di Euro 2.646.419,00 nei confronti della società Società_1 S.P.A. pacificamente soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1 DPR 633/72. Adduce la ricorrente che dal quadro normativo sopra citato risulta che le operazioni relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto scontano l'imposta di registro in misura fissa, con conseguente principio di alternatività tra le due imposte non condizionato né subordinato all'effettiva applicazione dell'Iva sull'operazione considerata, essendo sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA. Restano quindi assoggettate all'imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette ad iva (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (art. 2 e 3) e di quello soggettivo (art. 4 e 5) previsti dal DPR 633/1972, come da sentenza n. 23219 Corte di Cassazione
17/09/2019). Tale principio costituisce - sottolinea la ricorrente - espressione e attuazione del divieto della doppia imposizione che ricorre allorché uno stesso soggetto è destinatario di più imposte relative al medesimo presupposto e per lo stesso periodo d'imposta, divieto che, a sua volta, costituisce esplicazione del principio costituzionale della capacità contributiva ex art. 53 costituzione (Cassazione ordinanza 242 del 12/01/2021), principio di alternatività che opera dunque anche con riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria per effetto della disposizione convenuta nella nota II all'art. 8 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986.
Cosicché, conclude l'odierna ricorrente, se l'Agenzia delle entrate ha disatteso che il corrispettivo di cui a tale sentenza civile è soggetto ad IVA - sottoponendolo ad imposta proporzionale di registro e violando così il principio di alternatività tra iva e registro - né consegue che l'atto di liquidazione de quo è da intendersi illegittimo come la conseguente cartella di pagamento, in violazione di un principio costituzionalmente garantito.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia Entrate evocata in giudizio per eccepire pregiudizialmente – ferma restando nel merito la dedotta infondatezza delle richieste avversarie –la inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto notificato privo della firma digitale (come riscontrabile dalla prodotta pec notificata alla resistente), atteso che il ricorso tributario redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente e privo della firma digitale, scannerizzato e notificato a mezzo Pec (come appunto nel caso di specie) è da intendersi inammissibile, in quanto privo della natura di “documento informatico” processualmente rilevante, caratteristica che sussiste soltanto laddove l'atto sia sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, vale a dire attraverso una modalità che garantisca in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all'autore; in ogni caso, eccepisce ancora la resistente, l'avverso ricorso introduttivo appare altresì essere inammissibile anche perché presentato avverso la cartella di pagamento n. 047 2023 0022587 000 formulando, però, doglianze aventi ad oggetto esclusivamente il prodromico avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000000803/0/002 pacificamente notificato in modo rituale alla ricorrente in data 13.12.2021 tramite pec e divenuto definitivo in quanto non tempestivamente impugnato (cfr. Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 D. Lgs. 546/1992).
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto addotto dalle parti ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita agli atti, si ritiene di dover senz'altro dichiarare la inammissibilità del proposto ricorso alla luce di quanto appresso.
Va premesso che la inammissibilità come sopra eccepita dalla ricorrente in relazione alla non rituale sottoscrizione digitale del ricorso deve intendersi superata in considerazione delle appropriate argomentazioni dedotte al riguardo dalla ricorrente, in sede di apposita memoria illustrativa, sulla base di talune decisioni della Suprema Corte sul punto (cassazione 03/06/2021 n. 15353 e 18/04/2016 n. 7665, secondo le quali va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità per il suddetto motivo quando il file notificato non è nativo digitale, sancendo inoltre che la nullità non può essere comunque pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come appunto nella specie). Ciò posto, deve però prendersi atto della ineccepibile fondatezza della ulteriore eccezione di inammissibilità motivatamente sollevata dalla resistente
Agenzia, laddove ha dedotto che l'avverso ricorso introduttivo è stato presentato avverso la cartella di pagamento n. 047 2023 0022587 000 sulla base, però, esclusivamente doglianze aventi ad oggetto il prodromico avviso di liquidazione. In altri termini, la cartella di pagamento qui emessa poteva essere impugnata solo per vizi propri dell'atto stesso e non allo scopo di contestare la sottesa pretesa tributaria ormai divenuta definitiva per il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio del relativo atto prodromico e la sua omessa impugnazione tempestiva (trattasi di un dato pacifico in atti, come si evince dalla ricevuta di consegna allegata al presente scritto difensivo, l'avviso di liquidazione n. 2019/003/
SC/000000803/0/002 veniva notificato alla società Ricorrente_1 Srl il 13.12.2021 tramite pec, e tenuto conto che la ricorrente lo ha riconosciuto laddove ha ammesso, in modo inconferente, che l'avviso non è stato riscontrato dalla parte nei tempi di legge per mero errore, benché non scusabile).
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni argomentazione e richiesta sviluppata in atti dalle parti – questa Corte ritiene doversi senz'altro dichiarare inammissibile il proposto ricorso, con condanna per l'effetto di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, equamente liquidate nella misura di complessivi euro 1.200,00 oltre agli oneri accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il proposto ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in euro 1.200,00 oltre agli oneri accessori di legge. Così deciso in Frosinone in data 15 ottobre 2024.
Il EL estensore Il Presidente
Dr. Raffaele Montaldi Dr. Luigi Nocella
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/10/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
ON AF, EL
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 15/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia, 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230022587087000 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte Agenzia delle Entrate di Frosinone e poi depositato presso la segreteria di questa Corte di Giustizia, la società GRUPPO ZEPPIERI COSTRUZIONI SRL in persona del l.r.p.t. – rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 047 2023 0022587 000 - dell'importo complessivo di euro 118.804,89 -, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dell'importo derivante dall'omesso versamento dell'imposta relativa alla registrazione della sentenza n. 803 del 2019 emessa dal Tribunale di Roma, il tutto a seguito del prodromico avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/00000803/0/002 ritualmente notificato tramite pec a detta società in data
13.12.2021, avviso con il quale si richiedeva alla società stessa il pagamento dell'imposta per la registrazione dell'atto giudiziario sopra indicato. In estrema – e rinviando all'occorrenza per relationem all'articolato contenuto degli atti difensivi depositati dalla parte - la ricorrente lamenta che il suddetto avviso di liquidazione ha ad oggetto una richiesta di pagamento di Euro 87.041,00 per imposta di registro, determinata in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) della prima parte della tariffa allegata al DPR n. 131/1986 relativamente ad una sentenza civile di condanna emessa nei confronti dell'odierna ricorrente al pagamento del corrispettivo di Euro 2.646.419,00 nei confronti della società Società_1 S.P.A. pacificamente soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 1 DPR 633/72. Adduce la ricorrente che dal quadro normativo sopra citato risulta che le operazioni relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto scontano l'imposta di registro in misura fissa, con conseguente principio di alternatività tra le due imposte non condizionato né subordinato all'effettiva applicazione dell'Iva sull'operazione considerata, essendo sufficiente che essa rientri tra le operazioni rilevanti ai fini IVA. Restano quindi assoggettate all'imposta di registro (in misura proporzionale) solo le operazioni non soggette ad iva (c.d. escluse) per carenza del requisito oggettivo (art. 2 e 3) e di quello soggettivo (art. 4 e 5) previsti dal DPR 633/1972, come da sentenza n. 23219 Corte di Cassazione
17/09/2019). Tale principio costituisce - sottolinea la ricorrente - espressione e attuazione del divieto della doppia imposizione che ricorre allorché uno stesso soggetto è destinatario di più imposte relative al medesimo presupposto e per lo stesso periodo d'imposta, divieto che, a sua volta, costituisce esplicazione del principio costituzionale della capacità contributiva ex art. 53 costituzione (Cassazione ordinanza 242 del 12/01/2021), principio di alternatività che opera dunque anche con riguardo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria per effetto della disposizione convenuta nella nota II all'art. 8 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986.
Cosicché, conclude l'odierna ricorrente, se l'Agenzia delle entrate ha disatteso che il corrispettivo di cui a tale sentenza civile è soggetto ad IVA - sottoponendolo ad imposta proporzionale di registro e violando così il principio di alternatività tra iva e registro - né consegue che l'atto di liquidazione de quo è da intendersi illegittimo come la conseguente cartella di pagamento, in violazione di un principio costituzionalmente garantito.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia Entrate evocata in giudizio per eccepire pregiudizialmente – ferma restando nel merito la dedotta infondatezza delle richieste avversarie –la inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto notificato privo della firma digitale (come riscontrabile dalla prodotta pec notificata alla resistente), atteso che il ricorso tributario redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente e privo della firma digitale, scannerizzato e notificato a mezzo Pec (come appunto nel caso di specie) è da intendersi inammissibile, in quanto privo della natura di “documento informatico” processualmente rilevante, caratteristica che sussiste soltanto laddove l'atto sia sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, vale a dire attraverso una modalità che garantisca in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all'autore; in ogni caso, eccepisce ancora la resistente, l'avverso ricorso introduttivo appare altresì essere inammissibile anche perché presentato avverso la cartella di pagamento n. 047 2023 0022587 000 formulando, però, doglianze aventi ad oggetto esclusivamente il prodromico avviso di liquidazione n. 2019/003/SC/000000803/0/002 pacificamente notificato in modo rituale alla ricorrente in data 13.12.2021 tramite pec e divenuto definitivo in quanto non tempestivamente impugnato (cfr. Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 D. Lgs. 546/1992).
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito - la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto addotto dalle parti ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita agli atti, si ritiene di dover senz'altro dichiarare la inammissibilità del proposto ricorso alla luce di quanto appresso.
Va premesso che la inammissibilità come sopra eccepita dalla ricorrente in relazione alla non rituale sottoscrizione digitale del ricorso deve intendersi superata in considerazione delle appropriate argomentazioni dedotte al riguardo dalla ricorrente, in sede di apposita memoria illustrativa, sulla base di talune decisioni della Suprema Corte sul punto (cassazione 03/06/2021 n. 15353 e 18/04/2016 n. 7665, secondo le quali va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità per il suddetto motivo quando il file notificato non è nativo digitale, sancendo inoltre che la nullità non può essere comunque pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, come appunto nella specie). Ciò posto, deve però prendersi atto della ineccepibile fondatezza della ulteriore eccezione di inammissibilità motivatamente sollevata dalla resistente
Agenzia, laddove ha dedotto che l'avverso ricorso introduttivo è stato presentato avverso la cartella di pagamento n. 047 2023 0022587 000 sulla base, però, esclusivamente doglianze aventi ad oggetto il prodromico avviso di liquidazione. In altri termini, la cartella di pagamento qui emessa poteva essere impugnata solo per vizi propri dell'atto stesso e non allo scopo di contestare la sottesa pretesa tributaria ormai divenuta definitiva per il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio del relativo atto prodromico e la sua omessa impugnazione tempestiva (trattasi di un dato pacifico in atti, come si evince dalla ricevuta di consegna allegata al presente scritto difensivo, l'avviso di liquidazione n. 2019/003/
SC/000000803/0/002 veniva notificato alla società Ricorrente_1 Srl il 13.12.2021 tramite pec, e tenuto conto che la ricorrente lo ha riconosciuto laddove ha ammesso, in modo inconferente, che l'avviso non è stato riscontrato dalla parte nei tempi di legge per mero errore, benché non scusabile).
Alla luce dunque delle esposte considerazioni – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni argomentazione e richiesta sviluppata in atti dalle parti – questa Corte ritiene doversi senz'altro dichiarare inammissibile il proposto ricorso, con condanna per l'effetto di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente, equamente liquidate nella misura di complessivi euro 1.200,00 oltre agli oneri accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara inammissibile il proposto ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte liquidate in euro 1.200,00 oltre agli oneri accessori di legge. Così deciso in Frosinone in data 15 ottobre 2024.
Il EL estensore Il Presidente
Dr. Raffaele Montaldi Dr. Luigi Nocella